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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3691/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t.,Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Imerio Raffaele De Marco;
RICORRENTE
E
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Mastrogiovanni;
CP_4
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.2023, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato dagli opposti il 19.6.2023 contenente l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 4.532,44 di cui € 4.195,05 per credito riconosciuto con la sentenza n. 813/2023 emessa il 23.2.2023 in primo grado dal Tribunale di Salerno.
A fondamento della opposizione deduceva il difetto di legittimazione attiva degli eredi per aver essi già incassato il 20.7.2020, per il tramite di CP_1 Controparte_1
dall'INPS (ex art.2 L. 297/82) l'importo netto di € 14.413,82 a Controparte_5 titolo di trattamento di fine rapporto (dovuto al de cuius , come Persona_1
dimostrato dalla azione di surroga ex lege avviata nei confronti della società dall'Avvocatura Distrettuale dell'INPS di Salerno con nota del 20.4.2022 ricevuta dalla in data 4.5.2022. Parte_1
Tanto premesso la società ricorrente chiedeva di dichiarare l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto notificato il 19.6.2023, con vittoria di spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli eredi che CP_1
deducevano l'infondatezza e la temerarietà dell'opposizione, in quanto il credito oggetto di precetto era stato accertato da titolo di formazione giudiziale (sentenza
813/2023 del 23.2.2023) ed erano pertanto improponibili in sede di opposizione all'esecuzione eccezioni estintive basate su fatti anteriori alla formazione del predetto titolo. Concludevano chiedendo il rigetto della opposizione, con vittoria delle spese di lite e condanna della società ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.5.2025.
Preliminarmente, va qualificata la spiegata opposizione.
Per costante giurisprudenza di legittimità il criterio distintivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza del credito ovvero la sussistenza o validità del titolo esecutivo, sia in via relativa, ponendosi in discussione la pignorabilità di determinati beni, mentre, con la seconda, si contesta solo il quomodo dell'esecuzione, cioè la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari ad esso (cfr. Cass. nn.
16262/2005, 7886/2003, 16569/2002, 11646/2002, 3400/2001 e 3663/1999).
Alla stregua di tale criterio, l'opposizione in oggetto va qualificata come opposizione all'esecuzione atteso che parte ricorrente contesta il diritto della controparte di procedere all'esecuzione per infondatezza del credito azionato in quanto già oggetto di precedente pagamento. Trattasi evidentemente di contestazione che attiene al merito e non al quomodo dell'esecuzione, investendo essa questione concernente il diritto sostanziale dei creditori a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto di credito per come indicato nell'atto di precetto.
Tanto premesso, la opposizione è infondata per le seguenti motivazioni.
Come detto con l'unico motivo di opposizione la società ricorrente ha dedotto la inesistenza del diritto degli eredi di procedere all'esecuzione forzata per la CP_1
somma di € 4.195,05 pretesa a titolo di -residuo- trattamento di fine rapporto spettante al de cuius, dante causa degli opposti, affermando Persona_1
l'avvenuto pagamento di quanto a tale titolo spettante da parte dell' di CP_6
Garanzia, come evincibile da atto di quietanza del 20.7.2020.
Ebbene si osserva che, come statuito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667), qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o
2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il medesimo costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1
e 2, c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre più volte affermato che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto luogo. Si osserva altresì che quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”. La Corte di Cassazione ha in particolare affermato che: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 3277/2015); il vizio di un titolo esecutivo giudiziale va fatto valere esclusivamente coi mezzi di impugnazione propri di questo, se ancora esperibili, restando altrimenti indeducibile in qualsiasi opposizione alle esecuzioni su quello fondate (Cass. S.U. 19889/2019). Va quindi affermato che, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto -al pari di quella all'esecuzione già iniziata- non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie la società ricorrente ha inteso porre alla base della dedotta inesistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione (mediante atto di precetto notificato il 19.6.2023) fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale
(sentenza n. 813/2023 del 23.2.2023) ovvero il pagamento da parte dell'INPS, in data
20.7.2020, dell'importo dovuto a titolo di TFR. Trattasi all'evidenza di fatto estintivo che ben poteva -e doveva- essere dedotto nel giudizio definito con la citata sentenza n. 813/2023 (sulla cui base è stato notificato l'atto di precetto oggi opposto) anche perché certamente conosciuto -prima della formazione del predetto titolo- dalla che infatti ha ammesso di aver appreso la circostanza di tale pagamento Parte_1
mediante la notifica, in data 4.5.2022, di nota del 20.4.2022 inviata dall'avvocatura
Distrettuale dell'INPS di Salerno per l'esercizio del diritto di surroga ex lege.
Tale fatto estintivo, quindi, in base ai principi sopra riportati, avrebbe potuto/dovuto essere dedotto nel giudizio (iscritto al n. RG 8268/2019) definito con la sentenza n.
813/2023 del 23.2.2023 o avrebbe potuto/dovuto formare oggetto di motivi di appello avverso la predetta sentenza. Ne deriva che parte opponente, non avendo dedotto il predetto fatto nell'ambito del giudizio più volte richiamato e una volta spirati i termini per proporre gravame (anche in via incidentale), ha “consumato” la sua possibilità di censura in ordine alla fondatezza del credito fatto valere con l'atto di precetto oggetto della odierna opposizione. Tale diritto di credito è stato infatti accertato dalla più volte citata sentenza n. 813/2023 emessa il 23.2.2023 (dunque, si ribadisce, successivamente al fatto estintivo del pagamento dedotto dalla società ricorrente, che risale all'anno 2020 ed è stato da essa pacificamente conosciuto quantomeno dal 4.5.2022) nel cui dispositivo è espressamente accertato il credito degli eredi per un importo di € 4.195,05. Ne deriva il diritto degli opposti ad CP_1
agire in esecuzione per il credito consacrato dal titolo esecutivo giudiziale (sent.
813/2023 del 23.2.2023), con conseguente rigetto della opposizione.
Si deve dare peraltro atto che, come documentato dalle parti opposte, nelle more del presente giudizio e a seguito dell'appello proposto dagli eredi avverso la citata CP_1
sentenza n. 813/2023, quest'ultima è stata riformata con conferma del credito in capitale di € 17.397,25 originariamente precettato dagli eredi (precetto CP_1
notificato alla il 22.7.2019 sulla base del decreto ingiuntivo n. 409/2016 Parte_1
del 8.4.2016). risulta altresì che la sentenza n. 406/2024 del 08/05/2024 della Corte di Appello di Salerno è poi passata in giudicato a seguito della estinzione del giudizio n. 17542/2024 instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione su ricorso della Parte_1
(v. allegati a note parte opposta del 21.5.2024 e del 12.5.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico della Parte_1
Non si ravvisano i presupposti per la invocata condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Rigetta la opposizione;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
in € 2.626,00 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Salerno, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3691/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t.,Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Imerio Raffaele De Marco;
RICORRENTE
E
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Mastrogiovanni;
CP_4
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.6.2023, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato dagli opposti il 19.6.2023 contenente l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 4.532,44 di cui € 4.195,05 per credito riconosciuto con la sentenza n. 813/2023 emessa il 23.2.2023 in primo grado dal Tribunale di Salerno.
A fondamento della opposizione deduceva il difetto di legittimazione attiva degli eredi per aver essi già incassato il 20.7.2020, per il tramite di CP_1 Controparte_1
dall'INPS (ex art.2 L. 297/82) l'importo netto di € 14.413,82 a Controparte_5 titolo di trattamento di fine rapporto (dovuto al de cuius , come Persona_1
dimostrato dalla azione di surroga ex lege avviata nei confronti della società dall'Avvocatura Distrettuale dell'INPS di Salerno con nota del 20.4.2022 ricevuta dalla in data 4.5.2022. Parte_1
Tanto premesso la società ricorrente chiedeva di dichiarare l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto notificato il 19.6.2023, con vittoria di spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli eredi che CP_1
deducevano l'infondatezza e la temerarietà dell'opposizione, in quanto il credito oggetto di precetto era stato accertato da titolo di formazione giudiziale (sentenza
813/2023 del 23.2.2023) ed erano pertanto improponibili in sede di opposizione all'esecuzione eccezioni estintive basate su fatti anteriori alla formazione del predetto titolo. Concludevano chiedendo il rigetto della opposizione, con vittoria delle spese di lite e condanna della società ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.5.2025.
Preliminarmente, va qualificata la spiegata opposizione.
Per costante giurisprudenza di legittimità il criterio distintivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza del credito ovvero la sussistenza o validità del titolo esecutivo, sia in via relativa, ponendosi in discussione la pignorabilità di determinati beni, mentre, con la seconda, si contesta solo il quomodo dell'esecuzione, cioè la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari ad esso (cfr. Cass. nn.
16262/2005, 7886/2003, 16569/2002, 11646/2002, 3400/2001 e 3663/1999).
Alla stregua di tale criterio, l'opposizione in oggetto va qualificata come opposizione all'esecuzione atteso che parte ricorrente contesta il diritto della controparte di procedere all'esecuzione per infondatezza del credito azionato in quanto già oggetto di precedente pagamento. Trattasi evidentemente di contestazione che attiene al merito e non al quomodo dell'esecuzione, investendo essa questione concernente il diritto sostanziale dei creditori a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto di credito per come indicato nell'atto di precetto.
Tanto premesso, la opposizione è infondata per le seguenti motivazioni.
Come detto con l'unico motivo di opposizione la società ricorrente ha dedotto la inesistenza del diritto degli eredi di procedere all'esecuzione forzata per la CP_1
somma di € 4.195,05 pretesa a titolo di -residuo- trattamento di fine rapporto spettante al de cuius, dante causa degli opposti, affermando Persona_1
l'avvenuto pagamento di quanto a tale titolo spettante da parte dell' di CP_6
Garanzia, come evincibile da atto di quietanza del 20.7.2020.
Ebbene si osserva che, come statuito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667), qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o
2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il medesimo costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1
e 2, c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre più volte affermato che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto luogo. Si osserva altresì che quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”. La Corte di Cassazione ha in particolare affermato che: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 3277/2015); il vizio di un titolo esecutivo giudiziale va fatto valere esclusivamente coi mezzi di impugnazione propri di questo, se ancora esperibili, restando altrimenti indeducibile in qualsiasi opposizione alle esecuzioni su quello fondate (Cass. S.U. 19889/2019). Va quindi affermato che, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto -al pari di quella all'esecuzione già iniziata- non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie la società ricorrente ha inteso porre alla base della dedotta inesistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione (mediante atto di precetto notificato il 19.6.2023) fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale
(sentenza n. 813/2023 del 23.2.2023) ovvero il pagamento da parte dell'INPS, in data
20.7.2020, dell'importo dovuto a titolo di TFR. Trattasi all'evidenza di fatto estintivo che ben poteva -e doveva- essere dedotto nel giudizio definito con la citata sentenza n. 813/2023 (sulla cui base è stato notificato l'atto di precetto oggi opposto) anche perché certamente conosciuto -prima della formazione del predetto titolo- dalla che infatti ha ammesso di aver appreso la circostanza di tale pagamento Parte_1
mediante la notifica, in data 4.5.2022, di nota del 20.4.2022 inviata dall'avvocatura
Distrettuale dell'INPS di Salerno per l'esercizio del diritto di surroga ex lege.
Tale fatto estintivo, quindi, in base ai principi sopra riportati, avrebbe potuto/dovuto essere dedotto nel giudizio (iscritto al n. RG 8268/2019) definito con la sentenza n.
813/2023 del 23.2.2023 o avrebbe potuto/dovuto formare oggetto di motivi di appello avverso la predetta sentenza. Ne deriva che parte opponente, non avendo dedotto il predetto fatto nell'ambito del giudizio più volte richiamato e una volta spirati i termini per proporre gravame (anche in via incidentale), ha “consumato” la sua possibilità di censura in ordine alla fondatezza del credito fatto valere con l'atto di precetto oggetto della odierna opposizione. Tale diritto di credito è stato infatti accertato dalla più volte citata sentenza n. 813/2023 emessa il 23.2.2023 (dunque, si ribadisce, successivamente al fatto estintivo del pagamento dedotto dalla società ricorrente, che risale all'anno 2020 ed è stato da essa pacificamente conosciuto quantomeno dal 4.5.2022) nel cui dispositivo è espressamente accertato il credito degli eredi per un importo di € 4.195,05. Ne deriva il diritto degli opposti ad CP_1
agire in esecuzione per il credito consacrato dal titolo esecutivo giudiziale (sent.
813/2023 del 23.2.2023), con conseguente rigetto della opposizione.
Si deve dare peraltro atto che, come documentato dalle parti opposte, nelle more del presente giudizio e a seguito dell'appello proposto dagli eredi avverso la citata CP_1
sentenza n. 813/2023, quest'ultima è stata riformata con conferma del credito in capitale di € 17.397,25 originariamente precettato dagli eredi (precetto CP_1
notificato alla il 22.7.2019 sulla base del decreto ingiuntivo n. 409/2016 Parte_1
del 8.4.2016). risulta altresì che la sentenza n. 406/2024 del 08/05/2024 della Corte di Appello di Salerno è poi passata in giudicato a seguito della estinzione del giudizio n. 17542/2024 instaurato dinanzi alla Corte di Cassazione su ricorso della Parte_1
(v. allegati a note parte opposta del 21.5.2024 e del 12.5.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico della Parte_1
Non si ravvisano i presupposti per la invocata condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Rigetta la opposizione;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
in € 2.626,00 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Salerno, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio