Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2919/23, est. Dott.ssa Beatrice Gigli, posta in decisione all'udienza collegiale del 22/5/25 e promossa
DA
(c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...];
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2 il 2.9.1967 e residente in [...];
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente in [...];
(c.f. ), nato a [...]_4 C.F._4
(VA) il 28.9.1968 e residente in 20811 Cesano Maderno (MB), C.so Roma, 30;
(c.f. ), nata a [...]_5 C.F._5
(MB) il 19.7.1976 e residente in [...], tutti elettivamente domiciliati ai fini di causa in 20900 NZ, Via Mosè Bianchi, 14, presso lo studio dell'Avv. Davide Valsecchi del Foro di NZ, che li rappresenta e difende giuste procure alle liti ex art. 83 c.p.c. allegate ai ricorsi di primo grado
APPELLANTI
CONTRO
(P. Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Milano, Viale Regina Margherita n. 5, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore sig.re , e CP_2 CP_3 CP_4
rispettivamente Presidente e Consigliere del CdA, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Angelo Guglielmi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso
APPELLATA
E CONTRO
(c.f. - già ON P.IVA_2
- con sede legale in NZ (MB), via Pergolesi n. 33, in persona P_
legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_7 rappresentato e difeso, come da mandato apposto su foglio se telematicamente con la memoria di costituzione di secondo grado, dagli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli e con loro elettivamente domiciliato presso lo “Studio legale Avolio e Associati” in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16.
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI come da foglio di pc del 2/12/25:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n° 2919 / 2023 del 19 settembre 2023 per : Parte_1
“1. accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al 30.9.2019, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora P_ P_
, all'interno dell' a parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in
[...] Controparte_8 corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora PA
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, ON tualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora , in Controparte_1 P_ ON solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente: (i) della somma di Euro 14.199,89 (quattordicimilacentonovantanove/89) come risultante dal conteggio proposto nella tabella qui allegata inclusiva del “premio produttività” che ha potuto esser calcolato solo all'esito delle ultime produzioni documentali avversarie o (ii) nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”; per Parte_4
“1. accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che il ricorrente, sul periodo dal 14.1.2018 al 30.4.2021 ora , ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ON P_
all'interno dell' a parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in
[...] Controparte_8 corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ricevere, da parte di ora PA
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, ON tualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessato, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora , in Controparte_1 P_ ON solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente: (i) della somma di Euro 8.909,02 (ottomilanovecentonove/02) come risultante dal conteggio proposto nella tabella qui allegata inclusiva del “premio produttività” che ha potuto esser calcolato solo all'esito delle ultime produzioni documentali avversarie o (ii) o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”; per : Parte_2
“1. accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al 30.9.2021, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora P_ P_ , all'interno dell' a parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in
[...] Controparte_8 corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora PA
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, ON per l'effetto – eventualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora , in Controparte_1 P_ ON solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente: (i) della somma di Euro 20.350,13 (ventimilatrecentocinquanta/13) come risultante dal conteggio proposto nella tabella qui allegata inclusiva del “premio produttività” che ha potuto esser calcolato solo all'esito delle ultime produzioni documentali avversarie o (ii) nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”; per Parte_3
“1. accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al 15.7.2019, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora P_ P_
, all'interno dell' a parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in
[...] CP_8 CP_8 corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora PA
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, ON tualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora , in Controparte_1 P_ ON solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente: (i) della somma di Euro 13.757,13 (tredicimilasettecentocinquantasette/13) come risultante dal conteggio proposto nella tabella qui allegata inclusiva del “premio produttività” che ha potuto esser calcolato solo all'esito delle ultime produzioni documentali avversarie o (ii) nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”; per : Parte_5
“1. accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.7.2014 al 30.9.2020, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora P_ P_
, all'interno dell' a parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in
[...] CP_8 CP_8 corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora PA
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, ON tualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora , in Controparte_1 P_ ON solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente: (i) della somma di Euro 17.207,36 (diciassettemiladuecentosette/36) come risultante dal conteggio proposto nella tabella qui allegata inclusiva del “premio produttività” che ha potuto esser calcolato solo all'esito delle ultime produzioni documentali avversarie o (ii) nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”; sentenza provvisoriamente esecutiva. In via istruttoria: si insiste, all'occorrenza, affinché le convenute, come già avvenuto nei procedimenti aventi R.G. nn. 1356 / 2023, 123 / 2024, 291 / 2024, 587 / 2024, 720 / 2024, pendenti innanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello adita producano, sui periodi di riferimento, le timbrature relative alle posizioni delle parti ricorrenti e, attesa la contestazione dei conteggi avanzati nell'interesse dei ricorrenti, nell'eventualità, si fa anche istanza di apposita CTU contabile tesa a veder confermata la correttezza degli importi rivendicati.”
PER LA APPELLATA come da memoria di costituzione: CP_9
“Nel merito: Confermare la Sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande ed istanze proposte dalle appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con ogni e più opportuna statuizione. In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive chieste con riferimento al periodo precedente il quinquennio dalla data di costituzione in mora delle ricorrenti, con ogni conseguente statuizione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dalle ricorrenti nei confronti di accertare e dichiarare il diritto della stessa ad essere CP_9 CP_9 garantita, manlevata e tenuta indenne da (oggi Controparte_10 [...]
in relazione a ogn te d ON secondo i titoli da questa azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti di con conseguente CP_9 condanna della stessa (oggi CP_10 Controparte_10 ON
al pagamento/rimborso in favore di di tutti gli oneri e/o somme oggetto di eventuale
[...] CP_9 condanna secondo i titoli azionati dai ricorrenti e a questi connessi. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria Pur ritenendosi la causa matura per la decisione, si richiamano, all'occorrenza, le istanze istruttorie già formulate in primo grado di giudizio. Si eccepisce l'infondatezza e inammissibilità delle istanze istruttorie dei ricorrenti, trattandosi nel caso di specie di una causa di natura documentale. Si contestano le istanze istruttorie dei ricorrenti in quanto esplorative, irrituali e comunque inconferenti ai fini del decidere. Si contesta la produzione documentale al doc. 10 del ricorso in appello in quanto tardiva e non allegata in primo grado di giudizio. In caso di ammissione delle prove come richieste dalle controparti, senza che ciò implichi alcuna inversione dell'onere probatorio, chiede ammettersi prova contraria con gli stessi testi e con i testi di seguito indicati e interrogatorio formale dei ricorrenti. Si chiede, occorrendo, anche in caso di contestazioni avversarie, ammettersi interrogatorio formale dei ricorrenti e prova per testi su tutte le circostanze di fatto indicate nella parte in fatto delle memorie difensive di primo grado dalla n. 1) alla n. 13) qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte precedute dalla locuzione “è vero che” e prive di eventuali assunti valutativi, nonché sulle seguenti ulteriori circostanze:
14) “Vero che nel corso del periodo lavorativo in somministrazione presso la i Controparte_10 ricorrenti (al pari degli altri operatori) hanno sempre marcato le proprie presenze, in entrata e in uscita, prima delle operazioni di vestizione e svestizione”.
15) “Vero che la festività Santo Patrono è sempre stata regolarmente inclusa nelle buste paga di giugno dei ricorrenti”.
16) “Vero che non ha mai versato importi/corrispettivi/fondi a per la Controparte_10 CP_9 corresponsione ai lavoratori somministrati della RAR, del premio OV 2020 e dei premi di produttività per gli anni dal 2014 al 2022”. Si indicano a testi i medesimi testi indicati dalle controparti nonché i Sigg.ri: c/o Testimone_1 [...]
c/o Tempor. “ CP_10 Testimone_2
PER LA APPELLATA come da memoria di costituzione: ON
“in principalità, per la reiezione dell'appello; in subordine, nella denegata ipotesi in cui la pretesa degli originari ricorrenti dovesse trovare ingresso, e salvo gravame
- in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione dei crediti eventualmente maturati sino al 17 febbraio 2018, risalendo la notifica dei ricorsi proposti dagli interessati all'8 febbraio 2023;
- nel merito, per la riduzione, per quanto di ragione, degli importi eventualmente oggetto di condanna. Vinte spese ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 2919/23, decidendo sui ricorsi, successivamente riuniti, presentati da
[...]
, , , e Pt_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
- tutti operatori socio sanitari (OSS) con inquadramento nel Parte_5
L Agenzie per il Lavoro, somministrati da
[...]
presso la già PA ON
di NZ, all'interno dell' nei periodi dettagliati in P_ Controparte_8 atti, che avevano chiesto la determinazione delle somme loro spettanti in applicazione del principio di parità di trattamento ex agli artt. 35 D.L.vo n. 81/15 e 23 del D.L.vo n. 276/03 relativamente alle voci retributive i) RAR (Risorse Aggiuntive Regionali); (ii) cd. tempo tuta (o tempo di vestizione); (iii) premio OV;
(iv) premio di produttività collettiva;
(v) festa del Santo Patrono (24 giugno San Giovanni Battista) - rigettava le domande proposte dai ricorrenti, compensando le spese di lite tra tutte le parti. Il giudice a quo rilevava che le sentenze sia di primo, che di secondo grado versate in atti attenevano a giudizi promossi da soggetti diversi dagli attuali ricorrenti e nei confronti della sola di NZ, per cui sia i predetti P_ ricorrenti che erano terzi rispetto a tali PA pronunce e non vincolati dal relativo giudicato: “Nel corso della discussione odierna la difesa di parte ricorrente ha dato atto che Carta ha ottenuto, dopo il deposito del ricorso, sentenza del Tribunale di NZ analoga a quelle sopra richiamate”. Al riguardo, condivideva quanto affermato nelle pronunce dell'Ufficio n. 2408/23 e n. 2608/23, secondo cui “la sentenza del Tribunale di NZ non contiene alcun accertamento dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto all'erogazione degli emolumenti richiesti in questa sede ed, in particolare, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la relativa erogazione in concreto: infatti tale accertamento non era stato richiesto nei ricorsi introduttivi dei giudizi avanti al Tribunale di NZ e tali ricorsi contenevano solo una generica domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti al medesimo trattamento economico riservato da P_ nei confronti dei propri addetti a parità di mansioni della ricorrente”.
[...]
Precisava che non era in discussione il principio di parità di trattamento tra lavoratore dipendente e somministrato, bensì “ la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, degli ulteriori presupposti, necessari per ottenere le differenze retributive azionate. Le domande sono, infatti, esplorative” Quanto alle RAR (i) osservava che negli accordi aziendali prodotti da di P_
NZ era stabilito che “saranno attribuite al personale dipendente in percentuali variabili e dipendenti dal “grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali certificati dal nucleo di valutazione” (v. ad es., Accordo di Comparto del 2014). Gli accordi del 2021 prevedono invece che le RAR siano attribuite ai dipendenti che hanno effettivamente partecipato all'emergenza OV. I ricorrenti, tuttavia, nulla allegano o chiedono di provare sul punto, né in relazione all'effettivo impegno profuso nel corso dell'emergenza OV, né in relazione agli altri obiettivi raggiunti. In relazione al 2020 e al 2021, inoltre, in alcuni casi, nemmeno chiedono differenze retributive (v. sempre tabella al punto 10 dei ricorsi).”. Quanto al tempo tuta o tempo vestizione (ii), osservava che i ricorrenti “Non allegano e, tanto meno, chiedono di provare quanto tempo dedicavano alla vestizione e alla svestizione e non offrono ulteriori elementi per dedurre che tale tempo non sia stato retribuito. Ciò, tanto più che ha prodotto accordo aziendale in materia il quale prevede che l'orario in P_ entrata e in uscita sia “sbloccato” rispettivamente 6 e 7 minuti prima e dopo. Ad es., si legge che
“per il personale infermieristico che svolge il primo turno, in fase di timbratura in ingresso, l'orario del mattino, ad oggi registrato al momento della effettiva timbratura ma conteggiato, ai fini dello svolgimento dell'orario di lavoro reso, a decorrere dalle ore 7,00 viene modificato continuando a registrare il momento dell'effettiva timbratura, ma conteggiando, ai fini della definizione dell'orario reso, la decorrenza dalle ore 6,54 alle 14.07 al netto dell'eventuale pausa mensa”. Ciò con riferimento al personale operante su tre turni (con rotazione H24). Con riferimento invece al personale operante su 2 turni (addetto a servizi attivi 12 o 14 ore) o con orario a giornata, il computo del tempo divisa nell'orario di lavoro avviene mediante “riduzione di 13 minuti della prestazione lavorativa tipica del profilo”. I ricorrenti non offrono alcun elemento da cui possa desumersi che tali disposizioni non siano state applicate anche nei loro confronti.” Quanto alla festività del Santo Patrono (iv), richiamava le stesse “considerazioni mosse in merito al difetto di allegazione e prova in merito, ad es., all'effettiva prestazione di attività lavorativa nella giornata di festa patronale. Ciò anche tenuto conto che le buste paga dei mesi di giugno versate in atti dai ricorrenti riportano le voci, che sono retribuite, “indennità festiva” e, in alcuni casi, “Festività Patrono” e non è quindi chiaro come possano spettare e quantificarsi differenze ulteriori a tale titolo. Infine, quanto al premio di produttività collettiva (v), affermava che i “ricorsi non chiariscono in cosa questo premio consista e ne chiede il pagamento all'esito della consegna delle buste paga. Le buste paga sono state, tuttavia, allegate ai ricorsi, quanto meno sino al 2019 e l'ordine di esibizione appare del tutto generico ed esplorativo”
, , Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
e hanno proposto appello, affidandosi a tre Parte_3 Parte_5 ordini di censure. Con il primo motivo (pag. 8 e seg.) impugnano la sentenza n. 2919/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano non ha attribuito rilevanza alle sentenze rese nei precedenti giudizi per “Errata interpretazione delle pronunce rese dai Giudici di NZ;
manifesta contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio di non contestazione e del divieto di “ne bis in idem”. Nell'ottica del gravame il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi non già sull'an del diritto – già accertato dalle sentenze del Tribunale di NZ – bensì esclusivamente sulla sua quantificazione;
non decisiva in senso ostativo, a dire degli odierni appellanti, è la mancata partecipazione di
[...]
ai giudizi presupposti in virtù del principio sul giudicato PA riflesso enunciato dalla Cassazione nella pronuncia n. 8766/19. Con il secondo motivo (pag. 8 e seg.) impugnano la sentenza n. 2919/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto carente la allegazione in ordine alla voce RAR, al premio OV 2020 ed al premio di produttività collettiva denunciando, “violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio per le voci retributive variabili e accessorie da riconoscere ai lavoratori in somministrazione;
errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie”. Osservano che pacificamente quelle elencate erano voci retributive destinate ab origine solo ai dipendenti della utilizzatrice, nel senso che gli accordi costitutivi di queste voci ne escludevano la erogazione ai lavoratori somministrati per ragioni di copertura finanziaria. In una simile situazione, secondo gli odierni appellanti, come riconosciuto dalla sentenza n. 3187/23 del Tribunale di Milano (est. doc. n. 7 ricorrenti), Per_1
“La sentenza impugnata avrebbe dovuto quindi reputare sufficiente, a livello allegativo, l'indicazione del livello di inquadramento, oltre alle ulteriori pacifiche circostanze dell'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa e del mancato pagamento dell'emolumento (e ciò sulla scorta delle non contestate deduzioni di cui al ricorso introduttivo al giudizio promosso dagli odierni appellanti)”. Richiamano, altresì, giurisprudenza della Corte di Appello di Milano e la sentenza della Corte di Cassazione n. 8782/23 (doc. 8 ricorrenti) in materia di compenso incentivante al personale somministrato di Croce Rossa, ove si è affermato che
“sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo;
i medesimi principi vanno applicati ai contratti di somministrazione a termine”. Evidenziano che l' di NZ (oggi ) solo in giudizio ha P_ ON prodotto stralcio degli accordi sui premi e che quindi i ricorrenti hanno allegato quello che potevano. Inoltre, rammentano di aver dedotto di avere svolto lavoro in corsia (e dunque nell'ambito di vari reparti) con orario su tre turni, e che, per quanto ad essi noto, ai dipendenti della le indennità premiali ON di cui ora si discute sono state corrisposte senza alcuna condizione ulteriore ancorata a risultati e/o progetti. Riguardo alla quantificazione, osservano che i conteggi non sono stati contestati. In relazione al Premio di Produttività, chiedono la esibizione in giudizio degli Parte accordi aziendali dal 2014 in avanti e allegano di aver appreso da altri che per il 2020 l'importo è stato di € 1.525,86, insistendo per la esibizione delle buste paga dei dipendenti in questione per appurare ufficialmente tale dato. In relazione al Premio OV (non richiesto dalla ed dalla non Pt_1 Pt_3 essendo all'epoca in servizio), rilevano come l' di NZ non abbia negato la P_ quantificazione da loro indicata (€ 883,00), circostanza perciò da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. Con il terzo motivo (pag. 19 e seg.) impugnano la sentenza n. 2919/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto carente la allegazione in ordine alla retribuzione per il tempo vestizione e per il , denunciando CP_11
“violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie”. Circa la maggiorazione per il Santo Patrono, precisano che “ciascuna degli odierni appellanti quando ha lavorato durante tale giornata, ha espressamente riconosciuto esserle stata corrisposta l'indennità festiva;
quando invece non ha lavorato, ha contestato non esserle stata considerata la relativa giornata come lavorata. In proposito, basti osservarsi lo schema riepilogativo di cui al punto 10) pag. 3 dei singoli ricorsi di primo grado. È quindi errata la sentenza laddove afferma che non ci sarebbe allegazione riguardo alla circostanza di aver lavorato il giorno del 24 giugno. In ogni caso, per fugare ogni dubbio, si ribadisce la richiesta di acquisizione agli atti delle timbrature (sempre sin qui negate dalle odierne appellate) per il periodo di riferimento, non essendo sufficienti le buste paga in possesso degli appellanti (e allegate ai ricorsi di primo grado), in quanto quest'ultime recano il complessivo delle giornate lavorate sul mese ma non l'esatta indicazione di quali giornate siano state lavorate durante il mese”. Analoga richiesta di esibizione delle timbrature viene fatta per il tempo vestizione, al fine di dimostrare la sfasatura tra timbratura e busta paga, osservando che
“nonostante fosse previsto il “conglobamento” dell'indennità di vestizione nella retribuzione normale, questo non è avvenuto nel senso che i dipendenti diretti dell' hanno Controparte_8 visto riconosciuta la relativa voce … mentre gli odierni appellanti no ! Se si volesse ritenere in contestazione la relativa circostanza, non resterà che acquisire – come richiesto dagli appellanti – le timbrature di modo da veder confermata la sfasatura fra le loro busta paga e l'orario di lavoro effettivamente osservato.”
resiste in giudizio, replicando puntualmente PA alle doglianze di controparte ed insistendo per il rigetto del gravame. Ripropone, in subordine, la domanda di manleva azionata nei confronti della utilizzatrice, richiamando al riguardo (pag. 15 e seg.) “gli obblighi assunti contrattualmente dall'utilizzatrice nell'Accordo Quadro (doc. 2 memorie Tempor), nel CSA (doc. 3 memorie Tempor), nel decreto di aggiudicazione (doc. 4 memorie Tempor) e nel Verbale di Accordo (doc. 6 memorie Tempor) in cui il si è impegnato a corrispondere separatamente e in CP_8 aggiunta alla retribuzione ordinaria ogni istituto retributivo accessorio eventualmente connesso a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Si richiamano, altresì, gli obblighi assunti dall'utilizzatrice nei confronti di nell'ambito del CP_9 contratto commerciale di somministrazione sottoscritto tra le parti che prevedevano a carico dell'utilizzatrice l'obbligo di “comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto” (cfr. art.
1.10 sub doc. 8). Analogamente, si richiamano gli obblighi fissati ex art. 33 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 a carico dell'utilizzatore che, con il contratto di somministrazione, “assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Reitera ex art. 346 c.p.c. l'eccepita prescrizione delle differenze retributive relative al periodo precedente il quinquennio dalla data di costituzione in mora ad opera dei ricorrenti.
Anche già si è Controparte_12 P_ costituita in giudizio, difendendo la sentenza di primo grado e reiterando la eccezione di prescrizione quinquennale. Per la denegata ipotesi di riconoscimento ai lavoratori delle voci rivendicate, eccepisce l'infondatezza della domanda di manleva, osservando che “la fonte regolatrice del rapporto “commerciale” tra somministratrice ed utilizzatrice sarebbe stato esclusivamente il capitolato speciale (unitamente all'offerta della ditta, di cui il menzionato verbale di accordo sul costo orario costituisce evidentemente parte integrante), espressamente destinato a prevalere su ogni altro atto negoziale. Ragion per cui non è idonea a fondare la pretesa della somministratrice la previsione, contenuta nel contratto commerciale (doc. n. 8 fasc. Tempor), secondo cui l'Amministrazione sarebbe stata tenuta a comunicare i trattamenti economici previsti dalla contrattazione aziendale” Dopo aver acquisito rilevante documentazione e aver fatto predisporre conteggi aggiornati alla luce delle nuove produzioni, all'udienza del 22/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le pretese degli odierni appellanti sono rappresentate schematicamente nel prospetto riportato a pag. 3, punto 10 dell'atto introduttivo del rispettivo giudizio:
, assegnata al reparto geriatria, periodo di causa 1/4/14-30/9/19; Parte_1
assegnata al reparto malattie infettive, periodo di causa Parte_2
1/4/14-30/9/21.
, assegnata al reparto di geriatria, periodo di causa 1/4/14- Parte_3
15/7/19.
, assegnato al reparto di chirurgia 1 e, da ultimo, Parte_4 medicina 1, periodo di causa 14/1/18-30/4/21.
, assegnata al reparto di medicina generale e, da ultimo, in Parte_5 centrale di sterilizzazione, periodo di causa 1/7/14-30/9/20. Tutti i lavoratori somministrati rivendicano le voci retributive RAR, tempo tuta e Premio Produttività per l'intero periodo di riferimento;
la retribuzione per il Santo Patrono è chiesta da ciascun lavoratore per l'anno in cui assume di non essere stato pagato;
il Premio OV (2020 o 2021) è preteso solo da Pt_4
e . Pt_2 Pt_5
*Eccezione di prescrizione quinquennale hanno reiterato in Parte_7 ON questa sede l'eccezione preliminare disattesa dal giudice a quo. La Suprema Corte ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. n. 26246/22). La messa in mora ad entrambe le parti appellate a mezzo pec (vi è avviso di consegna) è del 25/1/22 (doc. 3 ricorrenti). Alcun termine prescrizionale è dunque maturato per , Parte_1 [...]
, e , essendo (tutti) i Parte_2 Parte_3 Parte_5 ricorsi di primo grado stati notificati nel febbraio del 2023. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per , assunto a Parte_4 tempo determinato, poiché, “nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste. Pertanto, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. (così Cass. n. 22170/22) Essendo la messa in mora, come sopra detto, stata effettuata in data 25/1/22, anche per la posizione di non opera la eccepita Parte_4 prescrizione, chiedendo le differenze retributive a far tempo dall'assunzione avvenuta il 14/1/18.
* RAR, Premio di Produttività Collettiva e Premio OV (II motivo) La difesa degli attuali appellanti critica la decisione del giudice a quo, deducendo che “Le censure svolte con riferimento al diniego delle RAR per asserita mancata allegazione valgono anche con riferimento al premio di produttività collettiva e al premio OV 2020” e richiama le argomentazioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. per tutte gli emolumenti pretesi. L'articolato motivo è fondato. Come osservato da questa Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna, “la pretesa retributiva azionata (…) deve ritenersi fondata in considerazione del fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – il datore di lavoro e il committente non hanno adempiuto i loro rispettivi oneri probatori. Una volta, infatti, assodato che il lavoratore somministrato ha diritto al medesimo trattamento dei dipendenti del committente che svolgono le stesse mansioni (come stabilito dall'art. 35 del dlgs 81/2025 secondo cui “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”), spetta al lavoratore–creditore dedurre il mancato pagamento della corretta retribuzione rispetto agli omologhi dipendenti dell'utilizzatore, spettando invece alle controparti dimostrare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria. Nello specifico, quindi, è sufficiente che il lavoratore somministrato si limiti a censurare la mancata corresponsione di voci retributive, riconosciute invece ai dipendenti dell'utilizzatrice che svolgono le sue stesse mansioni, spettando invece alla controparte dimostrare la sostanziale diversità delle mansioni assunte in comparazione ovvero, in assenza di tale contestazione (come nella specie), le ragioni della mancata erogazione delle componenti retributive (perché ad es., legate a presupposti soggettivi/oggettivi non posseduti dal somministrato o a particolari e diverse modalità esecutive della prestazione, etc.). Per costante giurisprudenza, il concetto di trattamento economico 'complessivo' non dev'essere limitato ai soli istituti contrattuali minimi, ma dev'essere esteso a tutte le componenti retributive, comprese quelle variabili o legate al raggiungimento di obiettivi. Il terzo comma del citato art. 35 attribuisce all'autonomia collettiva non già il diritto di escludere i lavoratori somministrati dai premi di risultato, ma esclusivamente la facoltà di stabilirne i criteri di erogazione. Il comma terzo ha quindi mera funzione di specificazione del principio di parità, affermato in via generale dal primo comma della medesima norma, in relazione alle caratteristiche del caso concreto: interpretazione che si pone in continuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sul previgente art. 23, quarto comma, Decreto Legislativo n. 276/2003. Recentemente, inoltre, la CGUE, con sentenza 24 ottobre 2024 n. C-441/23, si è espressa sul lavoro tramite agenzia interinale, confermando il principio secondo cui i lavoratori somministrati hanno diritto di percepire una retribuzione almeno pari a quella che avrebbero percepito se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice: “In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104, i lavoratori tramite agenzia interinale, per la durata della loro missione presso un'impresa utilizzatrice, devono beneficiare di condizioni di base di lavoro e di occupazione almeno uguali a quelle che sarebbero loro applicabili se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi lo stesso lavoro. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva definisce le «condizioni di base di lavoro e d'occupazione» come quelle stabilite da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, da contratti collettivi e/o da qualsiasi altra disposizione generale e vincolante in vigore nell'impresa utilizzatrice, relative, in particolare, alla retribuzione. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa”. Anche il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 13/2019, segue tale interpretazione, affermando che, “nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività (e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogato secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione)”. Il CCNL Agenzie di somministrazione, art. 30, prevede espressamente che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi…” (così sentenza CA MI n. 1141/2024, Pres. Vignati, est. Casella;
conforme CA MI n. 13/25 Pres. est. ). CP_13 Tes_3
Detti principi valgono anche per i compensi in senso lato incentivanti, legati al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, come sono, nel caso di specie, le RAR e il Premio di Produttività. Come condivisibilmente affermato nella citata sentenza n. 1141/2024, “per diretta previsione di legge interna ed eurounitaria nonché di contrattazione collettiva nazionale, il diritto dei lavoratori somministrati di ricevere le voci retributive premiali discende dal solo fatto che tali emolumenti siano previsti dai contratti collettivi aziendali dell'utilizzatore. La stessa Suprema Corte, in tema di “compenso incentivante”, riconosciuto ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non erogato ai lavoratori a termine (per i quali – analogamente ai lavoratori somministrati – vige il principio di non discriminazione e, quindi, di parità di trattamento), ha affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la “sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento nel trattamento dei propri dipendenti”, dovendo, invece, “i lavoratori, nell'agire per l'adempimento dell'obbligo datoriale di corresponsione del compenso incentivante, [provare], quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato e l'inquadramento ricevuto”. In caso di mancata contestazione di tali elementi, spetta, quindi, al datore – a fronte dell'allegato inadempimento – “dimostrare il fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata” (vedi, ex plurimis, Cass., 27/11/2015, n.24309). Tale orientamento è coerente con le ordinarie regole poste a presidio della corretta ripartizione del regime probatorio in forza delle quali al creditore è sufficiente la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa”. Non persuade l'obiezione delle attuali appellate, secondo cui per ottenere la liquidazione delle voci premiali i lavoratori - oltre ad allegare il proprio livello di inquadramento, le mansioni svolte ed il reparto di impiego (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.) ed oltre ad affermare che per i dipendenti dell'utilizzatore di pari inquadramento impiegati nei medesimi reparti erano previsti RAR e premi di produttività - avrebbero dovuto anche dedurre ed offrire di provare di essere stati nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi ed i risultati cui gli accordi aziendali subordinavano la liquidazione delle voci premiali a favore dei dipendenti dell'utilizzatrice. E', infatti, pacifico che detti accordi escludessero in radice i lavoratori somministrati dal novero dei potenziali destinatari dei compensi premiali e che, pertanto, per i lavoratori somministrati, nessun obiettivo o risultato era stato ex ante individuato. La Corte di Cassazione (n. 8782/23), esaminando una fattispecie analoga a quella odierna (spettanza di compenso incentivante per lavoratori somministrati a termine come autisti di Croce Rossa), ha riformato la sentenza della Corte distrettuale che aveva respinto le istanze di un lavoratore che “si era limitato ad affermare di avere svolto mansioni di autista, senza riferire se avesse lavorato in equipe con colleghi a tempo indeterminato, se a questi ultimi fossero stati fissati obiettivi e quali, se tali obiettivi fossero stati raggiunti e verificati o, al limite, se i compensi fossero stati corrisposti a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente da tale verifica”, reputando che “la carenza di allegazione avrebbe reso inaccoglibile la domanda anche nel caso di dipendente diretto di Croce Rossa Italiana”. La Suprema Corte ha infatti accolto il motivo di ricorso con cui il lavoratore aveva evidenziato che “la domanda era fondata sul diritto dei lavoratori utilizzati in somministrazione a percepire il medesimo trattamento retributivo dei dipendenti a tempo indeterminato dell'utilizzatore, a parità di mansioni e di condizioni di lavoro, sulla base dell'art. 5 della direttiva 2008/104/CE, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 23, comma 1, dell'art. 26, comma 1, c.c.n.l. Agenzie per il lavoro 2009; tale trattamento comprendeva il compenso incentivante, secondo la contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa (…)in punto di fatto, egli aveva allegato di avere sempre operato con modalità identiche a quelle dei dipendenti della [utilizzatrice] Croce Rossa Italiana addetti alle medesime mansioni di autista e di non avere percepito il compenso incentivante che Croce Rossa Italiana aveva corrisposto a questi ultimi”. La Corte di Cassazione ha reputato applicabile anche alla somministrazione il medesimo principio di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui “sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo”. Tale essendo il riparto degli oneri probatori, non competeva agli attuali appellanti dimostrare di avere svolto la propria attività lavorativa in modo tale da raggiungere gli obiettivi ed i risultati cui gli accordi aziendali subordinavano la liquidazione dei compensi incentivanti (a maggior ragione posto che è pacifico che detti accordi non contemplavano affatto, tra i destinatari, i lavoratori somministrati). Peraltro, nel medesimo senso questa Corte territoriale si è espressa con la citata sentenza n. 1141/24, “In particolare, in relazione alla voce retributiva RAR, si rileva che l' nella propria memoria di primo grado ha ammesso che “il beneficio economico in parola P_ viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall' ”, senza, Parte_8 peraltro, contestare di aver riconosciuto il beneficio ai propri addetti a parità di mansioni con il ricorrente. Tale difesa non merita accoglimento perché finisce per giustificare contra legem il trattamento deteriore dei lavoratori somministrati, esclusi a priori dalle provvidenze premiali e perciò ingiustamente discriminati rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore. Era onere degli appellati dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore somministrato rispetto ai colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice (…). Con riferimento al premio di produttività, in analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva al lavoratore di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento (violazione del diritto di parità di trattamento), mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa. Peraltro, con specifico riferimento a tale premio, l' anche in questo caso, non ha P_ negato di aver corrisposto la relativa voce al proprio personale inquadrato come operatore sociosanitario, ma ha sostenuto di non aver potuto destinare al personale somministrato risorse finanziarie riservate ab origine solamente ai propri dipendenti. Tale tesi non è decisiva in quanto, come sopra enunciato, l'esclusione dalla retribuzione premiale, pregiudica in modo illegittimo i lavoratori somministrati, riservando ad essi un trattamento retributivo deteriore in contrasto col citato art. 35. Per costante giurisprudenza, inoltre, “con specifico riguardo al vincolo di "invarianza della spesa", secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenza n. 132 del 2014) il suddetto vincolo posto all'interno di normative di ampia portata "va riferito agli oneri complessivi dell'intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni". Sicché tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi di spesa con quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri o anche vantaggiosi in termini di equilibrio complessivo degli effetti economico finanziari prodotti dalla nuova normativa (vedi anche: sentenze n. 108 del 2014; n. 70 e 115 del 2012). Inoltre, il rispetto di tale vincolo, nell'ambito del lavoro pubblico, non può mai comportare che si pervenga ad un assetto dei rapporti che possa irragionevolmente creare un potenziale vulnus al principio di parità di trattamento, che le Amministrazioni Pubbliche devono garantire (Corte cost., sentenza n. 311 del 2009)” (vedi, ex plurimis, Cass., 30/11/2018, n.31087). La stessa Consulta infatti, ha più volte ribadito che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta 'in sé' la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia 'neutralizzato' con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2014). Nella specie, sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa, l'appellante ha provveduto a quantificare tale premio sulla base di una 'media', calcolata tra tutti i premi corrisposti al personale 'di corsia', avente le caratteristiche del ricorrente (operatore sociosanitario categoria BS). Tale modalità – che poggia su riscontri oggettivi – risponde pienamente ad un ponderato criterio equitativo. Nella specie, poi, nessuna deduzione specifica è stata svolta dall' per dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore P_ somministrato rispetto ai suoi colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice. La circostanza – evidenziata in sede di discussione dall' – che, in un solo caso, il premio di produttività non è P_ stato riconosciuto, non pare affatto decisiva poiché, non essendo state esplicitate le motivazioni della mancata erogazione, non permette di valutarne la rilevanza e l'incidenza in capo all'appellante (potendo, ad es., il diniego essere determinato da ragioni soggettive o motivi disciplinari e non invece costituire l'esito di un procedimento valutativo – neppure decritto – circa il mancato raggiungimento degli obiettivi del reparto).” Per la quantificazione di dette voci premiali può utilmente farsi riferimento ai conteggi elaborati dalla difesa degli odierni appellanti. Per quanto concerne la RAR, essa deriva per tabulas dall'applicazione delle previsioni degli accordi prodotti dalla ON
(doc. 8), che prevedono un importo base - inizialmente pari ad € 616,00, poi ridotto ad € 581,00 annui - cui va aggiunta la ulteriore quota di € 227,00 annui per il “personale turnista, infermieristico (infermiere-infermiere, pediatrico ostetrica- assistente sanitario) e non infermieristico che opera su turni di lavoro articolati sulle 24 ore”. Quest'ultimo importo è dovuto perché connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa su 3 turni a copertura delle 24 ore (7,00/13,00 – 14,00/20,00 – 21,00/7,00), circostanza pacifica, oltre che documentale.
nelle comparsa di costituzione ex art. 416 PA
c.p.c. ha invero dedotto (vedi per tutti RG 1379/23) che “11) La ricorrente ha lavorato a diverse riprese nel periodo dall'1.04.2014 al 30.05.2020 in somministrazione presso l'utilizzatrice A.O. San Gerardo di NZ con un orario di lavoro di 30 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica secondo una turnistica mensile sulle 24 ore (cfr. docc. 7 e 8 - doc. 1 ricorso ctp)”. Ne consegue che per detta voce ha diritto alla somma di € Parte_1
4.504,99, ha diritto alla somma € 6.323,00, Parte_2 [...]
ha diritto alla somma € 4.370,33, ha diritto Parte_3 Parte_4 alla somma € 2.625,33 e ha diritto alla somma € 5.304,25. Parte_5
Per quanto concerne il Premio di Produttività, le somme indicate nel prospetto depositato in data 29/7/24 dalla difesa dei lavoratori sono state determinate sulla base dei compensi medi erogati nel periodo al personale dipendente operante in identiche mansioni e nei medesimi reparti (vedi nota informativa in calce). Tali conteggi dal punto di vista strettamente aritmetico non sono stati contestati dalle attuali appellate (che, infatti, non hanno fornito indicazioni alternative) e sono pertanto utilizzabili in questa sede. e PA nelle rispettive note autorizzate del ON
9/9/24 non hanno contestato tanto le modalità di conteggio e/o i calcoli effettuati quanto, a monte, il diritto ad ottenere tale emolumento, come già eccepito in primo grado: ”Contrariamente a quanto assunto da controparte, dunque, anche a seguito delle produzioni del , sussiste ampia prova documentale del fatto che il premio CP_8 in questione non prevedesse meccanismi di riconoscimento “a pioggia” ma meccanismi condizionali, graduali e legati al raggiungimento di specifici obbiettivi. Ebbene, sul punto i ricorrenti né nel primo grado di giudizio, né nell'attuale fase di appello hanno mai dedotto e/o allegato e/o dimostrato di: (i) aver raggiunto le performance organizzative prodromiche al pagamento della quota di premio specificamente prevista;
(ii) aver raggiunto le performance individuali fissate dall'azienda ospedaliera;
(iii) aver raggiunto anche solo in parte e/o in percentuale gli obbiettivi di risultato fissati dal ” (così note CP_8 CP_9
Ne consegue che a tale titolo ha diritto alla somma di € 6.420,91, Parte_1
ha diritto alla somma € 8.640,48, ha Parte_2 Parte_3 diritto alla somma € 6.159,81, ha diritto alla somma € Parte_4
3.534,06 e ha diritto alla somma € 7.321,50. Parte_5
L'applicazione dei medesimi principi porta a ritenere fondate pure le richieste concernenti il Premio OV. Soccorre ancora una volta il richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle motivazioni della sentenza n. 1141/2024 di questo Ufficio: “Anche per quanto attiene al premio OV restano ferme le argomentazioni già svolte in merito al riparto degli oneri probatori con riferimento ai RAR e al premio di produttività. Il primo Giudice ha negato la voce premiale sostenendo che “il premio OV presuppone la prestazione del servizio in determinati reparti”. Tale affermazione non ha però trovato conferma probatoria, atteso che dai documenti allegati dall' (cfr. docc. 9 e 10) non emerge alcuna limitazione al riconoscimento del premio OV a P_ specifici reparti (diversi da quelli in cui ha operato l'appellante), né l' ha dedotto P_ specificamente sul punto. Spettava, invero, agli appellati dimostrare che il ricorrente non avesse – a differenza degli omologhi colleghi di reparto – svolto attività lavorativa nel periodo interessato dalla pandemia e/o al di fuori delle condizioni a cui il premio era subordinato. Nulla di tutto questo è stato allegato e provato”. Deve pertanto essere riconosciuta, non essendovi alcuna contestazione sul quantum, la somma di € 883,00 a favore di per l'anno Parte_2
2021, la somma di € 883,00 a favore di per l'anno Parte_4
2021 e la somma di € € 883,00 a favore di per l'anno 2020. Parte_5
*Tempo vestizione (o tempo tuta) e Santo Patrono (III motivo) Anche per il c.d. tempo di vestizione le censure formulate dagli odierni appellanti colgono nel segno. Questa Corte, nel precedente più volte citato, ha già condivisibilmente evidenziato che “occorre ribadire che con la presente causa il lavoratore ha rivendicato tale voce retributiva sul presupposto che, nonostante avesse sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi dipendenti dell' con le stesse modalità esecutive, non gli era mai stato riconosciuto in busta P_ paga il c.d. 'tempo divisa' a differenza degli omologhi colleghi dell' ai quali veniva applicato P_
l'accordo aziendale del 23-5-2015 in forza del quale – dovendo il personale indossare indumenti di lavoro specifici – il tempo vestizione/svestizione era convenzionalmente fissato in 13 minuti per ogni turno di servizio con conseguente 'estensione' dell'orario di lavoro giornaliero prevista al punto 7 di tale accordo. E' pacifico che il ricorrente dovesse cambiarsi all'inizio del turno per indossare la divisa e svestirsi alla fine del turno per indossare gli abiti civili perché tale prassi era comune a tutti i lavoratori operanti in corsia presso l'Ospedale tant'è vero che per tale attività l' aveva stipulato un apposito accordo sindacale in forza del quale veniva corrisposta una voce P_ retributiva forfettaria per l'esplicazione di tale attività propedeutica al lavoro. Nella specie, quindi, spettava al datore di lavoro (e all'utilizzatore) dimostrare che le modalità di vestizione/svestizione adottate dal ricorrente fossero diverse dagli altri dipendenti dell' - e nello specifico, si P_ osserva, per gli operatori sanitari- “(per i quali – come detto – vigeva l'accordo sindacale) ovvero che tale attività propedeutica fosse stata effettivamente retribuita. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli appellati. In particolare, non ha dimostrato, in modo inequivocabile, che CP_9 in busta paga il c.d. 'tempo divisa' venisse effettivamente riconosciuto e retribuito in aggiunta all'orario del turno, compreso, cioè, tra la timbratura in entrata – effettuata dall'appellante con già indossata la divisa – e in uscita, anch'essa effettuata dall'appellante con ancora indosso la divisa. Sul punto, peraltro, non è emersa alcuna corrispondenza tra le timbrature e le ore riportate nelle buste paga (decisamente inferiori a quelle registrate dal badge), rendendo ancor più improbabile l'erogazione del compenso per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione. Ne consegue, pertanto, la debenza della voce retributiva in oggetto calcolata sulla base dei turni giornalieri effettivamente lavorati (…)” A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che la stessa ON
(cfr. pag. 11 e seg. della memoria ex art. 416 c.p.c.), non ha
[...] affatto negato che l'accordo aziendale prodotto al doc. 13 fosse applicabile anche agli attuali appellanti. Tuttavia, una volta ritenuta la pacifica applicabilità delle previsioni dell'accordo Aziendale in questione, a fronte dell'eccezione di inadempimento con cui i lavoratori somministrati hanno lamentato la non corretta remunerazione del tempo di vestizione, gravava sulla parte debitrice dimostrare il proprio esatto adempimento nei termini previsti dall'accordo (il che, nel caso di specie, non è avvenuto). Ne consegue che a tale titolo ha diritto alla somma di € 2.973,25, Parte_1
ha diritto alla somma € 4.143,75, ha Parte_2 Parte_3 diritto alla somma €2.926,75, ha diritto alla somma € Parte_4
1.809,75 e ha diritto alla somma € 3.461,25. Parte_5
Infine, pure per quanto concerne la voce Santo Patrono la domanda merita accoglimento, sempre previa corretta individuazione degli oneri di allegazione e prova rispettivamente gravanti sulle parti in causa. Per paralizzare la pretesa attorea non è infatti sufficiente dedurre – come ha fatto – che nella busta paga di giugno appare PA la voce festività (o similare), poiché era preciso onere del datore di lavoro (e, quindi, dell'utilizzatore) dimostrare che quell'indennità fosse stata erogata proprio a tale titolo (Santo Patrono) e non, ad es., per la prestazione resa il 2 giugno (Festa della Repubblica) ovvero in altra giornata festiva dello stesso mese. L'importo - non contestato nel quantum - dovuto è pari alla somma di € 300,24 per , alla somma di € 359,70, per , alla Parte_1 Parte_2 somma di € 300,24 per , alla somma di € 62,88 per Parte_3 [...]
ed alla somma di € 237,36 per . Parte_4 Parte_5
Per tutte le considerazioni finora svolte, assorbita ogni altra questione, in riforma della sentenza gravata, devono essere riconosciute agli attuali appellanti le seguenti complessive somme lorde:
€ 14.199,89. Parte_1
€ 20.350,13. Parte_2
€ 13.757,13. Parte_3
€ 8.909,02. Parte_4
€ 17.207,36. Parte_5
Somme che devono essere tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
*Domanda di manleva ha riproposto in questa sede la richiesta di PA manleva a carico della utilizzatrice, assorbita in primo grado. L'art. 33,2^ comma del D.L.vo n. 81/15 prevede che l'utilizzatore, con il contratto di somministrazione, “assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Nella fattispecie in esame il contratto commerciale sancisce a carico della l'obbligo di “comunicare al somministratore i trattamenti economici e ON normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già̀ comunicati. L'informazione dovrà̀ essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà̀ diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto” (cfr. art. 1.10, doc. 8 . CP_9
Come correttamente deciso da questa Corte territoriale nel precedente più volte richiamato, “in forza di tale previsione negoziale, la pretesa di deve ritenersi fondata in CP_9 relazione alle sole voci retributive premiali, non avendo l' per tali componenti stipendiali, P_ adempiuto tempestivamente all'obbligo di comunicare all'Agenzia di somministrazione i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro. L'omessa comunicazione ha impedito all' di somministrazione di adeguare il trattamento CP_9 retributivo premiale dei propri dipendenti a quello riservato ai dipendenti dell'utilizzatrice. Non si ritiene invece operante la manleva in relazione al lavoro prestato nel giorno del Santo Patrono, nonché a quello impiegato per la vestizione e svestizione, trattandosi, nel primo caso, di giorno pacificamente festivo (e, quindi, da retribuire comunque con maggiorazione) e, nel secondo caso, di tempo rientrante nel concetto di ordinario orario di lavoro. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto (come nella specie) da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (vedi, da ultimo, Cass., 08/07/2024, n. 18612).”
va quindi condannata a manlevare e Controparte_12 tenere indenne per le somme dovute agli PA odierni appellanti a titolo premiale.
*Regolamentazione delle spese del giudizio Le spese del doppio grado sostenute dai lavoratori - liquidate ai sensi del D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001-52.000), allo svolgimento o meno della fase istruttoria e/o di trattazione ed in applicazione dell'aumento previsto per la pluralità di parti - vengono poste a carico delle odierne appellate, in solido tra loro. In considerazione dell'identica posizione processuale condivisa nei confronti dell'appellante e del parziale accoglimento della domanda di manleva le spese del doppio grado vengono invece compensate tra Controparte_12
e in virtù del disposto di
[...] CP_9 PA cui all'art. 92 c.p.c. all'esito della sentenza n. 77/18 CC.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2919/23 del Tribunale di Milano, condanna e PA Controparte_12 in solido tra loro, al pagamento della somma lorda di € 14.199,89 a favore di
, della somma lorda di € 20.350,13 a favore di Parte_1 Parte_2
, della somma lorda di € 13.757,13 a favore di , della
[...] Parte_3 somma lorda di € 8. 909,02 a favore di e della somma Parte_4 lorda di € 17.207,36 a favore di , oltre ad interessi legali e Parte_5 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su tutte le somme. Condanna la a manlevare e tenere Controparte_12 indenne per le somme dovute agli odierni PA appellanti a titolo premiale. Condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dagli odierni appellanti, che si liquidano in € 7.100,00 per il primo grado ed in € 9.500,00 per secondo grado, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Valsecchi dichiaratosi antistatario. Compensa le spese del doppio grado nel rapporto processuale tra la
[...]
e . Controparte_12 PA
Milano, 22/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau