Accoglimento
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03079/2026REG.PROV.COLL.
N. 02548/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
contro
signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie d’oro n. 266;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis ), -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere UC MA Ricci e udito per parte appellata l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, in sostituzione dell’avvocato Pierpaolo De Vizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-nella parte in cui ha accolto il secondo e il quarto atto di motivi aggiunti proposti dall’odierno appellato e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti prot. M_D GMIL REG2020 0384984 del 9 ottobre 2020 e prot. M_D GMIL REG2021 0264778 del 4 giugno 2021, entrambi relativi all’ammissione del sig. -OMISSIS- alla procedura straordinaria di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente (VSP) dell’Esercito italiano.
2. Attesa la complessità della vicenda – che ha dato luogo a tre distinti giudizi e ad un articolato susseguirsi di provvedimenti amministrativi e di misure cautelari – occorre preliminarmente ricostruire i fatti rilevanti ai fini della decisione, quali emergono dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti:
a) il sig. -OMISSIS- si è arruolato nell’Esercito italiano il 23 marzo 2010 quale VFP1; è stato poi ammesso alla rafferma annuale e, quindi, alla ferma prefissata quadriennale, con decorrenza giuridica quale VFP4 dall’8 giugno 2011;
b) in data 15 dicembre 2014, egli ha presentato domanda di ammissione alla prima rafferma biennale; con provvedimento prot. M_D GMIL 0321158 del 4 giugno 2015, il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), ha disposto la non ammissione alla rafferma e il conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dall’8 giugno 2015, sul rilievo che l’interessato risultava destinatario di un decreto di citazione a giudizio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e difettava, quindi, la condizione di ammissione alla rafferma di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 8 luglio 2005 (« non avere riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi »);
c) avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto il primo ricorso davanti al T.a.r. Lazio (R.G. n. -OMISSIS-/2015); con ordinanza n. -OMISSIS- non impugnata, il T.a.r. ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato; con sentenza n. -OMISSIS-il medesimo T.a.r. ha accolto il gravame;
d) nelle more, con sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Firenze, il procedimento penale a carico dell’interessato è stato definito con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela;
e) in data 24 ottobre 2016 il sig. -OMISSIS- ha presentato domanda per il reclutamento quale VSP dell’Esercito, per il 2015, ai sensi della circolare prot. M_D GMIL REG2016 0556458 del 21 settembre 2016;
f) in data 2 maggio 2017 è stato comunicato all’interessato il verbale di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, emesso dalla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, con conseguente proscioglimento dalla ferma a decorrere dal 1° marzo 2017;
g) con provvedimento prot. M_D GMIL REG2017 0382094 del 27 giugno 2017, l’Amministrazione ha escluso il sig. -OMISSIS- dalla procedura per l’immissione nel ruolo dei VSP dell’Esercito per il 2015, sul rilievo che egli non era « più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale a decorrere dal 1° marzo 2017 »;
h) con un secondo ricorso davanti al T.a.r. Lazio (R.G. n. -OMISSIS-/2017), l’interessato ha impugnato gli atti sanitari e, con motivi aggiunti, il predetto provvedimento del 27 giugno 2017, di esclusione dalla procedura di reclutamento quale VSP; con sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato, il T.a.r. – conformandosi agli esiti della verificazione disposta con ordinanza n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, che aveva escluso l’attualità della patologia e confermato l’idoneità al servizio – ha accolto il gravame e ha annullato i provvedimenti impugnati;
i) con provvedimento prot. M_D GMIL REG2018 0647329 del 9 novembre 2018, adottato in esecuzione della sentenza n. 9068/2018 del T.a.r. Lazio, l’Amministrazione ha riammesso il sig. -OMISSIS- alla prima rafferma biennale, con decorrenza dal 1° marzo 2017, e lo ha ammesso, con riserva, alla seconda rafferma biennale dall’8 giugno 2017, il tutto « in attesa dell’esito della [relativa] vicenda giurisdizionale », concernente la prima rafferma;
j) con sentenza della sezione IV, n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2019, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero della difesa avverso la sentenza n. -OMISSIS- del 2017 del T.a.r. Lazio e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del 4 giugno 2015;
k) in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 2019, l’Amministrazione ha adottato il decreto dirigenziale prot. M_D GMIL REG2019 0141175 del 25 febbraio 2019, con il quale ha disposto che: i) il provvedimento prot. M_D GMIL 0321158 del 4 giugno 2015 « riacquista efficacia »; ii) il sig. -OMISSIS- è collocato in congedo illimitato dall’8 giugno 2015; iii) il provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2018 0647329 del 9 novembre 2018 « cessa di produrre effetti »; iv) il servizio medio tempore prestato è qualificato come « servizio di fatto »; tale decreto non è stato autonomamente impugnato;
l) con istanza dell’8 marzo 2019, il sig. -OMISSIS- ha chiesto di essere riammesso alle procedure di immissione nei ruoli VSP ai sensi degli artt. 704, comma 1- bis , e 2204- bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare, d’ora in avanti “c.m.”);
m) con provvedimento prot. M_D GMIL REG2019 0202756 del 15 marzo 2019, l’Amministrazione ha respinto l’istanza, rilevando che l’esclusione dalle procedure di immissione non era dipesa da una pendenza penale poi favorevolmente definita, bensì dalla sopravvenuta cessazione della qualità di VFP4 in servizio.
3. Avverso il provvedimento del 15 marzo 2019, da ultimo menzionato, il sig. -OMISSIS- ha proposto un terzo ricorso davanti al T.a.r. Lazio, che ha dato avvio al presente giudizio.
3.1. Con successivi motivi aggiunti, il medesimo ricorrente ha poi impugnato i provvedimenti via via adottati dall’Amministrazione, in esecuzione delle misure cautelari adottate nel corso del giudizio. In particolare:
i) con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18 dicembre 2019, è stato impugnato il provvedimento prot. M_D GMIL REG2019 0547953 del 16 ottobre 2019, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4529 del 13 settembre 2019, l’Amministrazione ha integrato la motivazione del provvedimento del 15 marzo 2019, oggetto del ricorso introduttivo;
ii) con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 dicembre 2020, è stato impugnato il provvedimento prot. M_D GMIL REG2020 0384984 del 9 ottobre 2020, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2845 del 22 maggio 2020, l’Amministrazione ha ammesso con riserva l’interessato alla procedura concorsuale ordinaria, attribuendogli il punteggio di 42,437 (con collocazione non utile nella graduatoria di merito), nonché la circolare prot. M_D GMIL REG2017 0460234 del 14 agosto 2017, relativa alla procedura straordinaria di transito nel servizio permanente, e la graduatoria straordinaria prot. M_D GMIL REG2018 0698448 del 6 dicembre 2018;
iii) con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 marzo 2021, è stato impugnato il provvedimento prot. M_D GMIL REG2020 0461783 del 27 novembre 2020, di rigetto dell’istanza di ammissione alla predetta procedura straordinaria, presentata dal ricorrente in data 7 novembre 2020;
iv) con un quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 6 agosto 2021, è stato impugnato il provvedimento prot. M_D GMIL REG2021 0264778 del 4 giugno 2021, con cui l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio n. -OMISSIS- del 12 aprile 2021, ha nuovamente negato l’ammissione del ricorrente alla procedura straordinaria di transito nel servizio permanente. Anche tale provvedimento è stato poi sospeso dal T.a.r. con ordinanza cautelare n. 4886 del 9 settembre 2021.
3.2. Attraverso le impugnative sopra elencate, il ricorrente deduceva, in sintesi:
i) che l’esclusione dalla procedura straordinaria di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente non poteva fondarsi sul collocamento in congedo dall’8 giugno 2015, atteso che la vicenda penale si era conclusa favorevolmente, con declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela;
ii) che la circolare del 14 agosto 2017 doveva ritenersi illegittima nella parte in cui non contemplava tra i destinatari coloro i quali, come il ricorrente, non avevano potuto partecipare alla procedura ordinaria, per effetto di provvedimenti sanitari poi annullati in sede giurisdizionale;
iii) che la distinzione tra fase del reclutamento e fase dell’immissione in ruolo, fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, imponeva una lettura non automatica delle cause ostative;
iv) che i successivi provvedimenti amministrativi avevano eluso le ordinanze cautelari, di contenuto favorevole al ricorrente;
v) che il trattamento ricevuto sarebbe connotato da disparità rispetto a quello di cui ha beneficiato il cointeressato sig.-OMISSIS- cui era stato consentito di partecipare alla procedura straordinaria.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-il T.a.r. Lazio, sezione prima bis :
i) ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo, nonché il primo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, « atteso che i provvedimenti con essi impugnati sono stati sostituiti dai nuovi provvedimenti adottati dall’Amministrazione a seguito delle pronunce cautelari rese nel giudizio ».
ii) ha accolto il secondo e il quarto atto di motivi aggiunti, annullando, nei limiti dell’interesse, i provvedimenti del 9 ottobre 2020 e del 4 giugno 2021;
iii) ha compensato integralmente le spese di lite.
4.1. La ratio decidendi della sentenza appellata muove da « una lettura costituzionalmente orientata » delle disposizioni rilevanti, secondo la quale l’esito favorevole del procedimento penale – conclusosi con sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per remissione di querela – avrebbe fatto « venir meno, con effetto retroattivo, la ragione sottesa al collocamento in congedo a far data dall’8.6.2015 e, di conseguenza, ogni formale motivo ostativo rispetto alla possibilità di partecipare alla procedura straordinaria ».
4.2. Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2019 – che, viceversa, aveva respinto il ricorso proposto dal militare avverso il provvedimento di congedo, confermandone la legittimità – il T.a.r. ne ha sminuito il rilievo, evidenziando che essa si pone « nel solco di un orientamento che è stato successivamente superato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato stesso » e non può essere utilmente invocata per giustificare l’esclusione dell’interessato.
5. Il Ministero della difesa ha proposto appello avverso i soli capi di accoglimento del secondo e del quarto atto di motivi aggiunti.
5.1. L’appello è affidato ad un unico motivo (esteso da pag. 6 a pag. 8 dell’atto), rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e ss. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del processo amministrativo, per contrasto di giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2019» .
6. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica al cointeressato sig. -OMISSIS-. Nel merito, l’appellato ha contestato la fondatezza del gravame.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per omessa notifica al cointeressato sig.-OMISSIS- sollevata dall’appellato.
8.1. A norma dell’art. 95, comma 1, c.p.a., l’impugnazione della sentenza deve essere notificata a tutte le parti in causa soltanto ove si tratti di « causa inscindibile » o di « cause tra loro dipendenti ». Nei rimanenti casi, l’impugnazione va notificata alle sole parti « che hanno interesse a contraddire» (Cons. Stato, sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10413).
8.2. Siffatto interesse a contraddire non è ravvisabile in capo al sig. -OMISSIS-, evocato in primo grado quale controinteressato rispetto alla pretesa del sig. -OMISSIS- di caducazione della graduatoria della procedura straordinaria. Nel presente grado d’appello, per contro, l’Amministrazione ha impugnato la sentenza proprio al fine di ottenere il rigetto di tale pretesa e, dunque, il consolidamento della posizione dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria medesima. Ne consegue che il sig. -OMISSIS- assume, in questa sede, una posizione coincidente con quella dell’Amministrazione appellante ed è privo di interesse a contraddire, non potendo l’eventuale riforma della sentenza appellata arrecare pregiudizio alla sua sfera giuridica (sulla non necessità di evocare in appello il cointeressato, cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 2017, n. 2245).
8.3. A ciò si aggiunga, per completezza, che:
i) anche ove si fosse trattato di causa inscindibile, l’omessa notificazione dell’impugnazione a tutte le parti interessate non avrebbe comportato l’inammissibilità del gravame, ma la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa ( ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4033);
ii) la lesione delle regole del litisconsorzio – destinata però a restare priva di rilievo, per ragioni di effettività della tutela ed economia processuale, in ragione dell’esito del gravame (Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2012, n. 1694) – si è verificata, semmai, nel corso del giudizio di primo grado, essendo mancata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata dall’appellato, che rivestivano, come il sig. -OMISSIS-, la posizione di controinteressati (art. 49, comma 2 c.p.a.).
9. Sempre in via preliminare, occorre dare atto che:
i) il capo della sentenza di primo grado con cui il T.a.r. ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo, il primo e il terzo ricorsi per motivi aggiunti non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione e risulta, pertanto, coperto da giudicato;
ii) l’appellato non ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure dichiarate assorbite o non esaminate dalla sentenza impugnata – ivi comprese quelle relative alla circolare del 14 agosto 2017, all’asserita disparità di trattamento con il cointeressato -OMISSIS- e alla pretesa elusione delle ordinanze cautelari – le quali si intendono pertanto rinunciate.
10. Nel merito, l’appello è manifestamente fondato.
10.1. Con l’unico motivo di gravame, l’Amministrazione ha dedotto, in sintesi:
i) che il T.a.r. avrebbe illegittimamente disatteso il giudicato formatosi inter partes , di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2019, che ha definitivamente sancito la legittimità del collocamento in congedo dell’appellato dall’8 giugno 2015;
ii) che i provvedimenti del 9 ottobre 2020 e del 4 giugno 2021, annullati dal T.a.r., costituirebbero atti meramente esecutivi di quel giudicato;
iii) che l’intangibilità del giudicato, di cui all’art. 2909 c.c., non può essere neutralizzata dal richiamo ad un difforme – e, peraltro, non univoco – orientamento giurisprudenziale.
11. Tutte le censure meritano piena condivisione.
11.1. I provvedimenti annullati dal T.a.r. in accoglimento del secondo e del quarto ricorso per motivi aggiunti, vale a dire i provvedimenti del 9 ottobre 2020 (cfr. par. 4) e del 4 giugno 2021 (cfr. par. 2), hanno rilevato, in capo all’appellato, la carenza del requisito costituito dall’« essere in servizio quali VFP4 in rafferma biennale », previsto dal paragrafo 3, sottoparagrafo a), secondo alinea, della circolare prot. M_D GMIL REG2017 0460234 del 14 agosto 2017, recante la disciplina della procedura di « Immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2016, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 », alla quale il ricorrente aspirava a partecipare.
11.2. Il requisito in discussione era venuto meno per effetto del provvedimento del 4 giugno 2015, di diniego della rafferma e di collocamento in congedo dall’8 giugno 2015, la cui legittimità è stata definitivamente accertata, tra le stesse parti dell’odierno giudizio, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2019, che ha riformato la sentenza n. -OMISSIS- del 2017 del T.a.r. Lazio e ha respinto il ricorso originariamente proposto dall’odierno appellato.
11.3. Con quella pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato che: i) la procedura di rafferma biennale attiene alla fase del reclutamento ; ii) in tale fase opera, in modo automatico e vincolato, la causa ostativa di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 8 luglio 2005, in coerenza con l’art. 635 c.m.; iii) la sopravvenuta remissione di querela, intervenuta con sentenza del Tribunale di Firenze n.-OMISSIS-, non incide sulla legittimità dell’atto già adottato, dovendo farsi applicazione del principio “ tempus regit actum ”.
11.4. In esecuzione di tale giudicato, inoltre, l’Amministrazione ha adottato il decreto dirigenziale prot. M_D GMIL REG2019 0141175 del 25 febbraio 2019, con cui ha disposto: i) che il provvedimento del 4 giugno 2015 « riacquista efficacia » e pertanto il sig. -OMISSIS- è collocato in congedo illimitato dall’8 giugno 2015; ii) che il precedente provvedimento del 9 novembre 2018 di riammissione in servizio « cessa di produrre effetti »; iii) che il periodo di servizio medio tempore prestato deve considerarsi « servizio di fatto ».
11.5. Tale decreto, che traduce, sul piano amministrativo, le statuizioni della sentenza n. -OMISSIS-/2019, non è stato autonomamente impugnato.
12. La sussistenza del presupposto giuridico fondante l’esclusione è stata, dunque, oggetto di un accertamento giurisdizionale definitivo, che « fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa » (2909 c.c.).
12.1. Ne consegue che, anche nell’ambito del presente giudizio, benché connotato da un diverso thema decidendum, resta precluso il riesame della questione, che costituisce un punto fondamentale comune a entrambe le cause ed è coperta dall’autorità del giudicato (cfr. ex multis , Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5245; sez. II, 29 agosto 2018, n. 21322; sull’applicabilità, nel giudizio amministrativo, dei principi processualcivilistici relativi agli effetti del giudicato cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5).
12.2. Sotto un distinto ma convergente profilo, il collocamento in congedo dell’appellato risulta altresì formalizzato dal decreto dirigenziale del 25 febbraio 2019 (cfr. supra , par. 11.4), adottato in esecuzione del giudicato predetto e non impugnato.
13. Alla luce di quanto esposto, l’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, ritenuto preferibile dal T.a.r. – a prescindere da ogni rilievo circa la condivisibilità di detto orientamento, non univoco nella giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. in senso opposto: Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9746; 4 agosto 2022, n. 6839; sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8076; 1° dicembre 2017, n. 5626; 14 febbraio 2017, n. 629) – non poteva essere invocata per disattendere un accertamento definitivo formatosi tra le stesse parti (art. 2909 c.c.) né, tantomeno, al fine di rimettere in discussione, in via incidentale, gli effetti di un provvedimento inoppugnabile (essendo precluso al giudice amministrativo « conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29 », cfr. art. 34, comma 2, c.p.a.), stante la necessaria e prioritaria applicazione delle regole e dei principi processuali che presidiano l’intangibilità del giudicato e la stabilità degli atti amministrativi.
13.1. Nessun rilievo assumono, inoltre, le numerose ordinanze cautelari intervenute nel corso del giudizio, avendo esse natura interinale e sommaria, inidonea a scalfire l’efficacia vincolante di un precedente giudicato di merito.
14. Si osserva infine, per completezza, che i principi espressi nei precedenti richiamati dall’appellato – le sentenze di questa sezione nn. 2606/2022, 9055/2022, 1727/2023, -OMISSIS-/2023, 3742/2023, 4573/2023 e 6436/2023 – non sarebbero comunque estensibili al presente giudizio, che presenta elementi caratterizzanti diversi e del tutto peculiari. Infatti:
i) il procedimento penale a carico dell’appellato non si è concluso – come nelle vicende sottostanti i precedenti citati – con una sentenza assolutoria nel merito, idonea ad escludere la fondatezza dell’imputazione, ma con una statuizione di carattere meramente processuale (declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela), priva di valenza accertativa in relazione al reato contestato;
ii) a venire qui in rilievo non è il requisito generale costituito dall’assenza di imputazioni o condanne penali, di cui all’art. 635, lett. g) e g- bis ) c.m., ma quello – previsto ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria di transito nel ruolo dei VSP, disciplinata dalla circolare del 14 agosto 2017 – costituito dalla permanenza in servizio quale VFP4 in rafferma biennale che, nel caso di specie, pacificamente difettava.
15. Per le ragioni esposte, l’appello proposto dal Ministero della difesa deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va disposta la definitiva reiezione del secondo e del quarto atto di motivi aggiunti al ricorso introduttivo.
16. La novità in fatto e la complessità delle questioni sottese al gravame giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, fermo restando l’onere del contributo unificato, che rimane, per entrambi i gradi di giudizio, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il secondo e il quarto ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio, salvo l’onere del contributo unificato che è posto a carico della parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
UC MA Ricci, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| UC MA Ricci | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.