TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4394/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4394/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore Speciale Avv. che Pt_1 C.F._1 Parte_2 lo rappresenta e difende in virtù di decreto di nomina del 28.06.2024;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 (C.F. ), CP_2 C.F._3
RESISTENTI contumaci e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: disconoscimento paternità
CONCLUSIONI: per il ricorrente
- accertare e dichiarare che non è il padre biologico di e per l'effetto: CP_1 Pt_1
-ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Piove di Sacco di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
-dare ogni conseguenziale provvedimento necessario.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il curatore speciale di ha chiesto di accertare e dichiarare Pt_1
pagina 1 di 2 che non è il padre biologico di con i provvedimenti consequenziali. CP_1 Pt_1
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha prodotto un test del DNA dal quale risulta che l'effettivo padre del ricorrente è l'attuale convivente della madre e non l'ex marito. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti che non si sono costituiti in giudizio nonostante il ricorso sia stato loro ritualmente notificato. Nel merito la domanda va accolta. Dal referto analisi di Genoma Group risulta infatti con probabilità statistica del 99,99% che il padre biologico di è . Va quindi escluso, per converso, che sia figlio Pt_1 Persona_1 Per_2 biologico di . CP_1
Avendo il minore compiuto i quattordici anni, la domanda diretta a far accertare la verità biologica della paternità è stata proposta dal curatore speciale nominato ad hoc. D'altro canto è interesse del minore far emergere la sua effettiva paternità, in modo da allineare verità biologica e status. Per effetto della presente pronuncia perde lo status d figlio legittimo di ed Pt_1 CP_1 Con anche il cognome assumendo quello della madre. Ex art. 49 Ord. Stato Civile, la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, va annotata a margine dell'atto di nascita del minore. Le spese di lite, in assenza di opposizione, vanno dichiarate irripetibili.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, in persona del suo curatore speciale AVV. , così provvede: Parte_2
1) dichiara la contumacia di e CP_1 CP_2
2) accerta e dichiara che nato a [...] il giorno 30 agosto 2009 (atto n. 31, parte I, Pt_1
Serie A) non è figlio di CP_1 Co Con 3) dispone che assuma il cognome n luogo del cognome;
Per_2
4) dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco, per le conseguenziali annotazioni di legge;
4)dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4394/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore Speciale Avv. che Pt_1 C.F._1 Parte_2 lo rappresenta e difende in virtù di decreto di nomina del 28.06.2024;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2 (C.F. ), CP_2 C.F._3
RESISTENTI contumaci e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: disconoscimento paternità
CONCLUSIONI: per il ricorrente
- accertare e dichiarare che non è il padre biologico di e per l'effetto: CP_1 Pt_1
-ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Piove di Sacco di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
-dare ogni conseguenziale provvedimento necessario.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il curatore speciale di ha chiesto di accertare e dichiarare Pt_1
pagina 1 di 2 che non è il padre biologico di con i provvedimenti consequenziali. CP_1 Pt_1
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha prodotto un test del DNA dal quale risulta che l'effettivo padre del ricorrente è l'attuale convivente della madre e non l'ex marito. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti che non si sono costituiti in giudizio nonostante il ricorso sia stato loro ritualmente notificato. Nel merito la domanda va accolta. Dal referto analisi di Genoma Group risulta infatti con probabilità statistica del 99,99% che il padre biologico di è . Va quindi escluso, per converso, che sia figlio Pt_1 Persona_1 Per_2 biologico di . CP_1
Avendo il minore compiuto i quattordici anni, la domanda diretta a far accertare la verità biologica della paternità è stata proposta dal curatore speciale nominato ad hoc. D'altro canto è interesse del minore far emergere la sua effettiva paternità, in modo da allineare verità biologica e status. Per effetto della presente pronuncia perde lo status d figlio legittimo di ed Pt_1 CP_1 Con anche il cognome assumendo quello della madre. Ex art. 49 Ord. Stato Civile, la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, va annotata a margine dell'atto di nascita del minore. Le spese di lite, in assenza di opposizione, vanno dichiarate irripetibili.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, in persona del suo curatore speciale AVV. , così provvede: Parte_2
1) dichiara la contumacia di e CP_1 CP_2
2) accerta e dichiara che nato a [...] il giorno 30 agosto 2009 (atto n. 31, parte I, Pt_1
Serie A) non è figlio di CP_1 Co Con 3) dispone che assuma il cognome n luogo del cognome;
Per_2
4) dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco, per le conseguenziali annotazioni di legge;
4)dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2