Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9624 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09624/2025REG.PROV.COLL.
N. 08239/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8239 del 2022, proposto da S.C.A.M. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Segarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 2622/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. LI ES e udito per il Comune di Campagnano di Roma l’avvocato Antonio Cristofari in sostituzione dell’avvocato Mauro Taglioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. S.c.a.m. s.r.l. in liquidazione chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso i provvedimenti del 9 giugno 2008 con cui il Comune di Campagnano di Roma ha rigettato le domande di condono ex art. 32 l. n. 326/2003 e l.r. Lazio n. 12/2004, presentate dalla società per opere abusive consistenti in cambio di destinazione d’uso e frazionamento, con realizzazione di n. 5 civili abitazioni all’interno di un unico corpo di fabbrica, per una volumetria complessiva di 1.900 mc.
2. I dinieghi erano fondato sull’avvenuto superamento del limite volumetrico condonabile previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b2), della l.r. n. 12/2004 (300 mc per singola domanda e 600 mc complessivi).
3. Il T.a.r. per il Lazio, sezione seconda quater , con sentenza n. 2622 del 7 marzo 2022, respingeva il ricorso rilevando che:
a) è lo stesso ricorrente ad affermare che le opere per cui erano state presentate - nel vigore della sola legislazione statale di cui al d.l. n. 269/2003 - le domande di condono edilizio violavano i limiti di volumetria previsti dalla successiva legge regionale;
b) attesa tale indiscussa circostanza fattuale, i provvedimenti di diniego, fondati appunto sul superamento dei limiti volumetrici massimi previsti dalla l.r. n. 12/2004, sono del tutti legittimi;
c) tale specifico profilo (volumetria delle opere sanabili), infatti, non può che trovare la propria compiuta regolamentazione nella normativa regionale sul terzo condono, in quanto rappresenta proprio uno di quei profili in cui la legislazione statale aveva violato la potestà normativa regionale in materia di “governo del territorio”, come chiaramente rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196/2004;
d) quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003 e degli artt. 2 e 10 della l.r. n. 12/2004, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 136 Cost., dovendo il legislatore prevedere l’irretroattività della disciplina più restrittiva, la medesima è manifestamente infondata, in quanto nella sostanza è diretta ad ottenere l’applicazione al caso di specie di una normativa (quella statale) che la medesima Corte Costituzionale ha già dichiarato in contrasto con le norme costituzionali che disciplinano il corretto riparto delle competenze legislative nella materia del “governo del territorio”, e che pertanto non avrebbe più potuto trovare applicazione ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 .
4. La società ha interposto appello, articolando un unico motivo di gravame con cui ha riproposto la questione di legittimità costituzionale disattesa dal T.a.r.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Campagnano di Roma.
6. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, osserva il collegio che con l’appello in trattazione è stato impugnato il solo capo della sentenza che ha respinto la questione di legittimità costituzionale della normativa statale e regionale. Sui rimanenti capi non impugnati si è, quindi, formato il giudicato.
8. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
9. Con un unico motivo di appello l’appellante ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 25, d.l. 269/2003, dell’art. 5 d.l. 168/2003 e degli artt. 2 e 10 l.r. Lazio n. 12/2004 per contrasto con gli artt. 3, 25 e 136 Cost. sotto il profilo dell’imposizione -alle domande già presentate- di limiti volumetrici inferiori rispetto alla normativa nazionale poi dichiarata incostituzionale.
10. La questione è manifestamente infondata.
11. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 196 del 28 giugno 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., tra l’altro, proprio del comma 25 dell’art. 32 d.l. 269/2003 “ nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione ” (punto 21 della motivazione).
12. Risulta, quindi, pienamente conforme al dettato costituzionale l’introduzione di una regolamentazione regionale diversificata sia rispetto a quella delle altre regioni che rispetto alla disciplina nazionale.
13. La previsione da parte della l.r. Lazio n. 12/2004 di un limite volumetrico di condonabilità inferiore a quello previsto dalla legge statale rientra nella discrezionalità riconosciuta alla Regione nella materia del governo del territorio ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
14. Per contro, l’applicazione, pretesa dall’appellante, alle domande di condono ancora pendenti della previsione normativa già dichiarata costituzionalmente illegittima si pone in contrasto con l’art. 136 Cost. e l’art. 30, comma 3, l. 87/1953 (la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione).
15. Per tale ragione, anche il d.l. 168/2004- che, in esecuzione di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte costituzionale, ha previsto, all’art. 5, l’emanazione della legge regionale entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore-mai avrebbe potuto introdurre, in via generale, disposizioni di principio (relativamente alla salvezza degli effetti delle domande di condono già presentate) che fossero vincolanti per le regioni, in contrasto con la sentenza della Corte a cui ha inteso, invece, dare esecuzione.
16. Destituite di fondamento sono, altresì, le doglianze relative alla lesione del legittimo affidamento e del principio di ragionevolezza, atteso che:
-nei procedimenti amministrativi l’applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, per cui, fintantoché l’Amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa (Cons. Stato, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 1721 e Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2024, n. 7550);
-il principio tempus regit actum impone l’applicazione della legge regionale ai procedimenti di condono ancora pendenti, trattandosi di rapporti non ancora esauriti e non potendo predicarsi l’ultravigenza della legge nazionale ormai abrogata;
- l’adozione dei più stringenti limiti volumetrici previsti dalla fonte legislativa regionale non configura, quindi, un’ipotesi di applicazione retroattiva di una normativa più sfavorevole, in quanto le domande di condono presentate nel vigore della legislazione statale non avrebbero potuto che essere valutate che sulla base della legge regionale, l’unica vigente alla data di adozione del provvedimento conclusivo;
-è precluso la legislatore statale e a quello regionale modulare gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, facendo “ salve tutte quelle fattispecie rientranti nella prima versione della norma, almeno fino all’emanazione della modifica intervenuta con l’art. 5 del D.L. n. 168/2004, o, quanto meno, alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 ” (così a pag. 3 dell’appello);
- sul piano della ragionevolezza, l’art. 10, comma 1, l.r. 12/2004 nella formulazione vigente ratione tempori s, sancisce che le domande di condono presentate ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 “ antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia stata comunicata rinuncia nei termini previsti dal comma 3, sono valide ed efficaci ai fini della legge stessa ”. La diposizione è finalizzata a garantire l’applicazione uniforme della disciplina di condono nel territorio della Regione evitando una diversa regolamentazione, in ambito regionale, delle istanze di sanatoria di stesso identico tenore, in ragione del dato neutro rappresentato dal momento della relativa presentazione (cfr. Cons. Stato sez. VII n. 5749 del 3 luglio 2025 che con riguardo all’analoga previsione dell’art. 6 l.r. Toscana 53/2004, ove si osserva che “ la retroattività, che ben può essere disposta dalla legge regionale, in deroga all’art. 11 delle d.p.c.c., trattandosi di fonti equiordinate e che “ l’affidamento dei ricorrenti.. non può considerarsi meritevole di tutela, in considerazione del brevissimo lasso temporale intercorso tra la fonte statale (30 settembre 2003) e quella regionale (del 20 ottobre 2004) e dell’intervento della Corte costituzionale ”).
17. In conclusione, la questione di legittimità costituzionale deve essere respinta in quanto manifestatamente infondata, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Comune di Campagnano di Roma delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
NI Di AR, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
LI ES, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI ES | NI Di AR |
IL SEGRETARIO