Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conSIlio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 786/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
07.04.1970, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati
Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Melegnano (MI), Via dei Cedri n.16/b, rappresentato e difeso dagli Avvocati Debora Morelli e Ilaria
Donini;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi, concordano che, l'abitazione sita in Melegnano, alla Via dei Cedri n. 16/b, dei quali gli stessi sono comproprietari nella misura del 50% in regime di comunione legale (doc. 7 atto pagina 1 di 6
della moglie come da successivi punti 9, 10 e 11;
3) Le SI.re e la IA danno atto di essersi già trasferite in Parte_1 Persona_1
Melegnano, alla Via Pier Paolo Pasolini n. 2/A, in un'abitazione condotta in locazione. Le stesse si impegnano a trasferire la residenza entro giorni 30 a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4) La SI.ra dà atto di aver già restituito al marito, il 9 marzo 2025, le chiavi dell'immobile Parte_1
sito in Melegnano Via dei Cedri n. 16/b e prelevato tutti i propri beni personali, nonché quelli della IA;
Persona_1
Per_ 5) In ragione dell'età anagrafica della IA maggiorenne , nulla si stabilisce in punto di visite paterne, lasciando la ragazza assolutamente libera di decidere modalità e tempistiche di frequentazione;
6) Il SI. verserà alla SI.ra a mezzo bonifico bancario (iban: IT15 L030 Parte_2 Parte_1
6933 3801 0000 0066179 intestato a e tratto su Intesa SanPaolo), a Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della IA , maggiorenne, ma non economicamente indipendente, la somma mensile di euro 750,00 (settecentocinquanta//00) entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025; tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7) Le spese straordinarie extra assegno relative alla IA verranno suddivise al 50% secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e pagina 2 di 6 universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) Il SI. , inoltre, verserà alla SI.ra a mezzo bonifico bancario (iban: Parte_2 Parte_1
IT15 L030 6933 3801 0000 0066179 intestato a e tratto su Intesa Parte_1
SanPaolo), a titolo di contributo della medesima, la somma mensile di euro 950,00
(novecentocinquanta//00) entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
9) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorrenti fra i coniugi, la SI.ra promette di trasferire al IG. , che accetta, dietro versamento della somma di Parte_1 Pt_2
€245.000,00 (in un'unica soluzione all'atto del rogito), il 50% del diritto di proprietà ad ella intestato dell'immobile sito nel comune di Melegnano Via dei Cedri n. 16/b, giusto atto notarile del
14/05/2024 dott. n. 8226 rep. N. 6789 Raccolta. Persona_2
Si tratta di appartamento ad uso abitazione al piano primo della Scala B, composto da 4 locali, cucina, locale tecnico, servizi, disimpegni e balcone con locale tecnico, con annessi pertinenziali impianto fotovoltaico e box ad uso autorimessa di pertinenza dell'unità abitativa, sita al piano interrato:
pagina 3 di 6 Foglio 14 – mappale 316, sub. 10 – Via dei Cedri 16 scala B – P.
1 - Cat. A/2 – classe 4 – vani 7 – sup. catastale mq 141 – rendita euro 1.012,26;
Foglio 14 – mappale 316, sub. 19, via dei Gladioli snc, P. S1, cat. C/6, classe 5 – mq 27, sup. catastale mq 31, rendita catastale euro 89,24 (box autorimessa).
10) I costi di gestione dell'immobile, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione sono a carico esclusivo del SI. , così anche le relative utenze;
Pt_2
11) I costi relativi al trasferimento immobiliare saranno a carico esclusivo del SI. come per Pt_2
legge, con rogito da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, avvalendosi dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti di beni immobili tra coniugi, ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987.
12) I coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti dei quali gli stessi sono intestati personalmente e di non avere ulteriori rivendicazioni sulle somme che sono già state oggetto di divisione concordata da medesimi.
13) Le parti si impegnano a chiudere tutti i rapporti di conti correnti cointestati accesi presso Intesa
SanPaolo filiale di San Giuliano Milanese, BNL filiale di Milano e Unicredit filiale di Melegnano entro giorni 30 a far data dal deposito del presente ricorso congiunto. Le eventuali spese bancarie saranno a carico del coniuge inadempiente.
14) A definizione dei rapporti patrimoniali ed economici esistenti tra i coniugi conseguenti alla separazione, i coniugi concordano che l'autovettura Kia, tg GK659EM (doc. 8 copia libretto auto), formalmente intestata alla sola SI.ra , rientrante nella comunione Parte_1
legale, resterà di proprietà esclusiva della stessa, senza che il SI. nulla abbia a pretendere Pt_2
a livello economico.
15) La IG.ra dichiara sin da ora, di rinunciare espressamente a qualsiasi iniziativa Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 2521/2024 RGNR mod. 21 presso la Procura della
Repubblica di Lodi, inclusa l'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal
Pubblico Ministero, nonché di rinunciare espressamente alla costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento a carico del SI. . Pt_2
16) Le parti si dichiarano soddisfatte dell'accordo complessivo raggiunto e dichiarano reciprocamente di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra ad eccezione degli assegni di mantenimento di cui ai punti sub. 6, 7 e 8, e ad eccezione del trasferimento immobiliare di cui al punto 9.
17) I coniugi, da ultimo, si danno reciprocamente assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.”
pagina 4 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla IA non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 18.03.1995, Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 146, Parte II, Serie A,
Anno 1995;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 27/05/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6