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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa RO Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9961/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. fissato al 16/06/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SAJEVA GIUSEPPINA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. COSTA FRANCESCA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso
1 come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Paolo del Colle in data 29/08/2013 con parte resistente, unione dalla Controparte_1
quale sono nate due figlie, di anni 10 e RO di anni 2. Per_1
Allega d'essersi dedicata alla famiglia, permettendo al marito di dedicarsi alla sua attività, d'averlo collaborato nella gestione della stessa, che il menage familiare godeva di un buon tenore di vita.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da disinte- resse per i problemi della moglie. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente, con regolamen- tazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 400,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 800,00 a titolo di contributo per il man- tenimento della prole (€ 400,00 per ciascuna figlia) , oltre il contri- buto del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto allegato da controparte, sia in ordine alla dedizione della stessa alla cura della famiglia che alla collaborazione nell'azienda del marito, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del com- portamento assunto dalla moglie, che ha intrapreso una relazione
2 extraconiugale con un altro uomo, , ed allega Persona_2
che la moglie prepara e vende dolci.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebi- tandola alla controparte, disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione privilegiata presso la madre;
assegnare a quest'ul- tima la casa coniugale con i relativi arredi e regolare i rapporti per- sonali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prose- cuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel
3 prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte resistente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della
4 fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla moglie, così come richiesto dalla controparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro coniuge con- trario ai doveri coniugali non sono state adeguatamente provate.
Difatti, il resistente allega che la moglie avrebbe instaurato una relazione extraconiugale prima della separazione e, al riguardo, ha prodotto foto e video, prive però di data certa, che riproducono il
, uomo con il quale la moglie avrebbe intessuto detta rela- Per_2
zione, seduto sulle scale d'ingresso della ex casa coniugale, ovvero mentre esce dalla stessa. La mancanza di data certa per dette ripro- duzioni fotografiche e video non permette di utilizzarle per indivi- duare l'epoca in cui tale relazione è sorta, né la circostanza che il
Dachille frequenta la moglie dopo la separazione può considerarsi idonea a provare quanto innanzi, per cui la domanda sul punto va rigettata.
“AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE, E ASSEGNI DI CON- Parte_2
TRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE STESSE” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti tem- poranei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano ele- menti che permettano una diversa regolamentazione di dette dispo- sizioni, tenuto conto dei redditi percepiti dal resistente, come risul- tanti dalle dichiarazioni in atti (€ 21.000,00 circa per l'anno 2022 e
€ 18.000,00 per l'anno 2023), e dal fatto che lo stesso è gravato di mutui contratti anche per l'acquisto della casa coniugale, per cui il contenuto di detti provvedimenti va confermato.
Inammissibile deve ritenersi la richiesta del resistente di disporre
5 il divieto per terze persone di stabilire la residenza nella casa fami- liare, in quanto tale questione attiene al godimento della stessa se- condo il titolo di proprietà e non può essere disciplinata in questa sede.
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA MOGLIE” – La do- manda sul punto va rigettata in quanto, come evidenziato nell'ordi- nanza del 2.4.2025, la moglie ha dedotto d'aver svolto attività di produzione dolci e dalle foto prodotte dalla difesa del marito emerge una grande varietà di prodotti dalla prima elaborati, circo- stanza quest'ultima che porta a ritenere che tale attività non sia oc- casionale e che produca reddito, per cui la donna ha una sua capa- cità lavorativa che mette a frutto. La domanda, sul punto, va quindi rigettata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, ricorrono giusti mo- tivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/10/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_3 [...]
, nato in MODUGNO (BA) in [...] Controparte_4
6 15/03/1985 (matrimonio celebrato in Palo del Colle in data
29/08/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Palo del Colle al n. 17, parte II, serie B,
Ufficio 1, anno 2013);
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data
13.1.2025, come integrati con successiva ordinanza del
2.4.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa RO Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9961/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. fissato al 16/06/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SAJEVA GIUSEPPINA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. COSTA FRANCESCA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso
1 come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Paolo del Colle in data 29/08/2013 con parte resistente, unione dalla Controparte_1
quale sono nate due figlie, di anni 10 e RO di anni 2. Per_1
Allega d'essersi dedicata alla famiglia, permettendo al marito di dedicarsi alla sua attività, d'averlo collaborato nella gestione della stessa, che il menage familiare godeva di un buon tenore di vita.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da disinte- resse per i problemi della moglie. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole minorenne in via esclusiva ad essa parte ricorrente, con regolamen- tazione degli incontri della parte resistente con la stessa;
assegnare la casa familiare, completa di ogni arredo, ad essa parte ricorrente;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 400,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 800,00 a titolo di contributo per il man- tenimento della prole (€ 400,00 per ciascuna figlia) , oltre il contri- buto del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto allegato da controparte, sia in ordine alla dedizione della stessa alla cura della famiglia che alla collaborazione nell'azienda del marito, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del com- portamento assunto dalla moglie, che ha intrapreso una relazione
2 extraconiugale con un altro uomo, , ed allega Persona_2
che la moglie prepara e vende dolci.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebi- tandola alla controparte, disporre l'affido condiviso delle minori con collocazione privilegiata presso la madre;
assegnare a quest'ul- tima la casa coniugale con i relativi arredi e regolare i rapporti per- sonali e patrimoniali tra coniugi e tra questi e la prole nei termini indicati in comparsa, vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prose- cuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel
3 prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte resistente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della
4 fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla moglie, così come richiesto dalla controparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro coniuge con- trario ai doveri coniugali non sono state adeguatamente provate.
Difatti, il resistente allega che la moglie avrebbe instaurato una relazione extraconiugale prima della separazione e, al riguardo, ha prodotto foto e video, prive però di data certa, che riproducono il
, uomo con il quale la moglie avrebbe intessuto detta rela- Per_2
zione, seduto sulle scale d'ingresso della ex casa coniugale, ovvero mentre esce dalla stessa. La mancanza di data certa per dette ripro- duzioni fotografiche e video non permette di utilizzarle per indivi- duare l'epoca in cui tale relazione è sorta, né la circostanza che il
Dachille frequenta la moglie dopo la separazione può considerarsi idonea a provare quanto innanzi, per cui la domanda sul punto va rigettata.
“AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE, E ASSEGNI DI CON- Parte_2
TRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE STESSE” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti tem- poranei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano ele- menti che permettano una diversa regolamentazione di dette dispo- sizioni, tenuto conto dei redditi percepiti dal resistente, come risul- tanti dalle dichiarazioni in atti (€ 21.000,00 circa per l'anno 2022 e
€ 18.000,00 per l'anno 2023), e dal fatto che lo stesso è gravato di mutui contratti anche per l'acquisto della casa coniugale, per cui il contenuto di detti provvedimenti va confermato.
Inammissibile deve ritenersi la richiesta del resistente di disporre
5 il divieto per terze persone di stabilire la residenza nella casa fami- liare, in quanto tale questione attiene al godimento della stessa se- condo il titolo di proprietà e non può essere disciplinata in questa sede.
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO RICHIESTO DALLA MOGLIE” – La do- manda sul punto va rigettata in quanto, come evidenziato nell'ordi- nanza del 2.4.2025, la moglie ha dedotto d'aver svolto attività di produzione dolci e dalle foto prodotte dalla difesa del marito emerge una grande varietà di prodotti dalla prima elaborati, circo- stanza quest'ultima che porta a ritenere che tale attività non sia oc- casionale e che produca reddito, per cui la donna ha una sua capa- cità lavorativa che mette a frutto. La domanda, sul punto, va quindi rigettata.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, ricorrono giusti mo- tivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 03/10/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_3 [...]
, nato in MODUGNO (BA) in [...] Controparte_4
6 15/03/1985 (matrimonio celebrato in Palo del Colle in data
29/08/2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Palo del Colle al n. 17, parte II, serie B,
Ufficio 1, anno 2013);
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data
13.1.2025, come integrati con successiva ordinanza del
2.4.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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