CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(già Parte_1
C.F. e P.IVA Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cutilli, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
in forma abbreviata già Controparte_1 CP_1 Controparte_2
in persona del Dott. C.F. , rappresentata e
[...] Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi, come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 674/2023 pubblicata in data 11.05.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Il sottoscritto procuratore e difensore dell'appellante
[...]
vista l'ordinanza assunta nella camera di Consiglio del 23.4.2024, Parte_1
comunicata a mezzo pec il 24.4.2024, che ha disposto la rimessione della causa in decisione, rinviando, quindi, la stessa all'udienza cartolare dell'11.3.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ed all'uopo, assegnando alle parti termine entro il 10.1.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Richiamato il proprio atto di appello a cui integralmente si riporta.
Vista la comparsa di costituzione e risposta dell'istituto appellato, osservato avversativamente che, in relazione alle difese votate (infondatamente) ad eccepire l'inammissibilità del gravame, se ne deduce la manifesta infondatezza e persino la palese strumentalità, essendo, di contro, ben evidenti -alla luce della ricostruzione operatasi nell'atto di appello - i punti della decisione oggetto di gravame, contrariamente a quanto, ora, invece, inopinatamente eccepitosi. Rilevato inoltre che, nel merito, le difese dell'appellato, parimenti, si appalesano destituite di ogni fondamento, siccome, erronea e parziale si dimostra pure la ricostruzione ex adverso operatasi del rapporto bancario inter partes e per cui è vertenza. Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione in appello (pp.
18-21), tornando ad insistere, di nuovo, in via istruttoria, perché venga disposta la rinnovazione della CTU nei termini quivi richiesti (in particolare al punto III), tornando, ad avversare le difese dell'appellato, siccome, infondate e destituite di ogni fondamento.
Per l'appellata :
- All'esito delle attività processuali svolte, richiamando il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente riportata e trascritta, precisa le proprie conclusioni come di seguito:
- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti, rigettare l'appello e confermare la Sentenza n. 674/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione la società Parte_1
già conveniva in
[...] Parte_2
giudizio avanti al Tribunale di Pescara la ai Controparte_4 fini dell'accertamento della nullità di diverse clausole del rapporto di c/c e correlato conto anticipi e rideterminazione dell'effettivo saldo dare avere del c/c 413/530 (già
90067, già 65149) e del correlato conto anticipo n. 413/375.
Esponeva di essere intestataria presso la filiale di Penne della Controparte_2 del c/c affidato n. 413/530 ( già n. 90067 già n. 65149) risalente agli anni '70 ed il correlato conto anticipi n. 375, già operativo in data 17.03.1992 e chiuso in data
07.11.2018 con un errato saldo a debito del correntista, pari ad € 98.470,12, in conseguenza di illegittime pattuizioni applicate sin dall'origine al rapporto oggetto di causa.
Sosteneva che il predetto rapporto di c/c e il correlato conto anticipi erano stati regolati con un tasso di interessi passivo ultralegale, variato nel corso degli anni senza le preventive necessarie comunicazioni previste per legge e imposto dalla con riferimento alla indeterminata clausola “uso piazza” in difetto di valida CP_1
pattuizione scritta;
che la banca aveva indebitamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto ex art 1283 c.c.,
l'illegittima imposizione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate sine titulo.
Aggiungeva che il rapporto di c/c era stato oggetto di plurime aperture di credito in c/c con condizioni economiche indeterminate quali contratto di apertura di linea di credito a valere sul c/c 530 ( già n. 90067) di € 100.000 sino a revoca del 29.04.2004; contratto di apertura di linea di credito per anticipo s.b.f. di € 2.600 del 29.04.2004, comunicazioni di aumento di linea di credito ad € 150.000 su c/c 530 e di aumento della linea di credito per anticipo s.b.f. sino ad € 50.000 del 27.09.2011.
Si costituiva la contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in CP_1
quanto infondato in fatto ed in diritto.
Contestava la ricostruzione dei rapporti intercorsi fra le parti offerta dall'attrice sostenendo: -che i rapporti tra la banca e la società correntista risalivano perlomeno al 1992, quando la , risultava Parte_1
intestataria, presso la (già banca , del conto corrente Controparte_2 CP_5
ordinario n. 159365 (già c/c n. 577612 – già c/c n. 90067) posizione che veniva cessata, con relativa estinzione, in data 07.10.2011; -che nel frattempo, nel corso del
2009 e del 2010, la correntista procedeva ad avviare ulteriori e distinti rapporti con la
Banca, ossia in data 07.12.2009, a seguito di concessione di su anticipi Parte_3
sbf, veniva acceso il conto corrente tecnico contraddistinto dal n. 375 e in data
25.10.2010 veniva acceso un ulteriore conto corrente ordinario contraddistinto dal n.
530 e che quindi non sussisteva alcun collegamento tra il conto corrente ordinario n.
159365 (già c/c n. 577612 – già c/c n. 90067 ) estinto il 07.10.11 ed il conto corrente ordinario n. 530 acceso nel 2010, escludendo la simultanea operatività dei due rapporti che l'uno potesse considerarsi la prosecuzione dell'altro.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda , la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebiti per i pagamenti antecedenti al 22.04.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del
09.02.2000), la legittimità della capitalizzazione trimestrale nel periodo successivo al
22.04.2000, delle c.m.s. e delle altre condizioni contrattuali
Acquisita la documentazione e disposta CTU contabile con successiva integrazione, all'udienza del 27.04.23 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 674/2023 pubblicata il 11.05.2023 così decideva:“in parziale accoglimento della domanda, accertata in relazione ai seguenti rapporti intercorsi tra le parti: conto corrente ordinario n. 159365 (già
577612,già 90067), dal 31/12/1993 al 07/10/2011; conto corrente ordinario n. 530, dal 29/10/2010 al 31/12/2018 (rapporti che, come accertato dal CTU, sono in rapporto di continuità tra loro); conto anticipi n. 375, dal 07/12/2009 al 31/12/2018, collegato agli stessi, l'illegittimità di clausole e prassi come da parte motiva ed accertato che, per l'effetto di tale declaratoria, l'intera esposizione debitoria della nei confronti Parte_1 della è pari ad € 80.341,68 al 31/12/2018 Controparte_6
e non ad euro € 98.470,12 come da saldo banca di chiusura, condanna l' , ove CP_7
corrisposto da parte del correntista il ripianamento di quella esposizione, alla ripetizione in favore della parte attrice della differenza pari ad euro 18.128,44, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo ed esclusa la rivalutazione, vertendosi in ipotesi di debito di valuta e nulla essendo stato dedotto e comprovato ex art. 1224 secondo comma cc;
dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento in favore ,di parte attrice di euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, con attribuzione in favore dell' Avv. Maurizio MILILLI
( ) del foro di Chieti, qui liquidate per l'intero; pone le spese C.F._1
di CTU definitivamente per il 65% a carico di parte convenuta e per il residuo 35%
a carico di parte attrice”.
1.1Il Primo Giudice innanzitutto non rilevava alcuna indeterminatezza della domanda dal momento che, nel caso di specie, la quantificazione monetaria della pretesa derivava, come formulato nelle conclusioni e come desumibile dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri dedotti e prospettati in citazione e anche mediante allegazione di una relazione di parte.
1.2 Riguardo le questioni giuridiche oggetto di causa, Tribunale affermava la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale individuato mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente su piazza in quanto andava riconosciuta anche per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 154/92 ( come nel caso di specie ove il contratto di c/c era già operante , che ha reso obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari stabilendo la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi) la nullità ex artt 1346, 1284 c.c. e 8 della L. 64/86.
1.3 Affermava l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazioni trimestrale degli interessi in quanto contrario alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. anche in relazione ai periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale sul punto del 1999; pertanto, secondo il Primo Giudice, in mancanza di una valida pattuizione anatocistica non poteva riconoscersi alcuna capitalizzazione né annuale, né semestrale nè di altra periodicità degli interessi del conto, né alla banca né al cliente;
precisando che la delibera CICR del 9.02.2000 trova applicazione fino alla sua sostituzione operata dalla delibera CICR del 03.08.2016 , emanata in attuazione dei principi di cui all'art. 120 co. 2 TUB 1.4 Quanto alla CMS il primo Giudice riportava la giurisprudenza che richiede ai fini della validità della clausola che questa debba rivestire i caratteri della determinatezza e determinabilità dell'onere aggiuntivo posto a carico del cliente, ossia deve contenere la previsione sia del tasso della commissione, sia dei criteri di calcolo e la sua periodicità; illustrava gli interventi normativi in materia, in particolare il Dm
664/12, che prevede un obbligo di adeguamento dei contratti in essere al 1 luglio
2012 che costituisce giustificato motivo ex art 118 TUB attribuendo alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, prezzi e le altre condizioni previste in contratto con obbligo di comunicazione al cliente.
1.5 Il Primo Giudice, dopo aver precisato di aver predisposto il quesito al CTU in applicazione dei predetti principi, condivideva le conclusioni della relazione peritale che aveva innanzitutto accertato l'effettiva continuità contabile tra il c/c n. 59365
(già 577612, già 90067) alla data del 07.10.2011 ed il conto n. 530 per effetto dell'operazione di giroconto del 18.07.11
Nella relazione integrativa del 03.03.23 il CTU aveva riconosciuto la validità delle condizioni economiche riportate nel contratto di c/c del 23.12.98 prodotto dalla banca e di cui aveva fatto applicazione nella rielaborazione dei conteggi.
Quanto alla prescrizione il Primo Giudice riteneva che la banca avesse assolto al proprio onere probatorio avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse , allegate come solutorie , annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, individuando sia l'oggetto dell'eccezione ( ogni singola rimessa annotata) sia il dies a quo della decorrenza.
Era invece onere del cliente, precisava il Tribunale, allegare e comprovare la sussistenza di un affidamento e dell'eventuale soglia dello stesso, non essendo sufficiente, a fini probatori, né la presenza di saldi passivi negli estratti conto o addebiti in conto spese per gestione fido che non consentono di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti in modo da accertare se i versamenti erano stati effettuati su conto passivo o su conto scoperto, né una prassi di mera tolleranza dello scoperto del correntista da parte della banca senza chiederne nel tempo il rientro. Ad ogni modo il Tribunale di primo grado reputava insuperabile il requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per i contratti bancari, ai fini della costituzione di un valido rapporto di apertura di credito con la conseguenza che, in assenza di un valido contratto di affidamento stipulato in conformità alle disposizioni di legge e della prova rigorosa del limite quantitativo dell'affidamento, le rimesse intervenute sul conto corrente sono da considerarsi di natura solutoria.
Precisava che l'onere di allegazione dell'esistenza dell'affidamento e del limite dello stesso deve essere assolto con l'atto introduttivo da parte del cliente (potendosi comprovare l'assunto solo documentalmente nel termine ex art 183 c.p.c) e che l'onere probatorio dell'affidamento, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, grava esclusivamente sul correntista , potendosi la banca limitare all'eccezione di prescrizione e alla deduzione dell'inesistenza di affidamenti nel periodo ante decennale.
Evidenziava che a far data dall'entrata in vigore della L. 154/92 il contratto di apertura di credito, come tutti i contratti bancari, deve essere redatto per iscritto e che non è ammissibile nell'ordinamento la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e da indici da cui desumere che la banca abbia, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto del cliente;
essendo il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità non è infatti consentito attingere aliunde la prova dell'esistenza dell'affidamento e il cliente non può invocare l'esistenza di un extrafido di fatto o di un fido maggiore di quello risultante dal contratto, se non fornendone la prova scritta.
1.6 Il Tribunale evidenziava che nella CTU integrativa nell'individuazione delle rimesse solutorie/ripristinatorie era stato considerato il saldo rettificato per effetto della espunzione delle prassi e clausole illegittime e non del saldo banca in ossequio alla giurisprudenza di legittimità più recente;
di conseguenza il CTU aveva effettuato un nuovo conteggio tenendo conto dei soli contratti di apertura di credito riferibili ai rapporti de quibus essendo il contratto di apertura di credito in c/c del
02.12.1981 relativo al conto n. 65149 e non al c/c ordinario n. 159365 ( già 577612, già 90067) e precisando che anche tenendo conto dell'affidamento la differenza di conteggio per 11 giorni era in effetti trascurabile.
All'esito delle indagini effettuate sulla scorta dei criteri indicati dal Primo Giudice, la relazione peritale evidenziava che il saldo del conto anticipi n. 375 al 31.12.18 ammontava ad € 0,00; il saldo del c/c ordinario n. 159365( già 577612, già 90067) al
07.10.11 ammontava ad € 0,00 ( il saldo finale di chiusura conto di € 6.071,50 a credito del correntista era stato girocontato sul c/c n. 530 in pari data); il saldo del c/c ordinario n. 530 al 31.12.2018 era pari ad € 80.341,68 a debito della correntista e non a € 98.470,12 come indicato nel saldo banca alla data di chiusura.
Di conseguenza il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea nei limiti sopra indicati e le spese di lite, determinate secondo il decisum e non il disputatum, erano compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda in relazione al quantum, con condanna della convenuta al pagamento della restante parte in favore dell'attrice ; le spese di CTU era poste per il 65% a carico di parte convenuta e per il residuo 35% a carico di parte attrice.
2. Avverso la sentenza n. 674/23 del Tribunale di Pescara ha proposto impugnazione
(già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t. per i motivi di seguito indicati: Parte_4
2.1. Errata valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
appellata.
Parte appellante contesta la sentenza impugnata che ha ritenuto non più ripetibili tutti gli illegittimi addebiti effettuati in conto corrente in data antecedente al 28.04.2004 ritenendoli coperti da rimesse di natura solutoria nonostante il c/c di apercredito n
65149, datato 02.12.1981, prevedesse un affido pari a Lire 85.000.000
Sostiene che il conto corrente n. 159365 era stato dichiarato estinto dalla banca il
07.10.2011 e sostituito dal nuovo conto corrente n. 530 datato 25.10.2010 ma che , in realtà, tra i vari conti correnti sussisteva una continuità contabile tale da farli ritenere un unico rapporto bancario e che tale continuità era provata dal fatto che in data
18.07.11 il conto 159365 era stato chiuso con un'operazione di giroconto tramite bonifico disposto dal neo conto corrente n. 530 a copertura del saldo debitorio del primo.
Per l'appellante il Tribunale non ha inserito anche il rapporto di apercredito del
2.12.1981 nell'orbita dei conti correnti susseguitesi nel tempo non riconoscendo la continuità degli stessi rapporti: in realtà il conto corrente n. 159365 andava riferito non solo ai conti nn. 577621 e 90067 ma anche al n. 65149 ed anzi il conto n.
159365 era originariamente denominato n. 65149 con la conseguenza della riferibilità del contratto di apertura di credito del 02.12.1981 al conto corrente oggetto di causa.
Ritiene errata la decisione del Primo Giudice che aveva considerato decisiva la mancanza della prova documentale dell'esistenza del fido senza rilevare che, in realtà, il requisito della prova scritta non era necessario ratione temporis attesa la risalenza temporale del contratto di c/c n. 65149 cui accedeva l'apertura di credito di
Lire 85.000.000 che si ricollegava ai rapporti bancari susseguitesi nel tempo (già n.
90067, già n. 577621 e già n. 159365) sotto il vincolo della continuità.
E ciò in quanto, continua l'appellante, l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto dall'art. 3 L. 154/92 per cui fino all'entrata in vigore della stessa ( avvenuta il 09.07.1992) non era imposta alcuna forma scritta e i contratti potevano concludersi oralmente e/o per fatti concludenti. Di conseguenza, i contratti bancari stipulati senza forma scritta anteriormente all'entrata in vigore della legge devono considerarsi validi ponendosi solo la questione della loro perdurante efficacia a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 385/93 (TUB) che precisa all'art. 127 che le nullità previste operano solo a vantaggio del cliente (nullità di protezione)
2.2 Errata valutazione delle difese oppostesi dalla banca appellata.
Con questo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, condividendo le analisi del CTU ha riconosciuto la validità delle condizioni economiche riportate nel contratto di c/c n. 90067 del 23.12.1998 in violazione della disciplina di cui all'art. 117 nn. 1 e 3 TUB e all'art. 2697 c.c Evidenzia che il frontespizio del documento de quo non è ricollegabile al foglio successivo, illegibile e privo di numeri, ed è firmato solo dalla società correntista per cui le condizioni economiche non sono opponibili a quest'ultima.
Ribadisce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle pattuizioni ivi contenute relative al tasso di interesse debitore per scoperto di conto e per apertura di credito a revoca essendo i tassi espressi in una tabella incomprensibile che non consente la determinazione del tasso di interesse debitore operativo in concreto sia intra che extra fido, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 co. 7 TUB.
Censura la decisione del Tribunale che non ha seguito l'indirizzo giurisprudenziale per il quale è nulla la prassi della banca che depositi in giudizio un documento privo della sottoscrizione dell'istituto di credito ma firmato dalla sola società correntista, come nel caso di specie.
2.3. Errata valutazione delle difese oppostesi dalla banca appellata.
Con questo motivo censura la sentenza impugnata che ha ritenuto validi ed efficaci le produzioni della banca violando in tal modo l'art. 118 TUB.
Espone che il documento denominato “sintesi n. 1” (apparentemente datato
28.09.2009) è in realtà privo di data certa, non opponibile alla correntista in quanto privo di sottoscrizione e riferito all'apertura di credito n. 0000122447 non riconducibile ai conti correnti oggetto di causa.
Analogamente contesta la riconducibilità del documento di sintesi denominato
“apertura di credito n. 00013350-contratto concessione/variazione di affidamento- documento di sintesi n. 1 e del documento di sintesi denominato concessione/variazione di affidamento apertura di credito n. 000018011 ai rapporti bancari oggetto di causa atteso il diverso dato identificativo per cui, secondo l'appellante, il Primo Giudice ha erroneamente ritenuto valida ed opponibile al correntista la predetta documentazione senza considerare che i predetti documenti non sono stati accettati per iscritto dalla correntista e quando consistenti in modifiche unilaterali in peius erano da ritenersi invalidi stante il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 TUB
2.4 Errata valutazione delle difese oppostesi dalla banca appellata.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado che ha ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi della banca nonostante le clausole che prevedevano la modifica unilaterale delle condizioni economiche da parte della banca non fossero state specificamente approvate per iscritto dalla correntista
Le clausole dei contratti datati 07.03.92 e 02.09.93 che contemplano la modifica unilaterale delle condizioni economiche sono sprovviste di specifica approvazione e quindi invalide e/o inefficaci nei confronti del correntista ex art 1341 co. 2 c.c.; inoltre la banca ha violato gli oneri comunicativi imposti dall'art. 118 TUB né indicato il giustificato motivo richiesto dalla legge.
Analogamente anche il contratto del 23.12.98 non prevede una valida pattuizione dello ius variandi specificamente approvata dalla correntista né l'osservanza da parte della banca degli oneri comunicativi e dell'indicazione del giustificato motivo imposti dall'art. 118 TUB
Con la conseguenza, secondo l'appellante, che tutte le modifiche in peius operate nel corso del rapporto devono considerarsi invalide e/o improduttive di effetti.
Nelle conclusioni dell'atto di appello l'appellante ripropone la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale , delle C.m.s. e degli interessi ultra soglia argomentando su tali punti solo nella comparsa conclusionale.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado chiede il Controparte_1
rigetto del gravame proposto, ritenendo la decisione di primo grado corretta e i motivi addotti dall'appellante infondati.
In via preliminare rileva l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. non presentando ragionevole possibilità di essere accolto non contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze.
Sostiene l'inammissibilità ex art 342 c.p.c. di ciascun motivo di gravame oltre che l'infondatezza , precisando che il contratto di apertura di credito in c/c del
02.12.1981 è relativo al conto n 65149 e non agli altri rapporti ivi compreso il contratto di c/ c ordinario nl 159365, che l'appellante non ha depositato il predetto contratto n. 65149 che non è stato oggetto di accertamento in giudizio e, comunque, anche ritenendo vigente per il rapporto impugnato il contratto di apertura di credito del 1981 le conseguenze , come rilevato dal CTU, sul calcolo delle rimesse solutorie sul saldo banca era da ritenersi trascurabile .
Quanto al secondo motivo di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di contratto bancario c.d. monofirma, deduce l'irrilevanza della sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro quando è sottoscritto dal cliente e il contratto ha avuto esecuzione.
Evidenzia, inoltre, che i documenti contestati dall'appellante erano stati firmati dalla sia per specifica approvazione delle clausole sia per aver ricevuto un Parte_2
esemplare del contratto unitamente al foglio informativo analitico vigente;
ribadisce l'infondatezza delle doglianze relative all'indeterminatezza delle clausole contrattuali riportando il contratto di c/c 90067, tutte le condizioni economiche e i tassi di interesse fissati in modo chiaro e determinato.
Contesta le asserzioni dell'appellante riguardo l'esercizio dello ius variandi; sostiene al riguardo la correttezza dell'operato del Primo Giudice che ha fatto buon uso dei principi di diritto anche in relazione alle ulteriori censure mosse dall'appellante in ordine alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nullità delle C.m.s. e degli interessi ultra soglia.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro l'11.03.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità del gravame formulata da parte appellata atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità e ciò a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza del gravame.
L'appello, nel caso de quo, ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano considerarsi errati in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza n. 1932/2024 che ha escluso che “occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022)”
5.1 Non è condivisibile il primo motivo di gravame con cui l'appellante sostiene la sussistenza di un unico rapporto bancario fra le parti ricomprendendovi anche il rapporto di apercredito del 02.12.1981 relativo al conto n. 65149 e ciò al fine della prova dell'esistenza dell'affidamento e quindi della qualificazione della natura solutoria/ ripristinatoria delle rimesse effettuate dalla correntista.
Dall'esame della documentazione in atti e considerando la CTU svolta in primo grado ( dalle cui conclusioni la Corte rileva non sussistere ragioni per discostarsene risultando l'elaborato peritale puntuale ed esaustivo rispetto ai quesiti posti dal Primo
Giudice, svolto mediante l'esame della documentazione offerta dalle parti, della normativa di riferimento e con applicazione di criteri metodologici di settore non contrastati dalle osservazioni delle parti a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione e provvedendo al deposito anche di un'integrazione della CTU disposta dal Tribunale a seguito delle novità giurisprudenziale in tema di saldo rettificato, a riprova della puntualità e dell'accuratezza dell'indagine svolta) si evince che non risulta provato il collegamento fra il conto n. 65149 su cui vi era stata l'apertura di credito in data
02.12.81 ( doc. n. 16 fasc. primo grado appellante) e il rapporto oggetto di causa, ossia il passaggio del predetto conto a quello n. 90067 del 02.09.93 ( contratto prodotto dall'appellante unitamente agli estratti conto , fascicolo primo grado) poi sostituito nel corso del tempo dal conto n. 577612 e n. 159365 infine confluito nel c/c n. 530 mediante un'operazione di giroconto , come evidenziato dal CTU ( pag. 8 conclusioni Integrazione perizia del 03.03.23)
Il CTU al riguardo ha precisato che l'apertura di credito del 02.12.81 “ è riferito ad un conto corrente numerato 65149, e agli atti non vi è alcuna prova che dimostri che sia riferito a uno dei rapporti oggetto di causa;
infatti, i primi estratti conto disponibili prodotti nel fascicolo di causa sono relativi al rapporto n. 90067 (poi rinumerato 577612 e poi ancora rinumerato 159365) e si riferiscono alla data del
31/12/1993 e, dunque, ad un periodo temporale successivo rispetto alla data del
2/12/81 indicata nel “doc. 16”. (pag. 4 Risposta osservazioni) Quanto agli affidamenti concessi in atti non risultano depositati fidi pattuiti per iscritto fino alla data del contratto del 29.04.2004 , il cui fido è di € 100.000,00 ( pag. 12 CTU, pag 5
Integrazione perizia) per cui i saldi debitori della banca sono stati considerati correttamente in assenza di fido fino al 28.04.2004 .
In tema di prova dell'affidamento del conto corrente, della soglia dello stesso e del riconoscimento del fido di fatto, rilevante ai fini della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista e per l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, giova ricordare l'insegnamento della
Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del 13/06/2019 con la quale, risolvendo precedenti contrasti ha chiarito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Da ciò discende che non è onere della provare il fatto negativo della inesistenza di CP_1
aperture di credito o la natura solutoria delle rimesse che invece scaturisce automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente (in termini anche Cass. n. 5610/20, n. 701372020) mentre diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, in modo da spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Anche di recente la Suprema Corte ha affrontato la questione della prova dell'esistenza del fido bancario (Cass. n. 13063/23) affermando che “Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art 117 nr 385/93 (applicabile ratione temporis al caso di specie) «i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» 2.3 Il secondo comma della disposizione testé citata stabilisce anche che il
C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
2.4 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità ( cfr.
Cass 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. 27836/2017)”; pertanto la regola è che il fido deve risultare da un contratto con forma scritta ammettendosi un'attenuazione della regola nel caso in cui il contratto di conto corrente contenga già la previsione di un eventuale fido indicandone le condizioni.
In una precedente pronuncia (Cass. n. 27836/17) la Suprema Corte aveva precisato sulla questione del fido di fatto in relazione alla regola della forma scritta dell'affidamento che nell'attenuazione della regola della forma scritta bisogna salvaguardare” la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato”. Pertanto può riconoscersi l'esistenza di un fido di fatto solo se nel contratto di conto corrente risulta che le parti avevano ipotizzato di concludere un futuro contratto di fido determinandone anche le condizioni economiche con la conseguenza che, in assenza di tali requisiti, non si può dare alcun rilievo giuridico ad un fido di fatto neppure nel caso esso risulti dal libro fidi o dalla centrale rischi, o da circostanze quali la mancata diffida della banca di fronte al sistematico sconfinamento da parte del correntista (Cass. n. 10776/22 secondo la quale”
“l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020)”).
Nel caso di specie va evidenziato che correttamente il Primo Giudice , avendo il
CTU rilevato che sul c/c ordinario vi fossero degli affidamenti a partire dal
29.04.2004., ha ritenuto dirimente , nell'escludere il c.d. fido di fatto, la mancanza in atti di un valido contratto di affidamento e della prova del quantum dell'affidamento
(contratto che non risulta depositato in atti né allegato o provato, secondo l'onere che incombeva sull'appellante) fino al 29.04.2004 ( data dell'apertura di credito di L.
100.000.000 sul c/c n. 90067) ritenendo pertanto le rimesse intervenute sul conto corrente di natura solutoria.
Di conseguenza l'operatività della prescrizione eccepita in ordine alla azione di ripetizione dì indebito va limitata a quelle rimesse aventi natura solutoria, in quanto deputate al rientro dallo scoperto senza affidamento, , dovendosi limitare la portata della prescrizione ai dieci anni precedenti la notifica della domanda giudiziale di ripetizione alle altre parti, non essendo stato prodotto in atti alcun contratto di apertura di credito relativo al c/c ordinario n. 159365 ( già 577612, già 90067) sottoscritto tra le parti per il periodo antecedente al 29.04.2004, mentre per il periodo successivo non sono stati riscontrati saldi extra fido e quindi le rimesse hanno carattere ripristinatorio ( pag. 5 Integrazione CTU).
In ogni caso il CTU (pag 5 risposta chiarimenti) ha rilevato che, anche rideterminando l'effettivo ammontare delle eventuali rimesse solutorie esistenti sul conto corrente “valutando ANCHE il contratto di apertura di credito del 02/12/1981
(Cfr. Doc. 16 del fascicolo dell'attrice), la sottoscritta ha rappresentato una ulteriore ipotesi di calcolo delle rimesse solutorie sul saldo della banca (Cfr. Allegato 9 ai presenti chiarimenti), alternativo a quello prospettato nella relazione definitiva del
CTU in atti, in cui l'ultimo versamento solutorio è avvenuto in data contabile 23/03/2004 (valuta 24/03/2004) (Cfr. Allegato 1 alla relazione depositata in atti).
Così operando, risulta che l'ultimo versamento di natura solutoria è avvenuto in data 12/03/2004 – dies a quo della prescrizione - anziché in data 23/03/2004, con la conseguenza che risultano prescritte comunque tutte le competenze addebitate dalla sino al 4° trimestre 2003 e quelle maturate sino al 12/03/2004, anziché sino CP_1
alla data del 23/03/2004 prevista nella prima ipotesi rappresentata nella stesura definitiva della CTU. La differenza di conteggio per 11 giorni, a parere di chi scrive,
è da ritenersi trascurabile”; tant'è che nel ricalcolo del c/c n. 159365 (già 577612, già 90067) effettuato nell'Integrazione di perizia del 03.03.23 (pag. 7) il saldo rideterminato al 07.10.11 ammonta ad € 0,00 a debito del correntista (come nel primo conteggio di cui a pag. 18 CTU).
Peraltro correttamente il Primo Giudice, seguendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e formulando all'uopo un nuovo quesito al CTU, ha ritenuto che nella verifica relativa alla natura solutoria o ripristinatoria occorresse previamente eliminare tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e solo successivamente , avendo come riferimento tale saldo “rettificato” rideterminare il reale saldo del conto, verificando poi se fossero stati superati i limiti dell'affidamento ed il versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto potesse perciò qualificarsi come solutorio con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione decorre solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che superi il limite del fido dopo aver rettificato nei limiti anzidetti il saldo(cfr. da ultimo Cass. n. 17287/24, Cass. n.
2602/24 ma anche ex multis Cass. n. 9141/20; Cass. n. 7721/23, Cass. n. 12808/23).
5.2 Riguardo il secondo motivo di appello la Corte rileva l'infondatezza delle contestazioni dell'appellante nei confronti del contratto di conto corrente n. 90067 del 23.12.1998 per violazione della disciplina ex art 117 co. 1 e 3 TUB.
Dalla documentazione in atti (doc. 2 fasc. primo grado appellante) e come rilevato dal CTU, risulta l'avvenuta sottoscrizione da parte della società correntista (
legale rappresentante della del Parte_2 Parte_2
contratto n. 90067 del 23.12.98 e relative condizioni contrattuali con dichiarazione dello stesso di aver ricevuto esemplare del contratto unitamente al foglio informativo in pari data: pertanto la conclusione del contratto de quo è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art 117 TUB.
Inconferente la doglianza dell'appellante riguardo la mancata sottoscrizione della
Banca dovendosi considerare sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità , seguito dalla Corte in precedenti pronunce, sul c.d. contratto monofirma
(ossia contratto predisposto unilateralmente dalla banca e sottoscritto dal solo cliente) che ha affermato (SS.UU. n.1655/2018) come ai fini del rispetto della forma scritta è sufficiente la sottoscrizione del cliente e non anche quella della banca
(principio esteso anche ai contratti bancari Cass. n. 30885/18, n. 14245/18) per cui la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta ex art 117 co. 3 TUB, potendosi desumere il consenso dal comportamento concludente della stessa espresso attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività.
Del resto la nullità di cui all'art. 117 TUB per difetto di forma è posta a tutela del cliente (rientrante per questo nell'ambito delle nullità di protezione), cosi come la previsione della consegna del contratto, incidendo sulla validità del contratto se riguarda la manifestazione di volontà del cliente stesso, mentre non è rilevante che il documento sia sottoscritto dalla banca.
Alcuna indeterminatezza può rinvenirsi nella documentazione prodotta ove sono riportate le condizioni economiche applicate al rapporto con indicazione dei tassi, competenze e spese sottoscritte dal cliente con specifica approvazione delle clausole di cui ai nn. 1,3,4,6,8,9,10,11 ex art 1341 c.c. Vi è peraltro continuità dei contenuti nelle pagine che compongono le condizioni contrattuali che consentono di reputarne la successione, sì da intendersi come un unico documento.
5.3 Il terzo e quarto motivo consentono una trattazione congiunta vertendo sull'esercizio dello ius variandi da parte della banca e la violazione dell'art. 118 TUB
Infondate appaiono le censure dell'appellante in relazione alle produzioni documentali ( doc. n. 11) della banca in quanto riferibili ai rapporti di credito oggetto di causa;
segnatamente il documento apertura di credito n. 0000122447 con documento di sintesi n. 1 e condizioni contrattuali sottoscritti dalla società correntista riporta il n. di c/c 159365 per la quale è previsto un affidamento di €
100.000 con validità a revoca;
l'apertura di credito n. 00013350 del 17.12.2009 con documento di sintesi e condizioni contrattuali sottoscritti dalla correntista riporta le variazioni all'apertura di credito in c/c di € 150.000 con validità a revoca sul c/c n.
159365 e l'apertura di credito ad utilizzo promiscuo di € 120.000 sul conto anticipi n.
375; l'apertura di credito n. 18011 dell'11.01.2011 con documento di sintesi e condizioni contrattuali sottoscritti dal correntista riporta le variazioni contrattuali in riferimento all'apertura di credito sul c/c 159365, nonché l'apertura di credito di €
100.000 con validità a revoca sul c/c n. 530.
La predetta documentazione oltre che ad essere riferita ai rapporti oggetto di causa ove contenenti variazioni contrattuali non configurano alcuna violazione dell'art. 118
TUB essendo stati sottoscritti per accettazione dalla società appellante .
Quanto alle censure relative ai contratti datati 17.03.92, 02.09.93 ( e 23.12.98 di cui però non si fa menzione né nell'originario atto di citazione in primo grado, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ivi depositata, con conseguente inammissibilità, a monte, della censura tardivamente proposta in appello) che secondo l'appellante non prevedono una valida pattuizione dello ius variandi specificatamente approvata dal correntista in violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c. e dell'art. 118 TUB, la Corte osserva che la disciplina ratione temporis vigente all'epoca dei predetti contratti era prevista dalla L. 154/1992 sulla trasparenza bancaria (e successivamente con il D.lgs 385/93) che stabiliva la possibilità per le banche di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente purché le parti avessero pattuito tale facoltà per iscritto nel contratto, precisandosi al riguardo che l'art. 118 TUB non conteneva alcuna indicazione circa la specifica approvazione della clausola contrattuale da parte del cliente.
L'art. 118 TUB è stato successivamente modificato dalla D.L. 223 /2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 che ha introdotto il requisito del giustificato motivo e le specifiche modalità di comunicazione al cliente nonchè il rimando all'art. 1341 co. 2 c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto del cliente. Pertanto nel caso di specie nessuna censura può sollevarsi nei confronti della banca che si è attenuta alla disciplina all'epoca vigente che imponeva ai fini dell'esercizio dello ius variandi che tale facoltà fosse prevista nel contratto e nei predetti contratti tale disposizione è contenuta all'art. 16; inoltre va osservato che la doglianza dell'appellante si appalesa generica in quanto priva delle ragioni dirette ad indicare nello specifico in quale tipo di violazione sarebbe incorsa la nell'esercizio CP_1
dello ius variandi, in quale periodo e con quali modalità, una volta chiarito nei termini anzidetti la conformità della clausola contrattuale alla disciplina vigente.
Sugli ulteriori motivi di doglianza sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s. e degli interessi ultra tasso soglia, incombono, osserva la
Corte, profili di inammissibilità essendo stati proposti solo in sede di conclusioni dell'atto di appello senza alcuna argomentazione a supporto, risolvendosi l'appellante solo in sede di comparsa conclusionale , e dunque tardivamente, a trattare tali censure che, ad ogni modo, sono infondate.
Riguardo la capitalizzazione trimestrale degli interessi va evidenziato che il CTU ( pagg.
6-7 Integrazione perizia)su espressa indicazione del Primo Giudice ha provveduto quanto al c/c 159365 (già 577612, già 90067) all'espunzione della capitalizzazione per l'intero periodo ( fino alla data di chiusura del 07.10.11) ; per il c/c n. 530 all'applicazione della capitalizzazione trimestrale fino al 30.09.16 e l'espunzione della capitalizzazione dal 01.10.16 (secondo quanto previsto dalla
Delibera CICR 03.08.2016); per il conto anticipi n. 375 (apertura rapporto datato
07.12.09) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale fino al 30.09.16 e nessuna capitalizzazione dal 01.10.16 ( a seguito della Delibera CICR): pertanto è evidente la conformità della decisione del Primo Giudice all'insegnamento della Suprema Corte
( da ultimo Cass. n. 28215/24 che posta la nullità delle clausole anatocistiche presenti nei contratti di conto corrente in essere prima della Delibera CICR 9 febbraio 2000 “richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima”). Lo stesso vale per le C.m.s espunte dai calcoli del CTU quanto al c/c n. 159365 (già
577612, già 90067) fino al 30.06.2009 , mentre riguardo il c/c n. 530 sono state considerate le commissioni messa disposizione fondi, le indennità di sconfino e le
CIV (pag. 7 Integrazione CTU del 03.03.23) pattuite.
Infine infondate anche le censure sull'usurarietà dei tassi rilevando la Corte, come l' appellante non abbiano assolto all'onere probatorio che incombe sulla parte che adduca l'usurarietà dei tassi, come correttamente evidenziato dal CTU.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduca la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, abbia l'onere di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (Cass. n. 2311/2018, Cass. n. 8883/20) e la verifica va condotta nei limiti delle censure sollevate che devono fondarsi su riferimenti normativi e giurisprudenziali corretti con l'indicazione dell'entità dei tassi che si assumono applicati dalla banca e di quelli soglia;
pertanto alla genericità a al difetto di prova
,come nel caso di specie ,non può supplire la CTU che infatti ne ha escluso l'indagine non essendovi “ipotesi di usura specificamente formulate dalla difesa( anche con richiamo alla consulenza tecnica di parte) della correntista” (pag. 7
Integrazione perizia del 03.03.23)
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori ininfluenti ai fini della decisione.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1248 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(già Parte_1
C.F. e P.IVA Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cutilli, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
in forma abbreviata già Controparte_1 CP_1 Controparte_2
in persona del Dott. C.F. , rappresentata e
[...] Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi, come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 674/2023 pubblicata in data 11.05.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Il sottoscritto procuratore e difensore dell'appellante
[...]
vista l'ordinanza assunta nella camera di Consiglio del 23.4.2024, Parte_1
comunicata a mezzo pec il 24.4.2024, che ha disposto la rimessione della causa in decisione, rinviando, quindi, la stessa all'udienza cartolare dell'11.3.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ed all'uopo, assegnando alle parti termine entro il 10.1.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Richiamato il proprio atto di appello a cui integralmente si riporta.
Vista la comparsa di costituzione e risposta dell'istituto appellato, osservato avversativamente che, in relazione alle difese votate (infondatamente) ad eccepire l'inammissibilità del gravame, se ne deduce la manifesta infondatezza e persino la palese strumentalità, essendo, di contro, ben evidenti -alla luce della ricostruzione operatasi nell'atto di appello - i punti della decisione oggetto di gravame, contrariamente a quanto, ora, invece, inopinatamente eccepitosi. Rilevato inoltre che, nel merito, le difese dell'appellato, parimenti, si appalesano destituite di ogni fondamento, siccome, erronea e parziale si dimostra pure la ricostruzione ex adverso operatasi del rapporto bancario inter partes e per cui è vertenza. Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione in appello (pp.
18-21), tornando ad insistere, di nuovo, in via istruttoria, perché venga disposta la rinnovazione della CTU nei termini quivi richiesti (in particolare al punto III), tornando, ad avversare le difese dell'appellato, siccome, infondate e destituite di ogni fondamento.
Per l'appellata :
- All'esito delle attività processuali svolte, richiamando il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi integralmente riportata e trascritta, precisa le proprie conclusioni come di seguito:
- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti, rigettare l'appello e confermare la Sentenza n. 674/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione la società Parte_1
già conveniva in
[...] Parte_2
giudizio avanti al Tribunale di Pescara la ai Controparte_4 fini dell'accertamento della nullità di diverse clausole del rapporto di c/c e correlato conto anticipi e rideterminazione dell'effettivo saldo dare avere del c/c 413/530 (già
90067, già 65149) e del correlato conto anticipo n. 413/375.
Esponeva di essere intestataria presso la filiale di Penne della Controparte_2 del c/c affidato n. 413/530 ( già n. 90067 già n. 65149) risalente agli anni '70 ed il correlato conto anticipi n. 375, già operativo in data 17.03.1992 e chiuso in data
07.11.2018 con un errato saldo a debito del correntista, pari ad € 98.470,12, in conseguenza di illegittime pattuizioni applicate sin dall'origine al rapporto oggetto di causa.
Sosteneva che il predetto rapporto di c/c e il correlato conto anticipi erano stati regolati con un tasso di interessi passivo ultralegale, variato nel corso degli anni senza le preventive necessarie comunicazioni previste per legge e imposto dalla con riferimento alla indeterminata clausola “uso piazza” in difetto di valida CP_1
pattuizione scritta;
che la banca aveva indebitamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto ex art 1283 c.c.,
l'illegittima imposizione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate sine titulo.
Aggiungeva che il rapporto di c/c era stato oggetto di plurime aperture di credito in c/c con condizioni economiche indeterminate quali contratto di apertura di linea di credito a valere sul c/c 530 ( già n. 90067) di € 100.000 sino a revoca del 29.04.2004; contratto di apertura di linea di credito per anticipo s.b.f. di € 2.600 del 29.04.2004, comunicazioni di aumento di linea di credito ad € 150.000 su c/c 530 e di aumento della linea di credito per anticipo s.b.f. sino ad € 50.000 del 27.09.2011.
Si costituiva la contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in CP_1
quanto infondato in fatto ed in diritto.
Contestava la ricostruzione dei rapporti intercorsi fra le parti offerta dall'attrice sostenendo: -che i rapporti tra la banca e la società correntista risalivano perlomeno al 1992, quando la , risultava Parte_1
intestataria, presso la (già banca , del conto corrente Controparte_2 CP_5
ordinario n. 159365 (già c/c n. 577612 – già c/c n. 90067) posizione che veniva cessata, con relativa estinzione, in data 07.10.2011; -che nel frattempo, nel corso del
2009 e del 2010, la correntista procedeva ad avviare ulteriori e distinti rapporti con la
Banca, ossia in data 07.12.2009, a seguito di concessione di su anticipi Parte_3
sbf, veniva acceso il conto corrente tecnico contraddistinto dal n. 375 e in data
25.10.2010 veniva acceso un ulteriore conto corrente ordinario contraddistinto dal n.
530 e che quindi non sussisteva alcun collegamento tra il conto corrente ordinario n.
159365 (già c/c n. 577612 – già c/c n. 90067 ) estinto il 07.10.11 ed il conto corrente ordinario n. 530 acceso nel 2010, escludendo la simultanea operatività dei due rapporti che l'uno potesse considerarsi la prosecuzione dell'altro.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda , la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebiti per i pagamenti antecedenti al 22.04.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del
09.02.2000), la legittimità della capitalizzazione trimestrale nel periodo successivo al
22.04.2000, delle c.m.s. e delle altre condizioni contrattuali
Acquisita la documentazione e disposta CTU contabile con successiva integrazione, all'udienza del 27.04.23 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 674/2023 pubblicata il 11.05.2023 così decideva:“in parziale accoglimento della domanda, accertata in relazione ai seguenti rapporti intercorsi tra le parti: conto corrente ordinario n. 159365 (già
577612,già 90067), dal 31/12/1993 al 07/10/2011; conto corrente ordinario n. 530, dal 29/10/2010 al 31/12/2018 (rapporti che, come accertato dal CTU, sono in rapporto di continuità tra loro); conto anticipi n. 375, dal 07/12/2009 al 31/12/2018, collegato agli stessi, l'illegittimità di clausole e prassi come da parte motiva ed accertato che, per l'effetto di tale declaratoria, l'intera esposizione debitoria della nei confronti Parte_1 della è pari ad € 80.341,68 al 31/12/2018 Controparte_6
e non ad euro € 98.470,12 come da saldo banca di chiusura, condanna l' , ove CP_7
corrisposto da parte del correntista il ripianamento di quella esposizione, alla ripetizione in favore della parte attrice della differenza pari ad euro 18.128,44, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo ed esclusa la rivalutazione, vertendosi in ipotesi di debito di valuta e nulla essendo stato dedotto e comprovato ex art. 1224 secondo comma cc;
dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento in favore ,di parte attrice di euro 545,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, con attribuzione in favore dell' Avv. Maurizio MILILLI
( ) del foro di Chieti, qui liquidate per l'intero; pone le spese C.F._1
di CTU definitivamente per il 65% a carico di parte convenuta e per il residuo 35%
a carico di parte attrice”.
1.1Il Primo Giudice innanzitutto non rilevava alcuna indeterminatezza della domanda dal momento che, nel caso di specie, la quantificazione monetaria della pretesa derivava, come formulato nelle conclusioni e come desumibile dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri dedotti e prospettati in citazione e anche mediante allegazione di una relazione di parte.
1.2 Riguardo le questioni giuridiche oggetto di causa, Tribunale affermava la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale individuato mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente su piazza in quanto andava riconosciuta anche per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 154/92 ( come nel caso di specie ove il contratto di c/c era già operante , che ha reso obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari stabilendo la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi) la nullità ex artt 1346, 1284 c.c. e 8 della L. 64/86.
1.3 Affermava l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazioni trimestrale degli interessi in quanto contrario alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. anche in relazione ai periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale sul punto del 1999; pertanto, secondo il Primo Giudice, in mancanza di una valida pattuizione anatocistica non poteva riconoscersi alcuna capitalizzazione né annuale, né semestrale nè di altra periodicità degli interessi del conto, né alla banca né al cliente;
precisando che la delibera CICR del 9.02.2000 trova applicazione fino alla sua sostituzione operata dalla delibera CICR del 03.08.2016 , emanata in attuazione dei principi di cui all'art. 120 co. 2 TUB 1.4 Quanto alla CMS il primo Giudice riportava la giurisprudenza che richiede ai fini della validità della clausola che questa debba rivestire i caratteri della determinatezza e determinabilità dell'onere aggiuntivo posto a carico del cliente, ossia deve contenere la previsione sia del tasso della commissione, sia dei criteri di calcolo e la sua periodicità; illustrava gli interventi normativi in materia, in particolare il Dm
664/12, che prevede un obbligo di adeguamento dei contratti in essere al 1 luglio
2012 che costituisce giustificato motivo ex art 118 TUB attribuendo alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, prezzi e le altre condizioni previste in contratto con obbligo di comunicazione al cliente.
1.5 Il Primo Giudice, dopo aver precisato di aver predisposto il quesito al CTU in applicazione dei predetti principi, condivideva le conclusioni della relazione peritale che aveva innanzitutto accertato l'effettiva continuità contabile tra il c/c n. 59365
(già 577612, già 90067) alla data del 07.10.2011 ed il conto n. 530 per effetto dell'operazione di giroconto del 18.07.11
Nella relazione integrativa del 03.03.23 il CTU aveva riconosciuto la validità delle condizioni economiche riportate nel contratto di c/c del 23.12.98 prodotto dalla banca e di cui aveva fatto applicazione nella rielaborazione dei conteggi.
Quanto alla prescrizione il Primo Giudice riteneva che la banca avesse assolto al proprio onere probatorio avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse , allegate come solutorie , annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, individuando sia l'oggetto dell'eccezione ( ogni singola rimessa annotata) sia il dies a quo della decorrenza.
Era invece onere del cliente, precisava il Tribunale, allegare e comprovare la sussistenza di un affidamento e dell'eventuale soglia dello stesso, non essendo sufficiente, a fini probatori, né la presenza di saldi passivi negli estratti conto o addebiti in conto spese per gestione fido che non consentono di valutare l'ammontare e l'epoca degli affidamenti in modo da accertare se i versamenti erano stati effettuati su conto passivo o su conto scoperto, né una prassi di mera tolleranza dello scoperto del correntista da parte della banca senza chiederne nel tempo il rientro. Ad ogni modo il Tribunale di primo grado reputava insuperabile il requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per i contratti bancari, ai fini della costituzione di un valido rapporto di apertura di credito con la conseguenza che, in assenza di un valido contratto di affidamento stipulato in conformità alle disposizioni di legge e della prova rigorosa del limite quantitativo dell'affidamento, le rimesse intervenute sul conto corrente sono da considerarsi di natura solutoria.
Precisava che l'onere di allegazione dell'esistenza dell'affidamento e del limite dello stesso deve essere assolto con l'atto introduttivo da parte del cliente (potendosi comprovare l'assunto solo documentalmente nel termine ex art 183 c.p.c) e che l'onere probatorio dell'affidamento, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, grava esclusivamente sul correntista , potendosi la banca limitare all'eccezione di prescrizione e alla deduzione dell'inesistenza di affidamenti nel periodo ante decennale.
Evidenziava che a far data dall'entrata in vigore della L. 154/92 il contratto di apertura di credito, come tutti i contratti bancari, deve essere redatto per iscritto e che non è ammissibile nell'ordinamento la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e da indici da cui desumere che la banca abbia, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto del cliente;
essendo il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità non è infatti consentito attingere aliunde la prova dell'esistenza dell'affidamento e il cliente non può invocare l'esistenza di un extrafido di fatto o di un fido maggiore di quello risultante dal contratto, se non fornendone la prova scritta.
1.6 Il Tribunale evidenziava che nella CTU integrativa nell'individuazione delle rimesse solutorie/ripristinatorie era stato considerato il saldo rettificato per effetto della espunzione delle prassi e clausole illegittime e non del saldo banca in ossequio alla giurisprudenza di legittimità più recente;
di conseguenza il CTU aveva effettuato un nuovo conteggio tenendo conto dei soli contratti di apertura di credito riferibili ai rapporti de quibus essendo il contratto di apertura di credito in c/c del
02.12.1981 relativo al conto n. 65149 e non al c/c ordinario n. 159365 ( già 577612, già 90067) e precisando che anche tenendo conto dell'affidamento la differenza di conteggio per 11 giorni era in effetti trascurabile.
All'esito delle indagini effettuate sulla scorta dei criteri indicati dal Primo Giudice, la relazione peritale evidenziava che il saldo del conto anticipi n. 375 al 31.12.18 ammontava ad € 0,00; il saldo del c/c ordinario n. 159365( già 577612, già 90067) al
07.10.11 ammontava ad € 0,00 ( il saldo finale di chiusura conto di € 6.071,50 a credito del correntista era stato girocontato sul c/c n. 530 in pari data); il saldo del c/c ordinario n. 530 al 31.12.2018 era pari ad € 80.341,68 a debito della correntista e non a € 98.470,12 come indicato nel saldo banca alla data di chiusura.
Di conseguenza il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea nei limiti sopra indicati e le spese di lite, determinate secondo il decisum e non il disputatum, erano compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda in relazione al quantum, con condanna della convenuta al pagamento della restante parte in favore dell'attrice ; le spese di CTU era poste per il 65% a carico di parte convenuta e per il residuo 35% a carico di parte attrice.
2. Avverso la sentenza n. 674/23 del Tribunale di Pescara ha proposto impugnazione
(già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t. per i motivi di seguito indicati: Parte_4
2.1. Errata valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
appellata.
Parte appellante contesta la sentenza impugnata che ha ritenuto non più ripetibili tutti gli illegittimi addebiti effettuati in conto corrente in data antecedente al 28.04.2004 ritenendoli coperti da rimesse di natura solutoria nonostante il c/c di apercredito n
65149, datato 02.12.1981, prevedesse un affido pari a Lire 85.000.000
Sostiene che il conto corrente n. 159365 era stato dichiarato estinto dalla banca il
07.10.2011 e sostituito dal nuovo conto corrente n. 530 datato 25.10.2010 ma che , in realtà, tra i vari conti correnti sussisteva una continuità contabile tale da farli ritenere un unico rapporto bancario e che tale continuità era provata dal fatto che in data
18.07.11 il conto 159365 era stato chiuso con un'operazione di giroconto tramite bonifico disposto dal neo conto corrente n. 530 a copertura del saldo debitorio del primo.
Per l'appellante il Tribunale non ha inserito anche il rapporto di apercredito del
2.12.1981 nell'orbita dei conti correnti susseguitesi nel tempo non riconoscendo la continuità degli stessi rapporti: in realtà il conto corrente n. 159365 andava riferito non solo ai conti nn. 577621 e 90067 ma anche al n. 65149 ed anzi il conto n.
159365 era originariamente denominato n. 65149 con la conseguenza della riferibilità del contratto di apertura di credito del 02.12.1981 al conto corrente oggetto di causa.
Ritiene errata la decisione del Primo Giudice che aveva considerato decisiva la mancanza della prova documentale dell'esistenza del fido senza rilevare che, in realtà, il requisito della prova scritta non era necessario ratione temporis attesa la risalenza temporale del contratto di c/c n. 65149 cui accedeva l'apertura di credito di
Lire 85.000.000 che si ricollegava ai rapporti bancari susseguitesi nel tempo (già n.
90067, già n. 577621 e già n. 159365) sotto il vincolo della continuità.
E ciò in quanto, continua l'appellante, l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto dall'art. 3 L. 154/92 per cui fino all'entrata in vigore della stessa ( avvenuta il 09.07.1992) non era imposta alcuna forma scritta e i contratti potevano concludersi oralmente e/o per fatti concludenti. Di conseguenza, i contratti bancari stipulati senza forma scritta anteriormente all'entrata in vigore della legge devono considerarsi validi ponendosi solo la questione della loro perdurante efficacia a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 385/93 (TUB) che precisa all'art. 127 che le nullità previste operano solo a vantaggio del cliente (nullità di protezione)
2.2 Errata valutazione delle difese oppostesi dalla banca appellata.
Con questo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, condividendo le analisi del CTU ha riconosciuto la validità delle condizioni economiche riportate nel contratto di c/c n. 90067 del 23.12.1998 in violazione della disciplina di cui all'art. 117 nn. 1 e 3 TUB e all'art. 2697 c.c Evidenzia che il frontespizio del documento de quo non è ricollegabile al foglio successivo, illegibile e privo di numeri, ed è firmato solo dalla società correntista per cui le condizioni economiche non sono opponibili a quest'ultima.
Ribadisce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle pattuizioni ivi contenute relative al tasso di interesse debitore per scoperto di conto e per apertura di credito a revoca essendo i tassi espressi in una tabella incomprensibile che non consente la determinazione del tasso di interesse debitore operativo in concreto sia intra che extra fido, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 co. 7 TUB.
Censura la decisione del Tribunale che non ha seguito l'indirizzo giurisprudenziale per il quale è nulla la prassi della banca che depositi in giudizio un documento privo della sottoscrizione dell'istituto di credito ma firmato dalla sola società correntista, come nel caso di specie.
2.3. Errata valutazione delle difese oppostesi dalla banca appellata.
Con questo motivo censura la sentenza impugnata che ha ritenuto validi ed efficaci le produzioni della banca violando in tal modo l'art. 118 TUB.
Espone che il documento denominato “sintesi n. 1” (apparentemente datato
28.09.2009) è in realtà privo di data certa, non opponibile alla correntista in quanto privo di sottoscrizione e riferito all'apertura di credito n. 0000122447 non riconducibile ai conti correnti oggetto di causa.
Analogamente contesta la riconducibilità del documento di sintesi denominato
“apertura di credito n. 00013350-contratto concessione/variazione di affidamento- documento di sintesi n. 1 e del documento di sintesi denominato concessione/variazione di affidamento apertura di credito n. 000018011 ai rapporti bancari oggetto di causa atteso il diverso dato identificativo per cui, secondo l'appellante, il Primo Giudice ha erroneamente ritenuto valida ed opponibile al correntista la predetta documentazione senza considerare che i predetti documenti non sono stati accettati per iscritto dalla correntista e quando consistenti in modifiche unilaterali in peius erano da ritenersi invalidi stante il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 TUB
2.4 Errata valutazione delle difese oppostesi dalla banca appellata.
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado che ha ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi della banca nonostante le clausole che prevedevano la modifica unilaterale delle condizioni economiche da parte della banca non fossero state specificamente approvate per iscritto dalla correntista
Le clausole dei contratti datati 07.03.92 e 02.09.93 che contemplano la modifica unilaterale delle condizioni economiche sono sprovviste di specifica approvazione e quindi invalide e/o inefficaci nei confronti del correntista ex art 1341 co. 2 c.c.; inoltre la banca ha violato gli oneri comunicativi imposti dall'art. 118 TUB né indicato il giustificato motivo richiesto dalla legge.
Analogamente anche il contratto del 23.12.98 non prevede una valida pattuizione dello ius variandi specificamente approvata dalla correntista né l'osservanza da parte della banca degli oneri comunicativi e dell'indicazione del giustificato motivo imposti dall'art. 118 TUB
Con la conseguenza, secondo l'appellante, che tutte le modifiche in peius operate nel corso del rapporto devono considerarsi invalide e/o improduttive di effetti.
Nelle conclusioni dell'atto di appello l'appellante ripropone la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale , delle C.m.s. e degli interessi ultra soglia argomentando su tali punti solo nella comparsa conclusionale.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado chiede il Controparte_1
rigetto del gravame proposto, ritenendo la decisione di primo grado corretta e i motivi addotti dall'appellante infondati.
In via preliminare rileva l'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. non presentando ragionevole possibilità di essere accolto non contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze.
Sostiene l'inammissibilità ex art 342 c.p.c. di ciascun motivo di gravame oltre che l'infondatezza , precisando che il contratto di apertura di credito in c/c del
02.12.1981 è relativo al conto n 65149 e non agli altri rapporti ivi compreso il contratto di c/ c ordinario nl 159365, che l'appellante non ha depositato il predetto contratto n. 65149 che non è stato oggetto di accertamento in giudizio e, comunque, anche ritenendo vigente per il rapporto impugnato il contratto di apertura di credito del 1981 le conseguenze , come rilevato dal CTU, sul calcolo delle rimesse solutorie sul saldo banca era da ritenersi trascurabile .
Quanto al secondo motivo di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di contratto bancario c.d. monofirma, deduce l'irrilevanza della sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro quando è sottoscritto dal cliente e il contratto ha avuto esecuzione.
Evidenzia, inoltre, che i documenti contestati dall'appellante erano stati firmati dalla sia per specifica approvazione delle clausole sia per aver ricevuto un Parte_2
esemplare del contratto unitamente al foglio informativo analitico vigente;
ribadisce l'infondatezza delle doglianze relative all'indeterminatezza delle clausole contrattuali riportando il contratto di c/c 90067, tutte le condizioni economiche e i tassi di interesse fissati in modo chiaro e determinato.
Contesta le asserzioni dell'appellante riguardo l'esercizio dello ius variandi; sostiene al riguardo la correttezza dell'operato del Primo Giudice che ha fatto buon uso dei principi di diritto anche in relazione alle ulteriori censure mosse dall'appellante in ordine alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nullità delle C.m.s. e degli interessi ultra soglia.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro l'11.03.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità del gravame formulata da parte appellata atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità e ciò a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza del gravame.
L'appello, nel caso de quo, ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano considerarsi errati in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza n. 1932/2024 che ha escluso che “occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022)”
5.1 Non è condivisibile il primo motivo di gravame con cui l'appellante sostiene la sussistenza di un unico rapporto bancario fra le parti ricomprendendovi anche il rapporto di apercredito del 02.12.1981 relativo al conto n. 65149 e ciò al fine della prova dell'esistenza dell'affidamento e quindi della qualificazione della natura solutoria/ ripristinatoria delle rimesse effettuate dalla correntista.
Dall'esame della documentazione in atti e considerando la CTU svolta in primo grado ( dalle cui conclusioni la Corte rileva non sussistere ragioni per discostarsene risultando l'elaborato peritale puntuale ed esaustivo rispetto ai quesiti posti dal Primo
Giudice, svolto mediante l'esame della documentazione offerta dalle parti, della normativa di riferimento e con applicazione di criteri metodologici di settore non contrastati dalle osservazioni delle parti a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione e provvedendo al deposito anche di un'integrazione della CTU disposta dal Tribunale a seguito delle novità giurisprudenziale in tema di saldo rettificato, a riprova della puntualità e dell'accuratezza dell'indagine svolta) si evince che non risulta provato il collegamento fra il conto n. 65149 su cui vi era stata l'apertura di credito in data
02.12.81 ( doc. n. 16 fasc. primo grado appellante) e il rapporto oggetto di causa, ossia il passaggio del predetto conto a quello n. 90067 del 02.09.93 ( contratto prodotto dall'appellante unitamente agli estratti conto , fascicolo primo grado) poi sostituito nel corso del tempo dal conto n. 577612 e n. 159365 infine confluito nel c/c n. 530 mediante un'operazione di giroconto , come evidenziato dal CTU ( pag. 8 conclusioni Integrazione perizia del 03.03.23)
Il CTU al riguardo ha precisato che l'apertura di credito del 02.12.81 “ è riferito ad un conto corrente numerato 65149, e agli atti non vi è alcuna prova che dimostri che sia riferito a uno dei rapporti oggetto di causa;
infatti, i primi estratti conto disponibili prodotti nel fascicolo di causa sono relativi al rapporto n. 90067 (poi rinumerato 577612 e poi ancora rinumerato 159365) e si riferiscono alla data del
31/12/1993 e, dunque, ad un periodo temporale successivo rispetto alla data del
2/12/81 indicata nel “doc. 16”. (pag. 4 Risposta osservazioni) Quanto agli affidamenti concessi in atti non risultano depositati fidi pattuiti per iscritto fino alla data del contratto del 29.04.2004 , il cui fido è di € 100.000,00 ( pag. 12 CTU, pag 5
Integrazione perizia) per cui i saldi debitori della banca sono stati considerati correttamente in assenza di fido fino al 28.04.2004 .
In tema di prova dell'affidamento del conto corrente, della soglia dello stesso e del riconoscimento del fido di fatto, rilevante ai fini della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista e per l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, giova ricordare l'insegnamento della
Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del 13/06/2019 con la quale, risolvendo precedenti contrasti ha chiarito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Da ciò discende che non è onere della provare il fatto negativo della inesistenza di CP_1
aperture di credito o la natura solutoria delle rimesse che invece scaturisce automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente (in termini anche Cass. n. 5610/20, n. 701372020) mentre diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata, in modo da spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Anche di recente la Suprema Corte ha affrontato la questione della prova dell'esistenza del fido bancario (Cass. n. 13063/23) affermando che “Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art 117 nr 385/93 (applicabile ratione temporis al caso di specie) «i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» 2.3 Il secondo comma della disposizione testé citata stabilisce anche che il
C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
2.4 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità ( cfr.
Cass 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. 27836/2017)”; pertanto la regola è che il fido deve risultare da un contratto con forma scritta ammettendosi un'attenuazione della regola nel caso in cui il contratto di conto corrente contenga già la previsione di un eventuale fido indicandone le condizioni.
In una precedente pronuncia (Cass. n. 27836/17) la Suprema Corte aveva precisato sulla questione del fido di fatto in relazione alla regola della forma scritta dell'affidamento che nell'attenuazione della regola della forma scritta bisogna salvaguardare” la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato”. Pertanto può riconoscersi l'esistenza di un fido di fatto solo se nel contratto di conto corrente risulta che le parti avevano ipotizzato di concludere un futuro contratto di fido determinandone anche le condizioni economiche con la conseguenza che, in assenza di tali requisiti, non si può dare alcun rilievo giuridico ad un fido di fatto neppure nel caso esso risulti dal libro fidi o dalla centrale rischi, o da circostanze quali la mancata diffida della banca di fronte al sistematico sconfinamento da parte del correntista (Cass. n. 10776/22 secondo la quale”
“l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020)”).
Nel caso di specie va evidenziato che correttamente il Primo Giudice , avendo il
CTU rilevato che sul c/c ordinario vi fossero degli affidamenti a partire dal
29.04.2004., ha ritenuto dirimente , nell'escludere il c.d. fido di fatto, la mancanza in atti di un valido contratto di affidamento e della prova del quantum dell'affidamento
(contratto che non risulta depositato in atti né allegato o provato, secondo l'onere che incombeva sull'appellante) fino al 29.04.2004 ( data dell'apertura di credito di L.
100.000.000 sul c/c n. 90067) ritenendo pertanto le rimesse intervenute sul conto corrente di natura solutoria.
Di conseguenza l'operatività della prescrizione eccepita in ordine alla azione di ripetizione dì indebito va limitata a quelle rimesse aventi natura solutoria, in quanto deputate al rientro dallo scoperto senza affidamento, , dovendosi limitare la portata della prescrizione ai dieci anni precedenti la notifica della domanda giudiziale di ripetizione alle altre parti, non essendo stato prodotto in atti alcun contratto di apertura di credito relativo al c/c ordinario n. 159365 ( già 577612, già 90067) sottoscritto tra le parti per il periodo antecedente al 29.04.2004, mentre per il periodo successivo non sono stati riscontrati saldi extra fido e quindi le rimesse hanno carattere ripristinatorio ( pag. 5 Integrazione CTU).
In ogni caso il CTU (pag 5 risposta chiarimenti) ha rilevato che, anche rideterminando l'effettivo ammontare delle eventuali rimesse solutorie esistenti sul conto corrente “valutando ANCHE il contratto di apertura di credito del 02/12/1981
(Cfr. Doc. 16 del fascicolo dell'attrice), la sottoscritta ha rappresentato una ulteriore ipotesi di calcolo delle rimesse solutorie sul saldo della banca (Cfr. Allegato 9 ai presenti chiarimenti), alternativo a quello prospettato nella relazione definitiva del
CTU in atti, in cui l'ultimo versamento solutorio è avvenuto in data contabile 23/03/2004 (valuta 24/03/2004) (Cfr. Allegato 1 alla relazione depositata in atti).
Così operando, risulta che l'ultimo versamento di natura solutoria è avvenuto in data 12/03/2004 – dies a quo della prescrizione - anziché in data 23/03/2004, con la conseguenza che risultano prescritte comunque tutte le competenze addebitate dalla sino al 4° trimestre 2003 e quelle maturate sino al 12/03/2004, anziché sino CP_1
alla data del 23/03/2004 prevista nella prima ipotesi rappresentata nella stesura definitiva della CTU. La differenza di conteggio per 11 giorni, a parere di chi scrive,
è da ritenersi trascurabile”; tant'è che nel ricalcolo del c/c n. 159365 (già 577612, già 90067) effettuato nell'Integrazione di perizia del 03.03.23 (pag. 7) il saldo rideterminato al 07.10.11 ammonta ad € 0,00 a debito del correntista (come nel primo conteggio di cui a pag. 18 CTU).
Peraltro correttamente il Primo Giudice, seguendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e formulando all'uopo un nuovo quesito al CTU, ha ritenuto che nella verifica relativa alla natura solutoria o ripristinatoria occorresse previamente eliminare tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e solo successivamente , avendo come riferimento tale saldo “rettificato” rideterminare il reale saldo del conto, verificando poi se fossero stati superati i limiti dell'affidamento ed il versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto potesse perciò qualificarsi come solutorio con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione decorre solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che superi il limite del fido dopo aver rettificato nei limiti anzidetti il saldo(cfr. da ultimo Cass. n. 17287/24, Cass. n.
2602/24 ma anche ex multis Cass. n. 9141/20; Cass. n. 7721/23, Cass. n. 12808/23).
5.2 Riguardo il secondo motivo di appello la Corte rileva l'infondatezza delle contestazioni dell'appellante nei confronti del contratto di conto corrente n. 90067 del 23.12.1998 per violazione della disciplina ex art 117 co. 1 e 3 TUB.
Dalla documentazione in atti (doc. 2 fasc. primo grado appellante) e come rilevato dal CTU, risulta l'avvenuta sottoscrizione da parte della società correntista (
legale rappresentante della del Parte_2 Parte_2
contratto n. 90067 del 23.12.98 e relative condizioni contrattuali con dichiarazione dello stesso di aver ricevuto esemplare del contratto unitamente al foglio informativo in pari data: pertanto la conclusione del contratto de quo è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art 117 TUB.
Inconferente la doglianza dell'appellante riguardo la mancata sottoscrizione della
Banca dovendosi considerare sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità , seguito dalla Corte in precedenti pronunce, sul c.d. contratto monofirma
(ossia contratto predisposto unilateralmente dalla banca e sottoscritto dal solo cliente) che ha affermato (SS.UU. n.1655/2018) come ai fini del rispetto della forma scritta è sufficiente la sottoscrizione del cliente e non anche quella della banca
(principio esteso anche ai contratti bancari Cass. n. 30885/18, n. 14245/18) per cui la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta ex art 117 co. 3 TUB, potendosi desumere il consenso dal comportamento concludente della stessa espresso attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività.
Del resto la nullità di cui all'art. 117 TUB per difetto di forma è posta a tutela del cliente (rientrante per questo nell'ambito delle nullità di protezione), cosi come la previsione della consegna del contratto, incidendo sulla validità del contratto se riguarda la manifestazione di volontà del cliente stesso, mentre non è rilevante che il documento sia sottoscritto dalla banca.
Alcuna indeterminatezza può rinvenirsi nella documentazione prodotta ove sono riportate le condizioni economiche applicate al rapporto con indicazione dei tassi, competenze e spese sottoscritte dal cliente con specifica approvazione delle clausole di cui ai nn. 1,3,4,6,8,9,10,11 ex art 1341 c.c. Vi è peraltro continuità dei contenuti nelle pagine che compongono le condizioni contrattuali che consentono di reputarne la successione, sì da intendersi come un unico documento.
5.3 Il terzo e quarto motivo consentono una trattazione congiunta vertendo sull'esercizio dello ius variandi da parte della banca e la violazione dell'art. 118 TUB
Infondate appaiono le censure dell'appellante in relazione alle produzioni documentali ( doc. n. 11) della banca in quanto riferibili ai rapporti di credito oggetto di causa;
segnatamente il documento apertura di credito n. 0000122447 con documento di sintesi n. 1 e condizioni contrattuali sottoscritti dalla società correntista riporta il n. di c/c 159365 per la quale è previsto un affidamento di €
100.000 con validità a revoca;
l'apertura di credito n. 00013350 del 17.12.2009 con documento di sintesi e condizioni contrattuali sottoscritti dalla correntista riporta le variazioni all'apertura di credito in c/c di € 150.000 con validità a revoca sul c/c n.
159365 e l'apertura di credito ad utilizzo promiscuo di € 120.000 sul conto anticipi n.
375; l'apertura di credito n. 18011 dell'11.01.2011 con documento di sintesi e condizioni contrattuali sottoscritti dal correntista riporta le variazioni contrattuali in riferimento all'apertura di credito sul c/c 159365, nonché l'apertura di credito di €
100.000 con validità a revoca sul c/c n. 530.
La predetta documentazione oltre che ad essere riferita ai rapporti oggetto di causa ove contenenti variazioni contrattuali non configurano alcuna violazione dell'art. 118
TUB essendo stati sottoscritti per accettazione dalla società appellante .
Quanto alle censure relative ai contratti datati 17.03.92, 02.09.93 ( e 23.12.98 di cui però non si fa menzione né nell'originario atto di citazione in primo grado, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ivi depositata, con conseguente inammissibilità, a monte, della censura tardivamente proposta in appello) che secondo l'appellante non prevedono una valida pattuizione dello ius variandi specificatamente approvata dal correntista in violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c. e dell'art. 118 TUB, la Corte osserva che la disciplina ratione temporis vigente all'epoca dei predetti contratti era prevista dalla L. 154/1992 sulla trasparenza bancaria (e successivamente con il D.lgs 385/93) che stabiliva la possibilità per le banche di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente purché le parti avessero pattuito tale facoltà per iscritto nel contratto, precisandosi al riguardo che l'art. 118 TUB non conteneva alcuna indicazione circa la specifica approvazione della clausola contrattuale da parte del cliente.
L'art. 118 TUB è stato successivamente modificato dalla D.L. 223 /2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 che ha introdotto il requisito del giustificato motivo e le specifiche modalità di comunicazione al cliente nonchè il rimando all'art. 1341 co. 2 c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto del cliente. Pertanto nel caso di specie nessuna censura può sollevarsi nei confronti della banca che si è attenuta alla disciplina all'epoca vigente che imponeva ai fini dell'esercizio dello ius variandi che tale facoltà fosse prevista nel contratto e nei predetti contratti tale disposizione è contenuta all'art. 16; inoltre va osservato che la doglianza dell'appellante si appalesa generica in quanto priva delle ragioni dirette ad indicare nello specifico in quale tipo di violazione sarebbe incorsa la nell'esercizio CP_1
dello ius variandi, in quale periodo e con quali modalità, una volta chiarito nei termini anzidetti la conformità della clausola contrattuale alla disciplina vigente.
Sugli ulteriori motivi di doglianza sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s. e degli interessi ultra tasso soglia, incombono, osserva la
Corte, profili di inammissibilità essendo stati proposti solo in sede di conclusioni dell'atto di appello senza alcuna argomentazione a supporto, risolvendosi l'appellante solo in sede di comparsa conclusionale , e dunque tardivamente, a trattare tali censure che, ad ogni modo, sono infondate.
Riguardo la capitalizzazione trimestrale degli interessi va evidenziato che il CTU ( pagg.
6-7 Integrazione perizia)su espressa indicazione del Primo Giudice ha provveduto quanto al c/c 159365 (già 577612, già 90067) all'espunzione della capitalizzazione per l'intero periodo ( fino alla data di chiusura del 07.10.11) ; per il c/c n. 530 all'applicazione della capitalizzazione trimestrale fino al 30.09.16 e l'espunzione della capitalizzazione dal 01.10.16 (secondo quanto previsto dalla
Delibera CICR 03.08.2016); per il conto anticipi n. 375 (apertura rapporto datato
07.12.09) l'applicazione della capitalizzazione trimestrale fino al 30.09.16 e nessuna capitalizzazione dal 01.10.16 ( a seguito della Delibera CICR): pertanto è evidente la conformità della decisione del Primo Giudice all'insegnamento della Suprema Corte
( da ultimo Cass. n. 28215/24 che posta la nullità delle clausole anatocistiche presenti nei contratti di conto corrente in essere prima della Delibera CICR 9 febbraio 2000 “richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima”). Lo stesso vale per le C.m.s espunte dai calcoli del CTU quanto al c/c n. 159365 (già
577612, già 90067) fino al 30.06.2009 , mentre riguardo il c/c n. 530 sono state considerate le commissioni messa disposizione fondi, le indennità di sconfino e le
CIV (pag. 7 Integrazione CTU del 03.03.23) pattuite.
Infine infondate anche le censure sull'usurarietà dei tassi rilevando la Corte, come l' appellante non abbiano assolto all'onere probatorio che incombe sulla parte che adduca l'usurarietà dei tassi, come correttamente evidenziato dal CTU.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduca la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, abbia l'onere di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (Cass. n. 2311/2018, Cass. n. 8883/20) e la verifica va condotta nei limiti delle censure sollevate che devono fondarsi su riferimenti normativi e giurisprudenziali corretti con l'indicazione dell'entità dei tassi che si assumono applicati dalla banca e di quelli soglia;
pertanto alla genericità a al difetto di prova
,come nel caso di specie ,non può supplire la CTU che infatti ne ha escluso l'indagine non essendovi “ipotesi di usura specificamente formulate dalla difesa( anche con richiamo alla consulenza tecnica di parte) della correntista” (pag. 7
Integrazione perizia del 03.03.23)
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori ininfluenti ai fini della decisione.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono