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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 965 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata in Palermo, via Libertà n. 159, presso lo studio dell'avv. TONNIC-
CHI FI NN MA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 11/03/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe – già riconosciuta in fase di ATP invalida con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal me- se di agosto 2023 - proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni
[...]
diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla disamina della documenta- zione sanitaria prodotta e da quanto emerso nel corso degli attuali accertamenti medico- legali la ricorrente di anni 79 risulta ad oggi affetta da Obesità. Parte_1
Poliartrosi a severa incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva con FAP in terapia far- macologica. Vasculopatia cerebrale con declino cognitivo. Esiti artroprotesi anca sx. CP_2
[..
p-ANCA. Incontinenza urinaria. Gozzo multinodulare colloideo.”
Le medesime patologie, altamente invalidanti per la ricorrente integra- no la sussistenza dei requisiti psicofisici previsti dalla vigente normati- va per la concessione al diritto indennità di accompagnamento, attesa la ridotta riserva deambulatoria, l'incapacità di autodeterminarsi adeguatamente, e l'impossi- bilità di attendere autonomamente compiti e funzioni dei pari età.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Per quanto attiene la decorrenza del beneficio: lecontainer 1) atteso che in occasione della visita del 17.10.22 espletata dalla commissione medica la ricorrente veniva valutata invalida al 100% e portatrice di handicap in condizione di gravi- tà ex L. 104/92
2) tenuto conto tuttavia che a tale epoca i sanitari descrivono un'obiettività clinica inerente un “soggetto in condizioni generali discrete, vigile, collaborante, passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale, deambulazione autonoma con appoggio monolaterale”
3) valutato che in occasione della visita espletata dal CTU nel novembre 2023 viene descrit- to la presenza di “severa limitazione nei movimenti di flesso-estensione e rotazione. Passaggi posturali impossibili senza assistenza del familiare che la sorregge per evitare cadute” si ritiene equo - non potendo stabilire sulla scorta della documentazione prodotta un momen- to specifico cui ricondurre la perdita dell'autonomia della ricorrente - compatibilmente alla normale progressione del quadro clinicosintomatologico delle affezioni in diagnosi, correlata al carattere cronicoevolutivo delle minorazioni di cui la stessa risulta affetta, retrodatare il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento di sei mesi rispetto alla visita di ATP, riconducendola pertanto al giugno 2023” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- vo alla data del deposito del ricorso per ATP, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento in favore di par- CP_1
te ricorrente del restante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dichiara che è invalida con diritto all'indennità di ac- Parte_1 lecontainer compagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 965 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata in Palermo, via Libertà n. 159, presso lo studio dell'avv. TONNIC-
CHI FI NN MA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
20/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 11/03/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe – già riconosciuta in fase di ATP invalida con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal me- se di agosto 2023 - proponeva giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni
[...]
diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla disamina della documenta- zione sanitaria prodotta e da quanto emerso nel corso degli attuali accertamenti medico- legali la ricorrente di anni 79 risulta ad oggi affetta da Obesità. Parte_1
Poliartrosi a severa incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva con FAP in terapia far- macologica. Vasculopatia cerebrale con declino cognitivo. Esiti artroprotesi anca sx. CP_2
[..
p-ANCA. Incontinenza urinaria. Gozzo multinodulare colloideo.”
Le medesime patologie, altamente invalidanti per la ricorrente integra- no la sussistenza dei requisiti psicofisici previsti dalla vigente normati- va per la concessione al diritto indennità di accompagnamento, attesa la ridotta riserva deambulatoria, l'incapacità di autodeterminarsi adeguatamente, e l'impossi- bilità di attendere autonomamente compiti e funzioni dei pari età.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Per quanto attiene la decorrenza del beneficio: lecontainer 1) atteso che in occasione della visita del 17.10.22 espletata dalla commissione medica la ricorrente veniva valutata invalida al 100% e portatrice di handicap in condizione di gravi- tà ex L. 104/92
2) tenuto conto tuttavia che a tale epoca i sanitari descrivono un'obiettività clinica inerente un “soggetto in condizioni generali discrete, vigile, collaborante, passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale, deambulazione autonoma con appoggio monolaterale”
3) valutato che in occasione della visita espletata dal CTU nel novembre 2023 viene descrit- to la presenza di “severa limitazione nei movimenti di flesso-estensione e rotazione. Passaggi posturali impossibili senza assistenza del familiare che la sorregge per evitare cadute” si ritiene equo - non potendo stabilire sulla scorta della documentazione prodotta un momen- to specifico cui ricondurre la perdita dell'autonomia della ricorrente - compatibilmente alla normale progressione del quadro clinicosintomatologico delle affezioni in diagnosi, correlata al carattere cronicoevolutivo delle minorazioni di cui la stessa risulta affetta, retrodatare il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento di sei mesi rispetto alla visita di ATP, riconducendola pertanto al giugno 2023” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- vo alla data del deposito del ricorso per ATP, vanno compensate tra le parti in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento in favore di par- CP_1
te ricorrente del restante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o dichiara che è invalida con diritto all'indennità di ac- Parte_1 lecontainer compagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile