Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 09/10/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del 24 maggio 2024 con cui è stata rigettata la richiesta dell’attuale ricorrente di assegnazione temporanea alla sede di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. n. 151/2001;
- del preavviso di rigetto della emarginata richiesta;
- degli atti esibiti il 28 giugno 2024 in sede di accesso agli atti;
- di tutti gli ulteriori atti valutativi ai fini del diniego opposto a parte ricorrente;
- della missiva del 28 giugno 2024 di rigetto parziale alla richiesta di accesso agli atti,
nonché per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’assegnazione presso la sede di -OMISSIS- e per l’esibizione ex art.116, co.2 c.p.a. dei documenti richiesti e negati con provvedimento del 28 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1014 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.3187 del 2024 di accoglimento parziale e di rigetto per il resto della domanda ex art.116, comma 2, c.p.a.;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Viste le note di udienza di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.966 del 2025;
Visto l’adempimento prestato a detta ordinanza dal Ministero dell’Interno;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la dichiarazione depositata da parte ricorrente il 17/9/2025 di sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento della richiesta di trasferimento ordinario a -OMISSIS- con decorrenza 1°/10/2025;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la relazione del dott. -OMISSIS- UN, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone di essere entrato a far parte del Corpo della Polizia di Stato in qualità di Agente il 5 novembre 2013, prestando servizio ad -OMISSIS-, mentre nell’agosto 2020 con la compagna -OMISSIS- – poi sposata nell’agosto 2022 - dava alla luce il primogenito -OMISSIS-, potendo solo all’inizio del 2021 ricongiungersi con la famiglia ad -OMISSIS-. Per progredire in carriera partecipava al concorso interno per 1141 allievi vice ispettori della Polizia di Stato e, avendo superato le prove della citata selezione, veniva ammesso a sostenere il corso formativo a -OMISSIS-, mentre con decorrenza 11 dicembre 2023 era assegnato in qualità di Vice Ispettore presso la Questura di Milano. Poiché il 23 febbraio 2024 veniva alla luce il secondo figlio -OMISSIS-, per essere di ausilio ai figli di 4 anni e di 23 giorni, in data 18 marzo 2024 presentava istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n.151/2001, specificando che i familiari vivono a -OMISSIS-, che la moglie lavora a -OMISSIS- come dipendente con contratto a tempo indeterminato ed è affetta da provata -OMISSIS-, che il primogenito -OMISSIS- ha problematiche di -OMISSIS- e che il costo dei frequenti viaggi del ricorrente è incompatibile con il mutuo trentennale di 900 euro. Tuttavia interveniva il preavviso di diniego in ragione della peculiarità delle attività svolte dal ricorrente quale Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e della carenza organica di Vice-Ispettori nella Questura di Milano e, nonostante il ricorrente avesse formulato le proprie osservazioni precisando di essere stato già assegnato -OMISSIS- per gravi motivi ex art.7 del DPR n.254/1999, è intervenuto l’impugnato provvedimento di definitivo diniego della richiesta di assegnazione. Per poter valutare la correttezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione, il 19 giugno 2024 è stata allora articolata un’istanza di accesso al fine di verificare, tra l’altro, se le motivazioni sottese al rigetto si palesassero illogiche in quanto coincidenti con circostanze comuni a tutti gli uffici; il Ministero, però, oltre quelli già conosciuti ha esibito solo i pareri negativi resi dall’Ufficio di odierna assegnazione, negando quelli ulteriori inerenti la condizione organica degli Uffici interessati. Il ricorrente ha formalmente diffidato la Pubblica Amministrazione a disporre l’integrale esibizione degli atti richiesti, ma ancora una volta è stato negato l’accesso per una pretesa genericità della richiesta che avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Avverso le note impugnate è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittime rassegnando la seguente censura:
1.1VIOLAZIONE DEGLI ARTT.42-BIS D. LGS. N.151/2001, 2 E 3 DELLA LEGGE N.241/1990 E 30, 31 E 97 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’. ILLEGITTIMITA’ DEL DINIEGO DI ACCESSO.
2. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per insistere, quanto all’istanza di accesso, sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione in considerazione dell’art.24, comma 3 della Legge n.241/1990.
3. Con ordinanza del 12 settembre 2024, n.1014 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione e fissato l’udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Considerato, anche avuto riguardo agli elementi in atti ed alla memoria con cui l’Amministrazione ha motivato il provvedimento oggetto di impugnazione, che il Giudice di appello (es. ord.ze n.6077 del 2021 e n.7432 del 2020) – proprio in sede di accoglimento di appello avverso ordinanze rese in sede cautelare da questa Sezione (cfr. n.899 del 2021 e n.1271 del 2020) - ha prospettato una diversa interpretazione della normativa di riferimento in tema di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di scopertura dell’organico;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento con fissazione dell’udienza di merito ove potranno essere più adeguatamente esaminate le ulteriori questioni dedotte dall’Amministrazione, mentre le spese della presente fase processuale possono essere compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 19 marzo 2025.
Spese della fase cautelare compensate.”
3.1 Con ordinanza del 14 novembre 2024, n.3187, questo Tribunale ha accolto parzialmente e rigettato per il resto la domanda ex art.116, comma 2, c.p.a.
3.2 Successivamente l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato documentazione circa le consistenze organiche del personale appartenente al ruolo degli ispettori degli uffici di interesse.
3.3 Con ordinanza n.966 del 20/3/2025 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con la seguente motivazione:
“Considerato che il giudice di appello ha recentemente (Cons. Stato, II, 31.1.2025, n.761) rimeditato propri precedenti (es. Cons. Stato, II, 5.10.2022, n. 8527) – cui questa Sezione aveva prestato adesione - volti a pretendere, anche nell’attuale contesto normativo, che il diniego di assegnazione temporanea indicasse «scoperture di organico» o altre esigenze di servizio «particolarmente gravi», commisurate al «rilievo costituzionale» dei valori tutelati, così legittimando un penetrante sindacato del giudice in punto di consistenza e adeguatezza delle ragioni ostative valorizzate dall’amministrazione quale non trova più fondamento nel diritto positivo;
Considerato, altresì, che nella recente pronuncia di cui sopra, quanto alla situazione di organico nella sede di attuale assegnazione idonea ad integrare le “motivate esigenze organiche o di servizio” che consentono il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis del D. Lgs. 95/2017, si è riconosciuta decisiva rilevanza ad una scopertura di organico nella sede di servizio dell’istante pari al 6% alla data della domanda di assegnazione, successivamente aggravatasi al 12,5%;
Atteso che nella fattispecie, con riferimento con riferimento al ruolo di responsabile dell’Ufficio Affari Generali nell’ambito dell’Ufficio Tecnico Logistico ed alla carenza di personale, parte ricorrente ha sottolineato di aver in realtà svolto un ruolo generico presso l’ufficio Casermaggio nei periodi 11-18 dicembre 2023 e 12-26 gennaio 2024 in cui è stato presente nella Questura di Milano, e che di recente sono stati assegnati 280 ispettori al capoluogo lombardo;
Ritenuto che, ai fini del decidere, appare necessario acquisire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – una dettagliata relazione in ordine alle sopraindicate circostanze ed alla scopertura dell’organico presso la Questura di Milano nel suo complesso e gli Uffici di -OMISSIS-, ciò in previsione dell’Udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 fissata per la definizione del giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e Rinvia la trattazione all’Udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.
Spese al definitivo.”
Il Ministero ha successivamente depositato una relazione.
4. All'udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4.1 Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso – di prendere atto del deposito da parte ricorrente del 17/9/2025 di sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento della richiesta di trasferimento ordinario a -OMISSIS- con decorrenza 1°/10/2025.
5. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE UN, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE UN |
IL SEGRETARIO