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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/09/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1367/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luigi Ticino;
-opponente;
contro
, nata a [...] il [...], C.F.: (nella qualità di Controparte_1 C.F._2
erede di C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Persona_1 C.F._3
Bonasera;
-opposta;
avente a OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 238/2021
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
disattesa, -nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che il credito vantato da CP_1
è stato parzialmente pagato;
- dichiarare quindi nullo e privo di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
238/2021, (R.g. n. 682/2021 - Rep.n. 441/2021) oggi opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo
per come già argomentato e per l'effetto revocarlo;
- in via subordinata, per le ragioni esposte nella
parte in fatto e diritto, accertare e dichiarare nulla/annullabile la scrittura privata del 11 gennaio
2019;- condannare la parte avversa al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Parte opposta: “l'On.le Tribunale adito voglia rigettare l'opposizione di controparte in quanto del tutto
infondata in fatto e in diritto e condannare l'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in misura non
inferiore a quella prevista per la liquidazione delle spese legali, con vittoria di spese compensi ed
onorari del giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo conviene in Parte_1
giudizio chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 238/2021 (R.G. Controparte_1
n. 682/2021), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Enna e depositato in data
7.06.2021.
Con il decreto opposto, segnatamente, viene ingiunto all'odierno opponente il pagamento -in favore della parte opposta- della complessiva somma di euro 30.000,00, oltre interessi e spese.
In fase monitoria l'opposta ha agito in qualità di erede del defunto padre, , Persona_1
deducendo che quest'ultimo aveva corrisposto al la suddetta somma di euro Parte_1
pagina 2 di 19 30.000,00 a titolo di mutuo.
A sostegno della propria richiesta l'opposta ha prodotto una scrittura privata, datata
11.1.2019, con cui riconosceva espressamente ex art. 1988 c.c. tale Parte_1
debito nei confronti del defunto , padre dell'opposta (cfr. doc. 2 ricorso Persona_1
monitorio).
Con l'atto di opposizione l'opponente deduce di avere avuto un costante rapporto di stima e fiducia reciproca con , il quale frequentemente gli concedeva denaro a Persona_1
credito, che veniva poi restituito mediante pagamento di rate ovvero con conferimento di beni mobili, oggetto della sua attività commerciale, aggiungendo che le parti erano solite redigere scritture private per regolare i rapporti di dare e avere.
In particolare, l'opponente riferisce che il debito per cui è lite fa riferimento a un prestito da egli chiesto nel 2012 a Banca Carige e per il quale si era costituito Persona_1
fideiussore nei confronti dell'istituto di credito (cfr. doc.ti 2 e 3 di atto di citazione).
L'opponente eccepisce, in primo luogo, il parziale pagamento del debito tramite un bonifico di euro 10.000, eseguito nell'immediatezza del prestito, in data 12.07.2012, a titolo di acconto
(cfr. doc. 4 di atto di citazione); eccepisce altresì di aver corrisposto successive rate mensili di euro 318,72, conferite in contanti dal gennaio 2017 al dicembre 2019 in favore di
[...]
moglie di , per complessivi euro 11.473,92. Evidenzia, sul CP_2 Persona_1
punto, che la , contestualmente al ricevimento delle rate, versava gli importi su un CP_2
conto corrente postale intestato a lei e alla figlia ( , odierna opposta), Controparte_1
rilasciando a esso copia della quietanza di accredito (cfr. doc.ti 5 e 6 di atto di Parte_1
citazione).
L'opponente deduce quindi la nullità e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto,
chiedendone la revoca in ragione dell'avvenuto parziale pagamento del credito.
pagina 3 di 19 Il eccepisce altresì la invalidità della scrittura privata dell'11.01.2019 posta a Parte_1
fondamento dell'ingiunzione, della quale, pur non disconoscendo la sottoscrizione, lamenta l'errata compilazione da parte del deducendo, precisamente, l'abuso di Persona_1
biancosegno.
Più specificamente, l'opponente deduce che, in ragione del rapporto di fiducia intercorrente con il egli aveva più volte sottoscritto fogli in bianco, lasciando al il CP_1 CP_1
compito di riempirli: con riferimento quindi all'atto di ricognizione posto a fondamento della pretesa dell'opposta il eccepisce che il riempimento è avvenuto contra pacta Parte_1
poiché a fronte dei pagamenti già avvenuti alla data della sottoscrizione (euro 10.000,00
nell'anno 2012 oltre tutte le rate mensili di euro 318,72 dal 2017 al 2019) il debito residuo ammonterebbe a una cifra nettamente inferiore (euro 8.526,08).
Infine, e in via subordinata, l'opponente evidenzia che, anche a non voler accogliere la superiore ricostruzione (ossia l'abuso di biancosegno per mancato conteggio delle somme già
corrisposte alla data della sottoscrizione), la somma indicata in seno al ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe pur sempre errata giacché in data successiva alla sottoscrizione egli ha comunque versato (dal gennaio al dicembre 2019) rate di euro 318,72 per complessivi euro
3.824,64 (cfr. doc. 7 di atto di citazione), di modo che la somma ingiunta andrebbe ridotta a euro 26.175,36.
In seno ai successivi scritti difensivi l'opponente eccepisce altresì la carenza parziale di legittimazione dell'opposta evidenziando che essa è coerede del e che, quindi, ella CP_1
non potrebbe, siccome non erede unica, pretendere l'intera somma spettante al de cuius.
, costituita, eccepisce, anzitutto, che il non rilasciò mai Controparte_1 Parte_1
alcun foglio firmato in bianco al padre.
L'opposta eccepisce, poi, che i documenti allegati da controparte attestano il pagamento di pagina 4 di 19 debiti non attinenti al rapporto oggetto della lite sub iudice.
Segnatamente, evidenzia che il bonifico di euro 10.000,00, eseguito il Controparte_1
13.7.2012, è di molti anni antecedente all'atto di riconoscimento del debito del gennaio 2019
e in alcun modo ricollegabile allo stesso, avente a oggetto somme ulteriori rispetto a quelle pagate mediante il citato bonifico.
Del pari, con riguardo ai pagamenti mensili effettuati dal gennaio 2017 al dicembre 2019,
l'opposta deduce che si tratta di parziale adempimento di un diverso contratto di mutuo,
stipulato tra il e . Parte_1 Controparte_2
A riprova di tale circostanza, parte opposta allega una scrittura privata del 30.8.2014 con cui si riconosce debitore nei confronti di della somma Parte_1 Controparte_2
di euro 15.000,00, inerente a un prestito concesso da e da saldare con CP_3
pagamento di 72 rate da euro 320,00 ciascuna (cfr. doc.3 comparsa di costituzione).
Al riguardo, l'opposta evidenzia: che in merito a tale rapporto obbligatorio, rimasto parzialmente insoluto, la creditrice aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto CP_2
ingiuntivo n. 229/2021 per la somma di 8.500,00; che ha presentato Parte_1
opposizione anche avverso tale ingiunzione allegando le quietanze di versamento sullo stesso conto corrente postale, cointestato a e , di rate Controparte_2 Controparte_1
mensili di euro 318,72 dall'agosto 2014 a dicembre 2016; che le successive rate corrisposte tra il 2017 e il 2019, venendo corrisposte alla stessa e avendo a oggetto il medesimo CP_2
importo (sempre di euro 318,72), non possono che riferirsi al medesimo rapporto (per il quale,
difatti, era o previste n. 72 rate), senza alcuna possibilità di imputare tali somme al debito di euro 30.000,00 di cui alla scrittura ricognitiva del 2019.
L'opponente, sul punto, replica osservando che la scrittura privata dell'agosto 2014, oltre a riportare il riconoscimento del debito di euro 15.000 nei confronti di Controparte_2
pagina 5 di 19 riporta espressamente il riconoscimento di un debito residuo nei confronti di Parte_1
di euro 17.400 per i prestiti ottenuti da Banca Carige e DI, ossia i medesimi
[...]
menzionati nell'atto ricognitivo del 2019 posto a fondamento della pretesa di parte opposta,
pari a euro 30.000 ciascuno: a dire dell'opponente, quindi, lo stesso debito non può essere ritornato all'originaria somma di euro 30.000 nel 2019, se già nel 2014 questo era inferiore.
In senso contrario l'opposta rileva che in seno ad entrambe le scritture private -quella del 2014
e quella del 2019, posta a base dell'ingiunzione- “è scritto a chiare lettere che le somme
prestate dal servivano per far fronte a 2 prestiti di € 30.000,00 cadauno contratti dal CP_1
e per cui il aveva prestato fideiussione, uno con la Banca Carige e uno Parte_1 CP_1
con l'DI, per un totale di € 60.000,00” (cfr. memoria di replica), di modo che la tesi avanzata dall'opponente -per cui se nel 2014 era stato indicato un residuo di euro 17.400,00
per il debito relativo al rapporto con Banca Carige- sebbene suggestiva, è del tutto errata,
vieppiù considerando che nel corso degli anni altre somme erano state prestate dai coniugi al , il quale, infatti “non essendo in grado di pagare le rate dei Persona_2 Parte_1
due mutui sottoscritti con gli Istituti di credito, ha chiesto ulteriori somme ai coniugi CP_1
per evitare azioni esecutive nei suoi confronti”.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e i termini della controversia, si osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di parziale carenza di legittimazione attiva di , Controparte_1
sollevata dall'opponente con la seconda memoria istruttoria, va subito evidenziato che trattasi di assunto infondato e temerario.
In seno al testamento di , datato 8.10.2018 (prodotto con la seconda Persona_1
memoria istruttoria dall'opponente) è dato leggere “Dispongo infine che tutti i miei beni – di
qualunque genere e specie (compreso il denaro) non espressamente contemplati nel presente
pagina 6 di 19 testamento e facenti parte del mio patrimonio al momento dell'apertura della mia
successione, siano attribuiti, a titolo di eredità, in parti uguali tra loro, alle mie figlie Pt_2
e ”.
[...] CP_1
Ebbene, posto che non vi è alcun dubbio in ordine alla qualità di erede assunta da
[...]
mediante l'esercizio dei diritti ereditari (costituendo il ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo spiegato nella qualità di erede senz'altro un atto di accettazione tacita dell'eredità)
basta rilevare che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della Corte regolatrice
“ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito del de cuius” (cfr.
Cass. 2021 n. 39384, da ultimo v. anche Cass. 2024 n. 13163).
Ne segue che l'assunto per cui l'opposta potrebbe agire solo per la metà del credito ereditario in ragione dell'esistenza di altro erede è del tutto destituita di fondamento giuridico. La
ripartizione interna delle poste attive tra coeredi è questione che attiene unicamente alle vicende della divisione ereditaria.
Venendo alla prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla e CP_1
precisamente all'an del credito opposto, appare opportuno rammentare che, di regola,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, sicché grava conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia o inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di tale diritto.
Senonché, nel caso in esame parte opposta allega a fondamento della propria pretesa creditoria una scrittura privata di riconoscimento del debito.
pagina 7 di 19 Ed invero, con la scrittura privata del 11.1.2019 l'opponente si è espressamente riconosciuto debitore nei confronti di della somma ingiunta con il decreto opposto. Persona_1
Ai sensi dell'art. 1988 c.c. il riconoscimento del debito comporta l'inversione dell'onere della prova per cui il debito si presume esistente sino a prova contraria (cfr. art. 1988 c.c. “la
ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il
rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria” e v. Cass. n.
2091/2022).
Il creditore è quindi sollevato dall'onere di provare il credito;
spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'inesistenza, estinzione o modificazione del credito nei suoi confronti vantato.
Contrariamente a quanto evidenziato dall'opponente più volte, in ultimo in comparsa conclusionale (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale), non è pertanto onere dell'opposta provare la pretesa creditoria oggetto di controversia.
In specie, l'opponente non disconosce la scrittura privata di riconoscimento del debito, anzi,
più volte conferma la paternità della sottoscrizione in essa apposta (v., ad es., pag. 4 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ne segue che non appare revocabile in dubbio l'esistenza del credito in capo all'opposta,
discutendosi, semmai, soltanto del quantum dello stesso.
Orbene, anche con riguardo al quantum del credito vale quanto scritto a proposito dell'inversione dell'onere probatorio derivante dall'atto ricognitivo.
Ciò detto, venendo a esaminare l'eccezione di parziale adempimento del debito formulata da parte opponente, si osserva che la documentazione allegata dal (bonifico di euro Parte_1
10.000,00 eseguito in data 13.7.2012 -doc.
4- e quietanze di versamenti mensili di euro
318,72 eseguiti dal gennaio 2017 al dicembre 2019 -docc. 5,6 e 7-) non costituisce prova pagina 8 di 19 idonea a dimostrare il fatto parzialmente estintivo del credito per cui è lite.
Segnatamente, il bonifico del 13.7.2012 non riporta alcun tipo di causale e quindi non è
collegabile ad uno specifico rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, né, tantomeno,
può ora essere collegato alle somme oggetto di riconoscimento nell'anno 2019, non sussistendo alcun indizio in tal senso e sussistendo, invece, la prova dell'esistenza di diversi rapporti intercorsi tra le parti, avendo lo stesso opponente dedotto (e trattasi comunque di circostanza incontestata addotta dall'opposta) di aver più volte preso a mutuo somme dai coniugi nel corso degli anni. Persona_2
Ed invero, la stessa parte opponente in seno all'atto di opposizione evidenzia che “ Per_1
, avendo a cuore gli interessi della propria famiglia, si è sempre relazionato con il
[...]
sig. e, fra essi, negli anni, si è instaurato un rapporto di stima e fiducia reciproca. Parte_1
Detta fiducia si concretizzava in prestiti di danaro del in favore del , che CP_1 Parte_1
quest'ultimo provvedeva a restituire nel tempo…” (cfr. pag 2 atto di opposizione).
In particolare, da quanto riportato negli scritti difensivi di entrambe le parti, è emerso che non solo l'opponente era conduttore di un locale adibito a uso commerciale di proprietà della famiglia (cfr. doc. 1 atto di opposizione), ma che spesso, a causa delle precarie CP_1
condizioni economiche, si faceva concedere credito da quest'ultimo nei momenti di difficoltà.
Questa circostanza è stata confermata anche dai testi escussi. Il teste ha, Testimone_1
infatti, riferito “Si è vero che il sig. supportava economicamente il sig. Persona_1
prestandogli dei soldi, facendogli anche da garante per prestiti con Parte_1
l'istituto di Banca Carige”(cfr. cap.9 verbale prova testimoniale del 17.05.2023) e, oltre, che
“i rapporti fra i due erano improntati ad estrema fiducia, per cui ogni volta che qualcuno dei
due aveva bisogno di liquidità si rivolgeva all'altro”(cfr. cap.11 verbale prova testimoniale del 17.05.2023).
pagina 9 di 19 Anche dall'esame documentale emerge come e la famiglia di Parte_1 Per_1
abbiano negli anni contratto diversi rapporti obbligatori.
[...]
Già nella scrittura privata del 30.08.2014 sono attestati sia un debito dell'opponente nei confronti di e della coniuge relativo ai prestiti Persona_1 Controparte_2
ottenuti da DI e Banca Carige, pari a euro 30.000,00 cadauno, sia un prestito di euro
15.000,00 nei confronti della sola per un prestito erogato da Controparte_2 [...]
. CP_3
Essendo emersa in giudizio la sussistenza di una pluralità di rapporti tra le parti e non riportando il bonifico allegato dall'opponente una causale che possa consentirne l'imputazione al pagamento di uno specifico rapporto obbligatorio piuttosto che ad un altro,
non è possibile ricondurre la somma di euro 10.000,00 a parziale pagamento del debito oggetto di causa.
Non è sufficiente a imputare al credito ora sub iudice la somma di euro 10.000,00 pagata dal al nell'anno 2012 nemmeno la vicinanza cronologica con la data di Parte_1 CP_1
concessione del prestito da parte di Banca Carige.
Anzi, la circostanza in questione appare smentire l'assunto di parte opponente.
Basti considerare che, una volta presa a mutuo la somma da Banca Carige, per euro
30.000,00, la cui prima rata scadeva nell'agosto 2012, non si comprende per quale ragione il dovesse già corrispondere al nel luglio del 2012 -ossia prima ancora di Parte_1 CP_1
pagare la prima rata del mutuo- la somma di euro 10.000,00 piuttosto che utilizzare le somme per coprire i debiti pregressi, se del caso anche verso il CP_1
Riveste comunque rilievo assorbente il fatto che a fronte del bonifico del 2012, nell'anno
2019 il riconobbe un credito del per euro 30.000,00, collegato ai prestiti Parte_1 CP_1
contratti con DI e Banca Carige. Quindi, quand'anche la somma di euro 10.000,00
pagina 10 di 19 fosse stata corrisposta al per ripagare somme da questo prestate per far fronte ai CP_1
medesimi debiti, poiché i prestiti richiesti alle due banche ammontavano a euro 60.000,00
totali e dovevano essere pagati nel corso del tempo, è senz'altro verosimile- anche in ragione alle ricordate asserzioni delle parti e dei testi, per cui più volte, nel corso degli anni, il ebbe a prestare somme al che il bonifico di euro 10.000,00 eseguito CP_1 Parte_1
nell'anno 2012 non abbia nulla da dire con riguardo alle somme ancora dovute al CP_1
nell'anno 2019.
A fronte del riconoscimento ex art. 1988 c.c., infatti, la prova incombe sul debitore e nel caso di specie non vi è prova di un ammontare del debito inferiore di euro 10.000,00 rispetto a quanto riconosciuto.
Si aggiunga, sul punto, che la dichiarazione dell'anno 2019, posta fondamento della pretesa dell'opposta, non fa alcun cenno a quella del 2014.
In alcun modo, dunque, vista l'esistenza di diversi prestiti di denaro nel corso del tempo, è
possibile affermare che il versamento di euro 10.000,00 avvenuto nell'anno 2012, abbia a che fare con il debito dichiarato nell'anno 2019: il fatto che le somme furono prestate per coprire debiti già oggetto dei mutui di cui alla scrittura del 2014 (Carige e DI) non ha nulla da dire con riguardo ai debiti successivamente contratti -sempre verso il per coprire le CP_1
somme ancora dovute agli istituti di credito per gli stessi mutui.
Il “residuo” indicato nell'atto del 2014, in definitiva, è il residuo non già dei mutui contratti con le banche, ma dei prestiti sino ad allora ricevuti dal , mentre successivamente Parte_1
altri prestiti vennero concessi, sino alla somma di euro 30.000,00 indicata in seno all'atto di riconoscimento.
Anche le quietanze di versamento mensile di euro 318,72 sul conto cointestato a
[...]
e l'opposta, non riportano alcuna causale e, pertanto, non sono riconducibili a CP_2
pagina 11 di 19 uno specifico rapporto obbligatorio intercorrente tra l'opponente e . Persona_1
Quello che emerge è, piuttosto, che tali somme sono state mensilmente versate negli anni
2017-2019 in favore di nei cui confronti il , nell'anno 2014, Controparte_2 Parte_1
riconobbe -come si è più volte detto- un debito da pagarsi mediante 72 rate mensili dell'importo di euro 320,00, sì che, a ben vedere, è proprio a tale debito che detti pagamenti di euro 318,72 appaiono doversi imputare: sia per l'ammontare, sia per il soggetto nei cui confronti le somme sono state versate (appunto la ), sia per il periodo temporale in cui CP_2
i pagamento sono avvenuti.
In ordine alla questione dell'imputazione del pagamento occorre peraltro ricordare che la
Corte regolatrice si è espressa nel senso che: “In presenza di una pluralità di rapporti
obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda
soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare
il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2,
c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione
non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le
condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore.” (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 31837 del 27 ottobre 2022).
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che: “L'imputazione del pagamento è una facoltà
che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal
debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è
efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione
della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del
diritto di credito cui essa inerisce.” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3644 del 12
febbraio 2021).
pagina 12 di 19 Orbene, tali pagamenti non sono stati imputati dal espressamente al debito oggetto Parte_1
di contestazione nel momento in cui sono stati eseguiti e contestando il creditore che siano stati effettuati in adempimento di tale rapporto ed essendo stata provata la sussistenza di plurimi rapporti obbligatori pregressi tra le parti nonché tra l'opponente e l'accipiens delle somme, è del tutto inefficace il mero riferimento verbale successivamente effettuato in giudizio dal debitore.
Invero, dall'esame della documentazione agli atti, emerge che i versamenti mensili di euro
318,72 siano tutti interamente imputabili al debito (pacificamente esistente) del Parte_1
nei confronti di attestato dalla scrittura privata del 30.08.2014 (ove si Controparte_2
legge: “Dichiaro inoltre di essere debitore nei riguardi della sig.ra del Controparte_2
prestito effettuato presso succursale 1 di Enna originario di euro 15.000,00 CP_3
(quindicimila/00) da saldare con pagamento rateale di euro 320,00 (trecentoventi/00) mensili
per la durata di 72 mensilità. Tale prestito è stato effettuato a nome della sig.ra CP_2
e a me interamente devoluto sempre per copertura di assegni emessi a vuoto, le
[...]
sopraddette somme sono state erogate al fine di non farmi protestare gli assegni con le
relative conseguenze fallimentari e di chiusura dell'attività”).
Da quanto concordato tra le parti, quindi, il avrebbe terminato di pagare le 72 rate Parte_1
a luglio 2020.
Ne discende l'infondatezza anche dell'assunto per cui almeno i pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2019 (successivi all'atto ricognitivo del 2019) andrebbero imputati al debito verso il oggetto di riconoscimento in seno all'atto ricognitivo posto a base del CP_1
provvedimento monitorio ora opposto e indicante la somma di euro 30.000,00.
Venendo più specificamente all'eccezione di invalidità dell'atto ricognitivo per abuso di biancosegno, il sostiene che l'opposta (e per essa l'or defunto avrebbe Parte_1 CP_1
pagina 13 di 19 riempito contra pacta un foglio firmato in bianco dall'opponente.
Più precisamente, parte opponente deduce che era in atto la prassi, tra egli ed il per CP_1
cui il primo firmava fogli in bianco, con mandato di riempimento al secondo, il quale provvedeva a seguito di analitici conteggi.
Secondo il , nel caso dell'atto del 2019, il avrebbe violato il patto di Parte_1 CP_1
riempimento indicando la somma di euro 30.000,00 senza tener conto di tutte le somme sino ad allora versate (euro 10.000,00 per il bonifico del 2012 oltre tutte le rate di euro 318,72 di cui si è detto).
L'eccezione è del tutto carente di prova.
Nel caso in cui un soggetto riconosca di aver sottoscritto un documento dolendosi esclusivamente del suo riempimento in modo difforme da quello di pattuito, tale soggetto “ha
l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta" e quindi di
inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e
ciò che si intendeva fosse dichiarato” (Cass. civ., Sez. III, sent. n.18989/2010; Cass. civ., Sez.
III, ord. n.899/2017, Cass. civ., Sez. II, ord. n.11422/2024).
In specie l'opponente non fornisce alcuna specifica prova né della sussistenza dell'allegato mandato di riempimento del foglio firmato in bianco, né, di conseguenza, della violazione del mandato nella compilazione della scrittura.
A monte, poi, non è nemmeno provato che il documento ricognitivo datato 11.1.2019 sia stato oggetto di firma in bianco.
Dalle prove testimoniali escusse emerge unicamente che e erano CP_1 Parte_1
frequenti regolare i reciproci rapporti di credito e debito con la sottoscrizione di scritture private e che, in qualche occasione non meglio precisata, il abbia firmato fogli in Parte_1
bianco poi consegnati al CP_1
pagina 14 di 19 Nessuna prova specifica si ha con riguardo al documento del gennaio 2019.
In particolare, il teste , in merito alla consuetudine tra e Testimone_1 CP_1 Parte_1
di regolare i rispettivi rapporti di dare e avere con la sottoscrizione di scritture private, ha riferito: “posso dire che ogni volta che il sig. prestava dei soldi al sig. CP_1 Parte_1
quest'ultimo scriveva di proprio pugno tutto, sia l'importo del prestito che la causale e
sottoscriveva il foglio” (cfr. cap. 10 verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023).
Pertanto, il teste ha confermato la sottoscrizione di scritture private, ma non la circostanza del rilascio di biancosegno da parte dell'opponente a , anzi ha specificato che il Persona_1
era solito appuntare ogni elemento del debito che riconosceva in tali documenti. Parte_1
Lo stesso teste, sempre interrogato in merito alla circostanza della sottoscrizione di fogli in bianco da parte del , ha riferito: “Ricordo che una volta capitò che il sig. Parte_1
sottoscrisse un foglio in bianco e lo consegnò al sig. che era sceso con la Parte_1 CP_1
figlia. Questo è capitato nei primi periodi di malattia del cioè verso il 2014-2015, CP_1
ma non so dirlo con esattezza. Oltre a questo episodio non ricordo e non so riferire di episodi
successivi in cui il consegnò fogli in bianco al ricordo l'episodio qui Parte_1 CP_1
riferito perché eravamo in negozio di pomeriggio e c'erano dei clienti. Ricordo che il sig.
e sua figlia dissero: "Intanto firmi questo foglio e poi lo riempiamo con quello che CP_1
risulterà dai conti”... Non ricordo se onestamente anche prima del 2015 il sig. Parte_1
abbia firmato fogli in bianco” (cfr. cap. 17 verbale di assunzione prova testimoniale del
17.05.2023).
Il teste, quindi, ha riferito di un singolo episodio in cui l'opponente ha rilasciato un biancosegno a specificando però che si trattava del periodo 2014-2015, Parte_1
ossia di molto antecedente al 2019, anno della sottoscrizione della scrittura privata oggetto di controversia.
pagina 15 di 19 Si noti, sul punto, che è incontestata la data della scrittura, essendo in contestazione solo l'indicazione dell'importo dovuto.
Passando alla seconda prova testimoniale, il teste interrogato sulla Testimone_2
circostanza della consuetudine di sottoscrivere scritture private tra e , ha CP_1 Parte_1
riferito di non essere a conoscenza di tale circostanza, (cfr. cap.ti 5,7 e 9 verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023) specificando poi “Quello che so è di aver visto sulla
scrivania del sig. presso il quale spesso mi recavo perché da lui chiamato per CP_1
aggiustare componenti del pc o ad esempio cambiare la cartuccia della stampante un foglio
in bianco firmato dal sig. ”… “non ricordo quando ciò avvenne” (cfr. cap. 5 Parte_1
verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023).
Interrogato ancora in merito ad altri episodi di rilascio di fogli in bianco sottoscritti da parte del a il teste ha riferito: “Come ho detto l'unico foglio che vidi fu quello Parte_1 CP_1
di cui ho riferito;
ricordo di aver chiesto spiegazioni al sig. e la sua risposta fu Parte_1
quella che si trattava di una questione di garanzia per non meglio precisati rapporti
intercorrenti fra loro” (cfr. cap. 8 verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023).
In sintesi, dall'escussione di entrambe le prove testimoniali chieste dall'opponente non è
emersa alcuna prova che la scrittura privata di riconoscimento del debito datata 11.1.2019 sia stata firmata in bianco dall'opponente e compilata poi contra pacta da . Persona_1
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14 e ss. modifiche, cause di valore ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda).
Resta da esaminare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
In effetti, l'opponente non solo non fornisce prova delle imputazioni dei pagamenti dedotti in pagina 16 di 19 giudizio, ma nemmeno fornisce prova dell'abuso di biancosegno eccepito.
Anzi, l'opponente, agendo, tenta di imputare i pagamenti eseguiti al debito per cui è lite tacendo i rapporti debitori pregressi verso la coniuge del dimostrati poi CP_1
dall'opposta, ai quali, evidentemente, vanno invece imputati i pagamenti mensili provati in giudizio.
Con l'atto di citazione, ancora, viene ricondotto il credito azionato al solo debito contratto dal con Banca Carige, senza considerare quello verso DI e senza nulla dire in Parte_1
ordine ai precedenti rapporti debitori con il là dove è parte opposta ad aver CP_1
evidenziato sia l'esistenza di rapporti pregressi cui i pagamenti risalenti negli anni si riferiscono sia il maggior ammontare complessivo dei debiti bancari cui l'opponente doveva far fronte mediante i prestiti ottenuti dal CP_1
Ancora, l'opponente trascura del tutto l'inversione dell'onere della prova generato dall'art. 1988 c.c. insistendo sulla circostanza per cui sarebbe onere del creditore provare an e
quantum del credito. Non solo, l'opponente introduce un pagamento avvenuto nell'anno 2012
senza fornire alcun elemento di collegamento col credito oggetto di controversia.
L'opponente giunge poi, come si è visto, a negare la legittimazione attiva dell'opposta deducendo che ciascun erede può agire solo pro quota, così contraddicendo orientamenti pacifici e consolidati, senza nemmeno articolare specifiche motivazioni. Su tale eccezione,
peraltro, l'opponente insiste sino agli scritti conclusivi.
Ciò induce a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Segnatamente, l'art. 96 c. 3 c.p.c. dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai
sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata”.
pagina 17 di 19 Non rileva sul punto che l'attore non abbia dimostrato il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n.
4136-ord.).
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo,
in ragione della gravità della condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice, quantificare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% dei compensi sopra liquidati con riguardo alla fase decisoria e, pertanto, avuto riguardo alla nota spese posta a base della liquidazione, nella somma di euro 380,00.
Non è invece applicabile, ratione temporis, la condanna ex art. 96 c. 4 c.p.c., che prevede il pagamento di una somma a titolo di multa in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
n.q. di erede di , delle spese processuali del presente giudizio
[...] Persona_1
liquidate in euro 3.809,00, oltre accessori di legge;
CONDANNA altresì l'opponente al pagamento, in favore di , della Controparte_1
somma di euro 380,00.
Enna, 11.9. 2025
Il Giudice
Davide Palazzo
pagina 18 di 19 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pizzino,
Giudice onorario di pace ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13.07.2017.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1367/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Luigi Ticino;
-opponente;
contro
, nata a [...] il [...], C.F.: (nella qualità di Controparte_1 C.F._2
erede di C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Persona_1 C.F._3
Bonasera;
-opposta;
avente a OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 238/2021
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
disattesa, -nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che il credito vantato da CP_1
è stato parzialmente pagato;
- dichiarare quindi nullo e privo di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
238/2021, (R.g. n. 682/2021 - Rep.n. 441/2021) oggi opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo
per come già argomentato e per l'effetto revocarlo;
- in via subordinata, per le ragioni esposte nella
parte in fatto e diritto, accertare e dichiarare nulla/annullabile la scrittura privata del 11 gennaio
2019;- condannare la parte avversa al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
Parte opposta: “l'On.le Tribunale adito voglia rigettare l'opposizione di controparte in quanto del tutto
infondata in fatto e in diritto e condannare l'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c. in misura non
inferiore a quella prevista per la liquidazione delle spese legali, con vittoria di spese compensi ed
onorari del giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo conviene in Parte_1
giudizio chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 238/2021 (R.G. Controparte_1
n. 682/2021), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Enna e depositato in data
7.06.2021.
Con il decreto opposto, segnatamente, viene ingiunto all'odierno opponente il pagamento -in favore della parte opposta- della complessiva somma di euro 30.000,00, oltre interessi e spese.
In fase monitoria l'opposta ha agito in qualità di erede del defunto padre, , Persona_1
deducendo che quest'ultimo aveva corrisposto al la suddetta somma di euro Parte_1
pagina 2 di 19 30.000,00 a titolo di mutuo.
A sostegno della propria richiesta l'opposta ha prodotto una scrittura privata, datata
11.1.2019, con cui riconosceva espressamente ex art. 1988 c.c. tale Parte_1
debito nei confronti del defunto , padre dell'opposta (cfr. doc. 2 ricorso Persona_1
monitorio).
Con l'atto di opposizione l'opponente deduce di avere avuto un costante rapporto di stima e fiducia reciproca con , il quale frequentemente gli concedeva denaro a Persona_1
credito, che veniva poi restituito mediante pagamento di rate ovvero con conferimento di beni mobili, oggetto della sua attività commerciale, aggiungendo che le parti erano solite redigere scritture private per regolare i rapporti di dare e avere.
In particolare, l'opponente riferisce che il debito per cui è lite fa riferimento a un prestito da egli chiesto nel 2012 a Banca Carige e per il quale si era costituito Persona_1
fideiussore nei confronti dell'istituto di credito (cfr. doc.ti 2 e 3 di atto di citazione).
L'opponente eccepisce, in primo luogo, il parziale pagamento del debito tramite un bonifico di euro 10.000, eseguito nell'immediatezza del prestito, in data 12.07.2012, a titolo di acconto
(cfr. doc. 4 di atto di citazione); eccepisce altresì di aver corrisposto successive rate mensili di euro 318,72, conferite in contanti dal gennaio 2017 al dicembre 2019 in favore di
[...]
moglie di , per complessivi euro 11.473,92. Evidenzia, sul CP_2 Persona_1
punto, che la , contestualmente al ricevimento delle rate, versava gli importi su un CP_2
conto corrente postale intestato a lei e alla figlia ( , odierna opposta), Controparte_1
rilasciando a esso copia della quietanza di accredito (cfr. doc.ti 5 e 6 di atto di Parte_1
citazione).
L'opponente deduce quindi la nullità e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto,
chiedendone la revoca in ragione dell'avvenuto parziale pagamento del credito.
pagina 3 di 19 Il eccepisce altresì la invalidità della scrittura privata dell'11.01.2019 posta a Parte_1
fondamento dell'ingiunzione, della quale, pur non disconoscendo la sottoscrizione, lamenta l'errata compilazione da parte del deducendo, precisamente, l'abuso di Persona_1
biancosegno.
Più specificamente, l'opponente deduce che, in ragione del rapporto di fiducia intercorrente con il egli aveva più volte sottoscritto fogli in bianco, lasciando al il CP_1 CP_1
compito di riempirli: con riferimento quindi all'atto di ricognizione posto a fondamento della pretesa dell'opposta il eccepisce che il riempimento è avvenuto contra pacta Parte_1
poiché a fronte dei pagamenti già avvenuti alla data della sottoscrizione (euro 10.000,00
nell'anno 2012 oltre tutte le rate mensili di euro 318,72 dal 2017 al 2019) il debito residuo ammonterebbe a una cifra nettamente inferiore (euro 8.526,08).
Infine, e in via subordinata, l'opponente evidenzia che, anche a non voler accogliere la superiore ricostruzione (ossia l'abuso di biancosegno per mancato conteggio delle somme già
corrisposte alla data della sottoscrizione), la somma indicata in seno al ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe pur sempre errata giacché in data successiva alla sottoscrizione egli ha comunque versato (dal gennaio al dicembre 2019) rate di euro 318,72 per complessivi euro
3.824,64 (cfr. doc. 7 di atto di citazione), di modo che la somma ingiunta andrebbe ridotta a euro 26.175,36.
In seno ai successivi scritti difensivi l'opponente eccepisce altresì la carenza parziale di legittimazione dell'opposta evidenziando che essa è coerede del e che, quindi, ella CP_1
non potrebbe, siccome non erede unica, pretendere l'intera somma spettante al de cuius.
, costituita, eccepisce, anzitutto, che il non rilasciò mai Controparte_1 Parte_1
alcun foglio firmato in bianco al padre.
L'opposta eccepisce, poi, che i documenti allegati da controparte attestano il pagamento di pagina 4 di 19 debiti non attinenti al rapporto oggetto della lite sub iudice.
Segnatamente, evidenzia che il bonifico di euro 10.000,00, eseguito il Controparte_1
13.7.2012, è di molti anni antecedente all'atto di riconoscimento del debito del gennaio 2019
e in alcun modo ricollegabile allo stesso, avente a oggetto somme ulteriori rispetto a quelle pagate mediante il citato bonifico.
Del pari, con riguardo ai pagamenti mensili effettuati dal gennaio 2017 al dicembre 2019,
l'opposta deduce che si tratta di parziale adempimento di un diverso contratto di mutuo,
stipulato tra il e . Parte_1 Controparte_2
A riprova di tale circostanza, parte opposta allega una scrittura privata del 30.8.2014 con cui si riconosce debitore nei confronti di della somma Parte_1 Controparte_2
di euro 15.000,00, inerente a un prestito concesso da e da saldare con CP_3
pagamento di 72 rate da euro 320,00 ciascuna (cfr. doc.3 comparsa di costituzione).
Al riguardo, l'opposta evidenzia: che in merito a tale rapporto obbligatorio, rimasto parzialmente insoluto, la creditrice aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto CP_2
ingiuntivo n. 229/2021 per la somma di 8.500,00; che ha presentato Parte_1
opposizione anche avverso tale ingiunzione allegando le quietanze di versamento sullo stesso conto corrente postale, cointestato a e , di rate Controparte_2 Controparte_1
mensili di euro 318,72 dall'agosto 2014 a dicembre 2016; che le successive rate corrisposte tra il 2017 e il 2019, venendo corrisposte alla stessa e avendo a oggetto il medesimo CP_2
importo (sempre di euro 318,72), non possono che riferirsi al medesimo rapporto (per il quale,
difatti, era o previste n. 72 rate), senza alcuna possibilità di imputare tali somme al debito di euro 30.000,00 di cui alla scrittura ricognitiva del 2019.
L'opponente, sul punto, replica osservando che la scrittura privata dell'agosto 2014, oltre a riportare il riconoscimento del debito di euro 15.000 nei confronti di Controparte_2
pagina 5 di 19 riporta espressamente il riconoscimento di un debito residuo nei confronti di Parte_1
di euro 17.400 per i prestiti ottenuti da Banca Carige e DI, ossia i medesimi
[...]
menzionati nell'atto ricognitivo del 2019 posto a fondamento della pretesa di parte opposta,
pari a euro 30.000 ciascuno: a dire dell'opponente, quindi, lo stesso debito non può essere ritornato all'originaria somma di euro 30.000 nel 2019, se già nel 2014 questo era inferiore.
In senso contrario l'opposta rileva che in seno ad entrambe le scritture private -quella del 2014
e quella del 2019, posta a base dell'ingiunzione- “è scritto a chiare lettere che le somme
prestate dal servivano per far fronte a 2 prestiti di € 30.000,00 cadauno contratti dal CP_1
e per cui il aveva prestato fideiussione, uno con la Banca Carige e uno Parte_1 CP_1
con l'DI, per un totale di € 60.000,00” (cfr. memoria di replica), di modo che la tesi avanzata dall'opponente -per cui se nel 2014 era stato indicato un residuo di euro 17.400,00
per il debito relativo al rapporto con Banca Carige- sebbene suggestiva, è del tutto errata,
vieppiù considerando che nel corso degli anni altre somme erano state prestate dai coniugi al , il quale, infatti “non essendo in grado di pagare le rate dei Persona_2 Parte_1
due mutui sottoscritti con gli Istituti di credito, ha chiesto ulteriori somme ai coniugi CP_1
per evitare azioni esecutive nei suoi confronti”.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e i termini della controversia, si osserva quanto segue.
Quanto all'eccezione di parziale carenza di legittimazione attiva di , Controparte_1
sollevata dall'opponente con la seconda memoria istruttoria, va subito evidenziato che trattasi di assunto infondato e temerario.
In seno al testamento di , datato 8.10.2018 (prodotto con la seconda Persona_1
memoria istruttoria dall'opponente) è dato leggere “Dispongo infine che tutti i miei beni – di
qualunque genere e specie (compreso il denaro) non espressamente contemplati nel presente
pagina 6 di 19 testamento e facenti parte del mio patrimonio al momento dell'apertura della mia
successione, siano attribuiti, a titolo di eredità, in parti uguali tra loro, alle mie figlie Pt_2
e ”.
[...] CP_1
Ebbene, posto che non vi è alcun dubbio in ordine alla qualità di erede assunta da
[...]
mediante l'esercizio dei diritti ereditari (costituendo il ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo spiegato nella qualità di erede senz'altro un atto di accettazione tacita dell'eredità)
basta rilevare che secondo il condivisibile e consolidato orientamento della Corte regolatrice
“ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito del de cuius” (cfr.
Cass. 2021 n. 39384, da ultimo v. anche Cass. 2024 n. 13163).
Ne segue che l'assunto per cui l'opposta potrebbe agire solo per la metà del credito ereditario in ragione dell'esistenza di altro erede è del tutto destituita di fondamento giuridico. La
ripartizione interna delle poste attive tra coeredi è questione che attiene unicamente alle vicende della divisione ereditaria.
Venendo alla prova della sussistenza della pretesa creditoria azionata dalla e CP_1
precisamente all'an del credito opposto, appare opportuno rammentare che, di regola,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, sicché grava conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia o inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di tale diritto.
Senonché, nel caso in esame parte opposta allega a fondamento della propria pretesa creditoria una scrittura privata di riconoscimento del debito.
pagina 7 di 19 Ed invero, con la scrittura privata del 11.1.2019 l'opponente si è espressamente riconosciuto debitore nei confronti di della somma ingiunta con il decreto opposto. Persona_1
Ai sensi dell'art. 1988 c.c. il riconoscimento del debito comporta l'inversione dell'onere della prova per cui il debito si presume esistente sino a prova contraria (cfr. art. 1988 c.c. “la
ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il
rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria” e v. Cass. n.
2091/2022).
Il creditore è quindi sollevato dall'onere di provare il credito;
spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'inesistenza, estinzione o modificazione del credito nei suoi confronti vantato.
Contrariamente a quanto evidenziato dall'opponente più volte, in ultimo in comparsa conclusionale (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale), non è pertanto onere dell'opposta provare la pretesa creditoria oggetto di controversia.
In specie, l'opponente non disconosce la scrittura privata di riconoscimento del debito, anzi,
più volte conferma la paternità della sottoscrizione in essa apposta (v., ad es., pag. 4 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ne segue che non appare revocabile in dubbio l'esistenza del credito in capo all'opposta,
discutendosi, semmai, soltanto del quantum dello stesso.
Orbene, anche con riguardo al quantum del credito vale quanto scritto a proposito dell'inversione dell'onere probatorio derivante dall'atto ricognitivo.
Ciò detto, venendo a esaminare l'eccezione di parziale adempimento del debito formulata da parte opponente, si osserva che la documentazione allegata dal (bonifico di euro Parte_1
10.000,00 eseguito in data 13.7.2012 -doc.
4- e quietanze di versamenti mensili di euro
318,72 eseguiti dal gennaio 2017 al dicembre 2019 -docc. 5,6 e 7-) non costituisce prova pagina 8 di 19 idonea a dimostrare il fatto parzialmente estintivo del credito per cui è lite.
Segnatamente, il bonifico del 13.7.2012 non riporta alcun tipo di causale e quindi non è
collegabile ad uno specifico rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, né, tantomeno,
può ora essere collegato alle somme oggetto di riconoscimento nell'anno 2019, non sussistendo alcun indizio in tal senso e sussistendo, invece, la prova dell'esistenza di diversi rapporti intercorsi tra le parti, avendo lo stesso opponente dedotto (e trattasi comunque di circostanza incontestata addotta dall'opposta) di aver più volte preso a mutuo somme dai coniugi nel corso degli anni. Persona_2
Ed invero, la stessa parte opponente in seno all'atto di opposizione evidenzia che “ Per_1
, avendo a cuore gli interessi della propria famiglia, si è sempre relazionato con il
[...]
sig. e, fra essi, negli anni, si è instaurato un rapporto di stima e fiducia reciproca. Parte_1
Detta fiducia si concretizzava in prestiti di danaro del in favore del , che CP_1 Parte_1
quest'ultimo provvedeva a restituire nel tempo…” (cfr. pag 2 atto di opposizione).
In particolare, da quanto riportato negli scritti difensivi di entrambe le parti, è emerso che non solo l'opponente era conduttore di un locale adibito a uso commerciale di proprietà della famiglia (cfr. doc. 1 atto di opposizione), ma che spesso, a causa delle precarie CP_1
condizioni economiche, si faceva concedere credito da quest'ultimo nei momenti di difficoltà.
Questa circostanza è stata confermata anche dai testi escussi. Il teste ha, Testimone_1
infatti, riferito “Si è vero che il sig. supportava economicamente il sig. Persona_1
prestandogli dei soldi, facendogli anche da garante per prestiti con Parte_1
l'istituto di Banca Carige”(cfr. cap.9 verbale prova testimoniale del 17.05.2023) e, oltre, che
“i rapporti fra i due erano improntati ad estrema fiducia, per cui ogni volta che qualcuno dei
due aveva bisogno di liquidità si rivolgeva all'altro”(cfr. cap.11 verbale prova testimoniale del 17.05.2023).
pagina 9 di 19 Anche dall'esame documentale emerge come e la famiglia di Parte_1 Per_1
abbiano negli anni contratto diversi rapporti obbligatori.
[...]
Già nella scrittura privata del 30.08.2014 sono attestati sia un debito dell'opponente nei confronti di e della coniuge relativo ai prestiti Persona_1 Controparte_2
ottenuti da DI e Banca Carige, pari a euro 30.000,00 cadauno, sia un prestito di euro
15.000,00 nei confronti della sola per un prestito erogato da Controparte_2 [...]
. CP_3
Essendo emersa in giudizio la sussistenza di una pluralità di rapporti tra le parti e non riportando il bonifico allegato dall'opponente una causale che possa consentirne l'imputazione al pagamento di uno specifico rapporto obbligatorio piuttosto che ad un altro,
non è possibile ricondurre la somma di euro 10.000,00 a parziale pagamento del debito oggetto di causa.
Non è sufficiente a imputare al credito ora sub iudice la somma di euro 10.000,00 pagata dal al nell'anno 2012 nemmeno la vicinanza cronologica con la data di Parte_1 CP_1
concessione del prestito da parte di Banca Carige.
Anzi, la circostanza in questione appare smentire l'assunto di parte opponente.
Basti considerare che, una volta presa a mutuo la somma da Banca Carige, per euro
30.000,00, la cui prima rata scadeva nell'agosto 2012, non si comprende per quale ragione il dovesse già corrispondere al nel luglio del 2012 -ossia prima ancora di Parte_1 CP_1
pagare la prima rata del mutuo- la somma di euro 10.000,00 piuttosto che utilizzare le somme per coprire i debiti pregressi, se del caso anche verso il CP_1
Riveste comunque rilievo assorbente il fatto che a fronte del bonifico del 2012, nell'anno
2019 il riconobbe un credito del per euro 30.000,00, collegato ai prestiti Parte_1 CP_1
contratti con DI e Banca Carige. Quindi, quand'anche la somma di euro 10.000,00
pagina 10 di 19 fosse stata corrisposta al per ripagare somme da questo prestate per far fronte ai CP_1
medesimi debiti, poiché i prestiti richiesti alle due banche ammontavano a euro 60.000,00
totali e dovevano essere pagati nel corso del tempo, è senz'altro verosimile- anche in ragione alle ricordate asserzioni delle parti e dei testi, per cui più volte, nel corso degli anni, il ebbe a prestare somme al che il bonifico di euro 10.000,00 eseguito CP_1 Parte_1
nell'anno 2012 non abbia nulla da dire con riguardo alle somme ancora dovute al CP_1
nell'anno 2019.
A fronte del riconoscimento ex art. 1988 c.c., infatti, la prova incombe sul debitore e nel caso di specie non vi è prova di un ammontare del debito inferiore di euro 10.000,00 rispetto a quanto riconosciuto.
Si aggiunga, sul punto, che la dichiarazione dell'anno 2019, posta fondamento della pretesa dell'opposta, non fa alcun cenno a quella del 2014.
In alcun modo, dunque, vista l'esistenza di diversi prestiti di denaro nel corso del tempo, è
possibile affermare che il versamento di euro 10.000,00 avvenuto nell'anno 2012, abbia a che fare con il debito dichiarato nell'anno 2019: il fatto che le somme furono prestate per coprire debiti già oggetto dei mutui di cui alla scrittura del 2014 (Carige e DI) non ha nulla da dire con riguardo ai debiti successivamente contratti -sempre verso il per coprire le CP_1
somme ancora dovute agli istituti di credito per gli stessi mutui.
Il “residuo” indicato nell'atto del 2014, in definitiva, è il residuo non già dei mutui contratti con le banche, ma dei prestiti sino ad allora ricevuti dal , mentre successivamente Parte_1
altri prestiti vennero concessi, sino alla somma di euro 30.000,00 indicata in seno all'atto di riconoscimento.
Anche le quietanze di versamento mensile di euro 318,72 sul conto cointestato a
[...]
e l'opposta, non riportano alcuna causale e, pertanto, non sono riconducibili a CP_2
pagina 11 di 19 uno specifico rapporto obbligatorio intercorrente tra l'opponente e . Persona_1
Quello che emerge è, piuttosto, che tali somme sono state mensilmente versate negli anni
2017-2019 in favore di nei cui confronti il , nell'anno 2014, Controparte_2 Parte_1
riconobbe -come si è più volte detto- un debito da pagarsi mediante 72 rate mensili dell'importo di euro 320,00, sì che, a ben vedere, è proprio a tale debito che detti pagamenti di euro 318,72 appaiono doversi imputare: sia per l'ammontare, sia per il soggetto nei cui confronti le somme sono state versate (appunto la ), sia per il periodo temporale in cui CP_2
i pagamento sono avvenuti.
In ordine alla questione dell'imputazione del pagamento occorre peraltro ricordare che la
Corte regolatrice si è espressa nel senso che: “In presenza di una pluralità di rapporti
obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda
soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare
il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2,
c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione
non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le
condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore.” (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 31837 del 27 ottobre 2022).
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che: “L'imputazione del pagamento è una facoltà
che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal
debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è
efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione
della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del
diritto di credito cui essa inerisce.” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3644 del 12
febbraio 2021).
pagina 12 di 19 Orbene, tali pagamenti non sono stati imputati dal espressamente al debito oggetto Parte_1
di contestazione nel momento in cui sono stati eseguiti e contestando il creditore che siano stati effettuati in adempimento di tale rapporto ed essendo stata provata la sussistenza di plurimi rapporti obbligatori pregressi tra le parti nonché tra l'opponente e l'accipiens delle somme, è del tutto inefficace il mero riferimento verbale successivamente effettuato in giudizio dal debitore.
Invero, dall'esame della documentazione agli atti, emerge che i versamenti mensili di euro
318,72 siano tutti interamente imputabili al debito (pacificamente esistente) del Parte_1
nei confronti di attestato dalla scrittura privata del 30.08.2014 (ove si Controparte_2
legge: “Dichiaro inoltre di essere debitore nei riguardi della sig.ra del Controparte_2
prestito effettuato presso succursale 1 di Enna originario di euro 15.000,00 CP_3
(quindicimila/00) da saldare con pagamento rateale di euro 320,00 (trecentoventi/00) mensili
per la durata di 72 mensilità. Tale prestito è stato effettuato a nome della sig.ra CP_2
e a me interamente devoluto sempre per copertura di assegni emessi a vuoto, le
[...]
sopraddette somme sono state erogate al fine di non farmi protestare gli assegni con le
relative conseguenze fallimentari e di chiusura dell'attività”).
Da quanto concordato tra le parti, quindi, il avrebbe terminato di pagare le 72 rate Parte_1
a luglio 2020.
Ne discende l'infondatezza anche dell'assunto per cui almeno i pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2019 (successivi all'atto ricognitivo del 2019) andrebbero imputati al debito verso il oggetto di riconoscimento in seno all'atto ricognitivo posto a base del CP_1
provvedimento monitorio ora opposto e indicante la somma di euro 30.000,00.
Venendo più specificamente all'eccezione di invalidità dell'atto ricognitivo per abuso di biancosegno, il sostiene che l'opposta (e per essa l'or defunto avrebbe Parte_1 CP_1
pagina 13 di 19 riempito contra pacta un foglio firmato in bianco dall'opponente.
Più precisamente, parte opponente deduce che era in atto la prassi, tra egli ed il per CP_1
cui il primo firmava fogli in bianco, con mandato di riempimento al secondo, il quale provvedeva a seguito di analitici conteggi.
Secondo il , nel caso dell'atto del 2019, il avrebbe violato il patto di Parte_1 CP_1
riempimento indicando la somma di euro 30.000,00 senza tener conto di tutte le somme sino ad allora versate (euro 10.000,00 per il bonifico del 2012 oltre tutte le rate di euro 318,72 di cui si è detto).
L'eccezione è del tutto carente di prova.
Nel caso in cui un soggetto riconosca di aver sottoscritto un documento dolendosi esclusivamente del suo riempimento in modo difforme da quello di pattuito, tale soggetto “ha
l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta" e quindi di
inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e
ciò che si intendeva fosse dichiarato” (Cass. civ., Sez. III, sent. n.18989/2010; Cass. civ., Sez.
III, ord. n.899/2017, Cass. civ., Sez. II, ord. n.11422/2024).
In specie l'opponente non fornisce alcuna specifica prova né della sussistenza dell'allegato mandato di riempimento del foglio firmato in bianco, né, di conseguenza, della violazione del mandato nella compilazione della scrittura.
A monte, poi, non è nemmeno provato che il documento ricognitivo datato 11.1.2019 sia stato oggetto di firma in bianco.
Dalle prove testimoniali escusse emerge unicamente che e erano CP_1 Parte_1
frequenti regolare i reciproci rapporti di credito e debito con la sottoscrizione di scritture private e che, in qualche occasione non meglio precisata, il abbia firmato fogli in Parte_1
bianco poi consegnati al CP_1
pagina 14 di 19 Nessuna prova specifica si ha con riguardo al documento del gennaio 2019.
In particolare, il teste , in merito alla consuetudine tra e Testimone_1 CP_1 Parte_1
di regolare i rispettivi rapporti di dare e avere con la sottoscrizione di scritture private, ha riferito: “posso dire che ogni volta che il sig. prestava dei soldi al sig. CP_1 Parte_1
quest'ultimo scriveva di proprio pugno tutto, sia l'importo del prestito che la causale e
sottoscriveva il foglio” (cfr. cap. 10 verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023).
Pertanto, il teste ha confermato la sottoscrizione di scritture private, ma non la circostanza del rilascio di biancosegno da parte dell'opponente a , anzi ha specificato che il Persona_1
era solito appuntare ogni elemento del debito che riconosceva in tali documenti. Parte_1
Lo stesso teste, sempre interrogato in merito alla circostanza della sottoscrizione di fogli in bianco da parte del , ha riferito: “Ricordo che una volta capitò che il sig. Parte_1
sottoscrisse un foglio in bianco e lo consegnò al sig. che era sceso con la Parte_1 CP_1
figlia. Questo è capitato nei primi periodi di malattia del cioè verso il 2014-2015, CP_1
ma non so dirlo con esattezza. Oltre a questo episodio non ricordo e non so riferire di episodi
successivi in cui il consegnò fogli in bianco al ricordo l'episodio qui Parte_1 CP_1
riferito perché eravamo in negozio di pomeriggio e c'erano dei clienti. Ricordo che il sig.
e sua figlia dissero: "Intanto firmi questo foglio e poi lo riempiamo con quello che CP_1
risulterà dai conti”... Non ricordo se onestamente anche prima del 2015 il sig. Parte_1
abbia firmato fogli in bianco” (cfr. cap. 17 verbale di assunzione prova testimoniale del
17.05.2023).
Il teste, quindi, ha riferito di un singolo episodio in cui l'opponente ha rilasciato un biancosegno a specificando però che si trattava del periodo 2014-2015, Parte_1
ossia di molto antecedente al 2019, anno della sottoscrizione della scrittura privata oggetto di controversia.
pagina 15 di 19 Si noti, sul punto, che è incontestata la data della scrittura, essendo in contestazione solo l'indicazione dell'importo dovuto.
Passando alla seconda prova testimoniale, il teste interrogato sulla Testimone_2
circostanza della consuetudine di sottoscrivere scritture private tra e , ha CP_1 Parte_1
riferito di non essere a conoscenza di tale circostanza, (cfr. cap.ti 5,7 e 9 verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023) specificando poi “Quello che so è di aver visto sulla
scrivania del sig. presso il quale spesso mi recavo perché da lui chiamato per CP_1
aggiustare componenti del pc o ad esempio cambiare la cartuccia della stampante un foglio
in bianco firmato dal sig. ”… “non ricordo quando ciò avvenne” (cfr. cap. 5 Parte_1
verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023).
Interrogato ancora in merito ad altri episodi di rilascio di fogli in bianco sottoscritti da parte del a il teste ha riferito: “Come ho detto l'unico foglio che vidi fu quello Parte_1 CP_1
di cui ho riferito;
ricordo di aver chiesto spiegazioni al sig. e la sua risposta fu Parte_1
quella che si trattava di una questione di garanzia per non meglio precisati rapporti
intercorrenti fra loro” (cfr. cap. 8 verbale di assunzione prova testimoniale del 17.05.2023).
In sintesi, dall'escussione di entrambe le prove testimoniali chieste dall'opponente non è
emersa alcuna prova che la scrittura privata di riconoscimento del debito datata 11.1.2019 sia stata firmata in bianco dall'opponente e compilata poi contra pacta da . Persona_1
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14 e ss. modifiche, cause di valore ricompreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda).
Resta da esaminare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
In effetti, l'opponente non solo non fornisce prova delle imputazioni dei pagamenti dedotti in pagina 16 di 19 giudizio, ma nemmeno fornisce prova dell'abuso di biancosegno eccepito.
Anzi, l'opponente, agendo, tenta di imputare i pagamenti eseguiti al debito per cui è lite tacendo i rapporti debitori pregressi verso la coniuge del dimostrati poi CP_1
dall'opposta, ai quali, evidentemente, vanno invece imputati i pagamenti mensili provati in giudizio.
Con l'atto di citazione, ancora, viene ricondotto il credito azionato al solo debito contratto dal con Banca Carige, senza considerare quello verso DI e senza nulla dire in Parte_1
ordine ai precedenti rapporti debitori con il là dove è parte opposta ad aver CP_1
evidenziato sia l'esistenza di rapporti pregressi cui i pagamenti risalenti negli anni si riferiscono sia il maggior ammontare complessivo dei debiti bancari cui l'opponente doveva far fronte mediante i prestiti ottenuti dal CP_1
Ancora, l'opponente trascura del tutto l'inversione dell'onere della prova generato dall'art. 1988 c.c. insistendo sulla circostanza per cui sarebbe onere del creditore provare an e
quantum del credito. Non solo, l'opponente introduce un pagamento avvenuto nell'anno 2012
senza fornire alcun elemento di collegamento col credito oggetto di controversia.
L'opponente giunge poi, come si è visto, a negare la legittimazione attiva dell'opposta deducendo che ciascun erede può agire solo pro quota, così contraddicendo orientamenti pacifici e consolidati, senza nemmeno articolare specifiche motivazioni. Su tale eccezione,
peraltro, l'opponente insiste sino agli scritti conclusivi.
Ciò induce a ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
Segnatamente, l'art. 96 c. 3 c.p.c. dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai
sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata”.
pagina 17 di 19 Non rileva sul punto che l'attore non abbia dimostrato il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n.
4136-ord.).
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo,
in ragione della gravità della condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice, quantificare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% dei compensi sopra liquidati con riguardo alla fase decisoria e, pertanto, avuto riguardo alla nota spese posta a base della liquidazione, nella somma di euro 380,00.
Non è invece applicabile, ratione temporis, la condanna ex art. 96 c. 4 c.p.c., che prevede il pagamento di una somma a titolo di multa in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
n.q. di erede di , delle spese processuali del presente giudizio
[...] Persona_1
liquidate in euro 3.809,00, oltre accessori di legge;
CONDANNA altresì l'opponente al pagamento, in favore di , della Controparte_1
somma di euro 380,00.
Enna, 11.9. 2025
Il Giudice
Davide Palazzo
pagina 18 di 19 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pizzino,
Giudice onorario di pace ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13.07.2017.
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