Sentenza 12 giugno 1964
Massime • 2
Il rimedio apprestato dall'art.524 cod.civ. a favore del creditore, e cioe l'Azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non e percio necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilita e della liquidita, ma e sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'Azione surrogatoria, e per la revocatoria, sussista una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.*
La legittimazione passiva nell'Azione promossa dal creditore, ai sensi dell'art.524 cod.civ., per essere autorizzato ad accettare la eredita in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito, spetta al solo debitore rinunziante.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/1964, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1964 |
Testo completo
La legittimazione passiva nell'Azione promossa dal creditore, ai sensi dell'art.524 cod.civ., per essere autorizzato ad accettare la eredita in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito, spetta al solo debitore rinunziante.*