Articolo 50 della Legge 29 luglio 2010, n. 120
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13 agosto 2010
Art. 50. (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attivita' di autotrasporto) 1. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entrata in vigore il 13 agosto 2010