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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.548/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Gentile Cinà. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato nella cancelleria del G.L. del Tribunale di Palermo AL IA aveva chiesto dichiararsi la illegittimità della richiesta avanzata dall' in data CP_1
24/3/2021 di restituzione della somma di € 1.644,54 pagata in più sulla pensione cat. Asn. 04031692 nel periodo da gennaio 2019 al febbraio 2021. Con sentenza del 4/4/2023 il Tribunale di Palermo G.L. rigettava il ricorso. Tanto sul rilievo che in base alla disciplina specificamente dettata per l'assegno sociale ( art. 3 comma 6° Legge n. 335/1995) l'iniziativa dell' oltre che fondata sulla CP_1 circostanza pacifica del superamento del limite reddituale in quanto Parte_1 coniuge della AL, era risultato titolare di pensione estera, era stata pure tempestivamente adottata essendo l'Istituto venuto a conoscenza del dato soltanto al Parte momento dell'invio da parte della pensionata del mod. nell'anno 2020.
La sentenza di primo grado è stata gravata di appello da parte di quale Parte_1 erede di AL IA nel frattempo deceduta, il quale invoca i principi preordinati a regolamentare l'indebito delle prestazioni assistenziali , come rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile soltanto successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. Resiste in questo grado l' che chiede il rigetto del proposto gravame. CP_1
Ciò premesso, l'appello è infondato. Premesso che in materia di prestazioni elargite dal sistema della sicurezza sociale opera un meccanismo di distribuzione dell'onere della prova che addossa in capo al fruitore della prestazione l'onere di documentare il fatto costitutivo del diritto , nel caso di specie è pacifico che con riferimento agli anni 2019-2020 fino a febbraio 2021 la AL ebbe a beneficiare di un incremento reddituale, dovuto al cumulo della pensione estera del coniuge, eccedente la soglia legale per il mantenimento della prestazione assistenziale in godimento e che di tale circostanza, non esposta nella dichiarazione dei redditi degli anni in contestazione, l' venne reso edotto soltanto con la comunicazione del Mod. RED del CP_1
2020. Ora non ignora la Corte che con riferimento alla materia dell'indebito c.d. assistenziale, riguardante tutte le prestazioni sociali prive di copertura contributiva, esso viene di norma fatto rientrare nella generale disciplina dell'art. 2033 c.c. ma è del pari noto che il rigore di tale precetto è stato mitigato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotto nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente. Si è giunti in tal modo al riconoscimento di un principio unificatore operante sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria per cui , in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento. Con questa peculiarità che mentre per l'indebito disciplinato dagli articoli 52 Legge n.
88/89 e 13 Legge 412/1991 (previdenziale) la disciplina è quella tipizzata dal legislatore e sottoposta a condizioni e termini ivi codificati, con riferimento all'indebito assistenziale, determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, l'orientamento della S.C. è nel senso che l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 12608/2020). Posto il superiore assunto, deve pur tuttavia darsi atto che la misura dell'assegno sociale è soggetta ad un ordinamento autonomo che sovraintende all'esercizio della facoltà di recupero da parte dell'ente previdenziale . Opera al riguardo il disposto di cui all'art. l'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 :
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Conformemente all'impostazione impressa dalla sentenza impugnata, allora, il compendio normativo appena citato restituisce un sistema che, a regime, impone all'ente erogatore di operare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo (“conguaglio”) della prestazione sociale sulla base dei redditi dichiarati per l'anno solare di riferimento. E poiché nel caso della AL la concorrenza della ulteriore fonte reddituale è stata
“dichiarata” soltanto nel 2020 ne deriva che la prima nota di recupero inviata dall' nel CP_1 marzo 2021 deve ritenersi rispettosa del termine di legge. Parte appellante deve essere tenuta indenne dall'onere delle spese processuali ricorrendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1178/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 4 aprile 2023.
Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio. Palermo 22 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco