Articolo 259 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 258Articolo 260
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31 dicembre 2019
Art. 259. Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari 1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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