Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
3436/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre TA, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona DE giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3436/2020 DE R.G.A.C. in data 09.07.2020 avente ad oggetto appello avverso sentenza DE Giudice di Pace di Torre TA in materia di risarcimento danni, vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore ,
[...] Persona_1
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato in Torre CodiceFiscale_2
TA (NA) alla via GambarDEla n. 120, presso lo studio DEl'avv. Gennaro Monsurrò, dal quale
è rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE
E nella qualità di impresa designata per la gestione DE Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime per la regione Campania, in persona dei l.r.p.t., P.IVA Pt_2 Parte_3
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Torre DE CO (NA) al Viale Ungheria n. 1, presso lo studio DEl'avv. Annalisa
Sallustio, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione DEl'udienza DE 15.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità esposta in epigrafe, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre TA in qualità Controparte_1 di impresa designata per la gestione DE Fondo di Garanzia DEle Vittime DEla Strada per la Regione
Campania e, dunque, civilmente responsabile, in persona DE l.r.p.t., DE sinistro stradale occorso in data 18.11.2016, alle ore 10:30 circa in Torre TA (NA) alla via Caravelli nei pressi DE Parco
Eugenia.
1
attraversava un viale privato che conduce all'ingresso DE Parco Eugenia, unitamente al papà che lo seguiva ad una distanza di circa 2/3 metri, veniva investito da un motociclo che si allontanava repentinamente senza prestare soccorso, rendendo così impossibile la sua identificazione.
A causa DEl'urto, il minore riportava lesioni personali e veniva trasportato presso il P.S. di
Boscotrecase ove gli veniva diagnosticato “incisivi sup 1 dx ed 1 sx con corona danneggiata senza segni di emorragia o di avulsione DEla radice. Assenza di ecchimosi od ematomi sia alla mucosa gengivale che buccale”.
L'attore iscriveva, quindi, la causa al ruolo al n. r.g. DE 14494/2018 innanzi al Giudice di Pace di
Torre TA avanzando richiesta di risarcimento di tutte le lesioni subite a causa DE sinistro de quo.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona dei l.r.p.t., e nel corso Controparte_1 DEl'istruttoria veniva escusso il teste indicato dalla parte attrice. Con sentenza n. 8699/2019 depositata in data 26.11.2019, il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea ritenendo non provato il nesso eziologico tra l'investimento e le lesioni, a causa DEla generica e contraddittoria deposizione testimoniale.
Avverso la predetta sentenza, con atto di appello ritualmente notificato nella su Parte_1 esposta qualità, interponeva gravame lamentando la carenza DEl'istruttoria, stante la mancata disposizione di c.t.u. medico legale, e l'omessa motivazione circa l'inattendibilità DE teste escusso.
Si costituiva ritualmente in giudizio in persona DE l.r.p.t., eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità DEl'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, rilevava l'infondatezza dei motivi di gravame considerato che la C.T.U. richiesta non esonerava il danneggiato dall'assolvere all'onere probatorio posto a suo carico;
che le dichiarazioni testimoniali risultavano estremamente generiche;
che non risultava applicabile la disciplina prevista dal Codice DEla Strada essendosi il sinistro verificato in un viale privato. In subordine, deduceva un concorso di colpa per culpa in educando e vigilando DE genitore.
Dunque, concludeva chiedendo dichiararsi l'improponibilità e/o l'inammissibilità, in subordine,
l'infondatezza DEl'appello proposto, con condanna DEl'appellante alla refusione DEle spese di lite DE doppio grado di giudizio.
In attuazione DE decreto presidenziale n. 301/2024 DE 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione DEl'udienza DE 15.01.2025, la causa con ordinanza DE 16.01.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità DEl'appello stante la tempestività DEla notifica DEl'atto di citazione (02.07.2020) rispetto alla pubblicazione DEla sentenza di primo grado
(26.11.2019) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(09.07.2020).
Ancora, in via preliminare, va precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto in quanto il gravame risulta rispettoso DE contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione DEle questioni e dei punti contestati DEla sentenza impugnata e, con essi, DEle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto DEla permanente natura di “revisio prioris instantiae” DE giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017). Nella specie, infatti, dal contenuto DEl'atto di appello,
è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione - erronea valutazione DEle risultanze istruttorie in ordine alla prova dei fatti di causa - al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale DEla sentenza con accoglimento DEla domanda formulata in primo grado.
Si premette, inoltre, che non è stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, dal momento che la deposizione testimoniale è stata riportata nell'atto d'appello - e sul relativo contenuto la parte appellata non ha sollevato alcuna contestazione - e i documenti prodotti in primo grado sono stati versati in atti;
si osserva al riguardo che “la mancata acquisizione DE fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi DEl'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio DE procedimento o la nullità DEla sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi DEla facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli DEle controparti ai sensi DEl'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto "aliunde" la conoscenza DE contenuto di tale documento” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
30/03/2022, n.10164).
Infine, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dall'impresa assicuratrice identificata con il numero “II” a pag. 5 DEla comparsa di risposta, poiché è palese che il riferimento al Giudice di Pace ed al limite di competenza costituisce un mero errore materiale.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
Correttamente il giudice di pace ha valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, la deposizione DEl'unico teste escusso, ritenendola generica e contraddittoria. In particolare, il teste ha reso
3 dichiarazioni generiche sulla dinamica DEl'incidente, sui punti d'urto diretti tra il motoveicolo ed il minore ed indiretti tra il minore ed il manto stradale, sulle lesioni subite dal minore oltre che contraddittorie rispetto alla documentazione medica versata agli atti DE giudizio.
Nel dettaglio, il teste ha affermato che il minore a seguito DEl'urto “aveva DE sangue che usciva dalla bocca”, mentre nel verbale di pronto soccorso si dà atto che il paziente presentava “corona danneggiata senza segni di emorragia, o di avulsione DEla radice. Assenza di ecchimosi od ematomi sia alla mucosa gengivale che buccale”. Pertanto, evidentemente contraddittorie sono le dichiarazioni rese dal testimone rispetto al verbale di pronto soccorso - ove il minore veniva condotto circa due ore dopo il presunto sinistro - da cui si evince che non vi erano segni di emorragia.
Non può, poi, non considerarsi che la valutazione medica sulle lesioni riportate dal minore a firma DE dott. risale al 26.07.2019 e, dunque, a quasi tre anni dopo il sinistro oggetto di Persona_2
causa; pertanto, in mancanza di documentazione medica tra il 2016 (data DE presunto sinistro) e il
2019 (data DEla c.t.p.), non può dirsi certo dimostrato il collegamento eziologico tra l'incidente e le lesioni ivi specificate.
Correttamente, dunque, il giudice di pace ha ritenuto di non disporre c.t.u., che non può certo essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una DEle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie DEle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste DEle parti.
In definitiva, come rilevato dal giudice di pace, l'esame comparativo e complessivo degli elementi probatori prodotti in giudizio dall'attore non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico.
Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite DE presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione DE D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto DE valore DEla controversia (scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) e applicando i parametri minimi in ragione DEla non particolare complessità DEle questioni trattate e DEl'attività espletata nelle fasi effettivamente celebrate.
Il rigetto DEl'appello principale, inoltre, alla luce DE disposto di cui all'art. 13 DE d.pr. 115/2002, importa l'obbligo DE pagamento DE doppio DE contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre TA, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriori richiesta ed eccezione, così provvede:
4 1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza DE giudice di pace di Torre TA n.
8699/2019 depositata in data 26.11.2019;
2) condanna nella qualità esposta in epigrafe, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona DE l.r.p.t., DEle spese di lite DE presente grado di giudizio che si liquidano CP_1
euro 1.700,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura DE 15% come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte DEl'appellante DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma DEl'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre TA, 17.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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