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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. , (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_1 [...]
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_1 CodiceFiscale_2
OPPONENTI con l'avv. Francesco Marotta contro
C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Antonio Gatta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli opponenti hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo 4076/23 rg emesso dal
Tribunale di Brescia il 24.2.2015 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 294.592,63 oltre interessi di cui al D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e spese in favore di quale Controparte_1
saldo dovuto per la fornitura di macchinari, accessori e ricambi da lavanderia, di cui alle fatture specificatamente indicate nel ricorso e relativi DDT.
pagina 1 di 3 A sostegno dell'opposizione eccepivano: 1) il mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) l'incompetenza del tribunale adito in favore del tribunale di Lagonegro (PZ); 3)
l'erroneità dell'importo ingiunto in quanto la somma di €. 294.592,63 già risultava comprensiva degli interessi;
4) l'erroneità dell'importo richiesto avendo le parti pattuito un prezzo “completamento diverso” da quello indicato nelle fatture;
chiedevano altresì il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità è infondata tenuto conto che la negoziazione assistita è obbligatoria per alcune cause (fra cui non rientrano le opposizioni a decreto ingiuntivo) e comunque aventi ad oggetto il pagamento di una somma non superiore ad € 50.000.
L'eccezione di incompetenza è altresì infondata.
Con indirizzo ormai consolidato la S.C. afferma che l'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (ex multis: Cass.1387/24); nella specie, ritiene questo giudice che l'importo di cui al decreto ingiuntivo debba considerarsi liquido in quanto determinato e determinabile sulla base dei dati indicati nelle fatture, dati che – peraltro – non sono stati specificatamente contestati dagli opponenti. Da qui, la competenza di questo pagina 2 di 3 Tribunale ex art. 1182 III comma c.c. e 20 c.p.c.
Quanto alla contestazione dell'importo richiesto, sia a titolo di capitale che di interessi, trattasi di contestazione evidentemente generica e non ulteriormente articolata in corso di giudizio;
del resto, dalla documentazione prodotta da parte opposta (doc. 20 e 21) si evince che gli opponenti non hanno mai contestato l'importo richiesto rappresentando, anzi, la volontà di saldare il debito ratealmente con saldo definitivo entro il mese di settembre 2023.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante l'evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte e dal comportamento processuale della parte che, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non ha più sostanzialmente coltivato l'opposizione (astenendosi dal depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c.); tale danno va liquidato, in via equitativa, tenuto conto dell'oggetto della causa, delle difese svolte dalle parti e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura di € 4000,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base allo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e di note conclusive, come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente al risarcimento del danno nella misura di € 4000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
11.229,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge. Brescia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 117/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. , (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_1 [...]
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_1 CodiceFiscale_2
OPPONENTI con l'avv. Francesco Marotta contro
C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Antonio Gatta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli opponenti hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo 4076/23 rg emesso dal
Tribunale di Brescia il 24.2.2015 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 294.592,63 oltre interessi di cui al D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e spese in favore di quale Controparte_1
saldo dovuto per la fornitura di macchinari, accessori e ricambi da lavanderia, di cui alle fatture specificatamente indicate nel ricorso e relativi DDT.
pagina 1 di 3 A sostegno dell'opposizione eccepivano: 1) il mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) l'incompetenza del tribunale adito in favore del tribunale di Lagonegro (PZ); 3)
l'erroneità dell'importo ingiunto in quanto la somma di €. 294.592,63 già risultava comprensiva degli interessi;
4) l'erroneità dell'importo richiesto avendo le parti pattuito un prezzo “completamento diverso” da quello indicato nelle fatture;
chiedevano altresì il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità è infondata tenuto conto che la negoziazione assistita è obbligatoria per alcune cause (fra cui non rientrano le opposizioni a decreto ingiuntivo) e comunque aventi ad oggetto il pagamento di una somma non superiore ad € 50.000.
L'eccezione di incompetenza è altresì infondata.
Con indirizzo ormai consolidato la S.C. afferma che l'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (ex multis: Cass.1387/24); nella specie, ritiene questo giudice che l'importo di cui al decreto ingiuntivo debba considerarsi liquido in quanto determinato e determinabile sulla base dei dati indicati nelle fatture, dati che – peraltro – non sono stati specificatamente contestati dagli opponenti. Da qui, la competenza di questo pagina 2 di 3 Tribunale ex art. 1182 III comma c.c. e 20 c.p.c.
Quanto alla contestazione dell'importo richiesto, sia a titolo di capitale che di interessi, trattasi di contestazione evidentemente generica e non ulteriormente articolata in corso di giudizio;
del resto, dalla documentazione prodotta da parte opposta (doc. 20 e 21) si evince che gli opponenti non hanno mai contestato l'importo richiesto rappresentando, anzi, la volontà di saldare il debito ratealmente con saldo definitivo entro il mese di settembre 2023.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante l'evidente strumentalità della domanda, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte e dal comportamento processuale della parte che, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non ha più sostanzialmente coltivato l'opposizione (astenendosi dal depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c.); tale danno va liquidato, in via equitativa, tenuto conto dell'oggetto della causa, delle difese svolte dalle parti e dell'assenza di attività istruttoria, nella misura di € 4000,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base allo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e di note conclusive, come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente al risarcimento del danno nella misura di € 4000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
11.229,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge. Brescia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 3 di 3