Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2932 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Paulis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/08/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente.
Per_ 2) Le figlie ed siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocazione prevalente presso la genitrice.
Il padre terrà con sé le bambine il martedì sera e il giovedì sera di rientro da lavoro e fino al dopocena o all'indomani compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle minori e i turni del Cogoni.
Le minori staranno inoltre con il padre a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19.00 e fino alla domenica sera alle 20.00.
Per_ 3) ed , a fini anagrafici, manterranno la residenza presso Per_2
l'abitazione di via Tanas 39 in Carbonia che verrà assegnata alla madre, secondo le precisazioni di cui al successivo punto 4.
Tutte le decisioni concernenti le minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, saranno sempre adottate consensualmente da entrambi i genitori secondo le naturali
Pag. 2 di 4 inclinazioni e volontà delle minori, favorendo altresì duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4) Per quanto attiene al domicilio coniugale, ubicato in Carbonia alla via Tanas
39, le parti concordano che questo, unitamente ai mobili ed agli arredi ivi presenti, resta fin da subito assegnato alla sig.ra che continuerà a Pt_1 viverci con le bambine.
5) Riguardo alle festività comandate, ciascun genitore starà con le figlie seguendo Per_ il criterio dell'alternanza: nel periodo natalizio e di fine anno, e Per_2 trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il Natale ed il
Capodanno.
Se la notte di Natale (24 dicembre) verrà trascorsa con la madre, il giorno di natale (25 dicembre) verrà trascorso col padre o viceversa.
Così accadrà anche per la notte di Capodanno (31 notte) ed il 1° gennaio.
L'anno successivo avverrà il contrario e così a seguire per gli anni a venire.
Stesso discorso per quanto attiene alla Pasqua e al Lunedì dell'Angelo: se le figlie trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre, il giorno di
Pasquetta staranno col padre;
l'anno successivo avverrà il contrario.
Anche le altre festività, compleanni, ponti e varie ricorrenze, verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
Durante le vacanze estive le bambine trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
6) Per quanto concerne le spese straordinarie, le parti richiamano le linee guida stabilite dal CNF in data 29.11.2017 ed in particolare quanto previsto a pagina
3 del documento, costituente parte integrante dei loro accordi di separazione, che a tal fine si allega al presente ricorso.
Nel documento citato sono indicate le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione tra le parti e quelle, invece, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) spese scolastiche;
b) spese di natura ludica o parascolastica;
c) spese sportive;
d) spese medico-sanitarie.
Pag. 3 di 4 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (sms, whatsapp, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota, che si stabilisce in 50% in capo al sig. e 50% in Pt_2 capo alla sig. al genitore che ha anticipato la spesa, sarà dovuto Pt_1 dall'altro genitore entro 20 giorni a decorrere dalla data di messa a disposizione di fatture e/o ricevute della spesa sostenuta.
7) I genitori si concedono il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione delle minori in ciascuno di essi, impegnandosi fin d'ora a recarsi negli appositi uffici per l'eventuale sottoscrizione, ove necessario, su semplice richiesta verbale dell'altro genitore.
8) Il verserà in favore delle figlie la somma mensile di € 150,00 ciascuna Pt_2
(per un totale di € 300,00) a titolo di mantenimento.
9) Il errà per sé l'autovettura impegnandosi a pagarne ogni relativo costo. Pt_2
10) Si conviene che l'assegno unico in favore delle minori resterà integralmente nella disponibilità della genitrice collocataria.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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