Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/1964, n. 1470
CASS
Sentenza 12 giugno 1964

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Il rimedio apprestato dall'art.524 cod.civ. a favore del creditore, e cioe l'Azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non e percio necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilita e della liquidita, ma e sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'Azione surrogatoria, e per la revocatoria, sussista una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.*

La legittimazione passiva nell'Azione promossa dal creditore, ai sensi dell'art.524 cod.civ., per essere autorizzato ad accettare la eredita in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito, spetta al solo debitore rinunziante.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/1964, n. 1470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1470
    Data del deposito : 12 giugno 1964

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