Articolo 15 bis del Codice del consumo
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 dicembre 2024
>
Versione
25 febbraio 2025
>
Versione
18 dicembre 2025
Art. 15-bis. (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati) 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita' nominale e un correlato aumento del prezzo per unita' di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ((a decorrere dal 1° luglio 2026)) .
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente