TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4431 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to SPINA CORRADO giusta mandato in atti
Opponente
E
rappresentato e difeso dall' avv. to SENATORE CP_1
GIUSEPPE giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30.08.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 523/2024 , emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e notificato il 25.07.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex dipendente della somma di euro 2.098,72 oltre CP_1
spese di procedura ed accessori, a titolo di tfr. Eccepiva la carenza dei presupposti per l'emanazione dell'opposto decreto ingiuntivo e la non debenza di quanto ingiunto, avendo già corrisposto al lavoratore, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, gli importi di cui alla busta paga di gennaio 2024, comprensivi del Tfr. Per le suesposte argomentazioni adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:
“Dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Monitorio opposto, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, avendo l'opposta percepito precedentemente quanto richiesto nello stesso;
b) Per l'effetto Revocare il
Decreto Monitorio n. 523/2024; c) Condannare il sig. al CP_1
pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese. Precisava di non aver mai ricevuto la busta paga di gennaio 2024 e di dover imputare i pagamento eseguiti alle mensilità aggiuntive non ancora corrisposte.
In uno alle note di trattazione scritta, l' opponente depositava la distinta del bonifico di euro 1.020,00 “a saldo della busta paga di gennaio 2024” effettuato il 2.12.2024 e quello di pagamento degli onorari di cui al decreto ingiuntivo al procuratore dell'opposto.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.03.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Preliminarmente giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr ex plurimis Cass. 13001/2006).
Occorre altresì evidenziare che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio,
e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003).
Inoltre, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr Cass. Sez. L, Sentenza
n. 13429 del 09/10/2000).
Nel caso che ci occupa, con l'opposto decreto ingiuntivo veniva ingiunto il pagamento del Tfr sulla base del CUD.
Pertanto, tale documentazione costituiva documento idoneo e sufficiente alla emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, è documentato il pagamento della somma spettante a titolo di
Tfr e anche degli onorari di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Occorre ancora evidenziare che in tema di imputazione del pagamento, l'art. 1193, comma 1, c.c., stabilisce che “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Ove una tale dichiarazione manchi, la scelta spetta al creditore, come può desumersi dall'art. 1195 c.c.; solo in difetto dell'una e dell'altra può dunque procedersi, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., all'imputazione secondo i criteri sussidiari e suppletivi ivi previsti (così,
Cass. n. 2672/2013; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 31837 del 27/10/2022).
Nel caso che ci occupa, il debitore si è avvalso della facoltà di dichiarare il debito da soddisfare (ossia gli importi di cui alla busta paga di gennaio 2024,
Tfr) con i bonifici in atti, pertanto l'eccezione dell'opposto va disattesa.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre richiamare i principi espressi dalla Corte regolatrice secondo cui “Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr Cass.
1746972007. Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, sebbene l'opponente, dopo il deposito del ricorso e prima della notifica del decreto ingiuntivo, avesse corrisposto una parte della somma ingiunta, aveva accolto l'opposizione e condannato l'opposto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo, tenuto conto dell'assorbente rilievo della insussistenza nel merito del credito per il maggior importo azionato in via monitoria). Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda al pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto deve essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto. Tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore (cfr Cass. 27234/2017; Cass.
29642/2020).
Nella fattispecie che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non vi è stato il totale pagamento del Tfr spettante prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Ed invero, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 6.07.2024 ed il decreto ingiuntivo notificato il
25.07.2024. La busta paga di gennaio 2024 reca l'importo netto di euro
3.320,00 comprensivo di euro 1.507,87 netti a titolo di Tfr. La società opponente ha proceduto in data 13.03.2024 e 3.06.2024 al pagamento rispettivamente di euro 600,00 ed euro 700,00 con la causale “acconto busta paga gennaio 2024”. In data 29.08.2024, dunque, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, al pagamento della somma di euro 1.000,00 con la causale “acconto Tfr busta paga gennaio 2024” e poi il 2.12.2024 al saldo degli importi di cui alla busta paga pari ad euro 1.020,00 oltre che al pagamento degli onorari di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Pertanto, stante solo un parziale pagamento antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo e la corresponsione degli onorari di cui all'opposto decreto ingiuntivo, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
523/2024;
- compensa tra le parti le spese processuali
Così deciso in Salerno lì 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino