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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1833/2021 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1833/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONICA LORENZINI, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONICA LORENZINI
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA SERVI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. CRISTINA SERVI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da atto di citazione. In via istruttoria insistendo per il rinnovo della c.t.u., nonché per l'ammissione dei mezzi di prova testimoniale articolati e non ammessi. Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di risposta.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato in data, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1 tribunale, l' esponendo in fatto: CP_2
- di essere da tempo affetta da sindrome del tunnel carpale a entrambe le mani e di essersi sottoposta nel corso del tempo a diversi interventi chirurgici, nel 2003, nel 2015 e nel gennaio
2018;
- che a differenza dei primi due interventi del 2003 e del 2015, che avevano avuto esiti favorevoli, l'intervento del gennaio 2018 (praticato presso una struttura privata che non è parte del presente giudizio) era stato seguito dalla ricomparsa, appena due mesi dopo, di ingravescente sintomatologia algodisfunzionale;
- di essersi quindi sottoposta in data 10.4.2018 a intervento chirurgico di revisione e decompressione del nervo mediano destro e tenolisi, eseguito presso l'ospedale Media valle del Tevere dell'Azienda unità sanitaria locale 1 e praticato dal dott. CP_1 Persona_1
- che non le era stata praticata terapia antibiotica, né prima, né durante, né dopo l'intervento del 10.4.2018, sebbene ella avesse tempestivamente e correttamente rappresentato di essere affetta da diabete e di essere in trattamento con insulina;
- di avere riportato, dopo 15 giorni dall'intervento, una severa infezione nella sede della ferita chirurgica con grave sintomatologia, ma che ciononostante nessuna terapia antibiotica le era stata prescritta dai sanitari dell'ospedale di TA, nemmeno in sede di rimozione dei punti di sutura;
- che, alla fine di aprile del 2018, si era recata da uno psicoterapeuta per la grave sofferenza psicologica derivatale dalla sintomatologia dolorosa che persisteva di giorno e si riacutizzava di notte;
che lo psicoterapeuta aveva rilevato che la ferita era ancora aperta ed era in evidente stato di flogosi e l'aveva indirizzata verso l'ospedale di Assisi;
- che presso la U.O. chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale di Assisi veniva sottoposta a dolorose medicazioni da maggio a luglio 2018;
- che la RM da lei eseguita il 12.10.2018 riscontrava «disomogeneo ispessimento fibrocicatriziale del legamento traverso volare del carpo, in corrispondenza del tunnel carpale, negli esiti dei pregressi interventi»; di essersi successivamente sottoposta a due interventi di lipofilling al palmo della mano destra presso il reparto di chirurgia plastica UMB dell'ospedale di Umbertide (PG) dell' . Parte_2
Quindi, deduceva l'inesatta esecuzione dell'intervento del 10.4.2018 per avere i sanitari dell'ospedale
Media Valle del Tevere di TA omesso l'asepsi del sito chirurgico e la necessaria terapia antibiotica, nonché l'esistenza di un nesso causale tra tali inadempimenti e l'infezione da lei riportata;
deduceva inoltre il non corretto trattamento terapeutico dell'infezione, in quanto i sanitari del predetto ospedale di TA anche durante la visita per la rimozione dei punti di sutura avevano omesso di prescriverle l'antibiotico e non avevano disposto accertamenti microbiologici sul materiale che fuoriusciva dalla lesione aperta della mano.
pagina 2 di 8 L'attrice ha quindi invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sotto i diversi profili: dell'inesattezza della prestazione del personale sanitario, come sopra evidenziata;
della mancata adozione, in sede organizzativa, delle misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere previste dalla legge;
dell'inadempimento degli obblighi informativi, per non essere stata ella debitamente edotta dei rischi di infezione collegati all'intervento del 10.4.2018, stante l'inadeguatezza delle indicazioni contenute nel modulo che le era stato consegnato nell'imminenza dell'intervento medesimo.
Ha pertanto proposto azione di risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche che si riservava di indicare e documentare) e non patrimoniali (per danno all'integrità fisica temporanea e permanente, per danno morale e per lesione del diritto all'autodeterminazione) subiti, che quantificava nella somma complessiva di € 99.358,15.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 2.12.2021, l' contestava l'esistenza della CP_2 dedotta infezione nosocomiale, rilevando che non era mai emerso nessun segno di infezione, ma solo un ritardo di cicatrizzazione;
eccepiva inoltre che la sintomatologia lamentata dall'attrice era da ricondurre a un'algodistrofia simpatico-riflessa; negava infine l'esistenza dei contestati inadempimenti, ivi compresi quelli relativi agli obblighi informativi che assumeva di avere esattamente assunto fornendo nel modulo tutte le informazioni fondamentali riguardanti l'intervento chirurgico.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di c.t.u. medico legale collegiale ed all'udienza del 4.12.2024 veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
*********
Preliminarmente deve procedersi alla qualificazione delle domande svolte dall'attrice, da inquadrarsi entrambe (sia quella per inadempimento dell'obbligazione di cura, sia quella per inadempimento degli obblighi informativi) nell'ambito delle azioni di responsabilità contrattuale.
Premesso che l'operazione di qualificazione spetta al giudice, il quale vi provvede sulla base degli elementi di fatto allegati dall'attore, si osserva che la prospettazione dell'avvenuto ricovero per il programmato intervento chirurgico (circostanza nella quale si rinviene la stipula del cd. contratto di spedalità) vale a fondare la natura contrattuale dell'obbligazione.
Venendo al merito, parte attrice ha lamentato innanzitutto l'inesatto adempimento dell'obbligazione di cura.
La sig.ra infatti – lamentando la persistenza di dolore al polso destro con irradiazione sino alla Pt_1 spalla omolaterale, la riduzione della sensibilità alle prime tre dita della mano destra, la sintomatologia tipo scosse elettriche al I- II- III dito della medesima mano, debolezza muscolare con deficit di prensione, dismorfismo evidente della mano, deficit di tenuta in flessione della mano e del pollice per il dolore – ha dedotto che la sintomatologia e le alterazioni da lei sofferte erano state determinate da un'infezione insorta nella sede dell'intervento chirurgico appena quindici giorni dopo la sua esecuzione e che tale infezione era a sua volta da ricondurre alle condotte di inesatto adempimento dei sanitari dell'ospedale di TA e specificamente a: 1) la mancata asepsi del sito chirurgico da parte dei sanitari dell'ospedale di TA che in data 10.4.2018 eseguirono l'intervento chirurgico di revisione tunnel carpale destro;
2) l'omessa prescrizione e somministrazione di terapia antibiotica nelle fasi pre- operatoria, peri-operatoria e post-operatoria; 3) il mancato trattamento dell'infezione nel corso della visita di rimozione dei punti di sutura.
La c.t.u. medico legale espletata ha tuttavia consentito di accertare l'adeguatezza della condotta dei sanitari del menzionato nosocomio di TA.
pagina 3 di 8 Al riguardo va subito evidenziato che non è stata fornita alcuna prova che vi sia stata un'infezione nel sito dell'intervento chirurgico.
In effetti la documentazione medica in atti non contiene nessuna indicazione in merito all'esistenza di un'infezione, che non risulta essere mai stata descritta né nel certificato medico dei sanitari dell'ospedale di Assisi che in data 31.5.18 e 2.7.2018 eseguirono medicazioni della ferita chirurgica (doc. 4, allegato alla citazione), né nel certificato del 5.2.2019 del dott. dell'ospedale Persona_2
“Santa Maria della Misericordia” di Rovigo (doc. 7, allegato alla citazione), né nelle lettere di dimissione dal reparto di chirurgia plastica dell'ospedale di Umbertide del 18.2.2019 e del 29.4.2019 (docc. 8 e 9, allegati alla citazione), né infine nella relazione del medico psicoterapeuta Per_3 doc. 3 allegato alla citazione).
[...]
Tale assenza, facilmente verificabile tramite la lettura della menzionata documentazione sanitaria, è stata messa in evidenza dai cc.tt.u. i quali hanno chiarito come vi sia traccia esclusivamente di una deiscenza della ferita e non di un'infezione della stessa e hanno spiegato con chiarezza che si definisce deiscenza «l'allontanamento dei bordi della ferita in precedenza suturati per difetto di guarigione» (cfr. pag. 9 e 10 della relazione), precisando che il rischio di deiscenza è maggiore nei casi di interventi di revisione (nei quali si interviene su un sito già in precedenza trattato chirurgicamente), nei pazienti diabetici e quando la ferita si trova in prossimità delle pieghe di flessione delle articolazioni.
I consulenti d'ufficio hanno inoltre evidenziato che non risulta essere mai stato effettuato, né prescritto alcun esame volto a riscontrare la presenza di un'infezione della ferita, come ad esempio un tampone su materiale prelevato dalla ferita con relativo antibiogramma.
È bene evidenziare che tali accertamenti non furono prescritti non solo dai sanitari dell'ospedale di
TA – di cui con la presente domanda giudiziale si assume l'inesatto adempimento dell'obbligazione di cura – ma neppure da parte degli altri medici che nel periodo immediatamente successivo all'intervento visitarono la sig.ra come i medici dell'ospedale di Assisi ai quali la Pt_1 donna si rivolse per le medicazioni o il medico di medicina generale che le prescrisse l'antibiotico
Augmentin ad aprile 2018 (secondo quanto scritto a pag. 3 della in citazione).
Anche la relazione dello psicoterapeuta – alla quale l'attrice sembra attribuire particolare Per_3 rilevanza – descrive la ferita che ha visionato alla fine del mese di aprile 2018 senza parlare di infezione e riferendo solo che «la ferita appariva aperta, i margini di sutura sia superficiali che profondi apparivano lontani ed in evidente stato di flogosi».
Dunque non solo i sanitari dell'ospedale di TA, ma nessuno dei medici che prese visione della ferita de qua diagnosticò un'infezione o prescrisse esami e accertamenti volti a verificare un sospetto di infezione e tale circostanza consente di escludere che la mancata attestazione dell'infezione sia da ricondurre a una negligenza nella tenuta della cartella clinica (come sostenuto dell'attrice alle pagine 4
e 5 della comparsa conclusionale), non essendo ragionevole ipotizzare errori diagnostici e omissioni nella tenuta della documentazione sanitaria da parte di medici di strutture diverse, intervenuti in tempi successivi ed estranei all'operazione chirurgica del 10.4.2018.
Deve pertanto ritenersi accertato che non vi fu nessuna infezione, ma solo un ritardo di cicatrizzazione della ferita, favorito dalla presenza di una serie di fattori di aumento del rischio di deiscenza quali il sito della ferita (ubicato in prossimità delle pieghe di flessione delle articolazioni), l'esistenza di precedenti interventi nella stessa sede (trattandosi di intervento di revisione di quello eseguito alcuni mesi prima presso una struttura privata) e la patologia diabetica di cui soffre la paziente (cfr. pag. 9 della relazione).
pagina 4 di 8 Una volta esclusa la sussistenza di un'infezione, risulta superfluo verificare la correttezza dell'operato dei medici dell'ospedale di TA riguardo alla mancata prescrizione di terapia antibiotica trattandosi di condotta in ipotesi funzionale a evitare il rischio di infezione, ossia un rischio in concreto non verificatosi. Ne discende che, anche ove si ravvisasse un inadempimento nell'omissione di terapia antibiotica, questo risulterebbe privo di efficacia eziologica rispetto alla genesi della sintomatologia dolorosa e delle limitazioni funzionali alla mano destra lamentate dall'attrice. Altrettanto deve dirsi con riguardo alla dedotta omissione, in sede organizzativa, delle misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere.
È dunque solo per completezza che si osserva che la c.t.u. ha consentito di verificare che le linee guida per l'intervento di tunnel carpale non prevedono la somministrazione profilattica di antibiotici (cfr. pag. 11 della relazione – ove si fa riferimento alle «Management of Carpal Tunnel Syndrome Evidence-
Based Clinical Practice Guideline Adapted by: The American Academy of Orthopaedic Surgeons Board of Directors February 29, 2016» – e pag. 15, ove vengono riportate le osservazioni del c.t.p. di parte attrice che concorda sul punto).
La terapia antibiotica non risultava indicata nelle linee guida neppure con riguardo all'eventualità di preesistenze patologiche concomitanti (cfr. pag. 11 della relazione) e tali conclusioni non risultano efficacemente messe in discussione dalle osservazioni critiche del c.t.p. di parte attrice il quale, a sostegno dell'esistenza di un'indicazione clinica alla profilassi antibiotica nei soggetti diabetici, richiama letteratura scientifica successiva all'epoca dei fatti e che inoltre sembra avere riguardo non a tutti i soggetti diabetici, ma solamente a quelli con valori glicemici alterati (quale non risulta essere stata la sig.ra che era in trattamento con insulina e i cui valori erano dunque compensati). Pt_1
Per tali ragioni, ritiene il tribunale di dover concordare con i cc.tt.u. allorché escludono comportamenti negligenti da parte dei sanitari dell'azienda convenuta.
Al riguardo peraltro è doverosa una precisazione, essendo importante chiarire che oggetto del presente giudizio sono esclusivamente le condotte di mancata asepsi, omessa somministrazione di terapia antibiotica e mancato trattamento dell'infezione addebitate al personale dell'ospedale di TA e dedotte in citazione quale causa petendi della proposta azione di risarcimento per inadempimento contrattuale.
Le condotte di altro personale sanitario, dipendente della medesima azienda convenuta, ma diverso da quello dell'ospedale di TA, sono del tutto estranee al presente giudizio.
Sono perciò assolutamente inconferenti i rilievi compiuti dall'attrice a pag. 8, secondo capoverso, della comparsa conclusionale, laddove sembra delineare responsabilità di altro personale medico, peraltro non ben individuato (risultando incerto se si abbia riferimento ai sanitari dell'ospedale di Assisi o al medico di medicina generale).
Infine, va osservato che i cc.tt.u. dopo aver escluso l'esistenza di un'infezione, hanno formulato un'ipotesi causale alternativa, individuando nella sindrome algodistrofica la probabile causa della sintomatologia dolorosa e delle limitazioni funzionali alla mano destra lamentate dall'attrice. Hanno inoltre chiarito che «l'evoluzione fibroso cicatriziale, con innegabili ripercussioni sull'anatomia del nervo mediano, si determinò quale complicanza prevedibile ma non prevenibile, anche alla luce delle preesistenze patologiche della paziente» (pag. 10 della relazione).
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta sono rimasti accertati:
pagina 5 di 8 - l'esatto adempimento dell'obbligazione di cura da parte dei sanitari dell'ospedale di TA, non ravvisandosi nessuna negligenza nella mancata prescrizione di terapia antibiotica, trattandosi di condotta conforme alle linee guida;
- l'inesistenza di un'infezione e la conseguente irrilevanza dell'eventuale inosservanza delle misure organizzative di prevenzione delle infezioni ospedaliere nel determinismo causale delle problematiche lamentate dall'attrice (sintomatologia dolorosa e limitazioni funzionali alla mano destra).
La domanda di risarcimento va pertanto respinta.
Altrettanto infondata risulta la pretesa risarcitoria fondata sull'inadempimento degli obblighi di informazione.
L'attrice ha dedotto di non essere stata adeguatamente informata in merito ai rischi di infezione correlati all'intervento (evidenziando al riguardo che il modulo informativo da lei sottoscritto era estremamente generico) e ha allegato che, ove avesse ricevuto una compiuta informazione, non si sarebbe sottoposta all'intervento chirurgico del 10.4.2018 (pag. 21 e 26 della citazione). Ha quindi dedotto la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, chiedendo un risarcimento autonomo rispetto a quello già richiesto per il danno biologico e per il danno morale prodotti dalle cure che assumeva erroneamente prestate e quantificava questa ulteriore voce di danno nella somma di €
9.000,00.
Appare a questo punto necessaria una premessa in diritto, per dar conto degli arresti della giurisprudenza di legittimità in merito alle conseguenze risarcibili dell'inadempimento degli obblighi di informazione che gravano sul sanitario.
La Corte di cassazione ha ormai da tempo distinto – in ragione del tipo di evento di danno fatto valere – l'ipotesi in cui sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione da quella in cui sia fatta valere la lesione del diritto alla salute ed ha evidenziato che nel primo caso «l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario», mentre nel secondo «l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso» (Cass.
n. 16633/2023; n. 24471/2020; n. 28985/2019; n. 19199/2018; n. 11749/2018).
È stato inoltre rimarcato che nelle due ipotesi il fatto costitutivo del credito risarcitorio si atteggia secondo uno schema concettuale differente e precisamente:
1. nel caso del deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute, dovranno essere presenti: l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico (condotta lesiva); la lesione del diritto alla salute (evento di danno); le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale);
pagina 6 di 8 2. nel caso del deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione, dovranno essere presenti: la violazione dell'obbligo informativo e il presunto dissenso all'atto terapeutico (condotta lesiva); la lesione del diritto all'autodeterminazione (evento di danno); il pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (danno conseguenza).
Dunque, anche nell'ipotesi in cui si faccia valere il diritto all'autodeterminazione, il danneggiato dovrà allegare e provare specificamente quali pregiudizi abbia subito, non essendo l'evento lesivo (o danno- evento) ex se danno risarcibile. È stato infatti osservato che «un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio» (Cass. n. 16633/2023).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto l'omessa informazione in merito ai rischi di infezione connessi all'intervento e ha posto tale inadempimento in correlazione con il proprio diritto all'autodeterminazione, omettendo però di allegare in maniera specifica i pregiudizi che assume aver patito in conseguenza della lesione di tale diritto.
In limine va dato atto della genericità del modulo attestante le informazioni rese alla paziente.
Ciò posto, si osserva che non risulta fornita la dimostrazione che la paziente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento e che anzi gli elementi in atti consentono di presumere piuttosto il contrario.
Ed infatti è incontroverso che l'intervento chirurgico per cui è causa (eseguito ad aprile 2018 presso l'ospedale di TA) era un intervento di revisione di altra precedente operazione effettuata pochi mesi prima (nel gennaio 2018) presso una clinica privata e dopo la quale la sig.ra aveva Pt_1 accusato sintomatologia dolorosa limitante, con parestesia alle prime tre dita della mano destra (così a pag. 2 della citazione).
La c.t.u. del resto riscontra chiaramente che l'intervento chirurgico praticato presso l'ospedale di TA (dal dott. ebbe finalità di revisione di quello eseguito pochi mesi prima presso una Per_1 clinica privata.
Nella relazione, infatti, si legge che «la necessità di reintervento nell'aprile 2018 fu determinata da erronea effettuazione del primo intervento effettuato nel gennaio 2018, ove la sezione del legamento trasverso al carpo destro fu incompleta» (cfr. pag. 9). Tale affermazione si fonda sulla lettura della cartella clinica e in particolare della documentazione dell'intervento del 10.4.2018, nella cui descrizione è segnalata la mancata sezione, nel corso dell'intervento precedente, della parte prossimale del legamento trasverso del carpo a destra e inoltre è attestato che il dott. si occupò di Per_1 completare la sezione di detto legamento e di liberare il nervo mediano del carpo (pag. 3 della relazione).
I cc.tt.u. affermano inoltre la correttezza dell'indicazione all'intervento di revisione (pag. 10), riconoscendone la necessità per risolvere le problematiche residuate dopo l'intervento del gennaio
2018.
pagina 7 di 8 Può allora ragionevolmente presumersi che, anche ove informata dei rischi di infezione (in concreto non avveratisi), la sig.ra avrebbe comunque prestato il proprio consenso all'intervento Pt_1 chirurgico di revisione che costituiva il trattamento più adeguato a risolvere le problematiche residuatele dopo l'intervento del gennaio 2018.
La fattispecie rientra allora tra i casi di consenso presunto della paziente, oltre che di assenza di condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria.
Va infatti ribadito che non vi fu nessuna infezione e che la mancata profilassi antibiotica costituiva condotta conforme alle linee guida.
In tale ipotesi era preciso onere dell'attrice allegare le conseguenze pregiudizievoli di cui chiedeva il ristoro, ma tale onere è rimasto insoddisfatto non avendo l'attrice chiarito in nessun modo quali sarebbero i pregiudizi che avrebbe subito per effetto della mancata informazione.
In effetti non è dato comprendere quale pregiudizio possa essere derivato all'attrice dalla mancanza di una compiuta informazione sul rischio infettivo, tenuto conto che ella si sarebbe comunque sottoposta all'intervento – alla luce del ragionamento presuntivo svolto innanzi – e considerato che nessuna infezione si è mai verificata.
La domanda va dunque respinta, atteso che sono risarcibili solo i danni conseguenza che nel caso di specie non sono stati neppure individuati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore della controversia € 99.358,15; tutte le fasi a valori minimi).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande di risarcimento danni avanzate da Parte_1
condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone il pagamento delle spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Perugia, 9 giugno 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 8 di 8
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1833/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONICA LORENZINI, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONICA LORENZINI
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA SERVI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv. CRISTINA SERVI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: come da atto di citazione. In via istruttoria insistendo per il rinnovo della c.t.u., nonché per l'ammissione dei mezzi di prova testimoniale articolati e non ammessi. Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di risposta.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato in data, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1 tribunale, l' esponendo in fatto: CP_2
- di essere da tempo affetta da sindrome del tunnel carpale a entrambe le mani e di essersi sottoposta nel corso del tempo a diversi interventi chirurgici, nel 2003, nel 2015 e nel gennaio
2018;
- che a differenza dei primi due interventi del 2003 e del 2015, che avevano avuto esiti favorevoli, l'intervento del gennaio 2018 (praticato presso una struttura privata che non è parte del presente giudizio) era stato seguito dalla ricomparsa, appena due mesi dopo, di ingravescente sintomatologia algodisfunzionale;
- di essersi quindi sottoposta in data 10.4.2018 a intervento chirurgico di revisione e decompressione del nervo mediano destro e tenolisi, eseguito presso l'ospedale Media valle del Tevere dell'Azienda unità sanitaria locale 1 e praticato dal dott. CP_1 Persona_1
- che non le era stata praticata terapia antibiotica, né prima, né durante, né dopo l'intervento del 10.4.2018, sebbene ella avesse tempestivamente e correttamente rappresentato di essere affetta da diabete e di essere in trattamento con insulina;
- di avere riportato, dopo 15 giorni dall'intervento, una severa infezione nella sede della ferita chirurgica con grave sintomatologia, ma che ciononostante nessuna terapia antibiotica le era stata prescritta dai sanitari dell'ospedale di TA, nemmeno in sede di rimozione dei punti di sutura;
- che, alla fine di aprile del 2018, si era recata da uno psicoterapeuta per la grave sofferenza psicologica derivatale dalla sintomatologia dolorosa che persisteva di giorno e si riacutizzava di notte;
che lo psicoterapeuta aveva rilevato che la ferita era ancora aperta ed era in evidente stato di flogosi e l'aveva indirizzata verso l'ospedale di Assisi;
- che presso la U.O. chirurgia plastica e ricostruttiva dell'ospedale di Assisi veniva sottoposta a dolorose medicazioni da maggio a luglio 2018;
- che la RM da lei eseguita il 12.10.2018 riscontrava «disomogeneo ispessimento fibrocicatriziale del legamento traverso volare del carpo, in corrispondenza del tunnel carpale, negli esiti dei pregressi interventi»; di essersi successivamente sottoposta a due interventi di lipofilling al palmo della mano destra presso il reparto di chirurgia plastica UMB dell'ospedale di Umbertide (PG) dell' . Parte_2
Quindi, deduceva l'inesatta esecuzione dell'intervento del 10.4.2018 per avere i sanitari dell'ospedale
Media Valle del Tevere di TA omesso l'asepsi del sito chirurgico e la necessaria terapia antibiotica, nonché l'esistenza di un nesso causale tra tali inadempimenti e l'infezione da lei riportata;
deduceva inoltre il non corretto trattamento terapeutico dell'infezione, in quanto i sanitari del predetto ospedale di TA anche durante la visita per la rimozione dei punti di sutura avevano omesso di prescriverle l'antibiotico e non avevano disposto accertamenti microbiologici sul materiale che fuoriusciva dalla lesione aperta della mano.
pagina 2 di 8 L'attrice ha quindi invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sotto i diversi profili: dell'inesattezza della prestazione del personale sanitario, come sopra evidenziata;
della mancata adozione, in sede organizzativa, delle misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere previste dalla legge;
dell'inadempimento degli obblighi informativi, per non essere stata ella debitamente edotta dei rischi di infezione collegati all'intervento del 10.4.2018, stante l'inadeguatezza delle indicazioni contenute nel modulo che le era stato consegnato nell'imminenza dell'intervento medesimo.
Ha pertanto proposto azione di risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche che si riservava di indicare e documentare) e non patrimoniali (per danno all'integrità fisica temporanea e permanente, per danno morale e per lesione del diritto all'autodeterminazione) subiti, che quantificava nella somma complessiva di € 99.358,15.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 2.12.2021, l' contestava l'esistenza della CP_2 dedotta infezione nosocomiale, rilevando che non era mai emerso nessun segno di infezione, ma solo un ritardo di cicatrizzazione;
eccepiva inoltre che la sintomatologia lamentata dall'attrice era da ricondurre a un'algodistrofia simpatico-riflessa; negava infine l'esistenza dei contestati inadempimenti, ivi compresi quelli relativi agli obblighi informativi che assumeva di avere esattamente assunto fornendo nel modulo tutte le informazioni fondamentali riguardanti l'intervento chirurgico.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di c.t.u. medico legale collegiale ed all'udienza del 4.12.2024 veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
*********
Preliminarmente deve procedersi alla qualificazione delle domande svolte dall'attrice, da inquadrarsi entrambe (sia quella per inadempimento dell'obbligazione di cura, sia quella per inadempimento degli obblighi informativi) nell'ambito delle azioni di responsabilità contrattuale.
Premesso che l'operazione di qualificazione spetta al giudice, il quale vi provvede sulla base degli elementi di fatto allegati dall'attore, si osserva che la prospettazione dell'avvenuto ricovero per il programmato intervento chirurgico (circostanza nella quale si rinviene la stipula del cd. contratto di spedalità) vale a fondare la natura contrattuale dell'obbligazione.
Venendo al merito, parte attrice ha lamentato innanzitutto l'inesatto adempimento dell'obbligazione di cura.
La sig.ra infatti – lamentando la persistenza di dolore al polso destro con irradiazione sino alla Pt_1 spalla omolaterale, la riduzione della sensibilità alle prime tre dita della mano destra, la sintomatologia tipo scosse elettriche al I- II- III dito della medesima mano, debolezza muscolare con deficit di prensione, dismorfismo evidente della mano, deficit di tenuta in flessione della mano e del pollice per il dolore – ha dedotto che la sintomatologia e le alterazioni da lei sofferte erano state determinate da un'infezione insorta nella sede dell'intervento chirurgico appena quindici giorni dopo la sua esecuzione e che tale infezione era a sua volta da ricondurre alle condotte di inesatto adempimento dei sanitari dell'ospedale di TA e specificamente a: 1) la mancata asepsi del sito chirurgico da parte dei sanitari dell'ospedale di TA che in data 10.4.2018 eseguirono l'intervento chirurgico di revisione tunnel carpale destro;
2) l'omessa prescrizione e somministrazione di terapia antibiotica nelle fasi pre- operatoria, peri-operatoria e post-operatoria; 3) il mancato trattamento dell'infezione nel corso della visita di rimozione dei punti di sutura.
La c.t.u. medico legale espletata ha tuttavia consentito di accertare l'adeguatezza della condotta dei sanitari del menzionato nosocomio di TA.
pagina 3 di 8 Al riguardo va subito evidenziato che non è stata fornita alcuna prova che vi sia stata un'infezione nel sito dell'intervento chirurgico.
In effetti la documentazione medica in atti non contiene nessuna indicazione in merito all'esistenza di un'infezione, che non risulta essere mai stata descritta né nel certificato medico dei sanitari dell'ospedale di Assisi che in data 31.5.18 e 2.7.2018 eseguirono medicazioni della ferita chirurgica (doc. 4, allegato alla citazione), né nel certificato del 5.2.2019 del dott. dell'ospedale Persona_2
“Santa Maria della Misericordia” di Rovigo (doc. 7, allegato alla citazione), né nelle lettere di dimissione dal reparto di chirurgia plastica dell'ospedale di Umbertide del 18.2.2019 e del 29.4.2019 (docc. 8 e 9, allegati alla citazione), né infine nella relazione del medico psicoterapeuta Per_3 doc. 3 allegato alla citazione).
[...]
Tale assenza, facilmente verificabile tramite la lettura della menzionata documentazione sanitaria, è stata messa in evidenza dai cc.tt.u. i quali hanno chiarito come vi sia traccia esclusivamente di una deiscenza della ferita e non di un'infezione della stessa e hanno spiegato con chiarezza che si definisce deiscenza «l'allontanamento dei bordi della ferita in precedenza suturati per difetto di guarigione» (cfr. pag. 9 e 10 della relazione), precisando che il rischio di deiscenza è maggiore nei casi di interventi di revisione (nei quali si interviene su un sito già in precedenza trattato chirurgicamente), nei pazienti diabetici e quando la ferita si trova in prossimità delle pieghe di flessione delle articolazioni.
I consulenti d'ufficio hanno inoltre evidenziato che non risulta essere mai stato effettuato, né prescritto alcun esame volto a riscontrare la presenza di un'infezione della ferita, come ad esempio un tampone su materiale prelevato dalla ferita con relativo antibiogramma.
È bene evidenziare che tali accertamenti non furono prescritti non solo dai sanitari dell'ospedale di
TA – di cui con la presente domanda giudiziale si assume l'inesatto adempimento dell'obbligazione di cura – ma neppure da parte degli altri medici che nel periodo immediatamente successivo all'intervento visitarono la sig.ra come i medici dell'ospedale di Assisi ai quali la Pt_1 donna si rivolse per le medicazioni o il medico di medicina generale che le prescrisse l'antibiotico
Augmentin ad aprile 2018 (secondo quanto scritto a pag. 3 della in citazione).
Anche la relazione dello psicoterapeuta – alla quale l'attrice sembra attribuire particolare Per_3 rilevanza – descrive la ferita che ha visionato alla fine del mese di aprile 2018 senza parlare di infezione e riferendo solo che «la ferita appariva aperta, i margini di sutura sia superficiali che profondi apparivano lontani ed in evidente stato di flogosi».
Dunque non solo i sanitari dell'ospedale di TA, ma nessuno dei medici che prese visione della ferita de qua diagnosticò un'infezione o prescrisse esami e accertamenti volti a verificare un sospetto di infezione e tale circostanza consente di escludere che la mancata attestazione dell'infezione sia da ricondurre a una negligenza nella tenuta della cartella clinica (come sostenuto dell'attrice alle pagine 4
e 5 della comparsa conclusionale), non essendo ragionevole ipotizzare errori diagnostici e omissioni nella tenuta della documentazione sanitaria da parte di medici di strutture diverse, intervenuti in tempi successivi ed estranei all'operazione chirurgica del 10.4.2018.
Deve pertanto ritenersi accertato che non vi fu nessuna infezione, ma solo un ritardo di cicatrizzazione della ferita, favorito dalla presenza di una serie di fattori di aumento del rischio di deiscenza quali il sito della ferita (ubicato in prossimità delle pieghe di flessione delle articolazioni), l'esistenza di precedenti interventi nella stessa sede (trattandosi di intervento di revisione di quello eseguito alcuni mesi prima presso una struttura privata) e la patologia diabetica di cui soffre la paziente (cfr. pag. 9 della relazione).
pagina 4 di 8 Una volta esclusa la sussistenza di un'infezione, risulta superfluo verificare la correttezza dell'operato dei medici dell'ospedale di TA riguardo alla mancata prescrizione di terapia antibiotica trattandosi di condotta in ipotesi funzionale a evitare il rischio di infezione, ossia un rischio in concreto non verificatosi. Ne discende che, anche ove si ravvisasse un inadempimento nell'omissione di terapia antibiotica, questo risulterebbe privo di efficacia eziologica rispetto alla genesi della sintomatologia dolorosa e delle limitazioni funzionali alla mano destra lamentate dall'attrice. Altrettanto deve dirsi con riguardo alla dedotta omissione, in sede organizzativa, delle misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere.
È dunque solo per completezza che si osserva che la c.t.u. ha consentito di verificare che le linee guida per l'intervento di tunnel carpale non prevedono la somministrazione profilattica di antibiotici (cfr. pag. 11 della relazione – ove si fa riferimento alle «Management of Carpal Tunnel Syndrome Evidence-
Based Clinical Practice Guideline Adapted by: The American Academy of Orthopaedic Surgeons Board of Directors February 29, 2016» – e pag. 15, ove vengono riportate le osservazioni del c.t.p. di parte attrice che concorda sul punto).
La terapia antibiotica non risultava indicata nelle linee guida neppure con riguardo all'eventualità di preesistenze patologiche concomitanti (cfr. pag. 11 della relazione) e tali conclusioni non risultano efficacemente messe in discussione dalle osservazioni critiche del c.t.p. di parte attrice il quale, a sostegno dell'esistenza di un'indicazione clinica alla profilassi antibiotica nei soggetti diabetici, richiama letteratura scientifica successiva all'epoca dei fatti e che inoltre sembra avere riguardo non a tutti i soggetti diabetici, ma solamente a quelli con valori glicemici alterati (quale non risulta essere stata la sig.ra che era in trattamento con insulina e i cui valori erano dunque compensati). Pt_1
Per tali ragioni, ritiene il tribunale di dover concordare con i cc.tt.u. allorché escludono comportamenti negligenti da parte dei sanitari dell'azienda convenuta.
Al riguardo peraltro è doverosa una precisazione, essendo importante chiarire che oggetto del presente giudizio sono esclusivamente le condotte di mancata asepsi, omessa somministrazione di terapia antibiotica e mancato trattamento dell'infezione addebitate al personale dell'ospedale di TA e dedotte in citazione quale causa petendi della proposta azione di risarcimento per inadempimento contrattuale.
Le condotte di altro personale sanitario, dipendente della medesima azienda convenuta, ma diverso da quello dell'ospedale di TA, sono del tutto estranee al presente giudizio.
Sono perciò assolutamente inconferenti i rilievi compiuti dall'attrice a pag. 8, secondo capoverso, della comparsa conclusionale, laddove sembra delineare responsabilità di altro personale medico, peraltro non ben individuato (risultando incerto se si abbia riferimento ai sanitari dell'ospedale di Assisi o al medico di medicina generale).
Infine, va osservato che i cc.tt.u. dopo aver escluso l'esistenza di un'infezione, hanno formulato un'ipotesi causale alternativa, individuando nella sindrome algodistrofica la probabile causa della sintomatologia dolorosa e delle limitazioni funzionali alla mano destra lamentate dall'attrice. Hanno inoltre chiarito che «l'evoluzione fibroso cicatriziale, con innegabili ripercussioni sull'anatomia del nervo mediano, si determinò quale complicanza prevedibile ma non prevenibile, anche alla luce delle preesistenze patologiche della paziente» (pag. 10 della relazione).
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta sono rimasti accertati:
pagina 5 di 8 - l'esatto adempimento dell'obbligazione di cura da parte dei sanitari dell'ospedale di TA, non ravvisandosi nessuna negligenza nella mancata prescrizione di terapia antibiotica, trattandosi di condotta conforme alle linee guida;
- l'inesistenza di un'infezione e la conseguente irrilevanza dell'eventuale inosservanza delle misure organizzative di prevenzione delle infezioni ospedaliere nel determinismo causale delle problematiche lamentate dall'attrice (sintomatologia dolorosa e limitazioni funzionali alla mano destra).
La domanda di risarcimento va pertanto respinta.
Altrettanto infondata risulta la pretesa risarcitoria fondata sull'inadempimento degli obblighi di informazione.
L'attrice ha dedotto di non essere stata adeguatamente informata in merito ai rischi di infezione correlati all'intervento (evidenziando al riguardo che il modulo informativo da lei sottoscritto era estremamente generico) e ha allegato che, ove avesse ricevuto una compiuta informazione, non si sarebbe sottoposta all'intervento chirurgico del 10.4.2018 (pag. 21 e 26 della citazione). Ha quindi dedotto la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, chiedendo un risarcimento autonomo rispetto a quello già richiesto per il danno biologico e per il danno morale prodotti dalle cure che assumeva erroneamente prestate e quantificava questa ulteriore voce di danno nella somma di €
9.000,00.
Appare a questo punto necessaria una premessa in diritto, per dar conto degli arresti della giurisprudenza di legittimità in merito alle conseguenze risarcibili dell'inadempimento degli obblighi di informazione che gravano sul sanitario.
La Corte di cassazione ha ormai da tempo distinto – in ragione del tipo di evento di danno fatto valere – l'ipotesi in cui sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione da quella in cui sia fatta valere la lesione del diritto alla salute ed ha evidenziato che nel primo caso «l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario», mentre nel secondo «l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso» (Cass.
n. 16633/2023; n. 24471/2020; n. 28985/2019; n. 19199/2018; n. 11749/2018).
È stato inoltre rimarcato che nelle due ipotesi il fatto costitutivo del credito risarcitorio si atteggia secondo uno schema concettuale differente e precisamente:
1. nel caso del deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute, dovranno essere presenti: l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico (condotta lesiva); la lesione del diritto alla salute (evento di danno); le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale);
pagina 6 di 8 2. nel caso del deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione, dovranno essere presenti: la violazione dell'obbligo informativo e il presunto dissenso all'atto terapeutico (condotta lesiva); la lesione del diritto all'autodeterminazione (evento di danno); il pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (danno conseguenza).
Dunque, anche nell'ipotesi in cui si faccia valere il diritto all'autodeterminazione, il danneggiato dovrà allegare e provare specificamente quali pregiudizi abbia subito, non essendo l'evento lesivo (o danno- evento) ex se danno risarcibile. È stato infatti osservato che «un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio» (Cass. n. 16633/2023).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto l'omessa informazione in merito ai rischi di infezione connessi all'intervento e ha posto tale inadempimento in correlazione con il proprio diritto all'autodeterminazione, omettendo però di allegare in maniera specifica i pregiudizi che assume aver patito in conseguenza della lesione di tale diritto.
In limine va dato atto della genericità del modulo attestante le informazioni rese alla paziente.
Ciò posto, si osserva che non risulta fornita la dimostrazione che la paziente, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento e che anzi gli elementi in atti consentono di presumere piuttosto il contrario.
Ed infatti è incontroverso che l'intervento chirurgico per cui è causa (eseguito ad aprile 2018 presso l'ospedale di TA) era un intervento di revisione di altra precedente operazione effettuata pochi mesi prima (nel gennaio 2018) presso una clinica privata e dopo la quale la sig.ra aveva Pt_1 accusato sintomatologia dolorosa limitante, con parestesia alle prime tre dita della mano destra (così a pag. 2 della citazione).
La c.t.u. del resto riscontra chiaramente che l'intervento chirurgico praticato presso l'ospedale di TA (dal dott. ebbe finalità di revisione di quello eseguito pochi mesi prima presso una Per_1 clinica privata.
Nella relazione, infatti, si legge che «la necessità di reintervento nell'aprile 2018 fu determinata da erronea effettuazione del primo intervento effettuato nel gennaio 2018, ove la sezione del legamento trasverso al carpo destro fu incompleta» (cfr. pag. 9). Tale affermazione si fonda sulla lettura della cartella clinica e in particolare della documentazione dell'intervento del 10.4.2018, nella cui descrizione è segnalata la mancata sezione, nel corso dell'intervento precedente, della parte prossimale del legamento trasverso del carpo a destra e inoltre è attestato che il dott. si occupò di Per_1 completare la sezione di detto legamento e di liberare il nervo mediano del carpo (pag. 3 della relazione).
I cc.tt.u. affermano inoltre la correttezza dell'indicazione all'intervento di revisione (pag. 10), riconoscendone la necessità per risolvere le problematiche residuate dopo l'intervento del gennaio
2018.
pagina 7 di 8 Può allora ragionevolmente presumersi che, anche ove informata dei rischi di infezione (in concreto non avveratisi), la sig.ra avrebbe comunque prestato il proprio consenso all'intervento Pt_1 chirurgico di revisione che costituiva il trattamento più adeguato a risolvere le problematiche residuatele dopo l'intervento del gennaio 2018.
La fattispecie rientra allora tra i casi di consenso presunto della paziente, oltre che di assenza di condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria.
Va infatti ribadito che non vi fu nessuna infezione e che la mancata profilassi antibiotica costituiva condotta conforme alle linee guida.
In tale ipotesi era preciso onere dell'attrice allegare le conseguenze pregiudizievoli di cui chiedeva il ristoro, ma tale onere è rimasto insoddisfatto non avendo l'attrice chiarito in nessun modo quali sarebbero i pregiudizi che avrebbe subito per effetto della mancata informazione.
In effetti non è dato comprendere quale pregiudizio possa essere derivato all'attrice dalla mancanza di una compiuta informazione sul rischio infettivo, tenuto conto che ella si sarebbe comunque sottoposta all'intervento – alla luce del ragionamento presuntivo svolto innanzi – e considerato che nessuna infezione si è mai verificata.
La domanda va dunque respinta, atteso che sono risarcibili solo i danni conseguenza che nel caso di specie non sono stati neppure individuati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore della controversia € 99.358,15; tutte le fasi a valori minimi).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande di risarcimento danni avanzate da Parte_1
condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone il pagamento delle spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Perugia, 9 giugno 2025
Il giudice Gaia Muscato
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