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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15473/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio dell'08/05/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15473/2024, promosso da:
, nata in [...], l'[...], Parte_1
Codice CUI 06OX54Q, con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità della ricorrente sul territorio nazionale il provvedimento amministrativo avente n. prot. 0181889 con firma “P. IL QUESTORE IL FUNZIONARIO
DELEGATO” notificato in data 31/10/2024 dalla Questura di avente contenuto di rigetto alla CP_1 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma
d.lgs. 286/98 per protezione speciale.”.
Conclusioni per la resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per
l'effetto, confermare il provvedimento del Questore.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 05/11/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscerle il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatole il 31/10/2024, a seguito di sua istanza formalizzata in data 04/07/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'assenza di familiari o di congiunti sul territorio nazionale (ad eccezione di un nipote) e la situazione lavorativa caratterizzata da impieghi discontinui e saltuari, oltre alla breve durata del soggiorno della richiedente in Italia.
3.1. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale, che le ha consentito di reperire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di badante.
3.2. In data 06/11/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
3.3. In data 10/12/2024, la Questura di ha depositato nota informativa con gli accertamenti CP_1
esperiti e allegando la documentazione relativa al procedimento amministrativo
3.4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, in data 23/12/2024, si è costituita l'Avvocatura dello
Stato per conto del , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
3.5. All'udienza del 02/01/2025, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da luglio 2021. Vivo a Sasso
Marconi dalla signora che assisto. Sono lì da prima di aprile 2024. Prima vivevo da mio nipote. Prima non ho lavorato. Sono venuta per aiutare la mia famiglia. Ho lasciato mio figlio che aveva 4 anni e mezzo per poter aiutare la mia famiglia. Adesso ha quasi nove anni. L'ho lasciato con mia madre e mia sorella. Dopo mia madre si è paralizzata a metà del corpo. Sono separata dal papà del bambino che vive in una città diversa”. In seguito, è stata sentita come testimone, la Sig.ra la quale ha dichiarato: “la ricorrente lavora presso Testimone_1
mia cognata. È assunta a tempo indeterminato. Prima era assunta tramite un'agenzia. Dopo averla conosciuta abbiamo capito che era una persona che faceva al caso nostro. Lei è parte della nostra famiglia.”.
3.6. Al termine dell'udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di documentazione lavorativa. 3.7. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha rinviato all'udienza dell'08/04/2025, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
3.8. Infine, dopo aver depositato la documentazione integrativa, il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Pertanto, la causa viene ora in decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281- decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 04/07/2023, l'istante ha cercato di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano in data 14/11/2022, recandosi presso gli sportelli dell' al fine di prenotare l'appuntamento per il deposito della domanda. Controparte_3
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
4.4. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1
titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.6. Nel merito, si osserva che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.7. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si
è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che la richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Per_2
Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of
'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, ha stipulato, in data 14/12/2023, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la società “Mi. ” per svolgere attività di Controparte_4
assistenza domiciliare (v. contratto di co.co.co.); inoltre, nell'anno 2023, sulla base di quanto emerge dal modello 730/2024, la ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente complessivo pari a
€ 5.449. Successivamente, in data 08/04/2024, la ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Sig. per svolgere le mansioni di badante, in virtù del quale è previsto CP_5
uno stipendio mensile di € 1.240 (v. denuncia di rapporto di lavoro domestico). Dalla dichiarazione dei redditi corrisposti nel 2024, inoltre, risulta che la ricorrente abbia percepito una retribuzione complessiva pari a € 11.232 (v. CU 2025) e, nei mesi del 2025, uno stipendio mensile di circa € 1.300
(cfr. buste paga).
Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri che la ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto fruisce di vitto e alloggio presso il datore di lavoro (v. denuncia di rapporto di lavoro domestico). 4.8. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte
EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Per_3 Per_4 Per_5
c. ). Tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19 T.U.I., è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta.
5. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggerla dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per quanto osservato sub § 4.3, avendo il ricorrente manifestato la propria volontà di fare richiesta di protezione internazionale in data antecedente all'11/03/2023, che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, l'8 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio dell'08/05/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15473/2024, promosso da:
, nata in [...], l'[...], Parte_1
Codice CUI 06OX54Q, con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità della ricorrente sul territorio nazionale il provvedimento amministrativo avente n. prot. 0181889 con firma “P. IL QUESTORE IL FUNZIONARIO
DELEGATO” notificato in data 31/10/2024 dalla Questura di avente contenuto di rigetto alla CP_1 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma
d.lgs. 286/98 per protezione speciale.”.
Conclusioni per la resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per
l'effetto, confermare il provvedimento del Questore.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 05/11/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscerle il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatole il 31/10/2024, a seguito di sua istanza formalizzata in data 04/07/2023.
2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'assenza di familiari o di congiunti sul territorio nazionale (ad eccezione di un nipote) e la situazione lavorativa caratterizzata da impieghi discontinui e saltuari, oltre alla breve durata del soggiorno della richiedente in Italia.
3.1. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale, che le ha consentito di reperire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di badante.
3.2. In data 06/11/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
3.3. In data 10/12/2024, la Questura di ha depositato nota informativa con gli accertamenti CP_1
esperiti e allegando la documentazione relativa al procedimento amministrativo
3.4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, in data 23/12/2024, si è costituita l'Avvocatura dello
Stato per conto del , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
3.5. All'udienza del 02/01/2025, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da luglio 2021. Vivo a Sasso
Marconi dalla signora che assisto. Sono lì da prima di aprile 2024. Prima vivevo da mio nipote. Prima non ho lavorato. Sono venuta per aiutare la mia famiglia. Ho lasciato mio figlio che aveva 4 anni e mezzo per poter aiutare la mia famiglia. Adesso ha quasi nove anni. L'ho lasciato con mia madre e mia sorella. Dopo mia madre si è paralizzata a metà del corpo. Sono separata dal papà del bambino che vive in una città diversa”. In seguito, è stata sentita come testimone, la Sig.ra la quale ha dichiarato: “la ricorrente lavora presso Testimone_1
mia cognata. È assunta a tempo indeterminato. Prima era assunta tramite un'agenzia. Dopo averla conosciuta abbiamo capito che era una persona che faceva al caso nostro. Lei è parte della nostra famiglia.”.
3.6. Al termine dell'udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di documentazione lavorativa. 3.7. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha rinviato all'udienza dell'08/04/2025, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
3.8. Infine, dopo aver depositato la documentazione integrativa, il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Pertanto, la causa viene ora in decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281- decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020.
Difatti, sebbene la domanda amministrativa risulti formalizzata in data 04/07/2023, l'istante ha cercato di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano in data 14/11/2022, recandosi presso gli sportelli dell' al fine di prenotare l'appuntamento per il deposito della domanda. Controparte_3
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
4.4. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1
titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.6. Nel merito, si osserva che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.7. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si
è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che la richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Per_2
Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of
'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, ha stipulato, in data 14/12/2023, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la società “Mi. ” per svolgere attività di Controparte_4
assistenza domiciliare (v. contratto di co.co.co.); inoltre, nell'anno 2023, sulla base di quanto emerge dal modello 730/2024, la ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente complessivo pari a
€ 5.449. Successivamente, in data 08/04/2024, la ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Sig. per svolgere le mansioni di badante, in virtù del quale è previsto CP_5
uno stipendio mensile di € 1.240 (v. denuncia di rapporto di lavoro domestico). Dalla dichiarazione dei redditi corrisposti nel 2024, inoltre, risulta che la ricorrente abbia percepito una retribuzione complessiva pari a € 11.232 (v. CU 2025) e, nei mesi del 2025, uno stipendio mensile di circa € 1.300
(cfr. buste paga).
Come elemento ulteriore da valutare per la sua integrazione, si consideri che la ricorrente dispone di autonomia abitativa, in quanto fruisce di vitto e alloggio presso il datore di lavoro (v. denuncia di rapporto di lavoro domestico). 4.8. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte
EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. ; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Per_3 Per_4 Per_5
c. ). Tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19 T.U.I., è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta.
5. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggerla dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
12. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per quanto osservato sub § 4.3, avendo il ricorrente manifestato la propria volontà di fare richiesta di protezione internazionale in data antecedente all'11/03/2023, che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
13. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co.
3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, l'8 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti