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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1136/2024
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice estensore dott. Salvatore Regasto Giudice sul ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Sinopoli, nei confronti di C.F._1
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Ruberto;
C.F._3 disposta per l'udienza collegiale del 23.1.2025 la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate, con riserva di adozione fuori udienza dei provvedimenti giudiziari;
dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti costituite e del deposito delle note scritte autorizzate;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
ha emesso la seguente ordinanza:
PREMESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 2.10.2023 nel corso del giudizio 1083/2023, CP_1
e ricorrevano al Tribunale di Lamezia Terme affinchè ordinasse a “
[...] CP_2 Parte_1
l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di parcheggio sul posto
[...]
auto nell'area antistante l'ingresso principale del palazzo, lato sud del fabbricato e, precisamente, nello stallo contrassegnato da strisce bianche - parzialmente cancellate dal tempo - tra i posti a suo tempo dei Signori e dei Signori – oggi tutti non Parte_2 Pt_3 Per_1 più residenti nel palazzo”; in subordine, ove fosse stato accertato che la condotta di
[...]
integrasse non già lo spoglio, ma la molestia nel possesso, gli ordinasse di cessare la Parte_1 turbativa del possesso”.
In particolare, i ricorrenti esponevano: a) di possedere da anni, pacificamente, il posto auto antistante l'ingresso principale del palazzo in cui è ubicato l'appartamento di loro proprietà, nello stallo contrassegnato da strisce bianche - parzialmente cancellate dal tempo - tra il posto auto a suo tempo dei Signori - e quello dei Signori - oggi Parte_2 Parte_2 Pt_3 Per_1
tutti non più residenti nel palazzo, e collocato esattamente di fronte la finestra della cucina dell'appartamento dei ricorrenti;
b) che, in data 11.11.2022, , approfittando della Parte_1 temporanea assenza dell'auto dei ricorrenti, aveva collocato nel loro stallo un veicolo in disuso e probabilmente neanche marciante, tanto da averlo dovuto spingere con l'auto di un'altra persona;
c) con tale comportamento di abbandono del mezzo, aveva impedito ai ricorrenti di fruire del loro posto auto, di cui avevano sempre esercitato il possesso in modo pacifico e indisturbato. Tanto premesso gli istanti proponevano ricorso ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. per ottenere l'immediata reintegrazione nel possesso della servitù di parcheggio.
Il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti e, a seguito di apposita istanza dei ricorrenti, li rimetteva in termini per la notifica, rinviando il giudizio all'udienza del 17.4.2025. Con istanza del 16.04.2024, il resistente rappresentava al Tribunale di aver appreso dell'esistenza del giudizio civile Rg.1083/2023 soltanto il 4.3.2024, data in cui aveva ricevuto la notifica del ricorso, dei decreti e del verbale di udienza, rilevava che la notificazione era stata tardiva e che non era stato garantito un adeguato termine a difesa in suo favore. Il giudice fissava la successiva udienza al
3.6.2024 (poi rinviata al 5.6.2024), il resistente si costituiva sollevando eccezioni preliminari e di merito, contestando integralmente il contenuto del ricorso, contestando la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del possesso invocato dai ricorrenti. Parte_1
dava altresì atto di una situazione di elevata conflittualità tra le parti in causa – circostanza invero confermata anche dai resistenti -, che aveva dato origine a diversi procedimenti civili ed anche ad un procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. di cui era imputato lo stesso
: pertanto, chiedeva una sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Chiedeva, Parte_1
pertanto, in via preliminare, la sospensione del giudizio;
sempre in via preliminare, la rinnovazione degli atti e delle attività processuali già compiute con rimessione in termini, per meglio articolare le proprie difese;
nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda dei ricorrenti;
il tutto con condanna degli stessi al pagamento delle spese di giudizio.
In seguito all'audizione di un informatore e di un rinvio per verificare la possibilità di un bonario componimento, con note di trattazione scritta del 4.10.2024 i ricorrenti affermavano testualmente che “...il Sig. ha rimosso l'autovettura Jeep non marciante dal posto auto dei Parte_1
ricorrenti su ordine dei Carabinieri di Maida, presumibilmente perché priva di copertura assicurativa, sicché lo stallo è attualmente libero come da fotografie che si esibiscono e può ritenersi cessata la materia del contendere...”.
Con ordinanza del 7.10.2024, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. Con ricorso depositato il 28.10.2024 ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. proponeva reclamo avverso detta ordinanza lamentandone Parte_1 l'illegittimità per: 1) violazione del diritto di difesa, poiché il giudice non aveva consentito al reclamante di replicare alle prospettazioni avversarie, ed aveva tenuto conto delle nuove allegazioni degli odierni reclamati;
2) insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché non vi era stato alcun reciproco riconoscimento in ordine al mutare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
3) inammissibilità dell'azione possessoria promossa dai ricorrenti;
4) erroneità della compensazione delle spese.
Resistevano allo spiegato gravame, con apposita memoria difensiva, e Controparte_1 [...]
, che eccepiva l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse, rilevando la correttezza CP_2
della motivazione del provvedimento reclamato. Evidenziava, poi, che per quanto controparte avesse lamentato la violazione del contraddittorio in ordine al contenuto delle note del 4.10.2024 sulla rimozione del veicolo, nel suo reclamo non aveva mai confutato la circostanza, né la aveva contestata o negata. Di conseguenza, pur volendo ripristinare tardivamente il contraddittorio sulla circostanza della rimozione del veicolo, lo stesso reclamante non aveva negato né confutato l'avvenuta rimozione. Concludevano, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità del reclamo o per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Tribunale disponeva la sostituzione dell'udienza del 23.1.2025 con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. e riservava la decisione.
OSSERVATO
Giova rammentare che al Collegio, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., è completamente devoluta la cognizione della controversia cautelare già esaminata dal primo giudice.
Ad una tale conclusione si perviene valorizzando il portato normativo del quinto comma dell'art. 669-duodecies c.p.c., per cui “le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice”. Se ne ricava che spetta al giudice dell'impugnazione conoscere pienamente, nel merito ed anche negli elementi nuovi la lite cautelare. Il reclamo è quindi un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare (Trib. Torino, 11 maggio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 695; Trib. Trani,
14 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I, 1828; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, in Giust. Civ., 1998,
I, 2653; Trib. Padova, 13 febbraio 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 460), laddove la prima caratteristica sta a significare che tutti i “materialia causae” a disposizione del giudice a quo passano automaticamente a quello di reclamo, mentre la seconda pone in evidenza che, qualunque sia l'esito del reclamo, la decisione del giudice ad quem si sostituisce sempre a quella di prime cure, sia essa di revoca, modifica, conferma della precedente misura o di concessione per la prima volta del provvedimento cautelare. In particolare, poi, in sede di reclamo cautelare non v'è affatto la necessità di allegazione e specificazione dei motivi o indici di ingiustizia o invalidità del provvedimento gravato, che quindi non costituiscono un limite alla totale devoluzione cognitiva della fattispecie cautelare già decisa. Così, la res iudicanda cautelare sarà esattamente quella della prima fase conclusa, come risultata e composta da tutte le attività assertive ed istruttorie ivi esplicate (Trib.
Latina, 17 giugno 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 3288; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, cit.; Trib.
Torino, 11 maggio 1993, cit.). Detto questo in via generale, va precisato che il Giudice delle prime cure cautelari ha posto a fondamento della sua decisione di rigetto della domanda cautelare spiegata dalla l'infondatezza nel merito per carenza del requisito del periculum in mora. Il CP_3
reclamo è infondato in quanto questo Collegio ritiene corretta la valutazione del giudice reclamato con riguardo alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Deve infatti rilevarsi che, secondo la Suprema Corte, “Il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo "ante causam", rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (Cass., n. 11370/11)”.
Il reclamo è peraltro ammissibile, avendo ad oggetto l'impugnativa dell'ordinanza pronunciata a seguito di udienza di comparizione delle parti e non già il provvedimento emesso inaudita altera parte.
Nel merito, deve preliminarmente evidenziarsi che, nonostante tutte le argomentazioni addotte dal reclamante, non vi è alcun dubbio che, all'esito del giudizio instaurato, fosse effettivamente cessata la materia del contendere, non sussistendo più alcun contrasto tra le opposte pretese delle parti.
È pacifico, infatti, che l'auto collocata da nello spazio asseritamente in possesso Parte_1 degli originari ricorrenti sia stata rimossa;
la circostanza, lungi dall'essere stata dedotta tardivamente, è stata allegata e documentata dopo l'udienza di comparizione delle parti, perché effettivamente verificatasi dopo quella data. Invero, nella specie, non vi è dubbio che al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata fosse venuto meno l'interesse dei ricorrenti a una decisione sulla domanda giudiziale proposta;
non vi è quindi dubbio che, al momento della decisione, l'interesse della parte ricorrente risultava, comunque, soddisfatto e alcun interesse contrapposto sussisteva, poiché il resistente non aveva, di fatto, alcun motivo per continuare il giudizio instaurato nei suoi confronti. Né può deporre in senso contrario la richiesta dell'odierno reclamante di ottenere l'affermazione della inammissibilità della domanda possessoria.
In proposito, va evidenziato che la declaratoria di cessata materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio.
In sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, viene attestata con statuizione dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. L'obbligo di motivazione è certamente soddisfatto sulle considerazioni espresse in ordine all'avvenuta rimozione del veicolo.
Alla luce delle superiori considerazioni si impone pertanto la conferma dell'ordinanza reclamata.
Le spese di lite della presente fase di reclamo vanno integralmente compensate tra le parti in causa nonostante la soccombenza del reclamante, tenuto conto della particolarità della vicenda sottoposta all'esame del tribunale e dei rapporti estremamente tesi tra le parti. Il Collegio, pur conoscendo l'esistenza di orientamenti contrastanti emersi in giurisprudenza, ritiene non applicabile all'ipotesi in esame la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, considerato che la norma, di carattere speciale, può trovare attuazione soltanto con riferimento alle impugnazioni in senso stretto e non al giudizio di reclamo vista la sua natura di mezzo di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, visto l'art. 669-terdecies c.p.c.:
1) respinge il reclamo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
20.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presiden te Teresa
Valeria Grieco Giovanni Garofalo
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice estensore dott. Salvatore Regasto Giudice sul ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Sinopoli, nei confronti di C.F._1
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Ruberto;
C.F._3 disposta per l'udienza collegiale del 23.1.2025 la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate, con riserva di adozione fuori udienza dei provvedimenti giudiziari;
dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti costituite e del deposito delle note scritte autorizzate;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
ha emesso la seguente ordinanza:
PREMESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 2.10.2023 nel corso del giudizio 1083/2023, CP_1
e ricorrevano al Tribunale di Lamezia Terme affinchè ordinasse a “
[...] CP_2 Parte_1
l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di parcheggio sul posto
[...]
auto nell'area antistante l'ingresso principale del palazzo, lato sud del fabbricato e, precisamente, nello stallo contrassegnato da strisce bianche - parzialmente cancellate dal tempo - tra i posti a suo tempo dei Signori e dei Signori – oggi tutti non Parte_2 Pt_3 Per_1 più residenti nel palazzo”; in subordine, ove fosse stato accertato che la condotta di
[...]
integrasse non già lo spoglio, ma la molestia nel possesso, gli ordinasse di cessare la Parte_1 turbativa del possesso”.
In particolare, i ricorrenti esponevano: a) di possedere da anni, pacificamente, il posto auto antistante l'ingresso principale del palazzo in cui è ubicato l'appartamento di loro proprietà, nello stallo contrassegnato da strisce bianche - parzialmente cancellate dal tempo - tra il posto auto a suo tempo dei Signori - e quello dei Signori - oggi Parte_2 Parte_2 Pt_3 Per_1
tutti non più residenti nel palazzo, e collocato esattamente di fronte la finestra della cucina dell'appartamento dei ricorrenti;
b) che, in data 11.11.2022, , approfittando della Parte_1 temporanea assenza dell'auto dei ricorrenti, aveva collocato nel loro stallo un veicolo in disuso e probabilmente neanche marciante, tanto da averlo dovuto spingere con l'auto di un'altra persona;
c) con tale comportamento di abbandono del mezzo, aveva impedito ai ricorrenti di fruire del loro posto auto, di cui avevano sempre esercitato il possesso in modo pacifico e indisturbato. Tanto premesso gli istanti proponevano ricorso ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. per ottenere l'immediata reintegrazione nel possesso della servitù di parcheggio.
Il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti e, a seguito di apposita istanza dei ricorrenti, li rimetteva in termini per la notifica, rinviando il giudizio all'udienza del 17.4.2025. Con istanza del 16.04.2024, il resistente rappresentava al Tribunale di aver appreso dell'esistenza del giudizio civile Rg.1083/2023 soltanto il 4.3.2024, data in cui aveva ricevuto la notifica del ricorso, dei decreti e del verbale di udienza, rilevava che la notificazione era stata tardiva e che non era stato garantito un adeguato termine a difesa in suo favore. Il giudice fissava la successiva udienza al
3.6.2024 (poi rinviata al 5.6.2024), il resistente si costituiva sollevando eccezioni preliminari e di merito, contestando integralmente il contenuto del ricorso, contestando la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del possesso invocato dai ricorrenti. Parte_1
dava altresì atto di una situazione di elevata conflittualità tra le parti in causa – circostanza invero confermata anche dai resistenti -, che aveva dato origine a diversi procedimenti civili ed anche ad un procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. di cui era imputato lo stesso
: pertanto, chiedeva una sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Chiedeva, Parte_1
pertanto, in via preliminare, la sospensione del giudizio;
sempre in via preliminare, la rinnovazione degli atti e delle attività processuali già compiute con rimessione in termini, per meglio articolare le proprie difese;
nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda dei ricorrenti;
il tutto con condanna degli stessi al pagamento delle spese di giudizio.
In seguito all'audizione di un informatore e di un rinvio per verificare la possibilità di un bonario componimento, con note di trattazione scritta del 4.10.2024 i ricorrenti affermavano testualmente che “...il Sig. ha rimosso l'autovettura Jeep non marciante dal posto auto dei Parte_1
ricorrenti su ordine dei Carabinieri di Maida, presumibilmente perché priva di copertura assicurativa, sicché lo stallo è attualmente libero come da fotografie che si esibiscono e può ritenersi cessata la materia del contendere...”.
Con ordinanza del 7.10.2024, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. Con ricorso depositato il 28.10.2024 ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. proponeva reclamo avverso detta ordinanza lamentandone Parte_1 l'illegittimità per: 1) violazione del diritto di difesa, poiché il giudice non aveva consentito al reclamante di replicare alle prospettazioni avversarie, ed aveva tenuto conto delle nuove allegazioni degli odierni reclamati;
2) insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché non vi era stato alcun reciproco riconoscimento in ordine al mutare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
3) inammissibilità dell'azione possessoria promossa dai ricorrenti;
4) erroneità della compensazione delle spese.
Resistevano allo spiegato gravame, con apposita memoria difensiva, e Controparte_1 [...]
, che eccepiva l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse, rilevando la correttezza CP_2
della motivazione del provvedimento reclamato. Evidenziava, poi, che per quanto controparte avesse lamentato la violazione del contraddittorio in ordine al contenuto delle note del 4.10.2024 sulla rimozione del veicolo, nel suo reclamo non aveva mai confutato la circostanza, né la aveva contestata o negata. Di conseguenza, pur volendo ripristinare tardivamente il contraddittorio sulla circostanza della rimozione del veicolo, lo stesso reclamante non aveva negato né confutato l'avvenuta rimozione. Concludevano, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità del reclamo o per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Tribunale disponeva la sostituzione dell'udienza del 23.1.2025 con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. e riservava la decisione.
OSSERVATO
Giova rammentare che al Collegio, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., è completamente devoluta la cognizione della controversia cautelare già esaminata dal primo giudice.
Ad una tale conclusione si perviene valorizzando il portato normativo del quinto comma dell'art. 669-duodecies c.p.c., per cui “le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice”. Se ne ricava che spetta al giudice dell'impugnazione conoscere pienamente, nel merito ed anche negli elementi nuovi la lite cautelare. Il reclamo è quindi un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare (Trib. Torino, 11 maggio 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 695; Trib. Trani,
14 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I, 1828; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, in Giust. Civ., 1998,
I, 2653; Trib. Padova, 13 febbraio 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 460), laddove la prima caratteristica sta a significare che tutti i “materialia causae” a disposizione del giudice a quo passano automaticamente a quello di reclamo, mentre la seconda pone in evidenza che, qualunque sia l'esito del reclamo, la decisione del giudice ad quem si sostituisce sempre a quella di prime cure, sia essa di revoca, modifica, conferma della precedente misura o di concessione per la prima volta del provvedimento cautelare. In particolare, poi, in sede di reclamo cautelare non v'è affatto la necessità di allegazione e specificazione dei motivi o indici di ingiustizia o invalidità del provvedimento gravato, che quindi non costituiscono un limite alla totale devoluzione cognitiva della fattispecie cautelare già decisa. Così, la res iudicanda cautelare sarà esattamente quella della prima fase conclusa, come risultata e composta da tutte le attività assertive ed istruttorie ivi esplicate (Trib.
Latina, 17 giugno 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 3288; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, cit.; Trib.
Torino, 11 maggio 1993, cit.). Detto questo in via generale, va precisato che il Giudice delle prime cure cautelari ha posto a fondamento della sua decisione di rigetto della domanda cautelare spiegata dalla l'infondatezza nel merito per carenza del requisito del periculum in mora. Il CP_3
reclamo è infondato in quanto questo Collegio ritiene corretta la valutazione del giudice reclamato con riguardo alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Deve infatti rilevarsi che, secondo la Suprema Corte, “Il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo "ante causam", rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (Cass., n. 11370/11)”.
Il reclamo è peraltro ammissibile, avendo ad oggetto l'impugnativa dell'ordinanza pronunciata a seguito di udienza di comparizione delle parti e non già il provvedimento emesso inaudita altera parte.
Nel merito, deve preliminarmente evidenziarsi che, nonostante tutte le argomentazioni addotte dal reclamante, non vi è alcun dubbio che, all'esito del giudizio instaurato, fosse effettivamente cessata la materia del contendere, non sussistendo più alcun contrasto tra le opposte pretese delle parti.
È pacifico, infatti, che l'auto collocata da nello spazio asseritamente in possesso Parte_1 degli originari ricorrenti sia stata rimossa;
la circostanza, lungi dall'essere stata dedotta tardivamente, è stata allegata e documentata dopo l'udienza di comparizione delle parti, perché effettivamente verificatasi dopo quella data. Invero, nella specie, non vi è dubbio che al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata fosse venuto meno l'interesse dei ricorrenti a una decisione sulla domanda giudiziale proposta;
non vi è quindi dubbio che, al momento della decisione, l'interesse della parte ricorrente risultava, comunque, soddisfatto e alcun interesse contrapposto sussisteva, poiché il resistente non aveva, di fatto, alcun motivo per continuare il giudizio instaurato nei suoi confronti. Né può deporre in senso contrario la richiesta dell'odierno reclamante di ottenere l'affermazione della inammissibilità della domanda possessoria.
In proposito, va evidenziato che la declaratoria di cessata materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio.
In sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, viene attestata con statuizione dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. L'obbligo di motivazione è certamente soddisfatto sulle considerazioni espresse in ordine all'avvenuta rimozione del veicolo.
Alla luce delle superiori considerazioni si impone pertanto la conferma dell'ordinanza reclamata.
Le spese di lite della presente fase di reclamo vanno integralmente compensate tra le parti in causa nonostante la soccombenza del reclamante, tenuto conto della particolarità della vicenda sottoposta all'esame del tribunale e dei rapporti estremamente tesi tra le parti. Il Collegio, pur conoscendo l'esistenza di orientamenti contrastanti emersi in giurisprudenza, ritiene non applicabile all'ipotesi in esame la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, considerato che la norma, di carattere speciale, può trovare attuazione soltanto con riferimento alle impugnazioni in senso stretto e non al giudizio di reclamo vista la sua natura di mezzo di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, visto l'art. 669-terdecies c.p.c.:
1) respinge il reclamo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
20.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presiden te Teresa
Valeria Grieco Giovanni Garofalo