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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 luglio
2024 e vertente
TRA
(p.iva: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Fiocca e Roberto Fiocca
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
E
(p.iva: ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Turco
APPELLATA
1 NONCHE'
(c.f.: ) e Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
(c.f.: ) P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11403/2020, la quale:
1) ha rigettato la domanda di condanna formulata dalla Parte_1 nei confronti del (oggi Controparte_5 [...]
) per il pagamento della somma di 293.506,88 € oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione, a titolo di rimborso dei costi per prestazioni professionali sostenuti dall'attrice nell'ambito del progetto denominato “i-Next PON04a2_H” finanziato dal;
CP_1
2) ha rigettato la domanda subordinata di condanna del al risarcimento del CP_1 danno derivante dal ritardo con cui l'unità di controllo del ha verificato il rendiconto CP_1 delle spese di cui la ha chiesto il rimborso (con conseguente Parte_1 impossibilità per quest'ultima di emendare tempestivamente gli errori commessi in sede di rendicontazione delle spese);
3) ha rigettato la domanda subordinata formulata dalla società attrice nei confronti della per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi Controparte_2 di assistenza e consulenza nella gestione del progetto “i-Next PON04a2_H” assunti dalla con la scrittura privata del 23 maggio 2013. Controparte_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente rigettato la domanda principale formulata dalla
[...] nei confronti del (ritenendo legittimo lo stralcio delle Parte_1 CP_1 spese di consulenza operato dall'Amministrazione), in quanto:
a) la documentazione depositata dalla società non presenta le irregolarità contestate ed è idonea a fornire le informazioni richieste dalle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili”;
2 b) quanto ai pagamenti per prestazioni professionali di cui è stato chiesto il rimborso, il rispetto del principio della tracciabilità dei flussi finanziari è assicurato dalla correlazione tra bonifici, fatture, lettere di incarico e progetto;
c) la quota Irpef relativa alla ritenuta d'acconto per ciascuno dei soggetti coinvolti nel progetto “i-Next” – pagata cumulativamente dalla - era Pt_1 Parte_1 facilmente ricavabile dalla documentazione prodotta relativa ai singoli stati di avanzamento lavori;
d) la circolare del n. 11305 del Controparte_5
2002 (di cui l'Amministrazione lamenta l'inosservanza) non è applicabile al caso di specie, si perché si deve escludere che si tratti di una circolare (in quanto non è rivolta ai destinatari del progetto, ma a determinate banche), sia perché non viene richiamata nelle “Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili”;
2) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno formulata dall'attrice nei confronti del Controparte_5
, senza tenere conto degli inadempimenti in cui è incorsa l'Amministrazione;
[...]
3) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno formulata dall'attrice nei confronti della senza tenere conto degli Controparte_2 inadempimenti in cui è incorsa quest'ultima.
L'appellante ha concluso domandando in via principale la condanna del
[...]
al pagamento della somma di 293.506,88 € (oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione) a titolo di rimborso dei costi per prestazioni professionali sostenuti dalla Pt_1 nell'ambito del progetto denominato “i-Next PON04a2_H” (d'ora in Parte_1 poi anche “i-Next”).
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del al pagamento della CP_1 medesima somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
In via ulteriormente gradata – nell'ipotesi in cui venissero rigettate le domande formulate nei confronti del – l'appellante ha chiesto la condanna della al CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di 293.506,88 € a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
Si è costituito in giudizio il , domandando il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello e Controparte_2 chiedendo - per l'ipotesi in cui l'appello principale fosse accolto – che l'importo eventualmente dovuto venga rideterminato nella minor somma di 222.765,35 € (pari a quella effettivamente stralciata dal dagli stati di avanzamento lavori I, II e III predisposti dalla CP_1 Pt_1
.
[...]
Il e il non si sono costituiti Controparte_3 Controparte_4 in giudizio.
L'appello principale è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia rigettato la
3 domanda di adempimento formulata dalla nei confronti del Parte_1
(oggi Controparte_5 Controparte_1
), in quanto la documentazione depositata dalla società per ottenere il rimborso dei
[...] costi per prestazioni professionali sostenuti per l'esecuzione del progetto “i-Next” non presenta le irregolarità riscontrate dal in sede di controllo. CP_1
Tali irregolarità sono descritte nel “Verbale valutazione controdeduzioni” del 3 febbraio
2015 (documento n. 17 del fascicolo di primo grado di parte attrice), con cui l'unità di controllo del ha confermato lo stralcio dei costi operato in sede di esame del I, II e III stato di CP_1 avanzamento lavori (SAL), rilevando le seguenti difformità:
1) fatture senza riferimento all'attività svolta e all'output prodotto;
2) bonifici di pagamento con causale generica, privi di riferimento al progetto e alla fattura ed effettuati spesso in data antecedente a quella di emissione della fattura;
3) mancanza di dettaglio della quota IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto;
4) mancanza di documentazione prevista dalla circolare MIUR n. 11305 dell'8 novembre
2002 per le prestazioni effettuate dai soci, dagli amministratori delegati e dai membri del consiglio di amministrazione.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 5, comma 1, lett. c), dell'“Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart
” di cui al decreto direttoriale del 2 marzo 2012 Parte_2 prot. n. 84/Ric stabilisce che i costi dei servizi di consulenza rientrano tra le spese ammesse all'agevolazione in questione purché relativi a servizi “utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca”.
A tal fine, le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito del progetto “Smart Cities and Communities” prevedono che le fatture emesse dai professionisti che hanno svolto attività di ricerca nell'ambito del progetto “i-Next” debbano indicare “data, riferimento al progetto, attività svolta e output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento”
(v. il paragrafo C.2 delle Linee guida: pag. 22 del documento n. 18 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Nel caso di specie, le fatture emesse dai professionisti contengono la data e il riferimento al progetto (mediante l'apposizione del timbro recante l'indicazione del Programma Operativo
Nazionale - PON), mentre gli altri requisiti indicati nelle Linee guida (attività svolta, output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento) sono indicati dettagliatamente nelle dichiarazioni, redatte e sottoscritte dallo stesso professionista che ha eseguito la prestazione di consulenza, allegate a ciascuna fattura emessa e contenute nella documentazione trasmessa dalla ai fini del rimborso (v. pagg. 53 ss. del documento n. 11 allegato al fascicolo Parte_1 di primo grado della . Parte_1
A titolo esemplificativo, con riferimento alle prestazioni di consulenza rese dall'architetto si osserva che in data 18 novembre 2013 il professionista ha emesso fattura cui è CP_6 allegata una nota informativa recante la stessa data in cui il professionista dichiara di aver
4 svolto per il progetto “i-Next” attività di “sviluppo di software per l'analisi e gestione dei carichi termici ed elettrici e dei sistemi di generazione distribuita e locale dell'energia […]”, di “analisi e individuazione di strategie di Demand Response per flessibilizzare la domanda a scala edifici e aggregati di edifici” e ancora di “R&S su optimal design, management e guidelines di impianti di solar heating/cooling e di poli-generazione efficiente […]” (v. pag. 53 del documento n. 11 allegato al fascicolo di primo grado della , attività Parte_1 corrispondenti a quelle indicate nella lettera d'incarico del professionista (v. pag. 41 del documento n. 11 cit.).
Nello stesso documento redatto dal professionista viene inoltre indicato l'output prodotto a fronte di tali attività (“relazioni tecnico-scientifiche”), il periodo in cui è stata svolta la prestazione professionale (maggio 2013 - agosto 2013) e il corrispettivo ricevuto (pari a
12.377,43 €), che corrisponde esattamente all'importo risultante dalla fattura allegata dallo stesso professionista, al netto delle ritenute, dei contributi e delle imposte (v. pag. 53 del documento n. 11 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Considerazioni analoghe valgono per gli altri professionisti che hanno effettuato le prestazioni di cui la ha chiesto il rimborso, per i quali risultano allo stesso modo Parte_1 depositate dichiarazioni contestuali alle fatture emesse, redatte e sottoscritte dagli stessi professionisti con indicazione puntuale dell'attività svolta, output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento.
Alla luce di tali elementi si può dunque affermare che – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, secondo cui “non è ragionevolmente sostenibile che gli elementi mancanti dovessero essere ricavati dalla p.a. per deduzione” - la documentazione depositata dalla ai fini del rimborso dei costi sostenuti per prestazioni professionali soddisfa i Parte_1 requisiti indicati nelle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito del progetto “Smart Cities and Communities”, in quanto consente di ricostruire documentalmente l'inerenza di tali costi alle finalità del progetto “i-Next” (sì che l'Amministrazione doveva ritenersi perfettamente in grado di accertare se le spese per prestazioni professionali fossero rimborsabili, eventualmente avvalendosi del contraddittorio procedimentale).
Quanto al rilievo relativo alle modalità di esecuzione dei bonifici bancari si osserva che l'omessa indicazione della causale del pagamento è circostanza irrilevante, dal momento che la correlazione tra il pagamento, il progetto e le fatture emesse dai professionisti può agevolmente dedursi dal fatto che (v. pagg. 55 ss. del documento n. 11 allegato al fascicolo di primo grado della : Parte_1
- il conto corrente su cui è stato fatto ciascun bonifico corrisponde esattamente al numero di conto corrente indicato nelle singole fatture emesse dai professionisti;
- l'importo di ciascun bonifico eseguito dalla in favore dei professionisti Parte_1 coinvolti nel progetto è identico all'importo del corrispettivo indicato nelle fatture emesse;
- quasi tutti i bonifici sono stati effettuati dalla in coincidenza con l'emissione Parte_1
5 della fattura da parte del professionista.
Non è dunque condivisibile l'assunto del secondo cui i bonifici di pagamento, CP_1 riportando causali generiche ed essendo privi dell'indicazione del codice unico di progetto
(CUP), “non hanno consentito all'Unità di Controllo UniCo di ricondurre in maniera inequivoca e comprovabile i pagamenti alle fatture dei consulenti”, in quanto la mancata indicazione del progetto e della causale del pagamento nelle ricevute di bonifico era agevolmente superabile dall'Amministrazione in fase di controllo, attraverso una verifica complessiva e congiunta della documentazione allegata dalla (lettera d'incarico, Parte_1 fattura, nota esplicativa delle prestazioni rese, importo del bonifico).
Neppure la circostanza che alcuni bonifici presentino la causale “acconto su fattura da ricevere” è rilevante, in quanto l'art. 21, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - nella formulazione applicabile ratione temporis - prevedeva che “La fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, in duplice esemplare, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6, o dall'ultimo giorno della settimana per le operazioni fatturate settimanalmente”.
Dunque la fattura ben poteva essere emessa successivamente al pagamento, purché entro trenta giorni dall'effettuazione dell'operazione, ovvero - ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello stesso decreto – dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del corrispettivo al professionista.
Non corrispondono al vero, inoltre, le osservazioni del Ministero secondo cui gli importi corrisposti dalla società in favore dei professionisti nell'ambito del progetto “i-Next” superano i massimali previsti dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, in quanto essi, considerati singolarmente, non superano l'importo di 500,00 € al giorno – e non 5.000,00 € al mese, come erroneamente sostenuto dall'Amministrazione nella comparsa di costituzione e risposta - al lordo di IRPEF e al netto di
IVA e contributi previdenziali, come indicato nella suddetta circolare (v. pag. 41 del documento n. 21 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Del pari infondato è il rilievo per cui “le Relazioni presentate a supporto dell'attività svolta dai consulenti sono riferite all'intero SAL e non sono state redatte dai consulenti ma dalla Società ”, in quanto tali dichiarazioni - tempestivamente depositate dall'appellante Pt_1 in sede di controdeduzioni in data 11 dicembre 2014 - risultano redatte e firmate dai professionisti e riportano nel dettaglio le fatture emesse e i bonifici effettuati per ciascun SAL
(v. allegati 7-13 a pagg. 29 ss. del documento n. 16 allegato al fascicolo di primo grado della
. Parte_1
Anche la doglianza dell'appellante sul rilievo relativo alla mancanza di dettaglio della quota IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto risulta fondata, in quanto in sede di controdeduzioni la ha regolarizzato la sua posizione, depositando il dettaglio delle Parte_1 singole ritenute IRPEF pagate per le singole prestazioni professionali rese dai propri consulenti
(pagg. 63 ss. del documento n. 16 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
6 È infine fondata anche la doglianza relativa all'inapplicabilità della circolare n. 11305 dell'8 novembre 2002 (v. il documento n. 23 allegato al fascicolo di primo grado della Pt_1
, che porrebbe dei limiti alle prestazioni effettuate dai soci, dagli amministratori delegati e
[...] dai membri del consiglio di amministrazione delle società ammesse alle agevolazioni a sostegno della ricerca e di cui il Ministero lamenta l'inosservanza nel caso di specie.
Va infatti escluso che il documento in questione sia una circolare, trattandosi di una mera risposta fornita dal e indirizzata ad un Controparte_5 gruppo di 9 banche, contenente chiarimenti sui criteri di ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci, dagli amministratori delegati e dai membri del consiglio di amministrazione delle società ammesse alle agevolazioni.
Si tratta cioè di un documento che non è rivolto ai partecipanti al progetto “i-Next” e che questi non erano tenuti ad osservare (come dimostra il fatto che tale circolare non viene richiamata nelle “Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili”).
Peraltro, anche a volere ritenere applicabile tale provvedimento alle prestazioni rese nel caso di specie dai soci ( e e dai membri del consiglio di CP_6 Parte_3 amministrazione dell' ( e , risulterebbero Parte_1 Parte_4 Parte_5 comunque rispettate in concreto le condizioni indicate nel documento in questione, in quanto:
a) l'incarico è stato loro affidato con delibera del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2012;
b) nella delibera – in cui sono stati puntualmente indicati l'arco temporale di svolgimento dell'incarico, l'attività da svolgere e il compenso pattuito – è indicato che “tale coinvolgimento si rende necessario date le specifiche competenze delle persone citate per la realizzazione delle attività di ricerca previste da INEXT” (pag. 9 del documento n. 16 allegato al fascicolo di primo grado della;
Parte_1
c) l'esperto tecnico scientifico ha fornito parere positivo in ordine alla eccezionalità delle prestazioni effettuate da e nell'ambito del Parte_4 Parte_5 CP_6 progetto “i-Next” nella lettera datata 13 gennaio 2015, indirizzata all'Unità di Controllo di
Primo Livello del (documento n. 25 allegato al Controparte_5 fascicolo di primo grado della . Parte_1
Ciò premesso quanto alla fondatezza del primo motivo di appello, sul quantum della domanda di condanna si osserva quanto segue.
La ha chiesto che il Parte_1 [...]
(oggi ) venga Controparte_5 Controparte_1 condannato a pagare la la somma di 293.506,88 € oltre accessori, a titolo di rimborso dei costi per prestazioni professionali sostenuti nell'ambito del progetto denominato “i-Next” finanziato dal . CP_1
Dalle allegazioni delle parti (v. il prospetto riportato nella penultima pagina della comparsa di costituzione e risposta depositata dal ) e dalla documentazione in atti CP_1 risulta che la ha presentato tre SAL (stati di avanzamento lavori) contenenti Parte_1
7 l'importo delle spese di cui è stato chiesto il rimborso:
- nel I SAL sono stati esposti costi per 63.243,57 € (di cui nessuno per spese di consulenza) e le spese ammesse dall'Amministrazione ammontano a 18.873,25 € (v. il documento n. 13 allegato al fascicolo di primo grado della;
Parte_1
- nel II SAL sono stati esposti costi per 143.443,50 € (di cui 111.960,09 € per spese di consulenza) e le spese ammesse dall'Amministrazione ammontano a 28.156,06 € (v. il documento n. 14 allegato al fascicolo di primo grado della;
Parte_1
- nel III SAL sono stati esposti costi per 150.158,00 € (di cui 111.859,88 € per spese di consulenza) e le spese ammesse dall'Amministrazione ammontano a 19.194,26 € (v. il documento n. 15 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Premesso che nel presente giudizio la contesta soltanto la stralcio operato Parte_1 dall'Amministrazione per le spese di consulenza e che il Ministero non ha riconosciuto nulla a tale titolo (le spese ammesse al rimborso dall'Amministrazione sono infatti spese diverse),
l'importo del rimborso per spese di consulenza complessivamente spettante all' Parte_1 ammonta a 219.819,97 €, di cui:
a) 107.960,09 € (111.960,09 € – 4.000,00 €) per costi del servizio di consulenza esposti nel II SAL;
b) 111.859,88 € per costi del servizio di consulenza esposti nel III SAL.
L'importo così calcolato (che coincide esattamente con il totale dello “stralcio controdedotto” indicato nella prospetto riportato nella penultima pagina della comparsa di costituzione e risposta depositata dal ) tiene conto del fatto che: CP_1
1) la - per mero errore materiale – ha omesso di indicare nel I SAL le spese di Parte_1 consulenza sostenute fino alla data di presentazione di quel SAL [per un importo di 33.467,95
€], inserendo tali spese nel II SAL e aggiungendole alle ulteriori spese per consulenza nel frattempo sostenute (va escluso quindi che la abbia indebitamente duplicato la Parte_1 medesima voce di spesa, come invece erroneamente affermato dal ); CP_1
2) dalle spese per consulenza indicate nel II SAL va esclusa la spesa di 4.000,00 € per le prestazioni rese da (di cui alla fattura n. 17 del 27 novembre 2013: v. il Persona_1 documento 47d) allegato al fascicolo dell' , trattandosi di spese a suo tempo Parte_1 stralciate dal Ministero e rispetto alle quali già in fase di istruttoria endoprocedimentale la non ha formulato controdeduzioni. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1 va dunque condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di 219.819,97 € oltre interessi legali dalla domanda.
All'accoglimento del primo motivo di appello segue l'assorbimento degli ulteriori motivi
(formulati dall'appellante in via meramente subordinata).
Nulla dev'essere disposto quanto all'appello incidentale che la ha Controparte_2 dichiarato di voler proporre, dal momento che l'appellata – lungi dal proporre alcun appello incidentale, essendo risultata totalmente vittoriosa in primo grado – si è semplicemente limitata
8 a chiedere che, in caso di accoglimento della domanda nei propri confronti, la condanna al risarcimento del danno venga contenuta nel minor importo di 222.765,35 €.
Alla soccombenza del segue la sua condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Parte_1
spese che si liquidano nella complessiva somma di 14.241,00 € (di cui 13.000,00 € per
[...] compensi e 1.241,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e nella complessiva somma di 11.848,00 € (di cui 10.000,00 € per compensi e 1.848,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% (per il giudizio di appello).
Devono invece essere poste a carico dell'appellante le spese processuali sostenute dalla nei cui confronti è stata proposta un'azione di risarcimento del danno Controparte_2 rivelatasi infondata (in quanto la domanda di risarcimento del danno è stata formulata in via subordinata per la sola ipotesi in cui venisse respinta la domanda di adempimento formulata nei confronti del , che deve invece essere accolta per le ragioni sopra indicate). CP_1
L'appellante va dunque condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della da liquidarsi nella misura di 10.000,00 € per compensi oltre Controparte_2
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Nulla deve essere infine disposto quanto alle spese nei rapporti tra l'appellante, il e il , in quanto le due Controparte_3 Controparte_4
Amministrazioni non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 11403/2020 e - per l'effetto - condanna il Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di 219.819,97 € oltre
[...] interessi legali dalla domanda;
2) condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio in favore della liquidandole in Parte_1 complessivi 14.241,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 11.848,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% (per il giudizio di appello);
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_2 misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5106 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 luglio
2024 e vertente
TRA
(p.iva: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Fiocca e Roberto Fiocca
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
E
(p.iva: ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Turco
APPELLATA
1 NONCHE'
(c.f.: ) e Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
(c.f.: ) P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi anche ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11403/2020, la quale:
1) ha rigettato la domanda di condanna formulata dalla Parte_1 nei confronti del (oggi Controparte_5 [...]
) per il pagamento della somma di 293.506,88 € oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione, a titolo di rimborso dei costi per prestazioni professionali sostenuti dall'attrice nell'ambito del progetto denominato “i-Next PON04a2_H” finanziato dal;
CP_1
2) ha rigettato la domanda subordinata di condanna del al risarcimento del CP_1 danno derivante dal ritardo con cui l'unità di controllo del ha verificato il rendiconto CP_1 delle spese di cui la ha chiesto il rimborso (con conseguente Parte_1 impossibilità per quest'ultima di emendare tempestivamente gli errori commessi in sede di rendicontazione delle spese);
3) ha rigettato la domanda subordinata formulata dalla società attrice nei confronti della per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi Controparte_2 di assistenza e consulenza nella gestione del progetto “i-Next PON04a2_H” assunti dalla con la scrittura privata del 23 maggio 2013. Controparte_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente rigettato la domanda principale formulata dalla
[...] nei confronti del (ritenendo legittimo lo stralcio delle Parte_1 CP_1 spese di consulenza operato dall'Amministrazione), in quanto:
a) la documentazione depositata dalla società non presenta le irregolarità contestate ed è idonea a fornire le informazioni richieste dalle “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili”;
2 b) quanto ai pagamenti per prestazioni professionali di cui è stato chiesto il rimborso, il rispetto del principio della tracciabilità dei flussi finanziari è assicurato dalla correlazione tra bonifici, fatture, lettere di incarico e progetto;
c) la quota Irpef relativa alla ritenuta d'acconto per ciascuno dei soggetti coinvolti nel progetto “i-Next” – pagata cumulativamente dalla - era Pt_1 Parte_1 facilmente ricavabile dalla documentazione prodotta relativa ai singoli stati di avanzamento lavori;
d) la circolare del n. 11305 del Controparte_5
2002 (di cui l'Amministrazione lamenta l'inosservanza) non è applicabile al caso di specie, si perché si deve escludere che si tratti di una circolare (in quanto non è rivolta ai destinatari del progetto, ma a determinate banche), sia perché non viene richiamata nelle “Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili”;
2) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno formulata dall'attrice nei confronti del Controparte_5
, senza tenere conto degli inadempimenti in cui è incorsa l'Amministrazione;
[...]
3) il tribunale ha erroneamente respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno formulata dall'attrice nei confronti della senza tenere conto degli Controparte_2 inadempimenti in cui è incorsa quest'ultima.
L'appellante ha concluso domandando in via principale la condanna del
[...]
al pagamento della somma di 293.506,88 € (oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione) a titolo di rimborso dei costi per prestazioni professionali sostenuti dalla Pt_1 nell'ambito del progetto denominato “i-Next PON04a2_H” (d'ora in Parte_1 poi anche “i-Next”).
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del al pagamento della CP_1 medesima somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
In via ulteriormente gradata – nell'ipotesi in cui venissero rigettate le domande formulate nei confronti del – l'appellante ha chiesto la condanna della al CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di 293.506,88 € a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
Si è costituito in giudizio il , domandando il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello e Controparte_2 chiedendo - per l'ipotesi in cui l'appello principale fosse accolto – che l'importo eventualmente dovuto venga rideterminato nella minor somma di 222.765,35 € (pari a quella effettivamente stralciata dal dagli stati di avanzamento lavori I, II e III predisposti dalla CP_1 Pt_1
.
[...]
Il e il non si sono costituiti Controparte_3 Controparte_4 in giudizio.
L'appello principale è fondato e va pertanto accolto.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia rigettato la
3 domanda di adempimento formulata dalla nei confronti del Parte_1
(oggi Controparte_5 Controparte_1
), in quanto la documentazione depositata dalla società per ottenere il rimborso dei
[...] costi per prestazioni professionali sostenuti per l'esecuzione del progetto “i-Next” non presenta le irregolarità riscontrate dal in sede di controllo. CP_1
Tali irregolarità sono descritte nel “Verbale valutazione controdeduzioni” del 3 febbraio
2015 (documento n. 17 del fascicolo di primo grado di parte attrice), con cui l'unità di controllo del ha confermato lo stralcio dei costi operato in sede di esame del I, II e III stato di CP_1 avanzamento lavori (SAL), rilevando le seguenti difformità:
1) fatture senza riferimento all'attività svolta e all'output prodotto;
2) bonifici di pagamento con causale generica, privi di riferimento al progetto e alla fattura ed effettuati spesso in data antecedente a quella di emissione della fattura;
3) mancanza di dettaglio della quota IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto;
4) mancanza di documentazione prevista dalla circolare MIUR n. 11305 dell'8 novembre
2002 per le prestazioni effettuate dai soci, dagli amministratori delegati e dai membri del consiglio di amministrazione.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 5, comma 1, lett. c), dell'“Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart
” di cui al decreto direttoriale del 2 marzo 2012 Parte_2 prot. n. 84/Ric stabilisce che i costi dei servizi di consulenza rientrano tra le spese ammesse all'agevolazione in questione purché relativi a servizi “utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca”.
A tal fine, le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito del progetto “Smart Cities and Communities” prevedono che le fatture emesse dai professionisti che hanno svolto attività di ricerca nell'ambito del progetto “i-Next” debbano indicare “data, riferimento al progetto, attività svolta e output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento”
(v. il paragrafo C.2 delle Linee guida: pag. 22 del documento n. 18 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Nel caso di specie, le fatture emesse dai professionisti contengono la data e il riferimento al progetto (mediante l'apposizione del timbro recante l'indicazione del Programma Operativo
Nazionale - PON), mentre gli altri requisiti indicati nelle Linee guida (attività svolta, output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento) sono indicati dettagliatamente nelle dichiarazioni, redatte e sottoscritte dallo stesso professionista che ha eseguito la prestazione di consulenza, allegate a ciascuna fattura emessa e contenute nella documentazione trasmessa dalla ai fini del rimborso (v. pagg. 53 ss. del documento n. 11 allegato al fascicolo Parte_1 di primo grado della . Parte_1
A titolo esemplificativo, con riferimento alle prestazioni di consulenza rese dall'architetto si osserva che in data 18 novembre 2013 il professionista ha emesso fattura cui è CP_6 allegata una nota informativa recante la stessa data in cui il professionista dichiara di aver
4 svolto per il progetto “i-Next” attività di “sviluppo di software per l'analisi e gestione dei carichi termici ed elettrici e dei sistemi di generazione distribuita e locale dell'energia […]”, di “analisi e individuazione di strategie di Demand Response per flessibilizzare la domanda a scala edifici e aggregati di edifici” e ancora di “R&S su optimal design, management e guidelines di impianti di solar heating/cooling e di poli-generazione efficiente […]” (v. pag. 53 del documento n. 11 allegato al fascicolo di primo grado della , attività Parte_1 corrispondenti a quelle indicate nella lettera d'incarico del professionista (v. pag. 41 del documento n. 11 cit.).
Nello stesso documento redatto dal professionista viene inoltre indicato l'output prodotto a fronte di tali attività (“relazioni tecnico-scientifiche”), il periodo in cui è stata svolta la prestazione professionale (maggio 2013 - agosto 2013) e il corrispettivo ricevuto (pari a
12.377,43 €), che corrisponde esattamente all'importo risultante dalla fattura allegata dallo stesso professionista, al netto delle ritenute, dei contributi e delle imposte (v. pag. 53 del documento n. 11 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Considerazioni analoghe valgono per gli altri professionisti che hanno effettuato le prestazioni di cui la ha chiesto il rimborso, per i quali risultano allo stesso modo Parte_1 depositate dichiarazioni contestuali alle fatture emesse, redatte e sottoscritte dagli stessi professionisti con indicazione puntuale dell'attività svolta, output prodotto, corrispettivi e periodo di riferimento.
Alla luce di tali elementi si può dunque affermare che – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, secondo cui “non è ragionevolmente sostenibile che gli elementi mancanti dovessero essere ricavati dalla p.a. per deduzione” - la documentazione depositata dalla ai fini del rimborso dei costi sostenuti per prestazioni professionali soddisfa i Parte_1 requisiti indicati nelle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili nell'ambito del progetto “Smart Cities and Communities”, in quanto consente di ricostruire documentalmente l'inerenza di tali costi alle finalità del progetto “i-Next” (sì che l'Amministrazione doveva ritenersi perfettamente in grado di accertare se le spese per prestazioni professionali fossero rimborsabili, eventualmente avvalendosi del contraddittorio procedimentale).
Quanto al rilievo relativo alle modalità di esecuzione dei bonifici bancari si osserva che l'omessa indicazione della causale del pagamento è circostanza irrilevante, dal momento che la correlazione tra il pagamento, il progetto e le fatture emesse dai professionisti può agevolmente dedursi dal fatto che (v. pagg. 55 ss. del documento n. 11 allegato al fascicolo di primo grado della : Parte_1
- il conto corrente su cui è stato fatto ciascun bonifico corrisponde esattamente al numero di conto corrente indicato nelle singole fatture emesse dai professionisti;
- l'importo di ciascun bonifico eseguito dalla in favore dei professionisti Parte_1 coinvolti nel progetto è identico all'importo del corrispettivo indicato nelle fatture emesse;
- quasi tutti i bonifici sono stati effettuati dalla in coincidenza con l'emissione Parte_1
5 della fattura da parte del professionista.
Non è dunque condivisibile l'assunto del secondo cui i bonifici di pagamento, CP_1 riportando causali generiche ed essendo privi dell'indicazione del codice unico di progetto
(CUP), “non hanno consentito all'Unità di Controllo UniCo di ricondurre in maniera inequivoca e comprovabile i pagamenti alle fatture dei consulenti”, in quanto la mancata indicazione del progetto e della causale del pagamento nelle ricevute di bonifico era agevolmente superabile dall'Amministrazione in fase di controllo, attraverso una verifica complessiva e congiunta della documentazione allegata dalla (lettera d'incarico, Parte_1 fattura, nota esplicativa delle prestazioni rese, importo del bonifico).
Neppure la circostanza che alcuni bonifici presentino la causale “acconto su fattura da ricevere” è rilevante, in quanto l'art. 21, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - nella formulazione applicabile ratione temporis - prevedeva che “La fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, in duplice esemplare, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6, o dall'ultimo giorno della settimana per le operazioni fatturate settimanalmente”.
Dunque la fattura ben poteva essere emessa successivamente al pagamento, purché entro trenta giorni dall'effettuazione dell'operazione, ovvero - ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello stesso decreto – dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del corrispettivo al professionista.
Non corrispondono al vero, inoltre, le osservazioni del Ministero secondo cui gli importi corrisposti dalla società in favore dei professionisti nell'ambito del progetto “i-Next” superano i massimali previsti dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, in quanto essi, considerati singolarmente, non superano l'importo di 500,00 € al giorno – e non 5.000,00 € al mese, come erroneamente sostenuto dall'Amministrazione nella comparsa di costituzione e risposta - al lordo di IRPEF e al netto di
IVA e contributi previdenziali, come indicato nella suddetta circolare (v. pag. 41 del documento n. 21 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Del pari infondato è il rilievo per cui “le Relazioni presentate a supporto dell'attività svolta dai consulenti sono riferite all'intero SAL e non sono state redatte dai consulenti ma dalla Società ”, in quanto tali dichiarazioni - tempestivamente depositate dall'appellante Pt_1 in sede di controdeduzioni in data 11 dicembre 2014 - risultano redatte e firmate dai professionisti e riportano nel dettaglio le fatture emesse e i bonifici effettuati per ciascun SAL
(v. allegati 7-13 a pagg. 29 ss. del documento n. 16 allegato al fascicolo di primo grado della
. Parte_1
Anche la doglianza dell'appellante sul rilievo relativo alla mancanza di dettaglio della quota IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto risulta fondata, in quanto in sede di controdeduzioni la ha regolarizzato la sua posizione, depositando il dettaglio delle Parte_1 singole ritenute IRPEF pagate per le singole prestazioni professionali rese dai propri consulenti
(pagg. 63 ss. del documento n. 16 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
6 È infine fondata anche la doglianza relativa all'inapplicabilità della circolare n. 11305 dell'8 novembre 2002 (v. il documento n. 23 allegato al fascicolo di primo grado della Pt_1
, che porrebbe dei limiti alle prestazioni effettuate dai soci, dagli amministratori delegati e
[...] dai membri del consiglio di amministrazione delle società ammesse alle agevolazioni a sostegno della ricerca e di cui il Ministero lamenta l'inosservanza nel caso di specie.
Va infatti escluso che il documento in questione sia una circolare, trattandosi di una mera risposta fornita dal e indirizzata ad un Controparte_5 gruppo di 9 banche, contenente chiarimenti sui criteri di ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci, dagli amministratori delegati e dai membri del consiglio di amministrazione delle società ammesse alle agevolazioni.
Si tratta cioè di un documento che non è rivolto ai partecipanti al progetto “i-Next” e che questi non erano tenuti ad osservare (come dimostra il fatto che tale circolare non viene richiamata nelle “Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili”).
Peraltro, anche a volere ritenere applicabile tale provvedimento alle prestazioni rese nel caso di specie dai soci ( e e dai membri del consiglio di CP_6 Parte_3 amministrazione dell' ( e , risulterebbero Parte_1 Parte_4 Parte_5 comunque rispettate in concreto le condizioni indicate nel documento in questione, in quanto:
a) l'incarico è stato loro affidato con delibera del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2012;
b) nella delibera – in cui sono stati puntualmente indicati l'arco temporale di svolgimento dell'incarico, l'attività da svolgere e il compenso pattuito – è indicato che “tale coinvolgimento si rende necessario date le specifiche competenze delle persone citate per la realizzazione delle attività di ricerca previste da INEXT” (pag. 9 del documento n. 16 allegato al fascicolo di primo grado della;
Parte_1
c) l'esperto tecnico scientifico ha fornito parere positivo in ordine alla eccezionalità delle prestazioni effettuate da e nell'ambito del Parte_4 Parte_5 CP_6 progetto “i-Next” nella lettera datata 13 gennaio 2015, indirizzata all'Unità di Controllo di
Primo Livello del (documento n. 25 allegato al Controparte_5 fascicolo di primo grado della . Parte_1
Ciò premesso quanto alla fondatezza del primo motivo di appello, sul quantum della domanda di condanna si osserva quanto segue.
La ha chiesto che il Parte_1 [...]
(oggi ) venga Controparte_5 Controparte_1 condannato a pagare la la somma di 293.506,88 € oltre accessori, a titolo di rimborso dei costi per prestazioni professionali sostenuti nell'ambito del progetto denominato “i-Next” finanziato dal . CP_1
Dalle allegazioni delle parti (v. il prospetto riportato nella penultima pagina della comparsa di costituzione e risposta depositata dal ) e dalla documentazione in atti CP_1 risulta che la ha presentato tre SAL (stati di avanzamento lavori) contenenti Parte_1
7 l'importo delle spese di cui è stato chiesto il rimborso:
- nel I SAL sono stati esposti costi per 63.243,57 € (di cui nessuno per spese di consulenza) e le spese ammesse dall'Amministrazione ammontano a 18.873,25 € (v. il documento n. 13 allegato al fascicolo di primo grado della;
Parte_1
- nel II SAL sono stati esposti costi per 143.443,50 € (di cui 111.960,09 € per spese di consulenza) e le spese ammesse dall'Amministrazione ammontano a 28.156,06 € (v. il documento n. 14 allegato al fascicolo di primo grado della;
Parte_1
- nel III SAL sono stati esposti costi per 150.158,00 € (di cui 111.859,88 € per spese di consulenza) e le spese ammesse dall'Amministrazione ammontano a 19.194,26 € (v. il documento n. 15 allegato al fascicolo di primo grado della . Parte_1
Premesso che nel presente giudizio la contesta soltanto la stralcio operato Parte_1 dall'Amministrazione per le spese di consulenza e che il Ministero non ha riconosciuto nulla a tale titolo (le spese ammesse al rimborso dall'Amministrazione sono infatti spese diverse),
l'importo del rimborso per spese di consulenza complessivamente spettante all' Parte_1 ammonta a 219.819,97 €, di cui:
a) 107.960,09 € (111.960,09 € – 4.000,00 €) per costi del servizio di consulenza esposti nel II SAL;
b) 111.859,88 € per costi del servizio di consulenza esposti nel III SAL.
L'importo così calcolato (che coincide esattamente con il totale dello “stralcio controdedotto” indicato nella prospetto riportato nella penultima pagina della comparsa di costituzione e risposta depositata dal ) tiene conto del fatto che: CP_1
1) la - per mero errore materiale – ha omesso di indicare nel I SAL le spese di Parte_1 consulenza sostenute fino alla data di presentazione di quel SAL [per un importo di 33.467,95
€], inserendo tali spese nel II SAL e aggiungendole alle ulteriori spese per consulenza nel frattempo sostenute (va escluso quindi che la abbia indebitamente duplicato la Parte_1 medesima voce di spesa, come invece erroneamente affermato dal ); CP_1
2) dalle spese per consulenza indicate nel II SAL va esclusa la spesa di 4.000,00 € per le prestazioni rese da (di cui alla fattura n. 17 del 27 novembre 2013: v. il Persona_1 documento 47d) allegato al fascicolo dell' , trattandosi di spese a suo tempo Parte_1 stralciate dal Ministero e rispetto alle quali già in fase di istruttoria endoprocedimentale la non ha formulato controdeduzioni. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1 va dunque condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma di 219.819,97 € oltre interessi legali dalla domanda.
All'accoglimento del primo motivo di appello segue l'assorbimento degli ulteriori motivi
(formulati dall'appellante in via meramente subordinata).
Nulla dev'essere disposto quanto all'appello incidentale che la ha Controparte_2 dichiarato di voler proporre, dal momento che l'appellata – lungi dal proporre alcun appello incidentale, essendo risultata totalmente vittoriosa in primo grado – si è semplicemente limitata
8 a chiedere che, in caso di accoglimento della domanda nei propri confronti, la condanna al risarcimento del danno venga contenuta nel minor importo di 222.765,35 €.
Alla soccombenza del segue la sua condanna al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Parte_1
spese che si liquidano nella complessiva somma di 14.241,00 € (di cui 13.000,00 € per
[...] compensi e 1.241,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e nella complessiva somma di 11.848,00 € (di cui 10.000,00 € per compensi e 1.848,00 € per spese vive) oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% (per il giudizio di appello).
Devono invece essere poste a carico dell'appellante le spese processuali sostenute dalla nei cui confronti è stata proposta un'azione di risarcimento del danno Controparte_2 rivelatasi infondata (in quanto la domanda di risarcimento del danno è stata formulata in via subordinata per la sola ipotesi in cui venisse respinta la domanda di adempimento formulata nei confronti del , che deve invece essere accolta per le ragioni sopra indicate). CP_1
L'appellante va dunque condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della da liquidarsi nella misura di 10.000,00 € per compensi oltre Controparte_2
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Nulla deve essere infine disposto quanto alle spese nei rapporti tra l'appellante, il e il , in quanto le due Controparte_3 Controparte_4
Amministrazioni non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 11403/2020 e - per l'effetto - condanna il Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma di 219.819,97 € oltre
[...] interessi legali dalla domanda;
2) condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio in favore della liquidandole in Parte_1 complessivi 14.241,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 11.848,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% (per il giudizio di appello);
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_2 misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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