Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2023 proposto dalla FISAR s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Boscolo er con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cesano Boscone in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso lo studio in Milano, Piazza Eleonora Duse, n. 4;
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento del Comune di Cesano Boscone prot. n.9175/2023 del 6 aprile 2023, notificato alla ricorrente in data 17 aprile 2023, con il quale è stata revocata l'autorizzazione n. 950/2007 per attività commerciale in media struttura di vendita di prodotti non alimentari sita in Via Raffaello Sanzio, n.4 rilasciata il 12 giugno 2007, nonché di ogni altro atto prodromico, conseguente, collegato, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del Comune di Cesano Boscone;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.864 del 2023 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria del Comune di Cesano Boscone;
Vista la memoria di replica del Comune di Cesano Boscone;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza del 7 maggio 2026 la relazione del dott. IE UN, ed udito l’Avvocato di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FA e DI
1.Con il ricorso in esame si espone di essere impresa attiva sin dal 2007 nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale idrotermosanitario e di arredo bagni che, fino alla cessione del ramo d’azienda a WJD S.r.l.s., operava presso lo showroom sito in Cesano Boscone alla Via Raffaello Sanzio, n. 4, giusta autorizzazione commerciale n. 950/2007 del 12 giugno 2007. In data 27 gennaio 2023 perveniva dal Comune di Cesano Boscone avvio di procedimento per revoca dell’autorizzazione n.950/2007 per media struttura di vendita di prodotti non alimentari, ciò sul presupposto che l’attività commerciale fosse rimasta inattiva sin dal 28 febbraio 2018 e che fossero maturati i presupposti per l’applicazione dell’art.22, comma 4, lett. b), D. Lgs. n.114/1998 che dispone la revoca dell’autorizzazione qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno. La ricorrente presentava osservazioni per dimostrare la superficialità dell’istruttoria, dal momento che l’attività commerciale presso lo showroom era stata condotta anche in epoca successiva al 28 febbraio 2018 senza soluzione di continuità fino alla cessione del ramo d’azienda a WJD S.r.l.s., a nulla rilevando le vicende societarie di Fisar risalenti al biennio 2015-2016 ed essendo incontestato che Cambielli LF e la partecipata F.I.S.A.R. Srl, società attive nel settore dell’idraulica, non avevano mai operato presso lo showroom di cui trattasi bensì in locali attigui. L’istante produceva anche dichiarazioni di clienti i quali affermavano che nel periodo tra febbraio 2019 e novembre 2022 si erano recati presso lo showroom di Fisar S.r.l. in Cesano Boscone per visionare i prodotti termosanitari e gli arredi bagno ivi esposti e definire alcuni acquisti, così come il custode aveva dichiarato che lo showroom dal 2007 al 2022 era stato utilizzato dalla Fisar S.r.l. quale luogo di esercizio dell’attività di vendita di prodotti termosanitari e arredo bagno. La circostanza, poi, che nell’ambito del comparto ove è sito lo showroom in esame sia stata realizzata la media struttura di vendita di Lidl Italia S.r.l., non avrebbe snaturato la “conformazione strutturale” dello showroom che continuava ad essere operativo e aperto a ricevere clientela; il sopralluogo effettuato dall’Amministrazione il 26 gennaio 2023 non proverebbe alcunché circa il periodo passato, rispetto al quale l’Amministrazione afferma apoditticamente che l’attività commerciale fosse inattiva. Con ulteriore documentazione parte ricorrente evidenziava i consumi energetici dello showroom, i cartelli degli orari di apertura al pubblico dello showroom e delle fasce orarie di ritiro della merce, le bollette per utenze telefoniche riferite alle annualità 2021-2022 e l’elenco delle mansioni assunte dal custode quale contropartita del comodato di immobile residenziale di proprietà della Società tra le quali rientrano anche le pulizie. Tuttavia con il provvedimento impugnato è stata revocata l’autorizzazione n.950/2007 in considerazione dell’“intervenuta cessazione dell’attività commerciale da parte di Fisar Srl, almeno a far tempo dal 2018” e della sussistenza dei presupposti “per revocare l’autorizzazione commerciale in oggetto, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. b), D. Lgs. n.114/1998”, qualificando le osservazioni di parte ricorrente come non significative; in sede di accesso agli atti presso il Comune di Cesano Boscone la ricorrente avrebbe avuto ulteriore prova della superficialità dell’istruttoria, dal momento che la Cambielli LF non avrebbe mai occupato lo showroom di cui trattasi bensì il locale attiguo al fine dell’esercizio dell’attività di banco idraulica, quanto ai consumi energetici il risultato assemblato dal Comune in forma aggregata dei dati relativi a Cambielli LF, F.I.S.A.R. S.r.l. e Idra S.p.a. non avrebbe alcun valore probatorio, eppoi le fotografie estratte da Google Maps non sarebbero significative dell’inattività contestata raffigurando lo showroom dall’esterno.
Avverso il provvedimento in epigrafe è insorta la ricorrente rassegnando le seguenti censure:
1.1VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART.22, COMMA 4, LETT. B) D. LGS. N.114/1998 E DEGLI ARTT.1 E 3 LEGGE N.241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER CONTRADDITTORIETA’ ESTRINSECA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
2. Il Comune di Cesano Boscone si è costituito per ricostruire in fatto la vicenda che ha interessato parte ricorrente sin dall’istanza prot. n.2898 del 6 marzo 2003 con cui veniva richiesta l’autorizzazione relativa a media struttura di vendita per l’apertura di nuovo esercizio in via Raffaello Sanzio n. 4 per una SV di 1.125 mq con attività prevalentemente di commercio all’ingrosso e al dettaglio di idro-termo sanitario e arredo bagno; sarebbe incontestato in atti che in data 23 giugno 2016 veniva venduto a Casate New Srl il ramo d’azienda comprensivo dello showroom in questione e che l’attività veniva esercitata almeno sino al 5 maggio 2017, data in cui definitivamente cessava. Il ricorso sarebbe comunque inammissibile per carenza di interesse dal momento che la ricorrente non sarebbe più la proprietaria del fabbricato e dei locali in cui si svolgeva l’attività commerciale denegata, né risulterebbe titolare di un diritto che le conferisca la disponibilità dei luoghi; in ogni caso i motivi di ricorso sarebbero infondati atteso che la ricostruzione delle vicende societarie e gli elementi concreti acquisiti durante l’istruttoria evidenzierebbero, senza ombra di dubbio, che la ricorrente cessava qualsiasi tipo di attività presso lo showroom almeno dal 2015/2016, mentre in sede ricorsuale sarebbero stati esibiti circostanze e documenti non significativi, affermando anzi in modo confessorio di essere entrata in concordato nel 2015 trasferendo la gestione dell’esercizio commerciale al dettaglio ad altro soggetto.
2.1 Con ordinanza del 19 settembre 2023, n.864 il Tribunale respingeva la domanda di sospensione con la seguente motivazione:
“Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso in esame non sia assistito da sufficiente fumus, e ciò in quanto la valutazione effettuata dall’Amministrazione circa l’inattività della ricorrente sembra supportata da idonei elementi dimostrativi, e non presenta pertanto profili di evidente irragionevolezza;
Ritenuto che per questa ragione l’istanza cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.”
3. All'udienza pubblica del 7 maggio 2026 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4. Il Collegio ritiene che, come peraltro anticipato in fase cautelare, il ricorso vada rigettato per come infondato.
4.1 In via preliminare va prestata adesione all’orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Campania, Napoli, V, 17.10.2019, n.4949; TAR Calabria, Catanzaro, 16.1.2019, n. 65; TAR Lombardia, Milano, II, 8.5.2006, n.1173; TAR Sardegna, II, 21.9.2005, n. 1919) quale ritiene che sussiste, sulla vicenda controversa, la giurisdizione di questo Giudice venendo in rilievo sanzioni amministrative pecuniarie e provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 24 aprile 1998, n. 114, i quali costituiscono esplicazione di potestà discrezionale ed autoritativa per la cui legittimità si richiede una particolare attività istruttoria. Parimenti si condivide l’impostazione (cfr. Cons. Stato, V, 7.3.2019, n.1566; 14.5.2004, n. 3143) secondo cui, ai sensi dell'art.107, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il citato D. Lgs. n.114 del 1998 – quando individua nel Sindaco l'Autorità competente per le violazioni indicate da quella norma – va interpretato nel senso che spetta al Dirigente, e non al Sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale ovvero la chiusura immediata.
5. Con tali premesse, il Collegio è dell’avviso che in maniera del tutto legittima il Legislatore stabilisce, all’art.22, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 114 del 1998, che le autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale decadono in caso di sospensione dell'attività stessa per un periodo superiore ad un anno; questa stessa Sezione (di recente 2.5.2025, nn.1537 e 1534) ha affermato che la norma non lascia alcuna discrezionalità all'Amministrazione la quale, una volta constatata la sussistenza del presupposto fattuale consistente nella perdurante chiusura dell'esercizio per un periodo superiore all'anno, non può far altro che dichiarare la decadenza.
5.1 Circa l’interesse di parte ricorrente, si dubita che lo stessa sussista nella misura in cui la stessa ricorrente afferma di aver ceduto il ramo di azienda alla WJD Srls che aveva chiesto il subentro nell’autorizzazione, poi revocata con il provvedimento impugnato; il diniego di subentro non era oggetto di impugnazione da parte del destinatario, in disparte che nessuna utilità potrebbe derivare a seguito della cessione del ramo d’azienda relativo alla propria attività commerciale, che dunque non potrebbe riprendere.
5.2 Il Tribunale ritiene comunque di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dal momento che nel merito, ai fini dell’infondatezza del gravame, risulta in atti che - contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - l'Amministrazione ha effettuato una accurata istruttoria che ha dimostrato come cessava qualsiasi tipo di attività presso lo showroom almeno dal 2015/2016; la stessa documentazione fornita dall’istante quanto ai costi delle utenze conferma le convinzioni del Comune riguardo l’inattività presso i locali siti in via Sanzio in coincidenza della cessazione dell’attività da parte della Cambielli LF SpA, anche perché le bollette delle utenze si riferiscono alle sole annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 e sono intestate ad Idra SpA. Sicuramente già a partire dal 2016 si registrava nei locali in questione un evidente stato di degrado generale, tanto che veniva apposta una casella della posta e dei fogli incellofanati proprio sopra al cartello recante gli orari di apertura dello showroom che copriva parte delle indicazioni.
5.3 Ne consegue che l'Amministrazione non poteva far altro che applicare nel caso di specie il richiamato art.22, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n.114 del 1998 e comminare la sanzione della decadenza ivi prevista. Non sussistono, dunque, gli estremi della denunciata violazione di tale disposizione, in quanto risulta provata un’attenta istruttoria che ha condotto ad accertare la perdurante inattività dello showroom; la documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata sufficiente a smentire quanto constatato dall’Amministrazione, essendo acclarato che il ramo d’azienda comprensivo dello showroom (per una superficie pari a 2000 mq circa) dal 1° luglio 2015 veniva affittato a Casate New Srl che nel 2017 cessava l’attività ed abbandonava i locali dedicati all’attività dello showroom come peraltro accertato in sede di sopralluoghi da agenti della Polizia Municipale.
5.4 Circa l’asserita violazione dell’art.3 della Legge n.241/1990, il Collegio ritiene che non possa dirsi integrato il difetto di motivazione in provvedimento di revoca dell’autorizzazione n.950/2007 che puntualmente dà atto che “…lo scrivente Settore, in data 01/03/2023 con propria nota prot. n. 5568, ha dato riscontro alle predette osservazioni, evidenziando come le medesime non dimostrassero l’obiettiva prova del perdurante esercizio dell’attività commerciale presso gli immobili siti in via Raffaello Sanzio n. 4, posto che la documentazione fornita in ordine ai costi delle utenze, stante l’esiguità dei medesimi, smentisce quanto da Fisar affermato, come parimenti lo smentiscono gli altri documenti prodotti (inventario limitato al 2019; Registri IVA), mentre non sono significativi altri documenti quali gli atti notori e le fotografie; sulla scorta di tale premesse, lo scrivente Settore ha comunque comunicato la propria disponibilità a valutare ulteriore documentazione che Fisar Srl sarebbe stato in grado di presentare”. E’ fuor di dubbio che la documentazione inerente alle fatture dell’energia elettrica evidenzia una significativa riduzione dei consumi a partire dal 2018, confermando l’attendibilità dell’istruttoria svolta dal Comune di Cesano Boscone quanto alla cessazione dell’attività da parte di Casate New Srl nel 2017 ed all’abbandono dei locali da parte della Cambielli LF SpA avvenuta nel 2018.
5.5 Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio del legittimo affidamento, ai fini della reiezione del motivo di ricorso rileva che la revoca dell’autorizzazione commerciale è un provvedimento, di contenuto sostanzialmente sanzionatorio, che consegue all’accertamento della sospensione ultrannuale dell’attività di vendita; una volta appurato il presupposto della sospensione ultrannuale, tale atto si configura come dovuto, senza che residui discrezionalità alcuna in capo a chi ha il dovere di disporre la revoca ai sensi della lettera b), comma 4, art.22 del D. Lgs. n.114/1998 e che possa configurarsi alcun affidamento in capo a chi, nonostante abbia sospeso l’attività commerciale per oltre un anno, lamenti la mancata tempestiva sospensione dell’autorizzazione.
5.6 La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., V, 16.5.2012, n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Per tali motivi il ricorso con le relative richieste va respinto per come infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE UN, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE UN |
IL SEGRETARIO