Art. 32. (Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attivita' presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1 luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sara' attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l' articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , con riduzione alla meta' della anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attivita' presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1 luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sara' attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l' articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , con riduzione alla meta' della anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.