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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 689/2023 R.G. promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Sorgi Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 10.07.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO Con ricorso depositato il 14.10.2021 , impugnò la nota Controparte_1
del 17.03.2021 con la quale le era stato chiesto in restituzione l'importo di Pt_1
€24.427,24 per effetto del ricalcolo della pensione di reversibilità corrispostale a far data da gennaio 2013, mensilmente ridotta, in applicazione del divieto di cumulabilità ex L.335/1995. Con sentenza n.2590/2023 il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, dichiarò “che alla pensione di reversibilità n.03902042” non andava applicata “la trattenuta ex art.1 comma 43 L.33/95” e per l'effetto condannò “l'istituto resistente alla liquidazione della stessa senza la suddetta trattenuta ed alla restituzione delle somme sin qui riscosse a titolo di trattenuta”. Dichiarò inoltre “nullo l'indebito a carico della Sig.ra per la misura CP_1 di €9.725,74” e condannò parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Il decidente, rilevato che l'indebito per cui è causa traeva origine dall'applicazione alla pensione di reversibilità della ricorrente, da parte dell' , Pt_1 dell'art.1 comma 41 della L.335/1995 che sancisce l'incumulabilità tra i redditi del beneficiario e la pensione di reversibilità, osservò che:
- l'art.1, comma 41, della legge 335, non ha efficacia retroattiva, così come confermato sia dalla stessa legge, che ne specifica la decorrenza (“trattamenti aventi decorrenza a partire dal 17 agosto 1995 a prescindere dalla data d'inizio della pensione del dante causa”.) sia da consolidata giurisprudenza (“i limiti di cumulo di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, non sono applicabili nel caso di pensione di reversibilità sorta prima dell'entrata in vigore della citata disposizione normativa che in parte qua non ha alcuna efficacia retroattiva);
- la riduzione scaturente dal divieto di cumulo può essere applicata solo alle pensioni con decorrenza successiva all'entrata in vigore della medesima legge (08.08.1995), mentre per quelle con decorrenza anteriore, come nel caso di specie,
“Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti” (art.1 co 41 l.335/1995);
- per effetto di tale ultimo inciso la trattenuta di cui alla L.335 del 1995 può aversi solo sui “futuri miglioramenti” fino al “riassorbimento” di quanto dovuto, mentre, nel caso di specie, la perequazione annuale sulla pensione di reversibilità percepita della (pari ad € 577,80 ) e sulla quale l' aveva operato la CP_1 Pt_1 contestata trattenuta, non poteva considerarsi un “miglioramento” della stessa trattandosi di un mero aumento diretto ad adeguare il trattamento economico in godimento al costo della vita (cfr. Cass. sent. n.5778/2012). Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 12.07.2023, l' deducendo, che l'art.1, commi 41, ultimo capoverso, Pt_1 legge 335/95 (“Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”), “genericamente discute di miglioramenti senza alcun riferimento alla causa, dovendosi quindi includere nel genus miglioramenti anche la species della perequazione”, come da interpretazione suffragata da due pronunciamenti della Corte dei Conti (sent. n.07/2009 e n.174/2022). Ha resistito in giudizio, con memoria del 12.06.2025, , Controparte_1 insistendo per la conferma della sentenza. All'udienza del 10.07.2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
***** L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.
In via del tutto preliminare, al fine di delimitare il thema decidendum, è opportuno ricordare che i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo, incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dall'impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificatamente censurate (Cass. 07.07.2006, n.15519; Cass.20.11.2004, n.22473; Cass. 25.05.2001, n.7113; Cass. S.U. 20.01.1992, n.666).
L'effetto devolutivo dell'appello è, dunque, fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando dalle ragioni del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito. Ne deriva l'onere dell'appellante di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione (Cass. 24.03.2006, n.6630; Cass. 23.07.2002, n.10734). In adesione a tale condivisibile assunto giurisprudenziale ed alla luce di una mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado è agevole constatare come la difesa dell' non muova alcuna censura a quel punto della decisione, passato Pt_1 così in autorità di cosa giudicata, nel quale il giudice del lavoro ha ritenuto che la riduzione scaturente dal divieto di cumulo, disciplinata dalla L. 335/1995, possa essere applicata alle sole pensioni con decorrenza successiva all'entrata in vigore della medesima legge. Così delimitato l'oggetto del contendere, il tema di indagine, alla luce dell'unico motivo di gravame, è incentrato sull'interpretazione dell'ultimo capoverso dell'art.1, comma 41, L.33571995 per il quale “Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
In proposito la Suprema Corte, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in discussione (il ricorrente, già titolare di pensione di reversibilità con decorrenza da agosto 1995, aveva chiesto e ottenuto delle autorità giudiziarie di primo e secondo grado il riconoscimento del suo diritto, nei confronti dell' alla perequazione di Pt_1 detta pensione dal primo gennaio 1996, malgrado la norma limitativa di cui alla L. n.335 del 1995, art.1, comma 41), ha ritenuto di fare rientrare nella nozione di “futuri miglioramenti”, solo “gli incrementi reali della prestazione e non anche gli "aumenti" per perequazione automatica”, trattandosi in tale ultimo caso di “meri recuperi dell'adeguamento al costo della vita” (Cass. sent. n.5778/2012).
In particolare si legge in motivazione: - “La tesi dell è erronea perché il termine "miglioramenti" non può Pt_1 essere confuso con quello di "aumenti" per perequazione automatica”;
- “La perequazione, infatti, non è definibile come "aumento" del trattamento pensionistico, perché la normativa qualifica appunto la perequazione come "aumento" e non come "miglioramento". I miglioramenti invero, come non ha mancato di rilevare la sentenza impugnata, si riferiscono agli incrementi effettivi del trattamento pensionistico, non ai meri recuperi di adeguamento all'aumentato costo della vita”;
- “Dal punto di vista definitorio invero, la perequazione automatica è stata sempre qualificata come "aumento" e non come "miglioramento". Si consideri infatti il tenore della L. 28 febbraio 1986, n. 41, laddove all'art. 24 si dispone in tema di "Aumenti derivanti dalla perequazione economica per le pensioni”.
- “In modo analogo si esprime il D.Lgs. n. 503 del 1992, art.11, che reca nell'epigrafe "Perequazione automatica delle pensioni" e dispone al primo comma che "1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno”.
- “È vero poi che il comma 2, dell'art. 11 ("Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL....") ove si prevede la possibilità di incrementi ulteriori e superiori alle variazioni Istat, si fa riferimento agli "aumenti" ma qui è evidente che il termine è stato utilizzato nel suo significato generico di erogazione di una somma maggiore rispetto al passato”. Ritiene questo collegio di condividere l'orientamento della Suprema Corte, perché fondato su un'attenta lettura del dato normativo, che correttamente distingue tra gli “aumenti”, predeterminati nella loro decorrenza (con obbligatoria cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno) e nel loro ammontare (automaticamente legato all'implementazione dell'indice Istat di riferimento) perché legati alla mera perequazione del trattamento pensionistico al costo della vita e gli “ulteriori aumenti”, frutto di libere scelte del legislatore sia nell'an (la loro introduzione è meramente facoltativa) che nel quantum (perché frutto di mutevoli valutazioni di matrice politica orientate dall'andamento dell'economia nazionale e dall'oscillazione del PIL).
I primi “aumenti”, esclusivamente preordinati a proteggere il valore reale delle pensioni di reversibilità in godimento, altrimenti annualmente eroso dall'irreversibile incremento del costo della vita, si collocano, dunque, al di fuori dell'alveo lessicale e contenutistico di quei “miglioramenti” ex art.1 comma 41 cit., nel quale sembrano invece rientrare i secondi “aumenti”, laddove finalisticamente orientati ad incrementare il potere di acquisto effettivo (e non solo nominale) dei trattamenti pensionistici già erogati ante 1995.
A non diversa conclusione possono indurre i pronunciamenti della Corte dei Conti (sent. n.7/2009, pedissequamente ripresa da sent. n.174/2022), richiamati dalla difesa dell' , perché alieni da un'interpretazione sistemica della disposizione Pt_1 normativa de qua (non ravvisandosi alcun accenno alla L. n.41/1986 e al D.lgs. n.503/1992), frutto di assiomatiche considerazioni (“Il generico riferimento ai futuri miglioramenti, in realtà, lascia ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia considerato tutti i miglioramenti pensionistici, sino essi volti ad un incremento reale o semplicemente nominale del trattamento di quiescenza”) e fondati su valutazioni metagiuridiche (“Tutto ciò, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla l. n°335/1995, le cui “disposizioni” – è bene ricordarlo costituiscono principi fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica … ed in particolare, con gli obiettivi di
“stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il P.I.L. e (con) lo sviluppo previdenziale”) carenti di un effettivo confronto con il dato lessicale. Indi il gravame non è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2590/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 10 luglio 2023. Condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in Pt_1
€1.984,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 10 luglio 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente Michele De Maria