Articolo 32 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
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13 luglio 1980
Art. 32. (Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attivita' presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1 luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sara' attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l' articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , con riduzione alla meta' della anzianita' di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980