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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3998/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso) ,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CALDAROLA Parte_1
ROSARIA GRAZIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCHIO Controparte_1
SCHIAVONE DONATO ANTONIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.09.2024, ha adito questo Parte_2
Tribunale per sentir modificare la regolamentazione del regime di affidamento,
collocamento e mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
12.07.2012, deducendo la sopravvenienza di fatti oggettivi che imponevano la modifica delle modalità di affidamento e collocamento già stabilite da questo
Tribunale con provvedimento n. 6459/2015, come modificate con successivo provvedimento emesso il 07.05.2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
556/2016 V.G.; la ricorrente, in particolare, allegava la sopravvenuta collocazione del minore presso la madre, nonché la necessità del preadolescente Persona_1
di avere una situazione anagrafica, sanitaria e amministrativa rispondente a quella reale;
pertanto, chiedeva statuirsi giudizialmente la collocazione prevalente del minore nato in [...] il [...] dall'unione di fatto tra Persona_1
e , presso la madre;
Controparte_1 Parte_1 Parte_1
mantenere l'affido condiviso del minore in capo ad entrambi genitori;
Per_1
determinare tempi e modi di incontro del minore con il padre;
statuire, a carico del
Sig. un assegno mensile per il contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio , in misura non inferiore a € 700,00, o in quella, maggiore o minore, Per_1
ritenuta equa in relazione alle reali possibilità economiche, di Controparte_1
oltre alla contribuzione a suo carico alle spese straordinarie necessitanti per il minore, nella proporzione ritenuta di giustizia.
Parte resistente , costituitasi in giudizio, depositava atto Controparte_1
transattivo intervenuto tra le parti con contestuale regolamentazione degli obblighi nascenti dalla genitorialità naturale riconosciuta;
pertanto chiedeva l'omologazione dei predetti patti.
All'udienza di prima comparizione del 23.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte su istanza congiunta delle parti, i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme agli accordi depositati telematicamente e sottoscritti dalle parti personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento di , nato a [...] il [...], in Persona_1
conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente,
debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3998/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso) ,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CALDAROLA Parte_1
ROSARIA GRAZIA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MUSCHIO Controparte_1
SCHIAVONE DONATO ANTONIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.09.2024, ha adito questo Parte_2
Tribunale per sentir modificare la regolamentazione del regime di affidamento,
collocamento e mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
12.07.2012, deducendo la sopravvenienza di fatti oggettivi che imponevano la modifica delle modalità di affidamento e collocamento già stabilite da questo
Tribunale con provvedimento n. 6459/2015, come modificate con successivo provvedimento emesso il 07.05.2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
556/2016 V.G.; la ricorrente, in particolare, allegava la sopravvenuta collocazione del minore presso la madre, nonché la necessità del preadolescente Persona_1
di avere una situazione anagrafica, sanitaria e amministrativa rispondente a quella reale;
pertanto, chiedeva statuirsi giudizialmente la collocazione prevalente del minore nato in [...] il [...] dall'unione di fatto tra Persona_1
e , presso la madre;
Controparte_1 Parte_1 Parte_1
mantenere l'affido condiviso del minore in capo ad entrambi genitori;
Per_1
determinare tempi e modi di incontro del minore con il padre;
statuire, a carico del
Sig. un assegno mensile per il contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio , in misura non inferiore a € 700,00, o in quella, maggiore o minore, Per_1
ritenuta equa in relazione alle reali possibilità economiche, di Controparte_1
oltre alla contribuzione a suo carico alle spese straordinarie necessitanti per il minore, nella proporzione ritenuta di giustizia.
Parte resistente , costituitasi in giudizio, depositava atto Controparte_1
transattivo intervenuto tra le parti con contestuale regolamentazione degli obblighi nascenti dalla genitorialità naturale riconosciuta;
pertanto chiedeva l'omologazione dei predetti patti.
All'udienza di prima comparizione del 23.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte su istanza congiunta delle parti, i procuratori delle parti dichiaravano di essere addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme agli accordi depositati telematicamente e sottoscritti dalle parti personalmente, con l'assistenza dei rispettivi difensori.
Sulla scorta di tali premesse, considerato che le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente risultano confacenti all'interesse della prole e non contrarie a norme imperative, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento di , nato a [...] il [...], in Persona_1
conformità alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente,
debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara