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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MERIZZI GIANLUCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
GALLERIA CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. MERIZZI GIANLUCA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in GALLERIA CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 31.01.2015 in Sondalo (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondalo (SO), atto n. 4, p. II, s. C, anno 2015).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025, e Controparte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra Parte_1
loro e domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.02.2025.
3. All'udienza del 21.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico di in ragione della Parte_1
richiesta congiunta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata in [...] il Controparte_1
30.12.1977 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_1
pagina 2 di 4 celebrato il 31.01.2015 a Sondalo (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Tirano (SO) al n. 4, p. II, s. C, anno 2015; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tirano (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- la casa coniugale oggetto di contratto di locazione sita in 23030 Villa di Tirano
(SO), Via S. Antonio, 35, rimarrà nella disponibilità del signor , Parte_1
che continuerà a pagarne il canone, le spese e le relative utenza, con i beni e gli arredi ivi contenuti ad eccezione dei beni personali della signora Controparte_1
la quale dichiara di averli già ritirati;
[...]
- il signor verserà a , che dichiara di Parte_1 Controparte_1
avere già stipulato contratto di locazione per un immobile sito in 23100 Sondrio,
Via Ragazzi del '99, 9, la cui locazione avrà inizio a partire dal 01.03.2025, la somma di € 800,00.= comprensiva di spese, quale importo del canone di locazione entro il giorno 4 (quattro) di ciascun mese a partire dal mese di Marzo 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa signora
[...]
in essere presso la Banca CREDIT AGRICOLE - Sede di Controparte_1
Sondrio, codice IBAN: [...];
- poiché la signora non risulta essere economicamente Controparte_1
indipendente, il signor a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
della stessa signora verserà la somma di € 1.200,00.=, Controparte_1
entro il giorno 4 (quattro) di ciascun mese a partire dal mese di Marzo 2025, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di
Maro 2026, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa pagina 3 di 4 signora in essere presso la Banca CREDIT AGRICOLE Controparte_1
- Sede di Sondrio, codice IBAN: [...];
- l'autovettura, modello DACIA DUSTER, targata EL 872 CR di proprietà del signor , rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Parte_1
- le somme di denaro presenti sul c/c cointestato, codice IBAN:
[...], in essere presso la Banca CREDIT
AGRICOLE - Agenzia di Tirano, rimarranno interamente al signor
[...]
, il quale si impegna al pagamento delle rate relative al finanziamento Parte_1
concesso dalla società AGOS DUCATO S.P.A., appoggiato sul predetto conto corrente, fino alla sua integrale estinzione;
- la signora ed il signor , Controparte_1 Parte_1
concordemente e precedentemente al presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica, col che confermano che, ad eccezione di quanto summenzionato, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese della presente procedura saranno integralmente a carico del signor
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MERIZZI GIANLUCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
GALLERIA CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. MERIZZI GIANLUCA (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in GALLERIA CAMPELLO, 4 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 31.01.2015 in Sondalo (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sondalo (SO), atto n. 4, p. II, s. C, anno 2015).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025, e Controparte_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra Parte_1
loro e domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 27.02.2025.
3. All'udienza del 21.05.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico di in ragione della Parte_1
richiesta congiunta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata in [...] il Controparte_1
30.12.1977 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_1
pagina 2 di 4 celebrato il 31.01.2015 a Sondalo (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Tirano (SO) al n. 4, p. II, s. C, anno 2015; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tirano (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto con facoltà di fissare la dimora ove riterranno opportuno;
- la casa coniugale oggetto di contratto di locazione sita in 23030 Villa di Tirano
(SO), Via S. Antonio, 35, rimarrà nella disponibilità del signor , Parte_1
che continuerà a pagarne il canone, le spese e le relative utenza, con i beni e gli arredi ivi contenuti ad eccezione dei beni personali della signora Controparte_1
la quale dichiara di averli già ritirati;
[...]
- il signor verserà a , che dichiara di Parte_1 Controparte_1
avere già stipulato contratto di locazione per un immobile sito in 23100 Sondrio,
Via Ragazzi del '99, 9, la cui locazione avrà inizio a partire dal 01.03.2025, la somma di € 800,00.= comprensiva di spese, quale importo del canone di locazione entro il giorno 4 (quattro) di ciascun mese a partire dal mese di Marzo 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa signora
[...]
in essere presso la Banca CREDIT AGRICOLE - Sede di Controparte_1
Sondrio, codice IBAN: [...];
- poiché la signora non risulta essere economicamente Controparte_1
indipendente, il signor a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
della stessa signora verserà la somma di € 1.200,00.=, Controparte_1
entro il giorno 4 (quattro) di ciascun mese a partire dal mese di Marzo 2025, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di
Maro 2026, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa pagina 3 di 4 signora in essere presso la Banca CREDIT AGRICOLE Controparte_1
- Sede di Sondrio, codice IBAN: [...];
- l'autovettura, modello DACIA DUSTER, targata EL 872 CR di proprietà del signor , rimarrà nella disponibilità dello stesso;
Parte_1
- le somme di denaro presenti sul c/c cointestato, codice IBAN:
[...], in essere presso la Banca CREDIT
AGRICOLE - Agenzia di Tirano, rimarranno interamente al signor
[...]
, il quale si impegna al pagamento delle rate relative al finanziamento Parte_1
concesso dalla società AGOS DUCATO S.P.A., appoggiato sul predetto conto corrente, fino alla sua integrale estinzione;
- la signora ed il signor , Controparte_1 Parte_1
concordemente e precedentemente al presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale ed economica, col che confermano che, ad eccezione di quanto summenzionato, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese della presente procedura saranno integralmente a carico del signor
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4