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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5723/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5723/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINALE Parte_2 C.F._2 MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARDINALE MARIA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 22/04/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore (Bo), il 28.05.2011 – atto n. 8, Parte I, anno 2011; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio (nato a [...], il [...]) Per_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati consensualmente in data 10.05.2022 – comparendo dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna – che successivamente ha emesso il decreto di omologa n. 2046/2022 del 17.06.2022 delle condizioni di separazione richieste dalle parti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (14.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (10.05.2022) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 01.07.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Castel Maggiore (Bo), il 28.05.2011 – atto n. 8, Parte I, anno 2011
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- dà atto e dispone che il figlio minore collocato prevalentemente presso la madre, è Per_1 affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge.
I genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, allorquando avranno con sé il figlio. Le decisioni di maggior interesse in ordine alla salute, all'educazione e all'istruzione di saranno adottate da Per_1 entrambi di comune accordo.
- dà atto e dispone che stia con ciascun genitore secondo la seguente calendarizzazione, Per_1 a settimane alterne, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diversi accordi:
• la prima (e terza) settimana: starà con il padre dal martedì pomeriggio, quando Per_1 lo andrà a prendere presso la madre alle ore 18,50, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 quando lo andrà a prendere da atletica per portarlo, alle 17,45, al centro Telemaco e lo terrà poi con sé sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola. Inoltre, il padre porterà al Per_1 Centro Alveare sabato mattina dove resterà dalle 11 alle 12:30.
• la seconda (e quarta) settimana: starà con il padre dal martedì pomeriggio, Per_1 quando lo andrà a prendere presso la madre alle ore 18,50, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Inoltre, starà con il padre dal giovedì sera Per_1 alle ore 20,00, quando lo andrà a prendere presso la madre facendolo cenare con sé, sino al venerdì mattina quando lo riporterà a scuola. • periodo delle vacanze estive: starà con il padre, salvo diversi accordi, durante Per_1 il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici del figlio, per un periodo anche non consecutivo di 3 settimane, con impegno di concordare detto periodo entro il 15 di aprile di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni. Pertanto, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo prescelto tassativamente entro il 15 aprile di ogni anno, per cui qualora uno dei due non lo comunichi entro detto termine, il periodo prescelto dalla parte che invece lo ha comunicato si deve intendere tacitamente concordato ed autorizzato dall'altra. Invece, laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che Per_1 trascorrerà con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga scelto dalla madre negli anni pari e negli anni dispari dal padre.
Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto nella previsione di detto periodo di ferie, dei desideri e delle volontà di tenendo altresì Per_1 in considerazione gli impegni sportivi e sociali che il ragazzo dovesse assumere nel tempo libero dalla frequentazione scolastica;
• periodo delle vacanze natalizie: starà con il padre, ad anni alterni, una settimana Per_1 intercorrente tra il 24/12 e il 30/12 ovvero una settimana intercorrente tra il 31/12 e il 6/1, in modo tale che il minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
• periodo delle vacanze pasquali: trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il Per_1 giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in modo tale che il minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• trascorrerà ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da Per_1 calendario con i relativi ponti (festa del Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre).
• Sia durante le vacanze natalizie che durante le vacanze pasquali, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri alternativi di in ordine ai tempi di Per_1 permanenza presso ciascuno di loro.
• Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tenere conto dei desideri e delle volontà alternativi di tenendo altresì in considerazione i suoi Per_1 impegni sportivi, educativi e sociali.
- dà attoche i genitori si impegnano a garantire a sostenendone in parti uguali i costi, Per_1 l'attuale percorso di sostegno piscologico attivato presso il Centro Telemaco e la frequentazione del percorso di apprendimento personalizzato educativo presso il Centro Alveare.
- dà atto che qualora il padre non possa tenere con sé il figlio nei week-end di sua spettanza, starà con la madre;
il padre potrà recuperare il week-end accordandosi con la madre. Per_1 Inoltre, quando il padre si troverà a dover trascorrere la notte fuori casa, in ragione dei suoi impegni musicali, in un giorno in cui gli spetta tenere il figlio con sé, per il pernotto del figlio dovrà essere preferita la madre a terze persone. Il padre potrà eventualmente concordare con la madre, anche in questo caso, un cambio per recuperare il giorno.
- dà atto e dispone che nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, ciascun genitore provveda a lui direttamente per il mantenimento ordinario.
- dà atto e dispone che le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori secondo le modalità e i criteri previsti dal “Protocollo delle spese straordinarie n. 7367 del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna”. Pertanto, ciascun genitore corrisponderà il 50% delle spese straordinarie:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- dà atto che le parti si impegnano a richiedere per una valutazione cognitiva nel caso in Per_1 cui ciò venga richiesto dall'Istituto scolastico frequentato da ovvero qualora entrambi i Per_1 genitori lo ritengano opportuno nel preminente interesse del figlio.
- dà atto che le parti hanno così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver diviso i beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
- dà attoche le parti si impegnano a rispettare gli impegni presi nel presente atto con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5723/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINALE Parte_2 C.F._2 MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARDINALE MARIA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 22/04/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore (Bo), il 28.05.2011 – atto n. 8, Parte I, anno 2011; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio (nato a [...], il [...]) Per_1 rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati consensualmente in data 10.05.2022 – comparendo dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna – che successivamente ha emesso il decreto di omologa n. 2046/2022 del 17.06.2022 delle condizioni di separazione richieste dalle parti;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (14.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (10.05.2022) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 01.07.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a Castel Maggiore (Bo), il 28.05.2011 – atto n. 8, Parte I, anno 2011
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Maggiore (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- dà atto e dispone che il figlio minore collocato prevalentemente presso la madre, è Per_1 affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge.
I genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, allorquando avranno con sé il figlio. Le decisioni di maggior interesse in ordine alla salute, all'educazione e all'istruzione di saranno adottate da Per_1 entrambi di comune accordo.
- dà atto e dispone che stia con ciascun genitore secondo la seguente calendarizzazione, Per_1 a settimane alterne, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diversi accordi:
• la prima (e terza) settimana: starà con il padre dal martedì pomeriggio, quando Per_1 lo andrà a prendere presso la madre alle ore 18,50, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 quando lo andrà a prendere da atletica per portarlo, alle 17,45, al centro Telemaco e lo terrà poi con sé sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola. Inoltre, il padre porterà al Per_1 Centro Alveare sabato mattina dove resterà dalle 11 alle 12:30.
• la seconda (e quarta) settimana: starà con il padre dal martedì pomeriggio, Per_1 quando lo andrà a prendere presso la madre alle ore 18,50, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Inoltre, starà con il padre dal giovedì sera Per_1 alle ore 20,00, quando lo andrà a prendere presso la madre facendolo cenare con sé, sino al venerdì mattina quando lo riporterà a scuola. • periodo delle vacanze estive: starà con il padre, salvo diversi accordi, durante Per_1 il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici del figlio, per un periodo anche non consecutivo di 3 settimane, con impegno di concordare detto periodo entro il 15 di aprile di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni. Pertanto, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo prescelto tassativamente entro il 15 aprile di ogni anno, per cui qualora uno dei due non lo comunichi entro detto termine, il periodo prescelto dalla parte che invece lo ha comunicato si deve intendere tacitamente concordato ed autorizzato dall'altra. Invece, laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che Per_1 trascorrerà con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga scelto dalla madre negli anni pari e negli anni dispari dal padre.
Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto nella previsione di detto periodo di ferie, dei desideri e delle volontà di tenendo altresì Per_1 in considerazione gli impegni sportivi e sociali che il ragazzo dovesse assumere nel tempo libero dalla frequentazione scolastica;
• periodo delle vacanze natalizie: starà con il padre, ad anni alterni, una settimana Per_1 intercorrente tra il 24/12 e il 30/12 ovvero una settimana intercorrente tra il 31/12 e il 6/1, in modo tale che il minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
• periodo delle vacanze pasquali: trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il Per_1 giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in modo tale che il minore possa passare con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• trascorrerà ogni anno in via alternata, con ciascun genitore, le festività da Per_1 calendario con i relativi ponti (festa del Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre).
• Sia durante le vacanze natalizie che durante le vacanze pasquali, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri alternativi di in ordine ai tempi di Per_1 permanenza presso ciascuno di loro.
• Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tenere conto dei desideri e delle volontà alternativi di tenendo altresì in considerazione i suoi Per_1 impegni sportivi, educativi e sociali.
- dà attoche i genitori si impegnano a garantire a sostenendone in parti uguali i costi, Per_1 l'attuale percorso di sostegno piscologico attivato presso il Centro Telemaco e la frequentazione del percorso di apprendimento personalizzato educativo presso il Centro Alveare.
- dà atto che qualora il padre non possa tenere con sé il figlio nei week-end di sua spettanza, starà con la madre;
il padre potrà recuperare il week-end accordandosi con la madre. Per_1 Inoltre, quando il padre si troverà a dover trascorrere la notte fuori casa, in ragione dei suoi impegni musicali, in un giorno in cui gli spetta tenere il figlio con sé, per il pernotto del figlio dovrà essere preferita la madre a terze persone. Il padre potrà eventualmente concordare con la madre, anche in questo caso, un cambio per recuperare il giorno.
- dà atto e dispone che nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, ciascun genitore provveda a lui direttamente per il mantenimento ordinario.
- dà atto e dispone che le spese straordinarie verranno sostenute dai genitori secondo le modalità e i criteri previsti dal “Protocollo delle spese straordinarie n. 7367 del 9 agosto 2017 del Tribunale di Bologna”. Pertanto, ciascun genitore corrisponderà il 50% delle spese straordinarie:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- dà atto che le parti si impegnano a richiedere per una valutazione cognitiva nel caso in Per_1 cui ciò venga richiesto dall'Istituto scolastico frequentato da ovvero qualora entrambi i Per_1 genitori lo ritengano opportuno nel preminente interesse del figlio.
- dà atto che le parti hanno così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di aver diviso i beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
- dà attoche le parti si impegnano a rispettare gli impegni presi nel presente atto con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla