Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3039 del 2025, proposto da
EL TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Quartuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del Tribunale di Pavia n. 340/2024 pubblicata il 29/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa AN NI e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
I) Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a titolo di carta docente al ricorrente il corrispondente importo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Nonostante la notifica, effettuata in data 08/08/2024, l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e in data 6.08.2025 il ricorrente ha notificato e depositato il ricorso in ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con atto di stile.
Con atto del 28.4.2026 il difensore ha dichiarato che in data 14/12/2025 vi è stato l’accredito del c.d. bonus docente sul borsellino del ricorrente, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 28.04.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalle ricorrenti e dichiara la cessazione della materia del contendere.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
AN NI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN NI | AN EL |
IL SEGRETARIO