Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2025, proposto da
AM Al MI HE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Napoli del 12/05/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/105265 61 rilasciato in data 01/05/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore.
Il ricorrente espone che: - giungeva in Italia in data 1/08/2023, con visto d’ingresso per lavoro subordinato; stante l’irreperibilità del datore di lavoro, il ricorrente provvedeva ad effettuare la prescritta comunicazione di presenza con pec inviata alla Prefettura di Napoli in data 8/3/2023 e chiedere, quindi, un appuntamento ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione; all’odierno ricorrente veniva comunicato in data 09/04/2025 il preavviso di revoca del nulla osta, considerata “ 1) la mancata presentazione dei documenti di riconoscimento del datore; 2) mancata presentazione della “cessione di fabbricato” per ospitalità presentata alla competente autorità di P.S.; 3) mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa (decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975) la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso (originale più fotocopia); 4) mancata presentazione del documento di asseverazione ex art 44 Dl. n. 3/2022; 5) mancata presentazione della documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale (esclusivamente per il lavoro subordinato non stagionale) rilasciata da un Centro per l’impiego (art.22, co 2 D.Lgs 286/1998); 6) in violazione della disposizione di cui all’art. 22, co. 5-ter del D.Lgs 286/1998, secondo cui il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello Unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale, si fa rilevare che le parti interessate, benché ritualmente convocate con comunicazione trasmessa al domicilio eletto ai sensi dell’art. 47 c.c., non hanno aderito all’invito alla sottoscrizione del predetto contratto di soggiorno ”; con memoria ex art 10 bis L. nr. 241/90 del 15/04/2025 il ricorrente insisteva nella richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro subordinato previo subingresso del nuovo datore di lavoro, invocando la propria buona fede ed il legittimo affidamento in atti e provvedimenti di provenienza pubblicistica, non potendosi su di lui far gravare gli effetti negativi di una condotta fraudolenta posta in essere dal datore di lavoro e rimarcando che medio tempore aveva trovato idonea occupazione lavorativa, essendo stato assunto il 21/02/2024 dalla “ Società Cooperativa Agricola San Paolo ” con comunicazione UNILAV dell’11/03/2024 alle cui dipendenze è tuttora impiegato.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata revoca del nulla osta per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 ed art. 42, comma 2, della legge nr. 73/22; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, 9 e 31 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Testo Unico per l’Immigrazione); violazione delle Circolari del Ministero dell’Interno nr. 3865 del 18/06/2010 e nr. 3827 del 20/08/2007 in relazione agli artt. 8 della CEDU ex artt. 2 e 117 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento; illogicità manifesta; violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1967 del 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA UD, Presidente
AN ON, Consigliere, Estensore
Mara SP, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | SA UD |
IL SEGRETARIO