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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NC, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3892/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2788 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1680 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1196 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 856 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1372/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, con atto notificato al COMUNE DI REGGIO CALABRIA propone appello avverso la sentenza n. 3339/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento NN. 2788, 1680, 1196 e 856 del 30/09/2022 con i quali si era proceduto ad accertare l'imposta IMU per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 oltre sanzioni e interessi per il complessivo importo di € 10.692,00, condannando parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 1.489,00.
Parte appellante aveva eccepito la parziale illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza del presupposto impositivo con riferimento agli immobili censiti al NCEU Indirizzo_2
posto che a seguito di domanda di divisione giudiziale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 138/09, aveva disposto la divisione di detti immobili.
In secondo luogo aveva eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre
1997 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 203 del 5 giugno 1998, e successivamente modificato dall'art.2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99 del 30 marzo 2000) per essere state le sanzioni irrogate erroneamente quantificata.
Costituito il Comune di Reggio Calabria conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Deve essere integralmente condivisa la sentenza di primo grado secondo la quale “la sentenza del tribunale civile di Reggio Calabria in atti risulta aver disposto solo l'assegnazione dell'immobile sub 6 sito in Reggio Calabria, Indirizzo_1, agli eredi del sig. Nominativo_2 – sigg.re Nominativo_3
, Ricorrente_1 e Nominativo_4, mentre per le altre quote di fabbricato rinviava all'elaborato peritale del CTU, ing. Nominativo_5, con ciò a significare che non vi è stata una divisione giudiziale che ha attribuito i singoli beni immobili agli eredi, ma solo delle singole quote, eccezion fatta per il sub 6”.
Questa Corte rileva in proposito che l'atto giudiziario depositato non è una divisione ma assegno divisionale e le quote restano indivise.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NC, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3892/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2788 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1680 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1196 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 856 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1372/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, con atto notificato al COMUNE DI REGGIO CALABRIA propone appello avverso la sentenza n. 3339/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento NN. 2788, 1680, 1196 e 856 del 30/09/2022 con i quali si era proceduto ad accertare l'imposta IMU per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 oltre sanzioni e interessi per il complessivo importo di € 10.692,00, condannando parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 1.489,00.
Parte appellante aveva eccepito la parziale illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza del presupposto impositivo con riferimento agli immobili censiti al NCEU Indirizzo_2
posto che a seguito di domanda di divisione giudiziale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 138/09, aveva disposto la divisione di detti immobili.
In secondo luogo aveva eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre
1997 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 203 del 5 giugno 1998, e successivamente modificato dall'art.2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99 del 30 marzo 2000) per essere state le sanzioni irrogate erroneamente quantificata.
Costituito il Comune di Reggio Calabria conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Deve essere integralmente condivisa la sentenza di primo grado secondo la quale “la sentenza del tribunale civile di Reggio Calabria in atti risulta aver disposto solo l'assegnazione dell'immobile sub 6 sito in Reggio Calabria, Indirizzo_1, agli eredi del sig. Nominativo_2 – sigg.re Nominativo_3
, Ricorrente_1 e Nominativo_4, mentre per le altre quote di fabbricato rinviava all'elaborato peritale del CTU, ing. Nominativo_5, con ciò a significare che non vi è stata una divisione giudiziale che ha attribuito i singoli beni immobili agli eredi, ma solo delle singole quote, eccezion fatta per il sub 6”.
Questa Corte rileva in proposito che l'atto giudiziario depositato non è una divisione ma assegno divisionale e le quote restano indivise.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge.