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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6577/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6577 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI DOMENICO RAMONA presso la quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025, e esponevano di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Napoli il 30/05/1996; che dalla loro unione erano nati i figli (nato a Per_1
Napoli il 12/09/1999), (nata a [...] il [...]), RI (nato Napoli il 20/10/2008) e Per_2
(nato a [...] il [...]); che negli ultimi tempi l'unione coniugale era andata via via CP_2 pagina 1 di 3 regredendo, compromettendo la serenità familiare;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio precisate all'esito della comparizione personale delle parti davanti al Giudice relatore all'udienza del 28.10.2025:
“1) I coniugi liberamente ed espressamente aderiscono alla loro separazione, e, pertanto, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. I coniugi, dunque, eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale con riferimento alle decisioni afferenti la cura, l'istruzione e l'educazione dei figli minori.
4) I coniugi dichiarano di provvedere al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro;
5) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma Pt_1 complessiva di € 400,00, da intendersi nella somma di € 200,00 a figlio, che verrà versata, alla Sig.ra
, a mezzo bonifico bancario e/o assegno bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese, con aggiornamento annuo secondo ISTAT come per legge;
6) L'assegno unico per i figli del nucleo, verrà interamente richiesto e riscosso dalla sig.ra CP_1 nella misura del 100%. Per un importo pari a euro 380 mensili;
7) Nulla viene previsto per i figli maggiorenni, che si dichiarano economicamente indipendenti.
8) I coniugi si faranno carico delle spese straordinarie (come da protocollo di intesa in vigore presso
l'adito Tribunale) al mantenimento dei figli, nella misura del 50% pro capite.
8) Il sig. potrà vedere e tenere con sè liberamente i figli due pomeriggi a settimana, dall'orario Pt_1 di uscita da scuola e fino alle 21.00 nonchè due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio (orario di scuola da scuola) e fino alle 21.00 della domenica sera. Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno, con il padre, due settimane, da concordare con la madre, entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. Salvo diverso accordo, durante le festività natalizie e pasquali, i figli resteranno con i genitori osservando il criterio dell'alternanza (es. vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre;
Pasqua con la madre e Lunedì in Albis con il padre;
vigilia di Capodanno con il padre ed il
Capodanno con la madre e così via via ad anni alterni).
pagina 2 di 3 9) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del conseguente passaporto e/o carta di identità valida dell'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 CP_1
n. 52, parte I, S. Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6577 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI DOMENICO RAMONA presso la quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025, e esponevano di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Napoli il 30/05/1996; che dalla loro unione erano nati i figli (nato a Per_1
Napoli il 12/09/1999), (nata a [...] il [...]), RI (nato Napoli il 20/10/2008) e Per_2
(nato a [...] il [...]); che negli ultimi tempi l'unione coniugale era andata via via CP_2 pagina 1 di 3 regredendo, compromettendo la serenità familiare;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio precisate all'esito della comparizione personale delle parti davanti al Giudice relatore all'udienza del 28.10.2025:
“1) I coniugi liberamente ed espressamente aderiscono alla loro separazione, e, pertanto, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. I coniugi, dunque, eserciteranno di comune accordo la potestà genitoriale con riferimento alle decisioni afferenti la cura, l'istruzione e l'educazione dei figli minori.
4) I coniugi dichiarano di provvedere al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro;
5) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma Pt_1 complessiva di € 400,00, da intendersi nella somma di € 200,00 a figlio, che verrà versata, alla Sig.ra
, a mezzo bonifico bancario e/o assegno bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese, con aggiornamento annuo secondo ISTAT come per legge;
6) L'assegno unico per i figli del nucleo, verrà interamente richiesto e riscosso dalla sig.ra CP_1 nella misura del 100%. Per un importo pari a euro 380 mensili;
7) Nulla viene previsto per i figli maggiorenni, che si dichiarano economicamente indipendenti.
8) I coniugi si faranno carico delle spese straordinarie (come da protocollo di intesa in vigore presso
l'adito Tribunale) al mantenimento dei figli, nella misura del 50% pro capite.
8) Il sig. potrà vedere e tenere con sè liberamente i figli due pomeriggi a settimana, dall'orario Pt_1 di uscita da scuola e fino alle 21.00 nonchè due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio (orario di scuola da scuola) e fino alle 21.00 della domenica sera. Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno, con il padre, due settimane, da concordare con la madre, entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. Salvo diverso accordo, durante le festività natalizie e pasquali, i figli resteranno con i genitori osservando il criterio dell'alternanza (es. vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre;
Pasqua con la madre e Lunedì in Albis con il padre;
vigilia di Capodanno con il padre ed il
Capodanno con la madre e così via via ad anni alterni).
pagina 2 di 3 9) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del conseguente passaporto e/o carta di identità valida dell'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 CP_1
n. 52, parte I, S. Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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