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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 185/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv.to Pt_1 P.IVA_1
IANNUCCI M. ANTONELLA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall' avv.to MAGGIANI LUIGI, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o Pt_1
equivalente - altre ipotesi
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 16 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale della Spezia la signora CP_1
vedova superstite del signor , deceduto in data Persona_1
25.2.2018, ha agito nei confronti di per ottenere la Pt_1
corresponsione della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, sostenendo che la malattia che aveva portato al decesso il proprio congiunto (carcinoma polmonare) fosse stata causata dall'esposizione a sostanze nocive (amianto e idrocarburi policiclici) subita dallo stesso durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dal 1974 al 1991. Parte_2
2. L' si è difeso contestando l'esposizione a rischio ed il Pt_1
nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e il decesso, avvenuto a causa di un carcinoma polmonare la cui origine primitiva non era certa, potendo al contrario derivare da un precedente carcinoma alla vescica diagnosticato al sig. nel 1999; comunque la neoplasia Per_1
polmonare doveva ritenersi correlata al pregresso tabagismo, in assenza di inspessimenti pleurici o asbestosi.
3. Il primo giudice ha istruito la causa con l'audizione di testimoni ed espletamento di CTU medico legale e, in accoglimento del ricorso, ha condannato l' alla costituzione della rendita ai Pt_1
superstiti e alla corresponsione dell'assegno funerario a favore della vedova ricorrente, oltre alla rifusione delle spese di lite.
4. L' appella la sentenza reiterando le argomentazioni di fatto Pt_1
2
e di diritto espresse nella memoria in primo grado e cioè che l'assicurato, coniuge dell'odierna appellata, era deceduto all' età di
84 anni a causa di un carcinoma polmonare diagnosticatogli nel
2018, la cui primitività non era supportata da un esame istologico, risultando una neoplasia vescicale risalente al 1999 che verosimilmente avrebbe creato - anche a distanza di anni, come spesso avviene – metastasi al polmone. Tale ragionamento era stato altresì condiviso dal CTU di primo grado, come riconosciuto nelle conclusioni peritali, disattese del tutto ingiustificatamente dal primo giudice.
L'Istituto evidenzia altresì che, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla TAC del torace, non era emersa la presenza di interstiziopatia caratteristica dell'asbestosi; inoltre la cartella clinica relativa al ricovero del 18/2/2018 aveva riportato una diagnosi in uscita, dopo il decesso, di asbestosi in assenza di alcun riferimento alla neoplasia polmonare.
Relativamente al rischio specifico, l' sostiene la mancata Pt_1
prova in atti di una rilevante esposizione ad amianto o ad altre sostanze cancerogene;
richiama al riguardo il parere del Medico del lavoro che ha seguito il caso, in linea con le conclusioni della CTU di primo grado.
In sintesi, non risultando in alcun modo provata la primitività della lesione polmonare, né la probabilità del rischio nell'ambito lavorativo né per l'amianto, né tantomeno per gli IPA, insiste per il rigetto della domanda previo eventuale rinnovo della CTU.
L'appellata si difende sostenendo preliminarmente l'inammissibilità
3
dell'appello, non avendo l' mosso alcuna specifica censura al Pt_1
ragionamento del Tribunale sotteso alla decisione di accogliere il ricorso, né contrapposto alle motivazioni espresse in sentenza alcuna argomentazione volta ad incrinarne il fondamento logico- giuridico che, invece, risulta ineccepibile.
Nel merito chiede comunque il rigetto dell'appello, ritenendo di aver diritto ai benefici assistenziali richiesti, essendo il proprio marito deceduto per una malattia contratta in ambiente lavorativo.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto per inammissibilità dello stesso ex artt. 434 e 342 c.p.c. che, seppur non richiedano che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, comunque impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
“quantum appellatum", con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
il tutto formulando in modo specifico le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. n. 2143/2015).
Il percorso motivazionale del primo giudice si è articolato in una serie di passaggi che non sono stati minimamente presi in
4
considerazione dall' per contestare la sentenza di Pt_1
accoglimento della domanda dell'appellata.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che, sulla base delle risultanze peritali, non è possibile accertare con certezza se il carcinoma polmonare che ha cagionato la morte del sig. fosse di origine Per_1
primitiva o secondaria rispetto al pregresso tumore alla vescica insorto nel 1999.
Tuttavia tale incertezza, ad avviso del giudicante, non assumeva rilevanza, per il fatto che entrambe le patologie tumorali (carcinoma al polmone e alla vescica) sono malattie tabellate in presenza di una esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici (c.d. IPA); esposizione che l' non aveva tempestivamente contestato, Pt_1
tardive essendo le argomentazioni del CTP espresse nella fase delle operazioni peritali. Conseguentemente, vigendo per entrambe le patologie tumorali la presunzione della natura professionale delle stesse discendente dalle tabelle, spettava ad dimostrare la Pt_1
presenza di cause extralavorative (quali ad esempio il tabagismo) che avessero in via esclusiva cagionato il carcinoma al polmone e quindi il decesso dell'assicurato; prova che nella fattispecie in esame non era stata minimamente fornita, risultando tra l'altro che il Sig. vesse smesso di fumare nel lontano 1969. Per_1
Tali logiche, e comunque condivisibili, motivazioni non sono state minimamente prese in considerazione dall'appellante per contestarle specificamente, come richiesto dai citati articoli 434 e
342 c.p.c..
L'appello si riporta infatti alle valutazioni del CTU secondo cui,
5
non risultando che il sig. fosse in vita affetto da asbestosi Per_1
polmonare ma da tumore vescicale, il tumore al polmone che ha causato il suo decesso, non sarebbe verosimilmente correlabile alla moderata esposizione ad amianto subita durante l'attività lavorativa, come sostenuto dal CTU.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€. 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21/01/2025
LA CONSIGLIERA EST. Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 185/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv.to Pt_1 P.IVA_1
IANNUCCI M. ANTONELLA, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall' avv.to MAGGIANI LUIGI, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o Pt_1
equivalente - altre ipotesi
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 16 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale della Spezia la signora CP_1
vedova superstite del signor , deceduto in data Persona_1
25.2.2018, ha agito nei confronti di per ottenere la Pt_1
corresponsione della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, sostenendo che la malattia che aveva portato al decesso il proprio congiunto (carcinoma polmonare) fosse stata causata dall'esposizione a sostanze nocive (amianto e idrocarburi policiclici) subita dallo stesso durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dal 1974 al 1991. Parte_2
2. L' si è difeso contestando l'esposizione a rischio ed il Pt_1
nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e il decesso, avvenuto a causa di un carcinoma polmonare la cui origine primitiva non era certa, potendo al contrario derivare da un precedente carcinoma alla vescica diagnosticato al sig. nel 1999; comunque la neoplasia Per_1
polmonare doveva ritenersi correlata al pregresso tabagismo, in assenza di inspessimenti pleurici o asbestosi.
3. Il primo giudice ha istruito la causa con l'audizione di testimoni ed espletamento di CTU medico legale e, in accoglimento del ricorso, ha condannato l' alla costituzione della rendita ai Pt_1
superstiti e alla corresponsione dell'assegno funerario a favore della vedova ricorrente, oltre alla rifusione delle spese di lite.
4. L' appella la sentenza reiterando le argomentazioni di fatto Pt_1
2
e di diritto espresse nella memoria in primo grado e cioè che l'assicurato, coniuge dell'odierna appellata, era deceduto all' età di
84 anni a causa di un carcinoma polmonare diagnosticatogli nel
2018, la cui primitività non era supportata da un esame istologico, risultando una neoplasia vescicale risalente al 1999 che verosimilmente avrebbe creato - anche a distanza di anni, come spesso avviene – metastasi al polmone. Tale ragionamento era stato altresì condiviso dal CTU di primo grado, come riconosciuto nelle conclusioni peritali, disattese del tutto ingiustificatamente dal primo giudice.
L'Istituto evidenzia altresì che, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla TAC del torace, non era emersa la presenza di interstiziopatia caratteristica dell'asbestosi; inoltre la cartella clinica relativa al ricovero del 18/2/2018 aveva riportato una diagnosi in uscita, dopo il decesso, di asbestosi in assenza di alcun riferimento alla neoplasia polmonare.
Relativamente al rischio specifico, l' sostiene la mancata Pt_1
prova in atti di una rilevante esposizione ad amianto o ad altre sostanze cancerogene;
richiama al riguardo il parere del Medico del lavoro che ha seguito il caso, in linea con le conclusioni della CTU di primo grado.
In sintesi, non risultando in alcun modo provata la primitività della lesione polmonare, né la probabilità del rischio nell'ambito lavorativo né per l'amianto, né tantomeno per gli IPA, insiste per il rigetto della domanda previo eventuale rinnovo della CTU.
L'appellata si difende sostenendo preliminarmente l'inammissibilità
3
dell'appello, non avendo l' mosso alcuna specifica censura al Pt_1
ragionamento del Tribunale sotteso alla decisione di accogliere il ricorso, né contrapposto alle motivazioni espresse in sentenza alcuna argomentazione volta ad incrinarne il fondamento logico- giuridico che, invece, risulta ineccepibile.
Nel merito chiede comunque il rigetto dell'appello, ritenendo di aver diritto ai benefici assistenziali richiesti, essendo il proprio marito deceduto per una malattia contratta in ambiente lavorativo.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto per inammissibilità dello stesso ex artt. 434 e 342 c.p.c. che, seppur non richiedano che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, comunque impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
“quantum appellatum", con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono;
il tutto formulando in modo specifico le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. n. 2143/2015).
Il percorso motivazionale del primo giudice si è articolato in una serie di passaggi che non sono stati minimamente presi in
4
considerazione dall' per contestare la sentenza di Pt_1
accoglimento della domanda dell'appellata.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che, sulla base delle risultanze peritali, non è possibile accertare con certezza se il carcinoma polmonare che ha cagionato la morte del sig. fosse di origine Per_1
primitiva o secondaria rispetto al pregresso tumore alla vescica insorto nel 1999.
Tuttavia tale incertezza, ad avviso del giudicante, non assumeva rilevanza, per il fatto che entrambe le patologie tumorali (carcinoma al polmone e alla vescica) sono malattie tabellate in presenza di una esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici (c.d. IPA); esposizione che l' non aveva tempestivamente contestato, Pt_1
tardive essendo le argomentazioni del CTP espresse nella fase delle operazioni peritali. Conseguentemente, vigendo per entrambe le patologie tumorali la presunzione della natura professionale delle stesse discendente dalle tabelle, spettava ad dimostrare la Pt_1
presenza di cause extralavorative (quali ad esempio il tabagismo) che avessero in via esclusiva cagionato il carcinoma al polmone e quindi il decesso dell'assicurato; prova che nella fattispecie in esame non era stata minimamente fornita, risultando tra l'altro che il Sig. vesse smesso di fumare nel lontano 1969. Per_1
Tali logiche, e comunque condivisibili, motivazioni non sono state minimamente prese in considerazione dall'appellante per contestarle specificamente, come richiesto dai citati articoli 434 e
342 c.p.c..
L'appello si riporta infatti alle valutazioni del CTU secondo cui,
5
non risultando che il sig. fosse in vita affetto da asbestosi Per_1
polmonare ma da tumore vescicale, il tumore al polmone che ha causato il suo decesso, non sarebbe verosimilmente correlabile alla moderata esposizione ad amianto subita durante l'attività lavorativa, come sostenuto dal CTU.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
€. 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21/01/2025
LA CONSIGLIERA EST. Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
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