Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 4421 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pinto ed Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to presso lo studio di Casalnuovo di Napoli (NA), Viale dei Platani n. 2
Opponente
E
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonietta Fortunato ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di Morcone (BN), Via Roma,
114/116
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato ( segnatamente al secondo comma n.4 ) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la società opposta: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 1 dicembre 2022 proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1
notificato in data 14 novembre 2022 con quale gli veniva intimato di pagare in favore di
[...]
la somma di € 13.330,41 in forza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva n. Controparte_1
1062/22 emessa da questo Tribunale.
Il esponeva che il titolo esecutivo era da considerarsi irregolare, in quanto risultava privo di Pt_1 formula esecutiva e che, in ogni caso, non vi era prova alcuna che Egli fosse l'effettivo debitore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria si costituiva CP_1
, il quale contestava l'inconsistenza delle avverse argomentazioni ed invocava il rigetto
[...] integrale dell'opposizione.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc (previgente formulazione) allo spirare dei quali, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'atto di precetto testè opposto deve essere annullato per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto, avverso l'atto di precetto con il quale si preannuncia la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno di un soggetto ritenuto debitore, è possibile proporre opposizione contestando la regolarità formale dello stesso atto e del titolo esecutivo dal quale detta intimazione prende fondamento (opposizione agli esecutivi) oppure contestando in nuce il diritto del preteso creditore a procedere ad espropriazione forzata (opposizione all'esecuzione).
Affinchè, dunque, un atto di precetto possa ritenersi validamente promosso, deve necessariamente sussistere un valido titolo esecutivo, tra quelli normativamente previsti, emesso in favore di chi si proclama creditore.
Nel caso all'esame del Tribunale, al momento della notifica dell'atto di precetto, un titolo esecutivo in favore del sussisteva e ne legittimava la richiesta di pagamento e la minacciata esecuzione CP_1
forzata. 3
Nel corso del presente giudizio, però, tale titolo esecutivo è stato caducato dalla sentenza n. 1202/24 di questo Tribunale con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 1062/22, posto a base del precetto fatto oggetto della presente opposizione.
È, pertanto, evidente, che allo, stato degli atti, sia venuta meno la materia del contendere e che ogni ulteriore motivo di opposizione proposto debba ritenersi ultroneo, così come ogni argomento in senso contrario proposto dal CP_1
In ordine alla disciplina delle spese di lite, chi minaccia un'azione esecutiva essendo portatore di un titolo provvisoriamente esecutivo, come nel caso specifico operato dal , assume il rischio CP_1
connesso al successivo venir meno di detto titolo, per cui dovrà sopportarne le conseguenze sfavorevoli, che, nel caso di specie, sono rappresentate dalla refusione delle spese di lite, quantificate nei minimi, atteso lo sviluppo complessivo della vicenda.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Annulla l'atto di precetto notificato in data 14 novembre 2022 da Controparte_1 con quale intimava a di pagare la somma di € 13.330,41 in proprio favore. Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, Controparte_1
quantificate in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 2.540,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e contributo CNF, se dovuti, e con attribuzione al difensore.
Benevento, li 31 marzo 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio