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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 510/2019 R.G., posta in decisione con ordinanza del 5
luglio 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 luglio
2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Parte_2
( , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe C.F._2
Zanghì del Foro di Messina, giusta procura in calce all'atto di citazione per riassunzione ex art. 578 e 622 c.p.p.,
ricorrenti/attori contro
Eredità giacente di nato a [...] il [...] Persona_1
( ) e deceduto il 23 luglio 2022, in persona del curatore avv. C.F._3 , Persona_2
convenuta in riassunzione, contumace
Oggetto: riassunzione ex artt. 578 e 622 c.p.p. – “altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non comprese nelle altre materie (artt. 2043 c.c. e norme
speciali)”.
Motivi della decisione
1. La complessità della vicenda penalistica presupposta all'odierno contenzioso civile necessita di una breve esposizione dei fatti, secondo quanto allegato e dedotto dai ricorrenti/attori nella querela del 29 agosto 2008 e ricavabile dagli atti dei processi penali in atti.
1.1 - In data 3 maggio 2002 l'avv. aveva stipulato con il signor Parte_1
, Amministratore Unico della un preliminare Controparte_1 Parte_3
per l'acquisto di una villetta che la predetta impresa entro due anni avrebbe dovuto edificare in Messina, C/da Pozzicello, Vill. per il prezzo, a corpo Pt_4
e forfetariamente, di euro 325.500,00 (pari a vecchie lire 630.000.00 circa).
Le trattative erano state svolte, tramite il signor , titolare Persona_3
dell'Urbe Immobiliare, con l'architetto , progettista e direttore Persona_1
dei lavori, nonché socio della ed, in realtà – almeno per quanto Parte_3
avevano modo di verificare i deducenti – amministratore di fatto della predetta società.
Tra l'altro, l'arch. , in occasione della stipula del preliminare, si era Per_1
obbligato, con contestuale scrittura privata, a redigere, gratuitamente, un progetto di variante in previsione di eventuali ampliamenti che l'immobile promesso in vendita avrebbe subito in corso d'opera e che, già in quella fase,
erano stati, anche se sommariamente, prospettati. Nonostante gli accordi pattuiti, assumono gli esponenti che i lavori -
subappaltati dalla all'impresa dell'Ing. - erano Parte_3 Persona_4
andati a rilento, nonostante gli acconti versati, e che anzi avevano dovuto sborsare varie somme di danaro, pari a circa il doppio dell'importo previsto nel preliminare del maggio 2002, alcune su esplicita richiesta del , Per_1
giustificata da non precisate difficoltà economiche. Era inoltre emerso che il
[...]
, pur incassando le somme via via parte dal , non le aveva versate Per_1 Parte_1
all'impresa e che in più pretendeva per la variante, prima quantificata in € Per_4
7.000,00, il maggior importo di 50.000,00 euro.
Dopo numerosi incontri e rinvii, alla fine del mese di gennaio 2006 l'arch.
[...]
si era dichiarato pronto alla stipula del contratto definitivo a condizione che Per_1
i deducenti gli versassero l'ulteriore somma di 235.000,00 euro e si impegnassero a completare i rilevanti lavori che ancora dovevano essere eseguiti (per un ammontare di circa 160.000,00 euro) a proprie spese, evidenziando l'urgenza,
perché la aveva grossi problemi finanziari e stava per essere Parte_3
posta in liquidazione volontaria. Aveva inoltre chiesto che i promissari acquirenti subentrassero in un mutuo, pari a 200.000,00 euro già contratto con la
[...]
dalla negando che per tale finanziamento ci fossero CP_2 Parte_3
trascrizioni ipotecarie sull'unità immobiliare oggetto del preliminare in questione.
Circostanza, quest'ultima, non vera, come appurato dall'avv. , Parte_1
scoprendo che la aveva iscritto sullo stesso bene, nell'aprile del Parte_3
2005, ipoteca volontaria per 400.000,00 euro in favore della Banca Antonveneta
s.p.a. a garanzia di un mutuo dell'importo di 200.000,00 euro concesso alla predetta società.
1.2 – Tutto ciò premesso, l'avv. e la consorte signora Parte_1 nel 2006 avevano agito contro la con Parte_2 Parte_3
citazione non iscritta a ruolo. A seguito di ciò, erano riprese le trattative, con esose pretese del , che continuava a fare pressioni sugli esponenti per Per_1
chiudere l'operazione alle sue condizioni, data la precaria situazione finanziaria della società dallo stesso e della posta in liquidazione volontaria Parte_3
e con la minaccia dell'espropriazione forzata da parte della Banca Antonveneta
s.p.a.
1.3 - Finalmente, con rogito in notar dell'8 novembre 2007 era stato Per_5
stipulato il definitivo contratto di compravendita dell'immobile, tra la Parte_3
e la signora , al prezzo di € 393.910,43, con la previsione
[...] Parte_2
che, avendo l'acquirente versato € 50.000,00 in più, la si era Parte_3
impegnata a restituirli alle scadenze ivi previste, mediante cambiali con avallo del
: titoli che, tuttavia, non erano stati mai rimborsati. Per_1
Assumono, quindi, gli esponenti che, a fronte di un contratto preliminare che prevedeva la consegna dell'immobile, completo e rifinito, al prezzo di €
325.500,00, hanno dovuto sborsare - perché costretti in conseguenza delle spregiudicate e gravi iniziative sopra narrate, poste in essere dai responsabili della - l'esorbitante somma di circa 450.000,00 euro per ritrovarsi Parte_3
proprietari di un villetta per il cui completamento necessitano, ancora, circa €
160.000,00 oltre al rinnovo di tutte le necessarie autorizzazioni edilizie ormai scadute.
1.4 – A seguito della querela prima indicata, l'arch. e il Persona_1
signor erano stati rinviati a giudizio per il reato p. e p. dagli Controparte_3
articoli 110, 61 n. 7 e 629 c.p. (estorsione aggravata).
1.5 - Il Tribunale penale di Messina, con sentenza 5 dicembre 2014 n. 3047/2014, assolto il aveva condannato il per il riconosciuto CP_1 Per_1
delitto di estorsione aggravata alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 (duemila/00) di multa, nonché al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili e , da liquidarsi in separata Parte_1 Parte_2
sede.
Il Tribunale ha individuato la condotta minacciosa del , coattiva della Per_1
volontà e della autonomia negoziale dei coniugi , nell'aver posto costoro Parte_1
nella alternativa tra perdere l'intero investimento a seguito dell'azione esecutiva prospettata dall'istituto di credito mutuante od assumere l'ulteriore impegno economico relativo al mutuo ipotecario, estraneo agli impegni contrattuali assunti con il contratto preliminare ed in relazione al quale l'imputato aveva manifestato la volontà di rimanere inadempiente agli obblighi restitutori nei confronti dell'istituto di credito, nonché nel manifestare la volontà di non dare corso ad alcun intervento per salvaguardare l'esistenza e l'operatività della “ Parte_3
, in grave crisi di liquidità, tanto da essere effettivamente posta in
[...]
liquidazione già a decorrere dal giugno del 2006.
1.6 – A seguito di appello del condannato, questa Corte di appello, sezione penale, con sentenza del 17 luglio 2017, n. 2448, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 640, 61 n.7 c.p. (e, quindi, quale truffa aggravata), aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ascrittogli in rubrica,
perché estinto per prescrizione;
aveva conseguentemente revocato le statuizioni in favore delle parti civili.
La Corte ha ritenuto che “la prospettazione della condizione di grave difficoltà
economica nella quale sia la che il personalmente si CP_4 Per_1
trovano, poiché rispondente, come da nessuno contestato e riconosciuto anche dal Tribunale, ad una condizione reale e non preordinata in funzione della
vicenda contrattuale che ci occupa, ma indipendente da essa, sia inidonea a
costituire una minaccia rilevante ai sensi dell'art.629 c.p.. La stessa si pone
piuttosto, nella evoluzione degli accordi contrattuali e delle scelte di entrambe le
parti che li hanno accompagnati, compiutamente ricostruiti in sentenza, come
l'esternazione da parte dell'imputato della reale condizione di decozione della
società e della necessità quindi che gli acquirenti coniugi si Parte_1
confrontassero realisticamente con essa. Proprio la piena consapevolezza di tale
condizione ha spinto il ad attivare strumenti giuridici di tutela, come la Parte_1
trascrizione dell'atto di citazione, nel contempo intavolando trattative, anche
attraverso i rispettivi legali, per comporre le contrapposte posizioni, infine
pervenendo all'accordo transattivo in atti ed alla stipula del contratto definito. Va
aggiunto che quest'ultimo, il cui contenuto è stato elaborato con l'apporto di una
pluralità di legali, anche a tutela del , egli stesso avvocato, si pone in un Parte_1
contesto di reciproche contestazioni di inadempimenti contrattuali.
La scelta del , consapevole della condizione di decozione della Parte_1
società, non può quindi che essere ritenuta frutto di una ponderazione anche
giuridica dei propri interessi, volta a percorrere la via più immediata e a subire il
danno minore. A tale scelta estrema, tuttavia, il è stato indotto dalla Parte_1
condotta di palese violazione dei doveri di correttezza e lealtà tenuta
dall'imputato, come descritta in rubrica, tale da configurare artifici e raggiri
rilevanti ex art.640 c.p.. Risulta accertato, infatti, che il utilizzasse gli Per_1
acconti dei promissari acquirenti cercando in via principale di tamponare la
propria situazione economica fortemente compromessa ed utilizzando solo una
parte delle somme per la costruzione, così consegnando al denaro Per_4 insufficiente ad assicurare un ritmo regolare all'avanzamento dei lavori. Lo
stesso, inoltre, in palese violazione dell'obbligo assunto con il contratto
preliminare, nel cui art.6 si impegnava a trasferire gli immobili “franchi e liberi”,
iscriveva su di essi ipoteca a garanzia di un mutuo estraneo agli accordi
contrattuali e contratto per esigenze personali. Iscrizione artatamente taciuta dal
e che ha fortemente condizionato le scelte dei coniugi , Per_1 Parte_1
consapevoli del non celato gravissimo rischio del mancato pagamento delle rate
del mutuo da parte dell'imputato e della conseguente aggressione esecutiva
dell'immobile ipotecato ad opera dell'istituto di credito. Il fatto accertato va quindi
riqualificato nel reato di truffa, aggravato dalla rilevante gravità del danno
cagionato alle parti offese e, quindi, perseguibile d'ufficio. Lo stesso deve ritenersi
consumato alla data di iscrizione dell'ipoteca, successivamente alla quale le parti
civili, acquisita piena consapevolezza delle condotte del , sono Per_1
pervenute all'accordo transattivo in atti”.
1.6 – Avendo gli odierni esponenti proposto ricorso per cassazione, la
Suprema Corte, con sentenza 23 aprile 2019, n. 17437, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello: ciò in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente individuato il termine in cui sarebbe spirata la prescrizione nel momento della stipula del mutuo, laddove “la vicenda ritenuta fraudolenta trova
la sua conclusione solo con la stipula del definitivo. L'erronea identificazione del
momento in cui è spirata la prescrizione, e la sua collocazione prima della
pronuncia della sentenza del Tribunale, rende illegittima anche decisione in
ordine alla revoca delle statuizioni civili”.
2. Tutto ciò premesso, con citazione in riassunzione ex artt. 578 e 622 c.p.p., notificato il 23 luglio 2019, gli attori hanno agito contro l'arch. , Per_1
deducendo il loro diritto al risarcimento dei danni da loro subìti (patrimoniali,
biologici e morali) “conseguenti alla violazione delle condizioni contrattuali
pattuite nel contratto preliminare del 2002, violazione cui gli odierni attori hanno
dovuto sottostare in stretta dipendenza del comportamento criminoso di cui sono
rimasti vittima” e pari “alla differenza fra la situazione patrimoniale cui avrebbero
avuto diritto gli attori in mancanza del comportamento posto in essere dal
[...]
e la situazione patrimoniale nella quale si sono trovati, valutata ovviamente Per_1
ex ante”.
Pertanto, hanno chiesto di “ritenere e dichiarare, ai fini civilistici, la sussistenza
nella fattispecie del contestato reato di estorsione aggravata e in subordine di
quello di truffa aggravata nella condotta di tenuta nei confronti Persona_1
degli attori e per l'effetto ritenere e dichiarare civilmente Persona_1
responsabile nei confronti degli attori e conseguentemente condannarlo al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori,
costituiti parte civile, da liquidarsi in separata sede civile”: ciò in quanto “la
domanda della parte civile giusta atto di costituzione, trascritto in premessa, era
di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Di
condanna generica è la domanda svolta nelle conclusioni di parte civile in appello
e in Cassazione. La condanna pertanto nella quale si insiste, non potrà che
essere generica, rimettendo a separata azione da proporsi dinanzi al Giudice
Civile in primo grado la liquidazione del quantum”.
3. Costituitosi in giudizio e depositate due distinte comparse (la seconda con un difensore aggiunto), l'arch. ha eccepito l'improcedibilità della Per_1 domanda risarcitoria per indeterminatezza del petitum in ordine alla quantificazione del presunto danno subìto e l'insussistenza di elementi dai quali far scaturire l'invocata responsabilità; ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria. Ha altresì eccepito di non poter rispondere per eventuali obbligazioni contrattuali, che avevano come esclusiva legittimata passiva la società Parte_3
(e che erano state tutte definite con la transazione conclusa con l'atto in
[...]
OT , mentre per le obbligazioni extracontrattuali, ha eccepito l'omessa Per_6
indicazione da parte dei ricorrenti in riassunzione delle condotte causative dei danni reclamati.
Ha altresì eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della odierna
domanda risarcitoria generica, modificativa della richiesta specifica effettuata in sede di costituzione di parte civile (“nella conclusionale in I grado (cfr. doc. 20
produzione controparte, pag. 87) è stata chiesta “la condanna al risarcimento dei
danni, patrimoniali e non, subiti dalle odierne parti civili da quantificarsi in euro 1
milione ed alla rifusione delle spese di lite”).
4. All'udienza del 21 settembre 2023 tenuta in modalità cartolare questa Corte,
preso atto della dichiarazione del procuratore del convenuto Persona_1
del decesso di quest'ultimo, ha dichiarato l'interruzione del processo, poi riassunto dagli attori nei confronti dei chiamati all'eredità.
Avendo questi ultimi rinunciato all'eredità stessa e risultando nominato un
Curatore dell'Eredità Giacente, nella persona dell'avv. , il Persona_2
ricorso per riassunzione è stato da ultimo notificato allo stesso, con richiesta di condanna risarcitoria della eredità giacente medesima.
L'avv. nella qualità non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la Per_2 contumacia.
5. Al fine di individuare il thema decidendum di questo giudizio civile la
Suprema Corte, rigettati i motivi di ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili tendenti a riqualificare la condotta illecita come estorsione e non come truffa,
ha espressamente affermato (v. pag. 3 della sentenza n. 17437/2019) che, tenuto conto della mancata impugnazione dell'imputato, deve ritenersi passata in giudicato la qualificazione della condotta del in termini di illiceità e quale Per_1
truffa (“la truffa ritenuta dalla Corte di appello [con] decisione passata in
giudicato”), con la precisazione che “il giudice di rinvio “rivaluterà l'eventuale
responsabilità civile dell'imputato in relazione alle condotte accertate in sede
penale”.
Pertanto, innanzitutto occorre tener conto di quanto emerso in sede dibattimentale penale ed accertato nel relativo processo, sicché questo giudice civile, pur avendo autonomia di rivalutazione del fatto storico in contestazione (Cass. 12 giugno 2024, n. 16422), è comunque vincolato all'inquadramento giuridico della fattispecie illecita penale dato dalla Corte di cassazione, ai fini del diverso giudizio sulla sussistenza dell'illecito civile (Cass.
21 marzo 2022, n. 8997), sicché, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
In ogni caso, il giudice civile, in materia di rapporti tra processo penale e civile,
il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede,
sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (Cass. 12
giugno 2017, n. 14570).
5.1 - Ne consegue che non può accedersi alla richiesta degli attori di qualificare la condotta stessa in termini di maggior gravità penalistica (estorsione: esclusa definitivamente) sia pure ai fini civilistici.
5.2 - Sotto il profilo fattuale, ritiene la Corte che dai documenti prodotti e dagli atti e verbali del processo penale e delle due sentenze penali di merito pronunciate, con il suggello della Suprema Corte quanto alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'arch. , possa affermarsi, in coerenza Per_1
con l'intero compendio probatorio, che ricorrono pienamente i presupposti per affermare, sulla base delle ampie e documentate allegazioni degli attori, l'an della responsabilità civilistica dell'arch. in via esclusiva e diretta, sia sotto il Per_1
profilo contrattuale (essendo egli stato inottemperante a specifici obblighi negoziali assunti), sia extracontrattuale, per condotte illecite, rientranti nel paradigma dell'art. 2043 c.c. Ciò in quanto, è bene precisarlo, che in ordine all'eventuale responsabilità della in sede di rogito notarile del Parte_3
2007 le parti (la e il nella qualità) hanno dichiarato di Pt_2 CP_1
“rinunciare ad ogni pretesa relativa alla domanda giudiziale del 2 febbraio 2006
e a ogni altra azione, ragione, pretesa di danni o altro in relazione ai rapporti
pregressi intercorsi per la presente compravendita (…) e di non avere più nulla a
pretendere ad alcun titolo (…)”.
5.3 - Può affermarsi, in coerenza con quanto accertato dal Tribunale penale e da questa Corte penale (che ha confermato in pieno gli accertamenti fattuali del giudice di primo grado), sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese nell'istruttoria dibattimentale (alle quali si rinvia integralmente per ragioni di brevità) e dei documenti acquisiti, che a) il ha intascato varie somme dal , indicate in atti, senza Per_1 Parte_1
poi riversarle alla che avrebbe dovuto iniziare e completare i Parte_5
lavori della villetta promessa in vendita e poi acquistata (v. deposizione testimoniale dell'ing. ); Per_4
b) quanto alla variante prospettata e per la quale ha chiesto ulteriori somme,
lo stesso, che in tale vicenda risulta avere operato in prima persona, “non
ha offerto prova della presentazione del relativo progetto”, essendo anzi la stessa “esclusa nella conversazione intercorsa tra e il ” Parte_1 Per_4
(pag. 17 sentenza App. Messina cit.); anzi, nella sentenza del Tribunale
penale si legge a pag. 16, con argomentazione pienamente condivisibile,
perché conforme alle risultanze documentali e testimoniali, che “la
determinazione di effettuare specifici lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto
dell'accordo concretato nel contratto preliminare non è mai stata
formalizzata in un atto sottoscritto dai contraenti”, essendo anzi escluso dal preliminare la possibilità do dar luogo a varianti.
c) Ancora il non ha restituito la somma di € 50.000,00 versata in Per_1
eccedenza alla e per la quale aveva assunto personale Parte_3
obbligo di garanzia, non avendo neanche ottemperato alla scrittura transattiva del 2 marzo 2018, stipulata tra la e lo stesso Pt_2 Per_1
senza finalità novativa (v. documento allegato alla citazione).
d) Quanto al mutuo ipotecario di € 200.000,00, esso risulterebbe stipulato dalla così come la sua iscrizione sul terreno promesso in Parte_3 vendita al , per esigenze estranee agli obblighi contrattuali (al Parte_1
riguardo, si rinvia a quanto evidenziato dal Tribunale penale a pag. 17 della sentenza): sicché non ne dovrebbe rispondere il (e, per esso, Per_1
l'eredità giacente, ma si tratterebbe di voce rientrante nella transazione fatta dai deducenti con la società.
6. Tutto ciò premesso, nella prospettiva della richiesta degli attori di una condanna generica del (e, per lui, della curatela dell'eredità giacente), Per_1
a giudizio della Corte in conclusione può affermarsi la responsabilità civile del predetto nei confronti dei deducenti, intanto sotto il profilo patrimoniale, ma anche
sub specie di eventuale pregiudizio non patrimoniale (c.d. danno da fatto illecito/reato) anche per le verosimili ricadute sul bene salute che la complessa vicenda in esame ha potuto causare. Resta ferma la necessità, nel separato instaurando giudizio, di accertare in concreto, in ossequio agli ordinari oneri probatori, la sussistenza delle singole voci di danno pretese e sommariamente prospettate in questa causa e di quantificarne il valore monetario.
La domanda di condanna generica può quindi essere accolta nei termini indicati.
7. Tenuto conto della resistenza processuale svolta dal prima del suo Per_1
decesso e del fatto che il suo patrimonio oggi è compendiato nell'eredità
giacente, quest'ultima va condannata, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore solidale degli attori, tenendo conto del valore indeterminato e della complessità media della causa, nella misura di € 777,00 per esborsi e di € 12.156,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva €
1.665,00, fase di trattazione € 3686,00, fase decisoria € 4.287,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 510/2019 R.G. sulla citazione in riassunzione ex art. 578 e 622 c.p.p. proposta da e Parte_1
contro (e, per egli, la Parte_2 Persona_1
): Controparte_5
1. Dichiara la contumacia dell'eredità giacente di;
Persona_1
2. Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto,
dichiarata la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile del
[...]
per i fatti accertati, condanna la curatela dell'eredità giacente del Per_1
predetto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, costituiti parte civile, da liquidarsi in separata sede civile;
3. condanna la curatela dell'eredità giacente a pagare in solido agli attori le spese di lite, liquidate in € 777,00 per esborsi ed € 12.156,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 5 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Minutoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 510/2019 R.G., posta in decisione con ordinanza del 5
luglio 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 luglio
2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Parte_2
( , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe C.F._2
Zanghì del Foro di Messina, giusta procura in calce all'atto di citazione per riassunzione ex art. 578 e 622 c.p.p.,
ricorrenti/attori contro
Eredità giacente di nato a [...] il [...] Persona_1
( ) e deceduto il 23 luglio 2022, in persona del curatore avv. C.F._3 , Persona_2
convenuta in riassunzione, contumace
Oggetto: riassunzione ex artt. 578 e 622 c.p.p. – “altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non comprese nelle altre materie (artt. 2043 c.c. e norme
speciali)”.
Motivi della decisione
1. La complessità della vicenda penalistica presupposta all'odierno contenzioso civile necessita di una breve esposizione dei fatti, secondo quanto allegato e dedotto dai ricorrenti/attori nella querela del 29 agosto 2008 e ricavabile dagli atti dei processi penali in atti.
1.1 - In data 3 maggio 2002 l'avv. aveva stipulato con il signor Parte_1
, Amministratore Unico della un preliminare Controparte_1 Parte_3
per l'acquisto di una villetta che la predetta impresa entro due anni avrebbe dovuto edificare in Messina, C/da Pozzicello, Vill. per il prezzo, a corpo Pt_4
e forfetariamente, di euro 325.500,00 (pari a vecchie lire 630.000.00 circa).
Le trattative erano state svolte, tramite il signor , titolare Persona_3
dell'Urbe Immobiliare, con l'architetto , progettista e direttore Persona_1
dei lavori, nonché socio della ed, in realtà – almeno per quanto Parte_3
avevano modo di verificare i deducenti – amministratore di fatto della predetta società.
Tra l'altro, l'arch. , in occasione della stipula del preliminare, si era Per_1
obbligato, con contestuale scrittura privata, a redigere, gratuitamente, un progetto di variante in previsione di eventuali ampliamenti che l'immobile promesso in vendita avrebbe subito in corso d'opera e che, già in quella fase,
erano stati, anche se sommariamente, prospettati. Nonostante gli accordi pattuiti, assumono gli esponenti che i lavori -
subappaltati dalla all'impresa dell'Ing. - erano Parte_3 Persona_4
andati a rilento, nonostante gli acconti versati, e che anzi avevano dovuto sborsare varie somme di danaro, pari a circa il doppio dell'importo previsto nel preliminare del maggio 2002, alcune su esplicita richiesta del , Per_1
giustificata da non precisate difficoltà economiche. Era inoltre emerso che il
[...]
, pur incassando le somme via via parte dal , non le aveva versate Per_1 Parte_1
all'impresa e che in più pretendeva per la variante, prima quantificata in € Per_4
7.000,00, il maggior importo di 50.000,00 euro.
Dopo numerosi incontri e rinvii, alla fine del mese di gennaio 2006 l'arch.
[...]
si era dichiarato pronto alla stipula del contratto definitivo a condizione che Per_1
i deducenti gli versassero l'ulteriore somma di 235.000,00 euro e si impegnassero a completare i rilevanti lavori che ancora dovevano essere eseguiti (per un ammontare di circa 160.000,00 euro) a proprie spese, evidenziando l'urgenza,
perché la aveva grossi problemi finanziari e stava per essere Parte_3
posta in liquidazione volontaria. Aveva inoltre chiesto che i promissari acquirenti subentrassero in un mutuo, pari a 200.000,00 euro già contratto con la
[...]
dalla negando che per tale finanziamento ci fossero CP_2 Parte_3
trascrizioni ipotecarie sull'unità immobiliare oggetto del preliminare in questione.
Circostanza, quest'ultima, non vera, come appurato dall'avv. , Parte_1
scoprendo che la aveva iscritto sullo stesso bene, nell'aprile del Parte_3
2005, ipoteca volontaria per 400.000,00 euro in favore della Banca Antonveneta
s.p.a. a garanzia di un mutuo dell'importo di 200.000,00 euro concesso alla predetta società.
1.2 – Tutto ciò premesso, l'avv. e la consorte signora Parte_1 nel 2006 avevano agito contro la con Parte_2 Parte_3
citazione non iscritta a ruolo. A seguito di ciò, erano riprese le trattative, con esose pretese del , che continuava a fare pressioni sugli esponenti per Per_1
chiudere l'operazione alle sue condizioni, data la precaria situazione finanziaria della società dallo stesso e della posta in liquidazione volontaria Parte_3
e con la minaccia dell'espropriazione forzata da parte della Banca Antonveneta
s.p.a.
1.3 - Finalmente, con rogito in notar dell'8 novembre 2007 era stato Per_5
stipulato il definitivo contratto di compravendita dell'immobile, tra la Parte_3
e la signora , al prezzo di € 393.910,43, con la previsione
[...] Parte_2
che, avendo l'acquirente versato € 50.000,00 in più, la si era Parte_3
impegnata a restituirli alle scadenze ivi previste, mediante cambiali con avallo del
: titoli che, tuttavia, non erano stati mai rimborsati. Per_1
Assumono, quindi, gli esponenti che, a fronte di un contratto preliminare che prevedeva la consegna dell'immobile, completo e rifinito, al prezzo di €
325.500,00, hanno dovuto sborsare - perché costretti in conseguenza delle spregiudicate e gravi iniziative sopra narrate, poste in essere dai responsabili della - l'esorbitante somma di circa 450.000,00 euro per ritrovarsi Parte_3
proprietari di un villetta per il cui completamento necessitano, ancora, circa €
160.000,00 oltre al rinnovo di tutte le necessarie autorizzazioni edilizie ormai scadute.
1.4 – A seguito della querela prima indicata, l'arch. e il Persona_1
signor erano stati rinviati a giudizio per il reato p. e p. dagli Controparte_3
articoli 110, 61 n. 7 e 629 c.p. (estorsione aggravata).
1.5 - Il Tribunale penale di Messina, con sentenza 5 dicembre 2014 n. 3047/2014, assolto il aveva condannato il per il riconosciuto CP_1 Per_1
delitto di estorsione aggravata alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 (duemila/00) di multa, nonché al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili e , da liquidarsi in separata Parte_1 Parte_2
sede.
Il Tribunale ha individuato la condotta minacciosa del , coattiva della Per_1
volontà e della autonomia negoziale dei coniugi , nell'aver posto costoro Parte_1
nella alternativa tra perdere l'intero investimento a seguito dell'azione esecutiva prospettata dall'istituto di credito mutuante od assumere l'ulteriore impegno economico relativo al mutuo ipotecario, estraneo agli impegni contrattuali assunti con il contratto preliminare ed in relazione al quale l'imputato aveva manifestato la volontà di rimanere inadempiente agli obblighi restitutori nei confronti dell'istituto di credito, nonché nel manifestare la volontà di non dare corso ad alcun intervento per salvaguardare l'esistenza e l'operatività della “ Parte_3
, in grave crisi di liquidità, tanto da essere effettivamente posta in
[...]
liquidazione già a decorrere dal giugno del 2006.
1.6 – A seguito di appello del condannato, questa Corte di appello, sezione penale, con sentenza del 17 luglio 2017, n. 2448, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 640, 61 n.7 c.p. (e, quindi, quale truffa aggravata), aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ascrittogli in rubrica,
perché estinto per prescrizione;
aveva conseguentemente revocato le statuizioni in favore delle parti civili.
La Corte ha ritenuto che “la prospettazione della condizione di grave difficoltà
economica nella quale sia la che il personalmente si CP_4 Per_1
trovano, poiché rispondente, come da nessuno contestato e riconosciuto anche dal Tribunale, ad una condizione reale e non preordinata in funzione della
vicenda contrattuale che ci occupa, ma indipendente da essa, sia inidonea a
costituire una minaccia rilevante ai sensi dell'art.629 c.p.. La stessa si pone
piuttosto, nella evoluzione degli accordi contrattuali e delle scelte di entrambe le
parti che li hanno accompagnati, compiutamente ricostruiti in sentenza, come
l'esternazione da parte dell'imputato della reale condizione di decozione della
società e della necessità quindi che gli acquirenti coniugi si Parte_1
confrontassero realisticamente con essa. Proprio la piena consapevolezza di tale
condizione ha spinto il ad attivare strumenti giuridici di tutela, come la Parte_1
trascrizione dell'atto di citazione, nel contempo intavolando trattative, anche
attraverso i rispettivi legali, per comporre le contrapposte posizioni, infine
pervenendo all'accordo transattivo in atti ed alla stipula del contratto definito. Va
aggiunto che quest'ultimo, il cui contenuto è stato elaborato con l'apporto di una
pluralità di legali, anche a tutela del , egli stesso avvocato, si pone in un Parte_1
contesto di reciproche contestazioni di inadempimenti contrattuali.
La scelta del , consapevole della condizione di decozione della Parte_1
società, non può quindi che essere ritenuta frutto di una ponderazione anche
giuridica dei propri interessi, volta a percorrere la via più immediata e a subire il
danno minore. A tale scelta estrema, tuttavia, il è stato indotto dalla Parte_1
condotta di palese violazione dei doveri di correttezza e lealtà tenuta
dall'imputato, come descritta in rubrica, tale da configurare artifici e raggiri
rilevanti ex art.640 c.p.. Risulta accertato, infatti, che il utilizzasse gli Per_1
acconti dei promissari acquirenti cercando in via principale di tamponare la
propria situazione economica fortemente compromessa ed utilizzando solo una
parte delle somme per la costruzione, così consegnando al denaro Per_4 insufficiente ad assicurare un ritmo regolare all'avanzamento dei lavori. Lo
stesso, inoltre, in palese violazione dell'obbligo assunto con il contratto
preliminare, nel cui art.6 si impegnava a trasferire gli immobili “franchi e liberi”,
iscriveva su di essi ipoteca a garanzia di un mutuo estraneo agli accordi
contrattuali e contratto per esigenze personali. Iscrizione artatamente taciuta dal
e che ha fortemente condizionato le scelte dei coniugi , Per_1 Parte_1
consapevoli del non celato gravissimo rischio del mancato pagamento delle rate
del mutuo da parte dell'imputato e della conseguente aggressione esecutiva
dell'immobile ipotecato ad opera dell'istituto di credito. Il fatto accertato va quindi
riqualificato nel reato di truffa, aggravato dalla rilevante gravità del danno
cagionato alle parti offese e, quindi, perseguibile d'ufficio. Lo stesso deve ritenersi
consumato alla data di iscrizione dell'ipoteca, successivamente alla quale le parti
civili, acquisita piena consapevolezza delle condotte del , sono Per_1
pervenute all'accordo transattivo in atti”.
1.6 – Avendo gli odierni esponenti proposto ricorso per cassazione, la
Suprema Corte, con sentenza 23 aprile 2019, n. 17437, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello: ciò in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente individuato il termine in cui sarebbe spirata la prescrizione nel momento della stipula del mutuo, laddove “la vicenda ritenuta fraudolenta trova
la sua conclusione solo con la stipula del definitivo. L'erronea identificazione del
momento in cui è spirata la prescrizione, e la sua collocazione prima della
pronuncia della sentenza del Tribunale, rende illegittima anche decisione in
ordine alla revoca delle statuizioni civili”.
2. Tutto ciò premesso, con citazione in riassunzione ex artt. 578 e 622 c.p.p., notificato il 23 luglio 2019, gli attori hanno agito contro l'arch. , Per_1
deducendo il loro diritto al risarcimento dei danni da loro subìti (patrimoniali,
biologici e morali) “conseguenti alla violazione delle condizioni contrattuali
pattuite nel contratto preliminare del 2002, violazione cui gli odierni attori hanno
dovuto sottostare in stretta dipendenza del comportamento criminoso di cui sono
rimasti vittima” e pari “alla differenza fra la situazione patrimoniale cui avrebbero
avuto diritto gli attori in mancanza del comportamento posto in essere dal
[...]
e la situazione patrimoniale nella quale si sono trovati, valutata ovviamente Per_1
ex ante”.
Pertanto, hanno chiesto di “ritenere e dichiarare, ai fini civilistici, la sussistenza
nella fattispecie del contestato reato di estorsione aggravata e in subordine di
quello di truffa aggravata nella condotta di tenuta nei confronti Persona_1
degli attori e per l'effetto ritenere e dichiarare civilmente Persona_1
responsabile nei confronti degli attori e conseguentemente condannarlo al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori,
costituiti parte civile, da liquidarsi in separata sede civile”: ciò in quanto “la
domanda della parte civile giusta atto di costituzione, trascritto in premessa, era
di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Di
condanna generica è la domanda svolta nelle conclusioni di parte civile in appello
e in Cassazione. La condanna pertanto nella quale si insiste, non potrà che
essere generica, rimettendo a separata azione da proporsi dinanzi al Giudice
Civile in primo grado la liquidazione del quantum”.
3. Costituitosi in giudizio e depositate due distinte comparse (la seconda con un difensore aggiunto), l'arch. ha eccepito l'improcedibilità della Per_1 domanda risarcitoria per indeterminatezza del petitum in ordine alla quantificazione del presunto danno subìto e l'insussistenza di elementi dai quali far scaturire l'invocata responsabilità; ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria. Ha altresì eccepito di non poter rispondere per eventuali obbligazioni contrattuali, che avevano come esclusiva legittimata passiva la società Parte_3
(e che erano state tutte definite con la transazione conclusa con l'atto in
[...]
OT , mentre per le obbligazioni extracontrattuali, ha eccepito l'omessa Per_6
indicazione da parte dei ricorrenti in riassunzione delle condotte causative dei danni reclamati.
Ha altresì eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della odierna
domanda risarcitoria generica, modificativa della richiesta specifica effettuata in sede di costituzione di parte civile (“nella conclusionale in I grado (cfr. doc. 20
produzione controparte, pag. 87) è stata chiesta “la condanna al risarcimento dei
danni, patrimoniali e non, subiti dalle odierne parti civili da quantificarsi in euro 1
milione ed alla rifusione delle spese di lite”).
4. All'udienza del 21 settembre 2023 tenuta in modalità cartolare questa Corte,
preso atto della dichiarazione del procuratore del convenuto Persona_1
del decesso di quest'ultimo, ha dichiarato l'interruzione del processo, poi riassunto dagli attori nei confronti dei chiamati all'eredità.
Avendo questi ultimi rinunciato all'eredità stessa e risultando nominato un
Curatore dell'Eredità Giacente, nella persona dell'avv. , il Persona_2
ricorso per riassunzione è stato da ultimo notificato allo stesso, con richiesta di condanna risarcitoria della eredità giacente medesima.
L'avv. nella qualità non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la Per_2 contumacia.
5. Al fine di individuare il thema decidendum di questo giudizio civile la
Suprema Corte, rigettati i motivi di ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili tendenti a riqualificare la condotta illecita come estorsione e non come truffa,
ha espressamente affermato (v. pag. 3 della sentenza n. 17437/2019) che, tenuto conto della mancata impugnazione dell'imputato, deve ritenersi passata in giudicato la qualificazione della condotta del in termini di illiceità e quale Per_1
truffa (“la truffa ritenuta dalla Corte di appello [con] decisione passata in
giudicato”), con la precisazione che “il giudice di rinvio “rivaluterà l'eventuale
responsabilità civile dell'imputato in relazione alle condotte accertate in sede
penale”.
Pertanto, innanzitutto occorre tener conto di quanto emerso in sede dibattimentale penale ed accertato nel relativo processo, sicché questo giudice civile, pur avendo autonomia di rivalutazione del fatto storico in contestazione (Cass. 12 giugno 2024, n. 16422), è comunque vincolato all'inquadramento giuridico della fattispecie illecita penale dato dalla Corte di cassazione, ai fini del diverso giudizio sulla sussistenza dell'illecito civile (Cass.
21 marzo 2022, n. 8997), sicché, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
In ogni caso, il giudice civile, in materia di rapporti tra processo penale e civile,
il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede,
sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (Cass. 12
giugno 2017, n. 14570).
5.1 - Ne consegue che non può accedersi alla richiesta degli attori di qualificare la condotta stessa in termini di maggior gravità penalistica (estorsione: esclusa definitivamente) sia pure ai fini civilistici.
5.2 - Sotto il profilo fattuale, ritiene la Corte che dai documenti prodotti e dagli atti e verbali del processo penale e delle due sentenze penali di merito pronunciate, con il suggello della Suprema Corte quanto alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'arch. , possa affermarsi, in coerenza Per_1
con l'intero compendio probatorio, che ricorrono pienamente i presupposti per affermare, sulla base delle ampie e documentate allegazioni degli attori, l'an della responsabilità civilistica dell'arch. in via esclusiva e diretta, sia sotto il Per_1
profilo contrattuale (essendo egli stato inottemperante a specifici obblighi negoziali assunti), sia extracontrattuale, per condotte illecite, rientranti nel paradigma dell'art. 2043 c.c. Ciò in quanto, è bene precisarlo, che in ordine all'eventuale responsabilità della in sede di rogito notarile del Parte_3
2007 le parti (la e il nella qualità) hanno dichiarato di Pt_2 CP_1
“rinunciare ad ogni pretesa relativa alla domanda giudiziale del 2 febbraio 2006
e a ogni altra azione, ragione, pretesa di danni o altro in relazione ai rapporti
pregressi intercorsi per la presente compravendita (…) e di non avere più nulla a
pretendere ad alcun titolo (…)”.
5.3 - Può affermarsi, in coerenza con quanto accertato dal Tribunale penale e da questa Corte penale (che ha confermato in pieno gli accertamenti fattuali del giudice di primo grado), sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese nell'istruttoria dibattimentale (alle quali si rinvia integralmente per ragioni di brevità) e dei documenti acquisiti, che a) il ha intascato varie somme dal , indicate in atti, senza Per_1 Parte_1
poi riversarle alla che avrebbe dovuto iniziare e completare i Parte_5
lavori della villetta promessa in vendita e poi acquistata (v. deposizione testimoniale dell'ing. ); Per_4
b) quanto alla variante prospettata e per la quale ha chiesto ulteriori somme,
lo stesso, che in tale vicenda risulta avere operato in prima persona, “non
ha offerto prova della presentazione del relativo progetto”, essendo anzi la stessa “esclusa nella conversazione intercorsa tra e il ” Parte_1 Per_4
(pag. 17 sentenza App. Messina cit.); anzi, nella sentenza del Tribunale
penale si legge a pag. 16, con argomentazione pienamente condivisibile,
perché conforme alle risultanze documentali e testimoniali, che “la
determinazione di effettuare specifici lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto
dell'accordo concretato nel contratto preliminare non è mai stata
formalizzata in un atto sottoscritto dai contraenti”, essendo anzi escluso dal preliminare la possibilità do dar luogo a varianti.
c) Ancora il non ha restituito la somma di € 50.000,00 versata in Per_1
eccedenza alla e per la quale aveva assunto personale Parte_3
obbligo di garanzia, non avendo neanche ottemperato alla scrittura transattiva del 2 marzo 2018, stipulata tra la e lo stesso Pt_2 Per_1
senza finalità novativa (v. documento allegato alla citazione).
d) Quanto al mutuo ipotecario di € 200.000,00, esso risulterebbe stipulato dalla così come la sua iscrizione sul terreno promesso in Parte_3 vendita al , per esigenze estranee agli obblighi contrattuali (al Parte_1
riguardo, si rinvia a quanto evidenziato dal Tribunale penale a pag. 17 della sentenza): sicché non ne dovrebbe rispondere il (e, per esso, Per_1
l'eredità giacente, ma si tratterebbe di voce rientrante nella transazione fatta dai deducenti con la società.
6. Tutto ciò premesso, nella prospettiva della richiesta degli attori di una condanna generica del (e, per lui, della curatela dell'eredità giacente), Per_1
a giudizio della Corte in conclusione può affermarsi la responsabilità civile del predetto nei confronti dei deducenti, intanto sotto il profilo patrimoniale, ma anche
sub specie di eventuale pregiudizio non patrimoniale (c.d. danno da fatto illecito/reato) anche per le verosimili ricadute sul bene salute che la complessa vicenda in esame ha potuto causare. Resta ferma la necessità, nel separato instaurando giudizio, di accertare in concreto, in ossequio agli ordinari oneri probatori, la sussistenza delle singole voci di danno pretese e sommariamente prospettate in questa causa e di quantificarne il valore monetario.
La domanda di condanna generica può quindi essere accolta nei termini indicati.
7. Tenuto conto della resistenza processuale svolta dal prima del suo Per_1
decesso e del fatto che il suo patrimonio oggi è compendiato nell'eredità
giacente, quest'ultima va condannata, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore solidale degli attori, tenendo conto del valore indeterminato e della complessità media della causa, nella misura di € 777,00 per esborsi e di € 12.156,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 2.518,00, fase introduttiva €
1.665,00, fase di trattazione € 3686,00, fase decisoria € 4.287,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 510/2019 R.G. sulla citazione in riassunzione ex art. 578 e 622 c.p.p. proposta da e Parte_1
contro (e, per egli, la Parte_2 Persona_1
): Controparte_5
1. Dichiara la contumacia dell'eredità giacente di;
Persona_1
2. Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto,
dichiarata la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile del
[...]
per i fatti accertati, condanna la curatela dell'eredità giacente del Per_1
predetto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, costituiti parte civile, da liquidarsi in separata sede civile;
3. condanna la curatela dell'eredità giacente a pagare in solido agli attori le spese di lite, liquidate in € 777,00 per esborsi ed € 12.156,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 5 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Minutoli