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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6210 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6941 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 ottobre 2025 e vertente TRA (P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avvocato Marco Machetta PARTE APPELLANTE E
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente del C.d.A pro tempore, con l'avvocato P.IVA_2
OB MA PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 752/2020 emessa dal Tribunale di Latina, sez. I civile, pubblicata in data 24.04.2020, in materia di contratti bancari.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 citato in giudizio la per far accertare – Controparte_1 nell'ambito di tre contratti bancari stipulati con l'istituto di credito convenuto – l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e il sopravvenuto superamento dei tassi soglia (di cui alla Legge n. 108/96), con conseguente condanna della alla restituzione della somme indebitamente CP_1 annotate nonché al risarcimento dei danni, rassegnando le seguenti conclusioni: «In via principale, accertare e dichiarare per i motivi e le ragioni in narrativa l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, delle spese, degli interessi, delle clausole che violano la disciplina introdotta con la l. 1996/108, in riferimento ai rapporti bancari in narrativa intrattenuti tra le parti;
1 2) In via principale, accertare e dichiarare che la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...] addebitato e/o trattenuto senza alcun valido titolo alla società attrice la somma non dovuta di € 10.800,87 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni ed i motivi in narrativa, e, per l'effetto, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in narrativa, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'attrice per i rapporti intercorsi con la banca convenuta e condannando
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione della suddetta somma pari ad € 10.800,87, ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione;
3) condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per le ragioni ed i motivi in narrativa, che si quantificano in non meno di € 3.061,33 SE&O, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di consulenza di ufficio, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione. In via istruttoria: a) nella denegata ipotesi di contestazione dell'elaborato peritale in atti, si chiede di ammettere consulenza tecnico contabile al fine di determinare il saldo: 1) del conto corrente n. 838367, 2) del conto corrente n. 838369 e 3) del conto corrente n.838368 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nonché al fine di determinare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa. b) Si chiede altresì che l'On.le Tribunale adito voglia disporre ed ordinare l'esibizione e l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione in possesso della Banca convenuta e relativa ai seguenti rapporti: 1) conto corrente n. 838367, 2) conto corrente n. 838369 e 3) conto corrente n.838368. Il tutto con vittoria di compensi, spese, diritti ed onorari di causa, nonché spese generali, IVA e CAP come per legge.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
[...]
chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Voglia il Tribunale di Roma respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto»;
- in via istruttoria, è stata disposta la produzione di documentazione e si è proceduto all'esperimento di una CTU;
2 - il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «1) Condanna Controparte_1
al pagamento di euro 541,79, oltre interessi dalla data della domanda ai
[...] sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. in favore di Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sul superamento del tasso soglia: Dall'esame della CTU, rileviamo come per il contratto 838367 e 838368, la banca con la sottoscrizione del contratto originario diversificando la percentuale degli interessi tra quelli intra fido ed extra fido abbia pattuito interessi superiori al tasso soglia nel caso di superamento del fido. Ora per come risulta impostato il contratto, non si può parlare di interessi penali, o di mora, che andrebbero giustamente rapportati ad altro TEG, ma semplicemente di interessi crescenti sugli importi utilizzati extrafido, quindi soggetti alla verifica del tasso soglia. Il CTU ravvisata tale usurarietà originaria ha ricalcolato il dare avere del rapporto riportando tutti gli interessi al saggio di interesse legale (come peraltro espressamente indicato nei quesiti) Rideterminando il dare avere con un attivo a favore del correntista pari ad euro 6,595,53 + 514,79 per indebita percezione della “commissione messa a disposizione fondi” così complessivamente 7.110.32 euro. Il CTU rileva inoltre che i tassi effettivamente applicati siano stati di gran lunga inferiori a quelli originariamente pattuiti, e che nei conti sia stato superato il fido soltanto per la irrisoria somma di euro 1,31 nel terzo trimestre 2008.
- sulla nullità: Occorre ora analizzare l'effetto di tale accertata usura originaria sul contratto, se cioè sia nulla la sola clausola relativa agli interessi extrafido oppure se tale nullità si estenda a tutti gli altri interessi convenuti (come sostenuto da parte convenuta). Sul punto vi è recente giurisprudenza specifica formatasi appunto in relazione ad un contratto che prevedeva tassi diversi per il fido e l'axtrafido, (Cass. Civ. sez. I del 15.09.2017 n. 21470) con la quale si è stabilito che la nullità fosse limitata alla validità della sola pattuizione degli interessi extrafido. Soluzione giuridica peraltro più aderente al dettato dell'art. 1815 II comma c.c. che parla di nullità della singola clausola, e non di nullità di tutte le altre pattuizioni che prevedano interessi.
- sulla pattuizione della “commissione messa a disposizione fondi”: Quanto alla mancata prova della pattuizione della “commissione messa a disposizione fondi” che la banca sostiene sia stata raggiunta attraverso proposta unilaterale di modifica contrattuale, la prova della pattuizione per iscritto incombeva sulla banca, mentre neppure appare essere giustificata dalle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. 185/2008, che non prevedono equipollenti alla pattuizione scritta neppure in sede di adeguamento.
3 - sull'usura sopravvenuta: Che i contratti non risultino affetti da usura sopravvenuta è stato accertato dal CTU, (appunto perché i tassi effettivi sono stati di molto inferiori ai pattuiti) ed i CTU ha correttamente ed esaurientemente risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice, attenendosi a condivisibili principi di diritto, per il calcolo dell'aumento previsto della CMS, peraltro neppure applicata nel rapporto.
- sull'anatocismo: Quanto alla dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sempre dalla CTU e dai documenti prodotti rileviamo come la stessa sia stata espressamente pattuita per iscritto e con condizione di reciprocità. Non influiscono le deduzioni di parte attrice, che raffrontando i bassi tassi attivi con gli alti tassi passivi, come pure la costanza degli affidi denunciano che la capitalizzazione trimestrale sia sostanzialmente a favore della sola banca e come tale inefficace. La norma applicabile è l'art. 120 n. 2 lettera a) del testo Unico Bancario, prevede soltanto che sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, questo nel testo vigente all'epoca del contratto e prima della modifica del D.L. n.18/2016 era consentito con capitalizzazione trimestrale. Non è previsto alcun raffronto tra i due tassi né una valutazione se la reciprocità favorisca l'una o l'atra parte, neppure sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del contratto, che nel caso di specie pur con una capitalizzazione trimestrale ha visto l'applicazione di tassi di molto inferiori al pattuito. Andra pertanto accolta soltanto parzialmente la domanda di rideterminazione dell'avere in favore del correntista per un importo di euro 541,79, oltre interessi dalla data della domanda.
- sul risarcimento dei danni: Quanto alla richiesta di risarcimento degli ulteriori danni, che l'attore individua in una percentuale delle imposte non pagate maggiorate degli interessi di mora e sanzioni, occorre rilevare che siamo in presenza di un inadempimento contrattuale, per cui i danni astrattamente richiedibili sono quelli conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) nei limiti della prevedibilità del danno (1225 c.c.) dell'inadempimento. Per cui se da una parte il CTU ha epurato il rapporto della “commissione messa a disposizione fondi” ed anche degli interessi contrattuali sulla stessa pagati, (da qui la differenza delle somme indicate dalla difesa del convenuto), non risulta che vi sia stata colpa grave dell'inadempimento, per cui è difficilmente ipotizzabile che il corrispettivo danno possa essere calcolato anche sulle sanzioni per mancato pagamento di tributi. Inoltre mancherebbe in atti anche la prova che tali somme così come accertate siano state in effetti pagate dall'attore, anzi risulterebbe che delle somme che si assumono dovute al fisco pari ad euro 888.978,09 queste siano state pagate solo in parte (comparsa conclusionale attore). Inoltre per il periodo successivo all'introduzione del presente giudizio gli interessi legali sono determinati in misura largamente superiore a quella dei titoli di stato a 12 mesi ex art, 1284 comma IV, per cui non vi è prova di maggior danno.
- sulle spese:
stante la reciproca soccombenza e tenuto conto del minimo importo riconosciuto, possono essere interamente compensate tra le parti.
§ 3. — Ha proposto appello la che ha così concluso: Parte_1
“1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, delle spese, degli interessi, delle clausole che violano la disciplina introdotta con la l. 1996/108, in riferimento ai rapporti bancari in narrativa intrattenuti tra le parti, per i motivi e le ragioni in atti;
4 2) In via principale, accertare e dichiarare che la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...] addebitato e/o trattenuto senza alcun valido titolo alla società appellante la somma non dovuta di € 10.800,87 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.ma Corte adita, per le ragioni ed i motivi in narrativa, e, per l'effetto, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in narrativa, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'appellante per i rapporti intercorsi con la banca convenuta e condannando
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione della suddetta somma pari ad € 10.800,87, ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.ma Corte adita, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione;
3) condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società appellante per le ragioni ed i motivi in narrativa, che si quantificano in non meno di € 3.061,33 SE&O, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di consulenza di ufficio, da parte dell'Ill.ma Corte adita, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione. 4) condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e dei compensi di lite, comprensivi di oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio ed al rimborso integrale delle spese di CTU. In via istruttoria: si chiede chiarimenti e/o integrazione della CTU, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte in atti e nei verbali, alla stregua della normativa vigente, al fine di determinare il saldo: 1) del conto corrente n. 838367, 2) del conto corrente n. 838369 e 3) del conto corrente n.838368 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nonché al fine di determinare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa. Con vittoria di spese, anche generali, e liquidazione dei compensi come per legge”.
La , ha resistito al Controparte_1 gravame ed ha così concluso:
“Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.”.
L'appello è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 ottobre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 24 luglio 2025.
5 § 4. — L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:
- Erronea applicazione della l. n. 108/1996, degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma c.c., della normativa sull'usura e della relativa giurisprudenza e/o carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione della sentenza impugnata: Usura contrattuale e gratuità del relativo rapporto. Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza Parte_1 impugnata laddove – nell'accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia in materia di usura – ha distinto tra interessi intra ed extra fido, dichiarando pertanto la sola nullità di questi ultimi. Secondo l'appellante, il Tribunale omette di considerare che nei contratti sottoposti al vaglio giudiziale sarebbe prevista un'unica categoria di interessi, da valutare pertanto in maniera unitaria nell'ambito dell'accertamento dell'effettivo superamento del tasso soglia, con conseguente nullità e/o inefficacia delle clausole che prevedono detti interessi, integrale disapplicazione degli stessi e gratuità dell'intero rapporto - ai sensi dell'art. 1815 c.c. - in caso di usura contrattuale.
***
Il motivo va disatteso, alla luce del chiaro principio enunciato dalla S.C. nella seguente ordinanza, dalla cui motivazione, da intendersi integralmente richiamata, questa Corte non intende discostarsi: In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. Cass. n. 21470 del 15/09/2017.
Per il resto, l'appellante lamenta che il CTU abbia utilizzato un “tasso effettivo” (da confrontare al tasso soglia) inferiore rispetto a quello reale, in quanto non ha tenuto conto degli ulteriori oneri collegati all'erogazione del credito (quali, ad esempio,
“spese per pratica di revisione fido” e CSM), che - secondo lo stesso CTU – dovrebbero essere oggetto di valutazione per la verifica del superamento del tasso soglia, e, pertanto, chiede il rinnovo della CTU.
Anche detta doglianza va disattesa, con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovo dell'accertamento peritale.
Va premesso che deve ritenersi l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, in forza del principio formulato dalla S.C. secondo il quale: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità né l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi
6 secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. civ., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
Detto principio vale anche per il rapporto in conto corrente, salvo che l'usura originaria va verificata non solo in relazione al tasso pattuito nell'originario contratto, ma anche in quello unilateralmente eventualmente variato dalla CP_1 ex art. 118 TUB.
Ciò premesso, risulta dalla CTU espletata che:
-contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, il CTU ha considerato nel calcolo del TEG anche gli oneri e le spese;
-il tasso effettivamente praticato dalla che secondo quanto risulta dalla CP_1
CTU è sempre stato inferiore a quello pattuito, è stato utilizzato solo nella verifica dell'usura sopravvenuta;
- l'usura originaria è stata ravvisata dall'ausiliare solo in relazione alla previsione del tasso debitore previsto per l'extra fido, in relazione alla quale si rimanda al principio affermato dalla S.C. n. 21470 del 15/09/2017 sopra richiamata.
Ed infatti si legge nella CTU:
“SUPERAMENTO TASSO-SOGLIA L. 108/1996 L'individuazione del tasso effettivo applicato, come sopra già evidenziato, è stata effettuata in base alle istruzioni emanate in merito dalla Banca d'Italia. Come desumibile dalle relative formule, oltre alla voce interessi e ai c.d. “numeri debitori”, è importante individuare gli “oneri” da considerare e l'importo
“accordato”. Per l'importo “accordato”, si ripete, è stato considerato:
- per il c/c n. 838367 euro 50.000,00,
- per i c/c nn. 838368 e 838369 euro 150.000,00. Per la voce “oneri”: Come noto, le istruzioni vigenti fino al 31.12.2009, ritenevano di non includere la CMS;
tale modalità di applicazione è stata anche, di recente, confermata dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 12965/2016). Per la voce “oneri”, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, sono considerati solo alcuni importi addebitati, cioè quelli collegati alla erogazione del credito;
nel caso di specie essi possono individuarsi nelle
“commissioni per messa a disposizione fondi”, nelle “spese per revisione fido” e nelle commissioni relative alle operazioni di anticipo RI.BA. sbf;
quest'ultime, come sopra evidenziato, seppur riferite ad operazioni gestite sul c/c n. 838368, sono state effettivamente addebitate sul c/c ordinario n. 838367. Sempre a parere dello scrivente, l'eventuale usurarietà in relazione al c/c anticipi sbf 838368, va calcolata tenendo conto anche delle suddette commissioni;
l'addebito, infatti, sul c/c ordinario, cioè su una tipologia di rapporto di c/c ove è previsto un tasso soglia L. 108/96 maggiore, può fornire un dato distorto circa il costo effettivo di un rapporto di “anticipazione”. In tal senso lo scrivente ha calcolato il TEG effettivo applicato per trimestre sul c/c anticipi sbf 838368, anche tenendo conto delle suddette commissioni concretamente
7 addebitate, invece, sul c/c ordinario. Al fine di fornire al G.I. maggiori elementi possibili, il calcolo del TEG effettivo applicato sui tre rapporti di c/c interessato, è stato effettuato secondo più ipotesi;
in concreto, per la voce oneri, sono stati effettuati più calcoli, sia, ad esempio, includendo anche la CMS, sia includendo anche altri diversi oneri addebitati”. Quanto alle contestazione del CTP di parte attrice, il CTU ha replicato:
“CHIARIMENTI CTU) LE PRESUNZIONI OPERATE DA PARTE ATTRICE DERIVANO DALL'APPLICAZIONE DI UNA FORMULA DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PUBBLICATE IN G.U.. IL CTU, AL FINE DI RILEVARE L'EVENTUALE “USURA”, IN OTTEMPERANZA AL QUESITO DEL G.I. (….QUANTO ALLA LAMENTATA APPLICAZIONE DI TASSI DI INTERESSE ULTRALEGALI O USURAI;
IL CTU DETERMINERÀ IL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO GLOBALE PER TRIMESTRE PRATICATO DURANTE TUTTA LA DURATA DEI RAPPORTI, CALCOLATO SECONDO LE RELATIVE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA VIGENTI, COMPRESA LA NOTA N. 1166966/2005 DELLA STESSA IN TEMA DI C.M.S. DA APPLICARSI FIN DAL 1997……), HA UNICAMENTE ADOTTATO, APPUNTO, LE SEGUENTI FORMULE DI CUI ALLE ISTRUZIONI VIGENTI PRO-TEMPORE EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA:
- PER IL PERIODO FINO AL 4° TRIMESTRE 2009: INTERESSI X 36.500 + ONERI X 100 NUMERI DEBITORI ACCORDATO
- PER IL PERIODO A PARTIRE DAL 1° TRIMESTRE 2010: INTERESSI X 36.500 + ONERI SU BASE ANNUA X 100 NUMERI DEBITORI ACCORDATO LA FORMULA INVECE ADOTTATA DAL CTP DI PARTE ATTRICE E' LA SEGUENTE: (INTERESSI + CMS + ONERI) X 36.500 NUMERI DEBITORI TRA L'ALTRO, FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DI UNA FORMULA DIVERSA, NEI CONTEGGI EFFETTUATI DA PARTE ATTRICE, RISULTA COMUNQUE ERRATO L'IMPORTO DELLE SPESE E DEGLI ONERI CALCOLATI PER IL 2° TRIMESTRE 2008 (EURO 10,22 ANZICHÉ EURO 5.59) E PER IL 1° TRIMESTRE 2010 (EURO 226,77 ANZICHÉ EURO 78,54), E INOLTRE PARREBBE CHE SIANO STATI PRESI A BASE ANCHE ONERI E SPESE NON COLLEGATE ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO”.
Infine, il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni:
“Per la rilevazione dell'eventuale usurarietà originaria occorre esaminare le condizioni contrattuali. Il tasso-soglia vigente per il periodo 1/10/2007 – 31/12/2007 (i c/c risultano tutti accesi il 4/12/2007) è il seguente: PER IL C/C N. 838367
8 - 14,925% (9,95% aumentato della metà), oltre la CMS nella misura dello 0,70% (1,05% se aumentata della metà) - rif.to DM Min. Finanze 19/9/2007 – categoria
“Aperture di credito in c/c oltre 5.000 euro”. PER I C/C NN. 838368 E 838369
- 9,945% (6,63% aumentato della metà), oltre la CMS nella misura dello 0,70% (1,05% se aumentata della metà) - rif.to DM Min. Finanze 19/9/2007 – categoria
“Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche
- aperture di credito in c/c oltre 5.000 euro (oltre euro 100.000 a partire dal 2° trimestre 2010)”. Come sopra riportato, il tasso annuo nominale degli interessi passivi indicato sul contratto è: PER IL C/C N. 838367 14% fino ad euro 50.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 14,75230% 14,5% oltre euro 50.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 15,30766% Il tasso annuo nominale (anche extra fido) risulta inferiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (14,925%). PER IL C/C N. 838368 9,5% fino ad euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 9,84832% 14,5% oltre euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 15,30766% Il tasso annuo nominale, entro il fido, risulta inferiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). Il tasso annuo nominale, oltre il fido, risulta superiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). PER IL C/C N. 838369 9,5% fino ad euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 9,84832% 14,5% oltre euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 15,30766% Il tasso annuo nominale, entro il fido, risulta inferiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). Il tasso annuo nominale, oltre il fido, risulta superiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). Per la verifica dell'usurarietà originaria è opportuno però operare il confronto con il TEG (tasso effettivo globale), cioè tenendo conto anche degli oneri collegati all'erogazione del credito, quali, ad esempio, “spese per pratica di revisione fido”, ecc.; come già evidenziato e anche in base alla conferma espressa dalla Sentenza n. 12965/2016 della Corte di Cassazione, tra questi, fino all'anno 2009, non rientra la
“CMS”. Nel caso in esame, viste le condizioni contrattuali originarie sopra citate, trattandosi del periodo 4° trimestre 2007, oltre gli interessi passivi, non si individuano
9 altri “oneri collegati all'erogazione del credito”, per cui la predetta verifica ai fini dell'usura originaria rimane confinata al confronto tra il tasso di interesse passivo contrattuale e il c.d. tasso soglia. IN CONCLUSIONE SI RITIENE CHE POSSA SUSSISTERE, PER I RAPPORTI DI C/C NN. 838368 E 838369, USURARIETÀ ORIGINARIA. Seppure tale violazione è dovuta alla previsione di tassi c.d. extra fido, quindi applicabili solo in caso di superamento dell'importo di affidamento concesso, la sola pattuizione, nel contratto originario, di una condizione eccedente i limiti di cui alla Legge 108/96, determina, a modesto parere dello scrivente, la nullità delle relativa clausola. L'ipotesi di applicazione del siffatto tasso maggiorato (nel c/c ordinario 838367, la previsione di quest'ultimo è comunque contenuta nei limiti del tasso soglia) potrebbe considerarsi sussistente solo in astratto, poiché appunto si verificherebbe soltanto in caso di superamento del fido;
sempre secondo modesto parere dello scrivente CTU, però, la mancanza di una espressa clausola che determini l'automatica cessazione del rapporto di c/c in caso di superamento del fido concesso, rende “possibile” l'ipotesi in questione, alla stregua di un ulteriore c.d. “fido di fatto”. Nel caso di specie, stante l'importo del fido pari ad euro 150.000,00 per entrambi i c/c interessati, nel caso di ipotesi di saldo debitorio pari ad euro 167.500,00, ad esempio, si avrebbe quanto segue: 150.000 (importo fido) x 9,5% = 14.250,00 (interessi passivi entro fido) 17.500 x 14,5% = 2.537,50 (interessi passivi extra fido) 16.787,50 (totale interessi) x 100 / 167.500 (importo fido maggiorato dell'extra fido) = 10,022% (tasso superiore al tasso soglia) USURARIETÀ SOPRAVVENUTA DEGLI INTERESSI PASSIVI Al fine di verificare l'eventuale sopravvenuta usurarietà in relazione ad ogni singolo trimestre, come sopra già evidenziato, il CTU ha calcolato il tasso effettivo applicato, sulla base delle istruzioni in merito emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla G.U., e sulla base degli addebiti e dei “numeri debitori” risultanti dagli estratti conto originari, poiché non risultati sostanzialmente difformi da quelli inizialmente verificati. Inoltre, per ciascuna delle predette elaborazioni, si è provveduto a determinare il tasso effettivo come segue:
- considerando gli interessi passivi e taluni oneri ritenuti collegati al credito
- considerando, in aggiunta alle componenti di oneri di cui sopra, anche altri oneri addebitati
- per il solo c/c 838368, è stato effettuato un ulteriore duplice calcolo, atto a considerare tra gli oneri rilevanti anche le commissioni relative alle operazioni di anticipo RI.BA. gestite su tale c/c, ma concretamente addebitate sul c/c ordinario In tutte le predette elaborazioni, contrariamente alle determinazioni iniziali, il tasso effettivo applicato non è mai risultato superiore al tasso-soglia, e quindi non è stata riscontrata “usura sopravvenuta”. Le conclusioni del CTU smentiscono, dunque, la fondatezza della doglianza avanzata dall'appellante con riguardo alla lamentata mancata inclusione nel calcolo del
10 TEG degli oneri, spese e commissioni. Inoltre, la censura non si misura in alcun modo con il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta affermato dalla S.C. in S.U., 19.10.2017, n. 24675 sopra richiamata, non essendo neppure dedotto che per effetto dell'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB i tassi di interesse stabiliti fossero oltre il tasso soglia nel trimestre di riferimento. Il motivo va, pertanto, disatteso, e con esso, va disattesa l'istanza di rinnovo della CTU.
- Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 120 T.U.B. e 1283 c.c., della normativa e della giurisprudenza relative alla periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi/attivi, carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione della sentenza impugnata: illegittimità della capitalizzazione passiva trimestrale applicata dalla banca in assenza di interessi attivi EFFETTIVI con la stessa periodicità di capitalizzazione. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca, in quanto espressamente pattuita per iscritto e con condizione di reciprocità. A diverso avviso dell'appellante, la parità di condizioni tra capitalizzazione del tasso attivo e passivo sarebbe soltanto apparente, a fronte della palese disparità tra i tassi creditori e i tassi debitori a carico del correntista. Più precisamente, si evidenzia che i primi sarebbero di gran lunga inferiori rispetto ai secondi, sicché questi ultimi verrebbero del tutto annullati dalle spese applicate dall'istituto di credito appellato, in palese contrasto con il principio di reciprocità.
*** Il motivo va disatteso. Premesso che non risulta contestato l'assunto del Tribunale, secondo il quale, i rapporti oggetto di giudizio, sorti successivamente alla delibera CICR 9 febbraio 2000, prevedono espressamente la clausola di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con condizione di reciprocità, il motivo proposto ripropone la doglianza già formulata in primo grado e motivatamente respinta dal primo giudice sulla base del rilievo che l'art. 120 n. 2 lettera a) del testo Unico Bancario, prevede soltanto che sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, (nel testo vigente all'epoca del contratto e prima della modifica del D.L. n.18/2016 era consentito con capitalizzazione trimestrale) mentre non è previsto alcun raffronto tra i due tassi né una valutazione se la reciprocità favorisca l'una o l'atra parte, neppure sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del contratto. Nel riproporre le medesime argomentazioni già vagliate dal primo giudice, l'appellante in sostanza ritiene che la condizione di reciprocità non sarebbe assicurata in quanto gli interessi creditori sono di gran lunga inferiori (oltre che erosi dalle spese) degli interessi debitori. L'argomento è evidentemente privo di fondamento, in quanto non riguarda il funzionamento della pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma la
11 differente misura dei suddetti interessi, aspetto, questo, che non ha nulla a che fare con la predicata illegittimità degli interessi anatocistici. In relazione a tale aspetto, invero, può osservarsi che la determinazione della misura degli interessi attivi e passivi è data dal mercato, di talché, fermo il principio cardine dell'autonomia negoziale, il giudizio sulla convenienza o meno del rapporto tra interessi debitori ed interessi creditori non può, all'evidenza, determinare la nullità degli interessi pattuiti per assenza di reciprocità, ma trova, eventualmente, rimedio, appunto, nella varietà dell'offerta fornita dagli oltre 400 istituti bancari italiani. In proposito, può richiamarsi il principio affermato dalla S.C. per i contratti di scambio, ma applicabile anche nel presente contesto, secondo il quale lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. n. 22567/2015). Solo nelle note conclusionali l'appellante ha citato il principio enunciato dalla S.C. secondo il quale la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della del 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo CP_2 nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della citata Delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dal successivo art. 6, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (ex multis Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/02/2022, n. 4321). Orbene, non può non rilevarsi la genericità della censura, atteso che non è neppure dedotto che, nel caso in questione, il TAE relativo agli interessi creditori fosse indicato nella stessa misura del TAN. Ad ogni modo, dai contratti depositati in atti, non risulta affatto realizzata la situazione esposta dalla sentenza della S.C. richiamata. Ed infatti, nel conto 12/838367 il TAN è indicato in 0,125% e il TAE in 0,12505% fino ad euro 26.000; il TAN è indicato in 0,125% e il TAE in 0,12505% fino ad euro 52.000; Il TAN è indicato in 0,375% e il TAE in 0,37552% oltre euro 52.000. La medesima distinta indicazione del TAN e del TAE risulta contenuta nel conto anticipi 12/838368 e nel conto anticipi fatture 12/838369. Il richiamo al principio formulato dalla S.C. non risulta, pertanto, pertinente.
- Erronea applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2059 c.c. e/o dell'art. 112 c.p.c.. Mancata liquidazione dei danni subiti dall'odierna appellante come riconosciuti dal CTU e non contestati dalla controparte. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la motivazione del primo giudice laddove – nel ravvisare un'ipotesi di inadempimento contrattuale – rigetta la domanda di risarcimento dei danni, non ravvisando né il requisito della colpa grave né la prova in atti che le somme a titolo di sanzioni per mancato pagamento di tributi siano state effettivamente pagate dalla società.
12 In particolare, l'appellante – nel sostenere, ai fini della risarcibilità dei danni, l'irrilevanza dell'assenza di colpa grave negli inadempimenti di controparte e la sufficienza che dagli stessi siano derivati danni ingiusti – ravvisa comunque l'elemento in questione, atteso che la banca – nei rapporti oggetto di causa – si presenterebbe quale contraente “forte”, che avrebbe predisposto unilateralmente i contratti (imposti al cliente) e che sarebbe dotata delle competenze necessarie per verificare la compatibilità del contratto con la normativa sull'usura, quale fattispecie rilevante anche penalmente. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società appellante, da ravvisarsi: quanto ai danni patrimoniali, nelle maggiori spese sostenute a seguito del ricorso ad ulteriori linee di credito (concesse da altri istituti di credito) per far fronte a una progressiva crisi di liquidità - che avrebbe reso impossibile per la Parte_1 il pagamento di fornitori e/o di oneri tributari quantomeno nei termini dovuti -
[...] nonché nell'impossibilità di effettuare investimenti;
quanto ai danni non patrimoniali, vi sarebbe una lesione del diritto all'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost., che si alimenta grazie al credito bancario.
***
Il motivo va disatteso.
Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che il danno astrattamente addebitabile alla parte convenuta è quello che si configura quale conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) nei limiti della prevedibilità del danno (1225 c.c.) dell'inadempimento. In relazione ai menzionati criteri, dunque, non può ritenersi che il mancato assolvimento degli obblighi tributari da parte dell'odierna appellante e l'assoggettamento alle conseguenti sanzioni, e l'ulteriore ricorso al credito, possano costituire conseguenza immediata e diretta delle violazioni ascritte alla Banca, soprattutto ove si tenga presente quanto accertato dal CTU, sul fatto che alcun interesse extra fido è stato mai applicato dalla Banca, in quanto i rapporti hanno avuto un andamento regolare, di talché non si vede come l'illegittima applicazione della commissione messa a disposizione fondi, per l'esigua somma calcolata dal CTU, ossia l'unica violazione ascrivibile alla banca appellata, possa aver prodotto il danno lamentato dall'appellante.
- Erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c. e/o carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese di lite e sul mancato riconoscimento del rimborso integrale delle spese di giudizio, in assenza dei relativi presupposti di legge e di fatto. Con l'ultimo motivo di appello, la critica la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui vengono compensate le spese processuali e posti i costi della CTU a carico di entrambe le parti. A riguardo, l'appellante sostiene l'inesistenza del presupposto – necessario a tal fine – della reciproca soccombenza, atteso che il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le
13 parti, in favore del correntista, dimostrerebbe la fondatezza delle pretese della
[...]
Parte_1
Inoltre, la stessa afferma di essere stata costretta dalla controparte ad adire l'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti, poiché l'istituto di credito avrebbe sempre ignorato le richieste della correntista di ricalcolo delle poste di dare/avere e di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca.
*** Il motivo va disatteso. Sul punto va applicato il principio enunciato dalle S.U, secondo il quale: In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022. Poiché la parte attrice aveva agito in primo grado chiedendo l'accertamento della illegittimità e/o nullità e/o inefficacia delle clausole anatocistiche, delle commissioni, spese ed interessi passivi, con condanna della alla restituzione della somma €. CP_1
10.800,87, quale risultante delle somme indebitamente annotate, nonché al pagamento dell'importo di €. 3.061,33 a titolo di risarcimento dei danni, risultano proposte due domande, delle quali la prima articolata in più capi. Ne deriva la ricorrenza della “soccombenza reciproca” e la piena legittimità della statuizione sulle spese operata dal Tribunale, in quanto conforme al principio di diritto affermato dalle S.U.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_1
, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra
[...] conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, Iva e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
14 versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì Il Presidente estensore
15
, (C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente del C.d.A pro tempore, con l'avvocato P.IVA_2
OB MA PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 752/2020 emessa dal Tribunale di Latina, sez. I civile, pubblicata in data 24.04.2020, in materia di contratti bancari.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 citato in giudizio la per far accertare – Controparte_1 nell'ambito di tre contratti bancari stipulati con l'istituto di credito convenuto – l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e il sopravvenuto superamento dei tassi soglia (di cui alla Legge n. 108/96), con conseguente condanna della alla restituzione della somme indebitamente CP_1 annotate nonché al risarcimento dei danni, rassegnando le seguenti conclusioni: «In via principale, accertare e dichiarare per i motivi e le ragioni in narrativa l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, delle spese, degli interessi, delle clausole che violano la disciplina introdotta con la l. 1996/108, in riferimento ai rapporti bancari in narrativa intrattenuti tra le parti;
1 2) In via principale, accertare e dichiarare che la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...] addebitato e/o trattenuto senza alcun valido titolo alla società attrice la somma non dovuta di € 10.800,87 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni ed i motivi in narrativa, e, per l'effetto, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in narrativa, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'attrice per i rapporti intercorsi con la banca convenuta e condannando
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione della suddetta somma pari ad € 10.800,87, ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione;
3) condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per le ragioni ed i motivi in narrativa, che si quantificano in non meno di € 3.061,33 SE&O, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di consulenza di ufficio, da parte dell'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione. In via istruttoria: a) nella denegata ipotesi di contestazione dell'elaborato peritale in atti, si chiede di ammettere consulenza tecnico contabile al fine di determinare il saldo: 1) del conto corrente n. 838367, 2) del conto corrente n. 838369 e 3) del conto corrente n.838368 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nonché al fine di determinare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa. b) Si chiede altresì che l'On.le Tribunale adito voglia disporre ed ordinare l'esibizione e l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione in possesso della Banca convenuta e relativa ai seguenti rapporti: 1) conto corrente n. 838367, 2) conto corrente n. 838369 e 3) conto corrente n.838368. Il tutto con vittoria di compensi, spese, diritti ed onorari di causa, nonché spese generali, IVA e CAP come per legge.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
[...]
chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Voglia il Tribunale di Roma respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto»;
- in via istruttoria, è stata disposta la produzione di documentazione e si è proceduto all'esperimento di una CTU;
2 - il Tribunale tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «1) Condanna Controparte_1
al pagamento di euro 541,79, oltre interessi dalla data della domanda ai
[...] sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. in favore di Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sul superamento del tasso soglia: Dall'esame della CTU, rileviamo come per il contratto 838367 e 838368, la banca con la sottoscrizione del contratto originario diversificando la percentuale degli interessi tra quelli intra fido ed extra fido abbia pattuito interessi superiori al tasso soglia nel caso di superamento del fido. Ora per come risulta impostato il contratto, non si può parlare di interessi penali, o di mora, che andrebbero giustamente rapportati ad altro TEG, ma semplicemente di interessi crescenti sugli importi utilizzati extrafido, quindi soggetti alla verifica del tasso soglia. Il CTU ravvisata tale usurarietà originaria ha ricalcolato il dare avere del rapporto riportando tutti gli interessi al saggio di interesse legale (come peraltro espressamente indicato nei quesiti) Rideterminando il dare avere con un attivo a favore del correntista pari ad euro 6,595,53 + 514,79 per indebita percezione della “commissione messa a disposizione fondi” così complessivamente 7.110.32 euro. Il CTU rileva inoltre che i tassi effettivamente applicati siano stati di gran lunga inferiori a quelli originariamente pattuiti, e che nei conti sia stato superato il fido soltanto per la irrisoria somma di euro 1,31 nel terzo trimestre 2008.
- sulla nullità: Occorre ora analizzare l'effetto di tale accertata usura originaria sul contratto, se cioè sia nulla la sola clausola relativa agli interessi extrafido oppure se tale nullità si estenda a tutti gli altri interessi convenuti (come sostenuto da parte convenuta). Sul punto vi è recente giurisprudenza specifica formatasi appunto in relazione ad un contratto che prevedeva tassi diversi per il fido e l'axtrafido, (Cass. Civ. sez. I del 15.09.2017 n. 21470) con la quale si è stabilito che la nullità fosse limitata alla validità della sola pattuizione degli interessi extrafido. Soluzione giuridica peraltro più aderente al dettato dell'art. 1815 II comma c.c. che parla di nullità della singola clausola, e non di nullità di tutte le altre pattuizioni che prevedano interessi.
- sulla pattuizione della “commissione messa a disposizione fondi”: Quanto alla mancata prova della pattuizione della “commissione messa a disposizione fondi” che la banca sostiene sia stata raggiunta attraverso proposta unilaterale di modifica contrattuale, la prova della pattuizione per iscritto incombeva sulla banca, mentre neppure appare essere giustificata dalle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. 185/2008, che non prevedono equipollenti alla pattuizione scritta neppure in sede di adeguamento.
3 - sull'usura sopravvenuta: Che i contratti non risultino affetti da usura sopravvenuta è stato accertato dal CTU, (appunto perché i tassi effettivi sono stati di molto inferiori ai pattuiti) ed i CTU ha correttamente ed esaurientemente risposto alle osservazioni del CTP di parte attrice, attenendosi a condivisibili principi di diritto, per il calcolo dell'aumento previsto della CMS, peraltro neppure applicata nel rapporto.
- sull'anatocismo: Quanto alla dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sempre dalla CTU e dai documenti prodotti rileviamo come la stessa sia stata espressamente pattuita per iscritto e con condizione di reciprocità. Non influiscono le deduzioni di parte attrice, che raffrontando i bassi tassi attivi con gli alti tassi passivi, come pure la costanza degli affidi denunciano che la capitalizzazione trimestrale sia sostanzialmente a favore della sola banca e come tale inefficace. La norma applicabile è l'art. 120 n. 2 lettera a) del testo Unico Bancario, prevede soltanto che sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, questo nel testo vigente all'epoca del contratto e prima della modifica del D.L. n.18/2016 era consentito con capitalizzazione trimestrale. Non è previsto alcun raffronto tra i due tassi né una valutazione se la reciprocità favorisca l'una o l'atra parte, neppure sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del contratto, che nel caso di specie pur con una capitalizzazione trimestrale ha visto l'applicazione di tassi di molto inferiori al pattuito. Andra pertanto accolta soltanto parzialmente la domanda di rideterminazione dell'avere in favore del correntista per un importo di euro 541,79, oltre interessi dalla data della domanda.
- sul risarcimento dei danni: Quanto alla richiesta di risarcimento degli ulteriori danni, che l'attore individua in una percentuale delle imposte non pagate maggiorate degli interessi di mora e sanzioni, occorre rilevare che siamo in presenza di un inadempimento contrattuale, per cui i danni astrattamente richiedibili sono quelli conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) nei limiti della prevedibilità del danno (1225 c.c.) dell'inadempimento. Per cui se da una parte il CTU ha epurato il rapporto della “commissione messa a disposizione fondi” ed anche degli interessi contrattuali sulla stessa pagati, (da qui la differenza delle somme indicate dalla difesa del convenuto), non risulta che vi sia stata colpa grave dell'inadempimento, per cui è difficilmente ipotizzabile che il corrispettivo danno possa essere calcolato anche sulle sanzioni per mancato pagamento di tributi. Inoltre mancherebbe in atti anche la prova che tali somme così come accertate siano state in effetti pagate dall'attore, anzi risulterebbe che delle somme che si assumono dovute al fisco pari ad euro 888.978,09 queste siano state pagate solo in parte (comparsa conclusionale attore). Inoltre per il periodo successivo all'introduzione del presente giudizio gli interessi legali sono determinati in misura largamente superiore a quella dei titoli di stato a 12 mesi ex art, 1284 comma IV, per cui non vi è prova di maggior danno.
- sulle spese:
stante la reciproca soccombenza e tenuto conto del minimo importo riconosciuto, possono essere interamente compensate tra le parti.
§ 3. — Ha proposto appello la che ha così concluso: Parte_1
“1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, delle spese, degli interessi, delle clausole che violano la disciplina introdotta con la l. 1996/108, in riferimento ai rapporti bancari in narrativa intrattenuti tra le parti, per i motivi e le ragioni in atti;
4 2) In via principale, accertare e dichiarare che la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...] addebitato e/o trattenuto senza alcun valido titolo alla società appellante la somma non dovuta di € 10.800,87 ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.ma Corte adita, per le ragioni ed i motivi in narrativa, e, per l'effetto, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in narrativa, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dall'appellante per i rapporti intercorsi con la banca convenuta e condannando
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione della suddetta somma pari ad € 10.800,87, ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa, da parte dell'Ill.ma Corte adita, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione;
3) condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società appellante per le ragioni ed i motivi in narrativa, che si quantificano in non meno di € 3.061,33 SE&O, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, se del caso in via equitativa o a seguito di consulenza di ufficio, da parte dell'Ill.ma Corte adita, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 o in subordine legali dal dovuto fino al soddisfo e rivalutazione. 4) condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e dei compensi di lite, comprensivi di oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio ed al rimborso integrale delle spese di CTU. In via istruttoria: si chiede chiarimenti e/o integrazione della CTU, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte in atti e nei verbali, alla stregua della normativa vigente, al fine di determinare il saldo: 1) del conto corrente n. 838367, 2) del conto corrente n. 838369 e 3) del conto corrente n.838368 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nonché al fine di determinare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa. Con vittoria di spese, anche generali, e liquidazione dei compensi come per legge”.
La , ha resistito al Controparte_1 gravame ed ha così concluso:
“Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.”.
L'appello è stato posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 ottobre 2025, previa concessione dei termini come da decreto di trattazione scritta del 24 luglio 2025.
5 § 4. — L'appello è articolato nei seguenti motivi di impugnazione:
- Erronea applicazione della l. n. 108/1996, degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma c.c., della normativa sull'usura e della relativa giurisprudenza e/o carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione della sentenza impugnata: Usura contrattuale e gratuità del relativo rapporto. Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza Parte_1 impugnata laddove – nell'accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia in materia di usura – ha distinto tra interessi intra ed extra fido, dichiarando pertanto la sola nullità di questi ultimi. Secondo l'appellante, il Tribunale omette di considerare che nei contratti sottoposti al vaglio giudiziale sarebbe prevista un'unica categoria di interessi, da valutare pertanto in maniera unitaria nell'ambito dell'accertamento dell'effettivo superamento del tasso soglia, con conseguente nullità e/o inefficacia delle clausole che prevedono detti interessi, integrale disapplicazione degli stessi e gratuità dell'intero rapporto - ai sensi dell'art. 1815 c.c. - in caso di usura contrattuale.
***
Il motivo va disatteso, alla luce del chiaro principio enunciato dalla S.C. nella seguente ordinanza, dalla cui motivazione, da intendersi integralmente richiamata, questa Corte non intende discostarsi: In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. Cass. n. 21470 del 15/09/2017.
Per il resto, l'appellante lamenta che il CTU abbia utilizzato un “tasso effettivo” (da confrontare al tasso soglia) inferiore rispetto a quello reale, in quanto non ha tenuto conto degli ulteriori oneri collegati all'erogazione del credito (quali, ad esempio,
“spese per pratica di revisione fido” e CSM), che - secondo lo stesso CTU – dovrebbero essere oggetto di valutazione per la verifica del superamento del tasso soglia, e, pertanto, chiede il rinnovo della CTU.
Anche detta doglianza va disattesa, con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovo dell'accertamento peritale.
Va premesso che deve ritenersi l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, in forza del principio formulato dalla S.C. secondo il quale: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità né l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi
6 secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. civ., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
Detto principio vale anche per il rapporto in conto corrente, salvo che l'usura originaria va verificata non solo in relazione al tasso pattuito nell'originario contratto, ma anche in quello unilateralmente eventualmente variato dalla CP_1 ex art. 118 TUB.
Ciò premesso, risulta dalla CTU espletata che:
-contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, il CTU ha considerato nel calcolo del TEG anche gli oneri e le spese;
-il tasso effettivamente praticato dalla che secondo quanto risulta dalla CP_1
CTU è sempre stato inferiore a quello pattuito, è stato utilizzato solo nella verifica dell'usura sopravvenuta;
- l'usura originaria è stata ravvisata dall'ausiliare solo in relazione alla previsione del tasso debitore previsto per l'extra fido, in relazione alla quale si rimanda al principio affermato dalla S.C. n. 21470 del 15/09/2017 sopra richiamata.
Ed infatti si legge nella CTU:
“SUPERAMENTO TASSO-SOGLIA L. 108/1996 L'individuazione del tasso effettivo applicato, come sopra già evidenziato, è stata effettuata in base alle istruzioni emanate in merito dalla Banca d'Italia. Come desumibile dalle relative formule, oltre alla voce interessi e ai c.d. “numeri debitori”, è importante individuare gli “oneri” da considerare e l'importo
“accordato”. Per l'importo “accordato”, si ripete, è stato considerato:
- per il c/c n. 838367 euro 50.000,00,
- per i c/c nn. 838368 e 838369 euro 150.000,00. Per la voce “oneri”: Come noto, le istruzioni vigenti fino al 31.12.2009, ritenevano di non includere la CMS;
tale modalità di applicazione è stata anche, di recente, confermata dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 12965/2016). Per la voce “oneri”, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, sono considerati solo alcuni importi addebitati, cioè quelli collegati alla erogazione del credito;
nel caso di specie essi possono individuarsi nelle
“commissioni per messa a disposizione fondi”, nelle “spese per revisione fido” e nelle commissioni relative alle operazioni di anticipo RI.BA. sbf;
quest'ultime, come sopra evidenziato, seppur riferite ad operazioni gestite sul c/c n. 838368, sono state effettivamente addebitate sul c/c ordinario n. 838367. Sempre a parere dello scrivente, l'eventuale usurarietà in relazione al c/c anticipi sbf 838368, va calcolata tenendo conto anche delle suddette commissioni;
l'addebito, infatti, sul c/c ordinario, cioè su una tipologia di rapporto di c/c ove è previsto un tasso soglia L. 108/96 maggiore, può fornire un dato distorto circa il costo effettivo di un rapporto di “anticipazione”. In tal senso lo scrivente ha calcolato il TEG effettivo applicato per trimestre sul c/c anticipi sbf 838368, anche tenendo conto delle suddette commissioni concretamente
7 addebitate, invece, sul c/c ordinario. Al fine di fornire al G.I. maggiori elementi possibili, il calcolo del TEG effettivo applicato sui tre rapporti di c/c interessato, è stato effettuato secondo più ipotesi;
in concreto, per la voce oneri, sono stati effettuati più calcoli, sia, ad esempio, includendo anche la CMS, sia includendo anche altri diversi oneri addebitati”. Quanto alle contestazione del CTP di parte attrice, il CTU ha replicato:
“CHIARIMENTI CTU) LE PRESUNZIONI OPERATE DA PARTE ATTRICE DERIVANO DALL'APPLICAZIONE DI UNA FORMULA DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PUBBLICATE IN G.U.. IL CTU, AL FINE DI RILEVARE L'EVENTUALE “USURA”, IN OTTEMPERANZA AL QUESITO DEL G.I. (….QUANTO ALLA LAMENTATA APPLICAZIONE DI TASSI DI INTERESSE ULTRALEGALI O USURAI;
IL CTU DETERMINERÀ IL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO GLOBALE PER TRIMESTRE PRATICATO DURANTE TUTTA LA DURATA DEI RAPPORTI, CALCOLATO SECONDO LE RELATIVE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA VIGENTI, COMPRESA LA NOTA N. 1166966/2005 DELLA STESSA IN TEMA DI C.M.S. DA APPLICARSI FIN DAL 1997……), HA UNICAMENTE ADOTTATO, APPUNTO, LE SEGUENTI FORMULE DI CUI ALLE ISTRUZIONI VIGENTI PRO-TEMPORE EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA:
- PER IL PERIODO FINO AL 4° TRIMESTRE 2009: INTERESSI X 36.500 + ONERI X 100 NUMERI DEBITORI ACCORDATO
- PER IL PERIODO A PARTIRE DAL 1° TRIMESTRE 2010: INTERESSI X 36.500 + ONERI SU BASE ANNUA X 100 NUMERI DEBITORI ACCORDATO LA FORMULA INVECE ADOTTATA DAL CTP DI PARTE ATTRICE E' LA SEGUENTE: (INTERESSI + CMS + ONERI) X 36.500 NUMERI DEBITORI TRA L'ALTRO, FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DI UNA FORMULA DIVERSA, NEI CONTEGGI EFFETTUATI DA PARTE ATTRICE, RISULTA COMUNQUE ERRATO L'IMPORTO DELLE SPESE E DEGLI ONERI CALCOLATI PER IL 2° TRIMESTRE 2008 (EURO 10,22 ANZICHÉ EURO 5.59) E PER IL 1° TRIMESTRE 2010 (EURO 226,77 ANZICHÉ EURO 78,54), E INOLTRE PARREBBE CHE SIANO STATI PRESI A BASE ANCHE ONERI E SPESE NON COLLEGATE ALL'EROGAZIONE DEL CREDITO”.
Infine, il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni:
“Per la rilevazione dell'eventuale usurarietà originaria occorre esaminare le condizioni contrattuali. Il tasso-soglia vigente per il periodo 1/10/2007 – 31/12/2007 (i c/c risultano tutti accesi il 4/12/2007) è il seguente: PER IL C/C N. 838367
8 - 14,925% (9,95% aumentato della metà), oltre la CMS nella misura dello 0,70% (1,05% se aumentata della metà) - rif.to DM Min. Finanze 19/9/2007 – categoria
“Aperture di credito in c/c oltre 5.000 euro”. PER I C/C NN. 838368 E 838369
- 9,945% (6,63% aumentato della metà), oltre la CMS nella misura dello 0,70% (1,05% se aumentata della metà) - rif.to DM Min. Finanze 19/9/2007 – categoria
“Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche
- aperture di credito in c/c oltre 5.000 euro (oltre euro 100.000 a partire dal 2° trimestre 2010)”. Come sopra riportato, il tasso annuo nominale degli interessi passivi indicato sul contratto è: PER IL C/C N. 838367 14% fino ad euro 50.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 14,75230% 14,5% oltre euro 50.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 15,30766% Il tasso annuo nominale (anche extra fido) risulta inferiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (14,925%). PER IL C/C N. 838368 9,5% fino ad euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 9,84832% 14,5% oltre euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 15,30766% Il tasso annuo nominale, entro il fido, risulta inferiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). Il tasso annuo nominale, oltre il fido, risulta superiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). PER IL C/C N. 838369 9,5% fino ad euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 9,84832% 14,5% oltre euro 150.000, mentre quello “annuo effettivo” (cioè quello derivante dalla capitalizzazione trimestrale) è 15,30766% Il tasso annuo nominale, entro il fido, risulta inferiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). Il tasso annuo nominale, oltre il fido, risulta superiore al c.d. tasso soglia L. 108/96 (9,945%). Per la verifica dell'usurarietà originaria è opportuno però operare il confronto con il TEG (tasso effettivo globale), cioè tenendo conto anche degli oneri collegati all'erogazione del credito, quali, ad esempio, “spese per pratica di revisione fido”, ecc.; come già evidenziato e anche in base alla conferma espressa dalla Sentenza n. 12965/2016 della Corte di Cassazione, tra questi, fino all'anno 2009, non rientra la
“CMS”. Nel caso in esame, viste le condizioni contrattuali originarie sopra citate, trattandosi del periodo 4° trimestre 2007, oltre gli interessi passivi, non si individuano
9 altri “oneri collegati all'erogazione del credito”, per cui la predetta verifica ai fini dell'usura originaria rimane confinata al confronto tra il tasso di interesse passivo contrattuale e il c.d. tasso soglia. IN CONCLUSIONE SI RITIENE CHE POSSA SUSSISTERE, PER I RAPPORTI DI C/C NN. 838368 E 838369, USURARIETÀ ORIGINARIA. Seppure tale violazione è dovuta alla previsione di tassi c.d. extra fido, quindi applicabili solo in caso di superamento dell'importo di affidamento concesso, la sola pattuizione, nel contratto originario, di una condizione eccedente i limiti di cui alla Legge 108/96, determina, a modesto parere dello scrivente, la nullità delle relativa clausola. L'ipotesi di applicazione del siffatto tasso maggiorato (nel c/c ordinario 838367, la previsione di quest'ultimo è comunque contenuta nei limiti del tasso soglia) potrebbe considerarsi sussistente solo in astratto, poiché appunto si verificherebbe soltanto in caso di superamento del fido;
sempre secondo modesto parere dello scrivente CTU, però, la mancanza di una espressa clausola che determini l'automatica cessazione del rapporto di c/c in caso di superamento del fido concesso, rende “possibile” l'ipotesi in questione, alla stregua di un ulteriore c.d. “fido di fatto”. Nel caso di specie, stante l'importo del fido pari ad euro 150.000,00 per entrambi i c/c interessati, nel caso di ipotesi di saldo debitorio pari ad euro 167.500,00, ad esempio, si avrebbe quanto segue: 150.000 (importo fido) x 9,5% = 14.250,00 (interessi passivi entro fido) 17.500 x 14,5% = 2.537,50 (interessi passivi extra fido) 16.787,50 (totale interessi) x 100 / 167.500 (importo fido maggiorato dell'extra fido) = 10,022% (tasso superiore al tasso soglia) USURARIETÀ SOPRAVVENUTA DEGLI INTERESSI PASSIVI Al fine di verificare l'eventuale sopravvenuta usurarietà in relazione ad ogni singolo trimestre, come sopra già evidenziato, il CTU ha calcolato il tasso effettivo applicato, sulla base delle istruzioni in merito emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla G.U., e sulla base degli addebiti e dei “numeri debitori” risultanti dagli estratti conto originari, poiché non risultati sostanzialmente difformi da quelli inizialmente verificati. Inoltre, per ciascuna delle predette elaborazioni, si è provveduto a determinare il tasso effettivo come segue:
- considerando gli interessi passivi e taluni oneri ritenuti collegati al credito
- considerando, in aggiunta alle componenti di oneri di cui sopra, anche altri oneri addebitati
- per il solo c/c 838368, è stato effettuato un ulteriore duplice calcolo, atto a considerare tra gli oneri rilevanti anche le commissioni relative alle operazioni di anticipo RI.BA. gestite su tale c/c, ma concretamente addebitate sul c/c ordinario In tutte le predette elaborazioni, contrariamente alle determinazioni iniziali, il tasso effettivo applicato non è mai risultato superiore al tasso-soglia, e quindi non è stata riscontrata “usura sopravvenuta”. Le conclusioni del CTU smentiscono, dunque, la fondatezza della doglianza avanzata dall'appellante con riguardo alla lamentata mancata inclusione nel calcolo del
10 TEG degli oneri, spese e commissioni. Inoltre, la censura non si misura in alcun modo con il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta affermato dalla S.C. in S.U., 19.10.2017, n. 24675 sopra richiamata, non essendo neppure dedotto che per effetto dell'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB i tassi di interesse stabiliti fossero oltre il tasso soglia nel trimestre di riferimento. Il motivo va, pertanto, disatteso, e con esso, va disattesa l'istanza di rinnovo della CTU.
- Erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 120 T.U.B. e 1283 c.c., della normativa e della giurisprudenza relative alla periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi/attivi, carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione della sentenza impugnata: illegittimità della capitalizzazione passiva trimestrale applicata dalla banca in assenza di interessi attivi EFFETTIVI con la stessa periodicità di capitalizzazione. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca, in quanto espressamente pattuita per iscritto e con condizione di reciprocità. A diverso avviso dell'appellante, la parità di condizioni tra capitalizzazione del tasso attivo e passivo sarebbe soltanto apparente, a fronte della palese disparità tra i tassi creditori e i tassi debitori a carico del correntista. Più precisamente, si evidenzia che i primi sarebbero di gran lunga inferiori rispetto ai secondi, sicché questi ultimi verrebbero del tutto annullati dalle spese applicate dall'istituto di credito appellato, in palese contrasto con il principio di reciprocità.
*** Il motivo va disatteso. Premesso che non risulta contestato l'assunto del Tribunale, secondo il quale, i rapporti oggetto di giudizio, sorti successivamente alla delibera CICR 9 febbraio 2000, prevedono espressamente la clausola di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con condizione di reciprocità, il motivo proposto ripropone la doglianza già formulata in primo grado e motivatamente respinta dal primo giudice sulla base del rilievo che l'art. 120 n. 2 lettera a) del testo Unico Bancario, prevede soltanto che sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, (nel testo vigente all'epoca del contratto e prima della modifica del D.L. n.18/2016 era consentito con capitalizzazione trimestrale) mentre non è previsto alcun raffronto tra i due tassi né una valutazione se la reciprocità favorisca l'una o l'atra parte, neppure sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del contratto. Nel riproporre le medesime argomentazioni già vagliate dal primo giudice, l'appellante in sostanza ritiene che la condizione di reciprocità non sarebbe assicurata in quanto gli interessi creditori sono di gran lunga inferiori (oltre che erosi dalle spese) degli interessi debitori. L'argomento è evidentemente privo di fondamento, in quanto non riguarda il funzionamento della pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma la
11 differente misura dei suddetti interessi, aspetto, questo, che non ha nulla a che fare con la predicata illegittimità degli interessi anatocistici. In relazione a tale aspetto, invero, può osservarsi che la determinazione della misura degli interessi attivi e passivi è data dal mercato, di talché, fermo il principio cardine dell'autonomia negoziale, il giudizio sulla convenienza o meno del rapporto tra interessi debitori ed interessi creditori non può, all'evidenza, determinare la nullità degli interessi pattuiti per assenza di reciprocità, ma trova, eventualmente, rimedio, appunto, nella varietà dell'offerta fornita dagli oltre 400 istituti bancari italiani. In proposito, può richiamarsi il principio affermato dalla S.C. per i contratti di scambio, ma applicabile anche nel presente contesto, secondo il quale lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. n. 22567/2015). Solo nelle note conclusionali l'appellante ha citato il principio enunciato dalla S.C. secondo il quale la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della del 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo CP_2 nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della citata Delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dal successivo art. 6, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (ex multis Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/02/2022, n. 4321). Orbene, non può non rilevarsi la genericità della censura, atteso che non è neppure dedotto che, nel caso in questione, il TAE relativo agli interessi creditori fosse indicato nella stessa misura del TAN. Ad ogni modo, dai contratti depositati in atti, non risulta affatto realizzata la situazione esposta dalla sentenza della S.C. richiamata. Ed infatti, nel conto 12/838367 il TAN è indicato in 0,125% e il TAE in 0,12505% fino ad euro 26.000; il TAN è indicato in 0,125% e il TAE in 0,12505% fino ad euro 52.000; Il TAN è indicato in 0,375% e il TAE in 0,37552% oltre euro 52.000. La medesima distinta indicazione del TAN e del TAE risulta contenuta nel conto anticipi 12/838368 e nel conto anticipi fatture 12/838369. Il richiamo al principio formulato dalla S.C. non risulta, pertanto, pertinente.
- Erronea applicazione degli artt. 2043, 2049 e 2059 c.c. e/o dell'art. 112 c.p.c.. Mancata liquidazione dei danni subiti dall'odierna appellante come riconosciuti dal CTU e non contestati dalla controparte. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la motivazione del primo giudice laddove – nel ravvisare un'ipotesi di inadempimento contrattuale – rigetta la domanda di risarcimento dei danni, non ravvisando né il requisito della colpa grave né la prova in atti che le somme a titolo di sanzioni per mancato pagamento di tributi siano state effettivamente pagate dalla società.
12 In particolare, l'appellante – nel sostenere, ai fini della risarcibilità dei danni, l'irrilevanza dell'assenza di colpa grave negli inadempimenti di controparte e la sufficienza che dagli stessi siano derivati danni ingiusti – ravvisa comunque l'elemento in questione, atteso che la banca – nei rapporti oggetto di causa – si presenterebbe quale contraente “forte”, che avrebbe predisposto unilateralmente i contratti (imposti al cliente) e che sarebbe dotata delle competenze necessarie per verificare la compatibilità del contratto con la normativa sull'usura, quale fattispecie rilevante anche penalmente. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società appellante, da ravvisarsi: quanto ai danni patrimoniali, nelle maggiori spese sostenute a seguito del ricorso ad ulteriori linee di credito (concesse da altri istituti di credito) per far fronte a una progressiva crisi di liquidità - che avrebbe reso impossibile per la Parte_1 il pagamento di fornitori e/o di oneri tributari quantomeno nei termini dovuti -
[...] nonché nell'impossibilità di effettuare investimenti;
quanto ai danni non patrimoniali, vi sarebbe una lesione del diritto all'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost., che si alimenta grazie al credito bancario.
***
Il motivo va disatteso.
Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che il danno astrattamente addebitabile alla parte convenuta è quello che si configura quale conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) nei limiti della prevedibilità del danno (1225 c.c.) dell'inadempimento. In relazione ai menzionati criteri, dunque, non può ritenersi che il mancato assolvimento degli obblighi tributari da parte dell'odierna appellante e l'assoggettamento alle conseguenti sanzioni, e l'ulteriore ricorso al credito, possano costituire conseguenza immediata e diretta delle violazioni ascritte alla Banca, soprattutto ove si tenga presente quanto accertato dal CTU, sul fatto che alcun interesse extra fido è stato mai applicato dalla Banca, in quanto i rapporti hanno avuto un andamento regolare, di talché non si vede come l'illegittima applicazione della commissione messa a disposizione fondi, per l'esigua somma calcolata dal CTU, ossia l'unica violazione ascrivibile alla banca appellata, possa aver prodotto il danno lamentato dall'appellante.
- Erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c. e/o carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese di lite e sul mancato riconoscimento del rimborso integrale delle spese di giudizio, in assenza dei relativi presupposti di legge e di fatto. Con l'ultimo motivo di appello, la critica la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui vengono compensate le spese processuali e posti i costi della CTU a carico di entrambe le parti. A riguardo, l'appellante sostiene l'inesistenza del presupposto – necessario a tal fine – della reciproca soccombenza, atteso che il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le
13 parti, in favore del correntista, dimostrerebbe la fondatezza delle pretese della
[...]
Parte_1
Inoltre, la stessa afferma di essere stata costretta dalla controparte ad adire l'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti, poiché l'istituto di credito avrebbe sempre ignorato le richieste della correntista di ricalcolo delle poste di dare/avere e di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca.
*** Il motivo va disatteso. Sul punto va applicato il principio enunciato dalle S.U, secondo il quale: In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022. Poiché la parte attrice aveva agito in primo grado chiedendo l'accertamento della illegittimità e/o nullità e/o inefficacia delle clausole anatocistiche, delle commissioni, spese ed interessi passivi, con condanna della alla restituzione della somma €. CP_1
10.800,87, quale risultante delle somme indebitamente annotate, nonché al pagamento dell'importo di €. 3.061,33 a titolo di risarcimento dei danni, risultano proposte due domande, delle quali la prima articolata in più capi. Ne deriva la ricorrenza della “soccombenza reciproca” e la piena legittimità della statuizione sulle spese operata dal Tribunale, in quanto conforme al principio di diritto affermato dalle S.U.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti della
[...] Controparte_1
, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra
[...] conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, Iva e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
14 versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Maria Teresa Cefalì Il Presidente estensore
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