Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.6.2025
Causa n. 1050 / 2023
GIUDIZIALE Parte_1
Sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Antonio Gesumunno per la parte ricorrente l'Avv. Ghiuzan e la ricorrente personalmente per la parte
Cont convenuta Avv. Mastella Trentin e per la parte convenuta Parte_1
21 il dott. in sostituzione Avv. Caneva e per la pratica forense la CP_2
dott.ssa Persona_1
L'Avv, Ghiuzan chiede il rigetto dell'eccezione di improcedibilità in quanto la domanda della ricorrente ha come oggetto anche l'accertamento della cessione di azienda che è riservato alla competenza del Giudice del lavoro e quindi vi è un interesse della lavoratrice che deve essere tutelato nella sede del giudizio di lavoro in quanto non attiene alla garanzia della par condicio creditorum, riguarda accertamento di diritti anche di natura non patrimoniale come la regolarizzazione della posizione contributiva.
Richiama l'ord. 23528/2021 sulla competenza del giudice del lavoro in ordine alla cessione di azienda e l'ordinanza 94/2024
L'Avv. Mastella Trentin insiste nella eccezione di improcedibilità in quanto la Cassazione ha precisato che rientrano nella competenza concorsuale tutte le domande di accertamento funzionali alla condanna al pagamento di somme e in ogni caso ogni domanda di accertamento incide sulla procedura
Cont Il procuratore di 21 si associa alle deduzioni della difesa di
[...]
e si riporta agli atti. Pt_1
pronuncia sentenza non definitiva mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 18.6.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA
nella causa di lavoro n. 1050 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 29/06/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. GHIUZAN MIHAELA
Contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. MASTELLA-TRENTIN LIANA P.IVA_1
ASSUNTA
LOG 21 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2
dell'avv. CANEVA ROBERTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29.6.2023 ha convenuto in Parte_2
giudizio la società e la società Parte_1 CP_5
esponendo: che tra la ricorrente e la società era
[...] Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato;
che la ricorrente era stata assunta con qualifica di operaia/socia lavoratrice in data 08/03/2021
con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/08/2021; che rapporto di lavoro veniva applicato il C.C.N.L. per le aziende cartotecniche
1 e trasformatrici della carta e del cartone;
che la ricorrente si occupava di imballaggio/confezionamento dei libri nelle scatole di cartone usando un macchinario apposito e del nastro adesivo;
di aver svolto altre mansioni compiutamente descritte nel ricorso;
di aver lavorato dapprima sino al
19/03/2021 in magazzino sito in Vallese di Oppeano di essere stata spostata assieme a tutti gli altri dipendenti in un altro magazzino in Isola
Rizza dove si trovava la sede legale delle 2 cooperative resistenti;
di essere stata impiegata in un appalto di cui non conosceva la committente;
che,
tenuto conto del fatto che la merce trattata era costituita da libri Mondadori
si presumeva che quest'ultima società editrice fosse la committente;
di aver lavorato ogni giorno per almeno 1 /1,5 ore di straordinario, senza essere retribuita;
che parte della retribuzione per lavoro ordinario non era stata retribuita in quanto si trattava di ore indicate in busta paga come assenza non retribuita;
che tuttavia si trattava di ore lavorate;
che nel mese di giugno
2021 la ricorrente era stata avvisata tramite WhatsApp che dal 01/07/2021
sarebbe cessato l'appalto con subentro di altre cooperativa;
che le veniva anche intimato di rassegnare le dimissioni al fine di essere assunta presso la nuova cooperativa;
che la ricorrente non aveva rassegnato le proprie dimissioni e quindi non era stata assunta presso la cooperativa subentrante
; che la aveva invitato la ricorrente a non presentarsi al CP_5 Parte_1
lavoro dal 01/07/2021; che aveva emesso le buste paga di luglio ed agosto
2021 indicando come assenza non retribuita la quasi totalità delle ore;
che anche gli altri dipendenti impiegati in appalto stati invitati a dimettersi;
che i dipendenti che lavoravano all'interno dell'appalto con LOG 21 si erano dimessi dalla a far data dal 1 luglio ed erano stati assunti dalla Parte_1
nuova cooperativa;
che i macchinari e le attrezzature utilizzate da
[...]
e erano sempre i medesimi;
che l'organizzazione nella Pt_1 CP_5
2 gestione del lavoro era la medesima;
che così pure gli organi e le persone di riferimento della erano le medesime in Log21; Parte_1
che l'oggetto dell'appalto era anch'esso il medesimo;
di avere inviato tramite il proprio legale in data 07/07/2021 a la disponibilità Parte_1
alla ripresa immediata del lavoro;
che, tenendo conto delle ore non pagate, la ricorrente vantava un credito di € 1.048,76 per ore straordinarie, €
1560,09 per ore ordinarie oltre ai ratei di tredicesima e TFR per un totale di
€ 3.035,62. Inoltre aveva maturato un credito di € 3.596,86 lordi per i mesi di luglio ed agosto 2021. Ciò premesso, la ricorrente esponeva di aver manifestato la volontà di continuare il lavoro fino al termine del suo contratto con scadenza al 31/08/2021. La aveva illegittimamente Parte_1
rifiutato la prestazione e allo stesso tempo non aveva licenziato la ricorrente. Pertanto si trattava di un caso di mora del creditore prevista dall'art. 1206 c.c. con conseguente obbligo di pagamento della retribuzione a carico del datore di lavoro. La parte ricorrente inoltre chiedeva accertarsi che in occasione del cambio di appalto si era perfezionata la fattispecie prevista dall'art. 2112 c.c. in quanto si era verificata esclusivamente una mutazione della titolarità dell'impresa senza che vi fosse stato un subentro di una autonoma struttura sul piano organizzativo ed operativo. Ciò premesso chiedeva anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla retribuzione per il lavoro straordinario e ordinario non pagato dall'assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro in data
31/08/2021 e che la e la fossero condannate in via Parte_1 CP_5
solidale al pagamento della somma di € 6632,48 lordi oltre agli accessori di legge
Si costituiva in giudizio la ed esponeva che in prossimità del Parte_1
cambio di appalto e con il mutamento società appaltatrice aveva chiesto
3 espressamente la disponibilità ad essere assunta dal 01/07/2021 presso la nuova cooperativa titolare dell'appalto. La ricorrente non accettò questa proposta e quindi chiese di rimanere in servizio fino al 30/08/2021, data di scadenza naturale del contratto con . La informò Parte_1 Parte_1
la ricorrente dell'impossibilità per 2 società di operare all'interno dello stesso appalto;
in seguito a tale comunicazione la ricorrente iniziò ad assentarsi dal lavoro immotivatamente. La ricorrente chiese di accordarsi per un passaggio in Log 21 soltanto per gli ultimi 2 mesi non intendendo dare le dimissioni;
che tale proposta non aveva potuto trovare accoglimento da parte della società per tutela della legittimità dell'appalto. Parte_1
La società cooperativa pertanto contestava le richieste di differenze retributive in quanto la ricorrente si era assentata immotivatamente dal posto di lavoro e non aveva mai dato spiegazione del motivo per il quale non intendeva dimettersi dal posto di lavoro per poi essere riassunto. Tale
comportamento aveva comportato la necessaria riorganizzazione per
[...]
, la quale aveva dovuto rimpiazzare con altri lavoratori il posto Pt_1
occupato dalla ricorrente, con conseguente pregiudizio economico per la datrice di lavoro. La società pertanto chiedeva il rigetto Parte_1
integrale delle domande di parte ricorrente e in via riconvenzionale chiedeva che la ricorrente fosse condannata a versare la somma di € 5000
a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato.
Si costituiva in giudizio la Log 21 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva sostenendo che nel ricorso la lavoratrice aveva chiesto la condanna della regolarizzazione contributiva solamente nei confronti della convenuta evidenziando pertanto l'intenzione di avanzare le proprie richieste esclusivamente verso l'unica società formale datore di lavoro. Chiedeva la condanna della parte ricorrente per lite temeraria sensi articolo 96 c.p.c.
4 La ricorrente, con il patrocinio di un nuovo difensore, depositava memoria di replica alla riconvenzionale chiedendone l'integrale rigetto e contestando le allegazioni di parte convenuta sulla asserita assenza Parte_1
immotivata dal posto di lavoro. Eccepiva comunque la mancata prova dei danni asseritamente subiti dalla datrice di lavoro
Il giudice esperito il tentativo di conciliazione, che non dava esito positivo,
con ordinanza in data 11/05/2024 ammetteva le prove testimoniali nei limiti indicati motivazione formulando nuova proposta conciliativa.
Nelle more del giudizio il Tribunale di Verona dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
con sentenza n. 193/2024. La sentenza veniva depositata dal difensore di parte convenuta il 18/09/2024 e il giudice con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 18/09/2024 dichiarava l'interruzione del giudizio.
La parte ricorrente con ricorso depositato il 06/12/2024 riassumeva il giudizio e il giudice fissava con decreto udienza per la prosecuzione assegnando termine per la notifica alle altre parti.
La procedura di liquidazione giudiziale si costituiva in giudizio per
[...]
riportandosi alle difese domande eccezione allegazioni Parte_1
precedentemente svolte dalla società in bonis e come formulate nella comparsa di costituzione del 12/02/2024.
La società Log 21 depositava comparsa a seguito di riassunzione riproponendo le eccezioni e difese svolte in sede di costituzione in giudizio.
All'udienza del 04/03/2025 il difensore della procedura eccepiva l'improcedibilità del giudizio nei confronti della procedura concorsuale comprendente sia la domanda principale sia quella riconvenzionale sensi dell'articolo 151 codice crisi.
5 Il difensore di parte ricorrente si opponeva all'eccezione e dichiarava che la ricorrente era disponibile a conciliare la causa a fronte di una somma di €
4000 omnicomprensivi. Il Giudice si riservava la decisione e fissava l'udienza di discussione sulla questione relativa alla procedibilità della domanda nei confronti della convenuta in liquidazione giudiziale
All'esito della discussione orale all'odierna udienza il Giudice pronunciava sentenza parziale mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della Parte_1
liquidazione giudiziale è fondata
La ricorrente chiede la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario e ratei
13 e TFR
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il consolidato principio secondo il quale le situazioni creditorie oggetto di rivendicazione del lavoratore devono essere valutate ed accertate attraverso l'insinuazione nella procedura concorsuale: ”le azioni di accertamento o costitutive nei
confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa (come anche di
un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale) possono essere
proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo
esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di
rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare,
in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione
6 creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso l'insinuazione al passivo». (Cass. 27796/2024)
Non ha rilevanza il fatto che la ricorrente abbia avanzato una domanda di condanna in via solidale nei confronti delle LOG 21 quale asserita cessionaria dell'azienda della Parte_1
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione “L'improcedibilità del
giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal
fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti
degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella
derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non
deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare (v. Cass. 2411/2010
che si è pronunciata in un caso di azione svolta nei confronti di condebitori solidali ex art. 2112 c.c.)
L'ordinanza n. 23528/2021 citata dalla parte ricorrente all'odierna udienza di discussione non si attaglia al caso di specie. La ricorrente non ha chiesto l'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria (peraltro il contratto a termine sarebbe scaduto il 31.8.2021) e quindi non sussiste un interesse della lavoratrice alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa in funzione della ripresa dell'attività
lavorativa o di diritti non patrimoniali, situazione che giustificherebbe, secondo la S.C., la deroga alla “vis attractiva” del foro della liquidazione giudiziale.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve essere dichiarata pertanto l'improcedibilità delle domande svolte dalla parte ricorrente nei confronti di con la Controparte_3
conseguente improcedibilità della connessa domanda riconvenzionale
7 svolta dalla cooperativa nei confronti della ricorrente (come richiesto espressamente dal difensore della procedura all'udienza del 4.3.2025)
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza,
per la prosecuzione nei confronti di Controparte_5
La presente sentenza ha valore definitorio del rapporto processuale tra la ricorrente e la . Le spese di lite tra la parte ricorrente e la Parte_1 [...]
devono essere compensate tenuto conto della natura Parte_1
esclusivamente processuale della sentenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata,
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti di Parte_2 [...]
e delle domande Controparte_3
riconvenzionali formulate da quest'ultima nei confronti della ricorrente;
Parte_2
2) Spese di lite compensate tra la ricorrente e la convenuta
[...]
Controparte_3
3) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra la parte ricorrente e la convenuta Controparte_6
, 18.6.2025
[...]
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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