CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 232 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Satta n. 7, C.F._1 presso lo studio di sé medesimo e dell'Avv. Maria Paola Abis, che, oltre a sé stesso, lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Pescara, corso
Vittorio Emanuele II n. 161, presso lo studio degli Avv. Renato Ricci e
Novella Priori che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
1 “Piaccia alla adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 454/2022 del Tribunale di Cagliari qui impugnata e in accoglimento dell'appello, condannare
[...]
alle spese di lite del giudizio di primo grado calcolate ai sensi CP_1
del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previo integrale rigetto dell'appello principale proposto dall'avv. e in integrale riforma della Sentenza n. 454/2022 Parte_1 del Tribunale Ordinario di Cagliari, resa all'esito del procedimento iscritto al n. 8506/2017 R.G., in via preliminare – accertare la tempestività dell'opposizione proposta e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado laddove ha rigettato l'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte opponente e ha statuito l'improcedibilità del giudizio, dichiarando l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2318/2016 effettuata in data 27.12.2016 tempestiva, nonché perfettamente valida ed efficace e, come tale, non necessitante di istanza di rimessione in termine e di nuova iscrizione a ruolo a mente della citata Ordinanza del S.C. n. 9664/2020.
Nel merito – accertare e dichiarare che l'avv. non Controparte_1
è erede della sig.ra per l'effetto, accertare e dichiarare il Persona_1
difetto di legittimazione passiva del predetto avv. P. in Controparte_1 quanto, lo stesso, non è debitore dell'avv. delle somme di cui Parte_1
al decreto ingiuntivo opposto, non rivestendo la dedotta qualità di erede;
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via meramente subordinata, e per la denegata ipotesi di non accoglimento della predetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, accertare e dichiarare che, nella presente vicenda, l'avv. ha osservato un comportamento Parte_1 professionalmente negligente e imperito per le causali tutte dedotte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- applicare all'avv. ex Parte_1 officio, le previsione di cui all'art. 96 c.p.c., come novellato, ricorrendone
2 tutti i presupposti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo trasmesso telematicamente il 23.12.2016 ed iscritto a ruolo in data 19 settembre 2017,
l'avv. ha convenuto in giudizio l'avv. Controparte_1 Parte_1
per veder accertare e dichiarare:
[...]
- di non essere erede di e, per l'effetto, di non essere Persona_1 debitore nei confronti dell'avv. delle somme liquidate nel Parte_1
decreto ingiuntivo notificatogli il 9.11.2016 a titolo di competenze professionali per l'attività prestata in favore della defunta sorella
[...]
Persona_1
- la condotta negligente e imperita dell'avv. Parte_1
domandando, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'opposizione da lui proposta, con vittoria di spese, oltre all'applicazione d'ufficio dell'art. 96 c.p.c., sussistendone tutti i presupposti.
In particolare, egli ha esposto che:
- in data 9 novembre 2016, l'avv. gli aveva notificato un Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari per la somma di euro
3.358,68, avente ad oggetto il pagamento dell'opera professionale da lui svolta in favore di sorella di esso opponente, per dei Persona_1
problemi riguardanti un contratto di locazione commerciale tra ella, proprietaria dell'immobile, e la società conduttrice;
- l'attività prestata dal era consistita nella trasmissione di due missive Pt_1
legali di intervento, rispettivamente del 19.02.2015 e del 07.04.2015, attività per la quale egli aveva ottenuto parere di congruità della richiesta di euro 6.535,40 da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari, somma rideterminata dal Tribunale in sede di ingiunzione in complessivi euro 3.348,68;
- di aver comunicato al professionista dapprima di non avere intenzione di accettare l'eredità della sorella e poi di avervi rinunciato, rispettivamente con mail del 3.6.2016 e del 1.7.2016;
3 - come da dichiarazione di successione depositata in giudizio, unica erede di era la madre avendo sia esso attore sia Persona_1 Per_2
i di lui figli rinunciato alla sua eredità, come comunicato all'avv. Parte_1
[...]
- in sintesi, in questa vicenda il nell'ordine aveva abbandonato Pt_1
ingiustificatamente la difesa di sulla base di illazioni Persona_1
sul suo stato di salute, senza nemmeno avvisarla;
aveva agito verso esso attore, pur avendolo egli informato di non essere erede, basandosi invece su dicerie e senza svolgere un effettivo controllo;
nella propria parcella aveva volutamente utilizzato uno scaglione più alto rispetto all'attività stragiudiziale compiuta;
aveva ottenuto un opinamento conforme alla propria richiesta e il Tribunale era dovuto intervenire ante ingiunzione, riducendo la somma ritenuta dovuta;
aveva accentuato la propria opera sul paventato recesso dalla locazione.
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato, ma l'iscrizione telematica è stata rifiutata il
27.12.2017 dalla Cancelleria per l'omesso adempimento degli oneri fiscali.
La Cancelleria ha poi provveduto all'iscrizione a ruolo il 19.9.2017 con la seguente annotazione nella nota di iscrizione “scaricato da precedente invio telematico rifiutato in data 27.12.2017 per mancanza prova versamento di euro 27 art. 285, IV c. T.U.S.G. atto non firmato all'interno)”.
E' pervenuta per posta il 22.9.2017 un'istanza di remissione in termini datata 12.9.2017 con cui l'avv. allegava la marca da € 27 Persona_1
e chiedeva di essere rimesso in termini per l'iscrizione a ruolo della causa.
L'avv. costituitosi in giudizio, ha domandato che Parte_1 venisse dichiarata inammissibile l'istanza di remissione in termini e, per l'effetto, fosse dichiarata estinta per mancata riassunzione nei termini l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Istruita la causa con prove documentali, con sentenza n. 454/2022 pubblicata il 22 febbraio 2022, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'istanza di remissione in termini proposta dall'opponente e ha dichiarato improcedibile l'opposizione nonché integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
4 Il giudice di prime cure, ricostruita la vicenda, ha imputato alla cancelleria l'errore della mancata iscrizione a ruolo del procedimento di opposizione, salvo assegnare al successivo comportamento inerte dell'avv.
l'ingiustificato inadempimento dell'onere di procedere a nuova Persona_1
iscrizione corredata da istanza di rimessione in termini o, quanto meno, di depositare l'istanza di rimessione con richiesta di emendare l'errore della cancelleria.
Sul punto, era documentato che in data 27.12.2017 (rectius
27.12.2016) il difensore dell'opponente aveva ricevuto la quarta PEC, con cui gli era stato comunicato dalla cancelleria il rifiuto dell'atto per irregolarità fiscali e, pertanto, non aveva pregio l'eccezione dell'opponente di aver appreso della mancata iscrizione a ruolo soltanto ad aprile 2017, dovendosi comunque considerare che, pur avendo dichiarato di averlo saputo in quella data, egli aveva proposto l'istanza di rimessione in termini soltanto nel mese di settembre 2018 (rectius: 2017).
Richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, che ammette la rimessione in termini in quanto la parte incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile si attivi con tempestività, in conformità al principio della ragionevole durata del processo, talché non soltanto è prescritto che la parte si attivi mediante la proposizione dell'istanza di rimessione in termini, ma anche che detta istanza sia proposta entro termini ragionevolmente contenuti, il Tribunale, considerato che l'opponente, pur avendo avuto notizia della mancata iscrizione a ruolo il 27 dicembre 2016
(mediante pec ricevuta dal suo legale, di cui non erano state documentate le asserite condizioni di salute che ne avevano impedito la conoscenza), si era attivato soltanto a settembre 2017, ha ritenuto che seppure egli era incorso senza sua colpa in una decadenza laddove non aveva iscritto a ruolo tempestiva opposizione, nondimeno non si era tempestivamente attivato per avviare regolarmente il giudizio.
Il Tribunale ha, dunque, respinto l'istanza di rimessione in termini e ha dichiarato l'opposizione improcedibile, escludendo la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., per la novità della materia trattata e per il fatto che l'avv. si era costituito soltanto per ottenere il Pt_1
5 rigetto dell'istanza di rimessione in termini, ritenendo di contro sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2022 l'avv. Parte_1
ha proposto impugnazione per “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. –
[...] assenza totale di motivazione.”, censurando la decisione per avere il
Tribunale compensato le spese del primo grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l'avv. ha Controparte_1
domandato il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva rigettato l'istanza di remissione in termini e dichiarato improcedibile l'opposizione.
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Appello incidentale
In via logica, deve essere scrutinato l'appello incidentale rubricato
“Sull'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente proposta e sulla fondatezza della stessa”.
L'avv. ha proposto appello incidentale Controparte_1 avverso la sentenza laddove il Tribunale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini e aveva dichiarato improcedibile l'opposizione per non essersi la parte opponente tempestivamente attivata per far valere le proprie ragioni, in particolare per non avere iscritto a ruolo il procedimento di opposizione.
Sul punto, il legale avv. D'Innocente aveva iscritto telematicamente il procedimento il 23.12.2016, a soli sei giorni dalla notifica, nel pieno rispetto dei termini fissati dall'art. 165 c.p.c. e, soltanto per errore macroscopico della cancelleria, che aveva ritenuto di applicare l'art. 285 D.P.R. n.115/2002, la tempestiva iscrizione a ruolo non aveva prodotto effetto, circostanza ammessa dallo stesso giudice, atteso che di fatto la cancelleria aveva fatto emenda in proprio, senza istanza, posto che l'iscrizione era stata da essa fatta il
19.09.2017, laddove la richiesta di esso opponente era pervenuta alla cancelleria il 22.09.2017.
Peraltro, il giudice era incorso nel grave errore valutativo di ritenere che l'istanza di rimessione in termini fosse stata intempestiva perché proposta
6 nel settembre 2018, laddove l'istanza era stata invece proposta nel settembre
2017.
Poiché l'iscrizione a ruolo era avvenuta a cura della cancelleria il 19 settembre 2017, al fine evidente di ovviare al macroscopico errore commesso, mentre l'istanza di remissione in termini era pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2017, doveva rilevarsi che detta istanza non avesse avuto alcun ruolo nella vicenda e pertanto doveva ritenersi tamquam non esset. Essa di fatto non era risultata agli atti del procedimento di primo grado (come evidenziato dallo stesso giudice nella sentenza), atteso che il giudice avrebbe altrimenti dovuto esaminarla ed emettere un provvedimento di accoglimento o di rigetto immediatamente a seguito del suo deposito e non soltanto nella sentenza, dopo che la causa risultava essere stata regolarmente iscritta a ruolo dalla Cancelleria e trattata interamente.
Se l'istanza di remissione in termini fosse stata posta a fondamento del procedimento di primo grado, infatti, l'iscrizione a ruolo del procedimento non sarebbe potuta avvenire se non a seguito del suo accoglimento da parte del giudice che, qualora l'avesse respinta, avrebbe così impedito l'iscrizione a ruolo della causa.
Avendo invece la cancelleria iscritto la causa a ruolo, non si era verificata alcuna decadenza di esso opponente, non avendo egli omesso né la notificazione in termini dell'atto né omesso il suo tempestivo deposito ai fini dell'iscrizione a ruolo.
Anche alla luce dell'ordinanza n. 9664/2020 della Corte di legittimità, secondo cui l'appello non è tardivo quando la ricevuta informatica del deposito dell'iscrizione a ruolo sia stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per proporre il gravame, doveva ritenersi erronea la decisione del Tribunale che aveva ritenuto gravante su esso opponente l'onere di procedere a nuova iscrizione corredata dall'istanza di rimessione in termini o che si facesse istanza di rimessione in termini con istanza di correzione dell'errore della cancelleria.
Il Tribunale avrebbe dovuto statuire, nell'ordine, che: - l'opponente aveva notificato l'opposizione e poi iscritto a ruolo il procedimento nei termini di legge;
- la cancelleria aveva opposto un rifiuto illegittimo
7 all'iscrizione; - l'iscrizione del 19.12.2016 dell'avv. D'Innocente era stata del tutto regolare e non si era verificata alcuna decadenza che richiedesse istanza di rimessione in termini;
- era valida ed efficace l'iscrizione postuma del procedimento da parte della cancelleria e l'indicazione dalla stessa effettuata della prima udienza alla data del 11.05.2018.
A causa di detto errore, la mancata revoca della definitiva esecutorietà del decreto dal 2017 al 2022 aveva altresì consentito all'avv. di Pt_1
esecutare, pur a fronte di opposizione agli atti esecutivi, esso appellante incidentale della somma di euro 11.307,97.
L'appello incidentale è infondato alla luce dei chiari principi statuiti nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 69/2025, pronunciata in un caso speculare a quello oggetto di giudizio decidendo l'ipotesi in cui l'opponente allo stato passivo di un fallimento aveva dedotto di aver provveduto al deposito telematico dell'opposizione, ai fini della sua iscrizione a ruolo, la quale non era stata perfezionata da parte della cancelleria che aveva proceduto a rifiutare l'iscrizione del procedimento per difetto di anticipazione delle spese forfettarie.
Si legge nella motivazione del richiamato provvedimento: “
3.9. Ed infatti, come da questa Corte già ripetutamente affermato, il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta: - la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario;
- la seconda
(“ricevuta di consegna”), invece, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (art.
16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, l. n. n. 228/2012 ed applicabile ratione temporis) con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva;
- la terza pec attesa l'esito controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che dev'essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev'essere aderente alle specifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella
8 massima consentita (30 MB); - la quarta pec, infine, attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec
(Cass. n. 28982 del 2019, in motiv.).
3.10. Se, dunque, come stabilisce l'art.
16 bis, comma 7, cit., la tempestività del deposito telematico dev'essere verificata (salva l'applicazione dell'art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c.) avendo riguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta
l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr. Cass. SU. n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2021; Cass.
n. 19796 del 2021; Cass. n. 19163 del 2020), deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto è “anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC” e, cioè, come detto, subordinato “al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva”, sicché esclusivamente con
l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), “e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti” (Cass. n. 17404 del 2020; Cass. n. 27654 del 2022; Cass. SU n.
28403 del 2023, in motiv.). […] 3.12. Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2°, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n. 19307 del 2023).
3.13. In definitiva, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la
9 tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: - la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. SU n.
22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); - tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”); - “lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata
l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova
è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”; - “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, in motiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le prime due pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due pec successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale;
- in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. n. 6743 del
10 2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).”
In applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene la Corte che l'opponente, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla seconda pec entro il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poteva maturare un legittimo affidamento sulla sua tempestività, a condizione, però, che le successive pec (indipendentemente dal momento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine) avessero esito positivo.
“
3.15. Viceversa, a fronte del mancato ricevimento della c.d. “quarta pec” (in conseguenza del rifiuto della cancelleria), il profilo della tempestività del gravame è risultato travolto dalla irritualità del suo deposito, non potendosi considerare come tempestiva un'opposizione che, seppur in conseguenza di un rifiuto non consentito, sia stata sottratta all'esame sia dell'organo giurisdizionale sia della controparte opposta. L'opponente, a fronte del mancato ricevimento della quarta pec, aveva, dunque, due possibilità: - reiterare la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della “RdAC” del primo deposito (sempre
Cass. n. 6743 del 2021)); - oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del
2024, in motiv.).”
È pacifico che il deposito telematico del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, era stato rifiutato dalla cancelleria il 27.12.2016, con la conseguenza che tale deposito (a prescindere dalle ragioni per cui tale rifiuto
è avvenuto e dalla fondatezza o meno delle stesse), alla luce del chiaro arresto giurisprudenziale appena richiamato, non si è giuridicamente perfezionato.
11 Non sono pertanto condivisibili le difese dell'appellante incidentale laddove nella comparsa conclusionale ha ritenuto che egli, con la richiesta iniziale di iscrizione a ruolo ed il ricevimento della seconda pec, avesse assolto l'onere di procedere all'iscrizione a ruolo della causa.
Il deposito è stato d'ufficio regolarizzato dalla cancelleria il 19 settembre 2017, con ogni probabilità a seguito delle vibranti proteste dell'avv. in occasione della visita presso la cancelleria nell'agosto Persona_1
del 2017. Sotto questo profilo, seppure ciò non conduce ad un risultato per lui favorevole, si condivide l'assunto dell'appellante incidentale, ribadito con forza nella comparsa conclusionale, laddove sostiene che la sua istanza di remissione in termini, pervenuta per posta, doveva considerarsi tamquam non esset, essendo oramai l'opposizione iscritta a ruolo e non essendo stata detta istanza tempestivamente provveduta.
Ad avviso della Corte, infatti, seppure con altra motivazione, deve essere confermata la sentenza appellata laddove ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione che deve ritenersi maturata ben prima dell'iscrizione a ruolo d'ufficio da parte della cancelleria a fronte della decadenza in cui l'opponente è incorso, non avendo provveduto alla rinnovazione del deposito dell'atto di opposizione ai fini dell'iscrizione con esito positivo e non avendo proposto tempestiva istanza di remissione in termini.
Come si legge nell'ordinanza n. 69/2025 occorre infatti considerare che: “- la rimessione in termini è istituto che, in ragione del suo essere attuazione dei “principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo”, ben può trovare applicazione non solo riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di proporre impugnazione (cfr. Cass. n. 4585 del 2020, in motiv.), come l'opposizione all'esclusione dal passivo fallimentare di cui agli artt. 98 ss. l.fall. (cfr. Cass.
n. 22342 del 2021), ed al relativo deposito telematico (Cass. n. 32296 del
2023); - la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima attiene all'effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente
12 estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.;
Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del
2023; Cass. n. 18435 del 2024); b) la seconda attiene all'“immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019;
Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020;
Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).”
Premesso che è pacifico che l'atto è stato rifiutato con la quarta pec dalla cancelleria il 27.12.2016 e che lo stesso opponente ha riferito nell'istanza di remissione in termini del 12.9.2017, inviata per posta e pervenuta il 22.9.2017 (essendo del tutto evidente l'errore materiale del quale
è incorso il Tribunale indicando a pagina 6 della sentenza la data del
22.9.2018), che l'avv. Mereu, delegato a comparire per lui alla prima udienza indicata nell'atto di opposizione, recatosi in Tribunale il 12.4.2017, data appunto di detta prima udienza, aveva appreso che il giudizio non era stato iscritto al ruolo generale, il Collegio ritiene che la mancata attivazione dell'opponente per oltre cinque mesi dalla data del rifiuto della cancelleria dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, di cui uno successivo alla prima udienza del procedimento, abbia irrimediabilmente determinato l'improcedibilità dell'opposizione senza che nessun rilievo possa assumere l'iscrizione a ruolo d'ufficio, intervenuta - si ripete - dopo che detta improcedibilità si era ormai avverata. Si richiama Cass., n. 22342/2021 che
13 in materia di remissione in termini ha affermato “Tanto meno potrebbe poi risultare giustificata, nella prospettiva della tempestività della reazione, una soluzione di continuità (tra l'invio della istanza di autorizzazione e il rilascio della medesima da parte del giudice delegato) protrattasi per cinque mesi
(dei quali uno successivo alla data di fissazione della prima udienza collegiale).”.
Solo per completezza, letta la comparsa conclusionale dell'appellante incidentale, si evidenzia che appare speciosa l'argomentazione, fondata su un evidente errore materiale nell'indicazione della data dell'istanza di remissione in termini a pag. 6 della sentenza, secondo la quale il giudice avrebbe ritenuto non congrui i termini di detta istanza. Infatti occorre considerare che dal 27.12.2016 l'avv. sapeva che la quarta pec era Persona_1 stata rifiutata dalla cancelleria e che, pertanto l'opposizione non era stata iscritta a ruolo e che altri cinque mesi sono inutilmente decorsi dalla prima udienza del giudizio di opposizione alla quale il suo delegato aveva appreso della mancata iscrizione, senza che di tale inerzia sia stata offerta alcuna valida giustificazione.
Né l'assunto dell'appellante incidentale trova sostegno dell'ordinanza n. 9664/2020 della Suprema Corte, da esso richiamata, che ha riguardo ad un caso in cui gli appellanti avevano provveduto nel giro di due giorni dal rifiuto della quarta pec alla regolarizzazione fiscale a seguito della quale la causa era stata immediatamente iscritta a ruolo, domandando - circa tre mesi e mezzo - dopo la formale remissione in termini, vicenda chiaramente assolutamente diversa da quella oggetto del giudizio, caratterizzata da una protratta inerzia dell'interessato per circa nove mesi. In ogni caso detta pronuncia risulta superata dall'approfondita motivazione dell'ordinanza n. 69 del 2025 sopra richiamata che, come sopra riportato, con assoluta chiarezza richiede, al fine di evitare le decadenze di legge, l'attivazione dell'interessato al fine di superare la situazione di stallo venutasi a creare a seguito del, seppure erroneo, rifiuto della cancelleria all'iscrizione a ruolo, dovendosi ribadire pertanto l'infondatezza degli assunti sviluppati con forza anche negli atti difensivi finali dall'appellante incidentale che, in sintesi, vorrebbe ritenere
14 “perfetta” l'iscrizione a ruolo del dicembre 2016 al fine di ritenere proposta tempestiva opposizione.
Rimangono assorbite le argomentazioni di merito sviluppate nella comparsa di costituzione con appello incidentale relative alla fondatezza dell'originaria domanda creditizia azionata con il ricorso in via monitoria nonché le questioni relative all'esecutorietà del decreto ingiuntivo e alla, conseguente, procedura esecutiva promossa dall'avv. di cui Parte_1 alla memoria di replica dell'avv. Persona_1
Appello principale: “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – assenza totale di motivazione.”
L'avv. impugna la sentenza lamentando che il giudice Parte_1
avesse omesso di motivare le ragioni della decisione sulle spese, limitandosi a ritenerne sussistenti i presupposti di compensazione, e ciò ancorché si fosse integralmente discostato dalla difesa impostata dall'avv. sul Persona_1 fondamento che il tempo di reazione dell'odierno appellato al rifiuto dell'iscrizione era stato eccessivamente lungo e intempestivo.
La decisione del giudice sulle spese era, in ogni caso, difforme ai presupposti stabiliti dalla legge, atteso che l'art. 91 c.p.c. stabilisce la condanna alle spese sul soccombente in giudizio e che l'art. 92 c.p.c. ammette la compensazione delle spese soltanto nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Peraltro, esso appellante era stato ingiustamente penalizzato, avendo dovuto condurre un processo con ampia attività difensiva, ancorché fin da subito erano state evidenti, e le aveva eccepite, le ragioni per la declaratoria di estinzione del procedimento sia per l'intempestiva istanza dell'avv. sia per il contestuale avveramento di molti, irreversibili Persona_1 accadimenti processuali. L'appello doveva, comunque, ritenersi proposto sui mancati compensi di euro 2430,00 come quantificati nelle note conclusive ex art. 281 sexies c.p.c., spedite telematicamente il 2.2.2021 o sulla diversa somma riconosciuta dalla Corte in sede di gravame.
Il motivo è infondato.
15 Ad avviso della Corte, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle ragioni fondanti il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. ovvero le ragioni sottese all'accaduto, la novità della materia (in tema di processo civile telematico e disposizioni fiscali: il
[...]
, solo con Controparte_2 nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che la sanzione di cui all'art. 285 T.U. si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo, orientamento confermato da Cass., n. 9664/2020)
e il fatto che il difensore si era costituito spontaneamente al solo scopo di ottenere il rigetto dell'istanza di remissione in termini, talché non pare condivisibile la censura di difetto di motivazione della sentenza in ordine alla statuizione sulle spese.
In ogni caso, il Collegio ritiene condivisibile detta decisione, alla luce delle suddette argomentazioni, in particolare considerando che la vicenda è stata innescata da due improvvide iniziative della cancelleria laddove dapprima ha rifiutato, erroneamente, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente ha irritualmente iscritto d'ufficio la causa a ruolo, venendo a determinare la pendenza del procedimento e l'espletamento dell'attività difensiva dell'odierno appellante principale. Si ritiene pertanto sussistano le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92
c.p.c.
Sulle spese
La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di lite anche del presente grado del giudizio nonché il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. rigetta l'appello principale;
3. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
16 4. rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante incidentale;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
17