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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 417 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024 promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 42 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv.
ATZORI SIMONA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
04/01/1982, elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI, 21 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. SOGOS ANTONIETTA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “1) pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Comune di Villaurbana in data 01.04.2006, iscritto alla Parte I, serie 2, CP_1
dell'anno 2006 degli atti di matrimonio ed ordinare al competente ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre
3) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figlie e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative dello , trascorrerà con questi ultimi due giorni infrasettimanali, dalle ore 15 Pt_1
alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore 13,30 del sabato alle 20 della domenica;
per
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in date da concordarsi tra i genitori entro il 30
Maggio di ogni anno;
per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà all'altro genitore Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente n° IT 27 S010 1517 4000000
7079 4873, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) ovvero € 175,00 (Euro centosettantacinque/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludiche-sportive adeguatamente documentate e concordate. Le parti concordano che l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riscosso per intero dalla Sig.ra unica legittimata a presentare la CP_1
domanda.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno reciproco, essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) Impegno da parte del sig. alla corresponsione in favore della sig.ra Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 20.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Via Manno 20, distinto in catasto fabbricati al Foglio 16, Particella 62739, Subalterno
1, categoria A3, classe 2; tale importo sarà dovuto nella diversa misura di euro 25.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile ad un prezzo pari o superiore ad euro 110.000,00 euro;
7) Spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da
e ”. Parte_1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato da in data 20/05/2024 è stato instaurato il giudizio per Parte_1
il divorzio tra lo stesso e . CP_1
I coniugi hanno contratto matrimonio in VILLAURBANA il 01/04/2006 (atto iscritto alla
Parte I, Serie 2, dell'anno 2006).
Dall'unione coniugale sono nati in Oristano i figli , il 30.10.2008, ed , il Per_1 Per_2
12.07.2014.
Con decreto del 22.11.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni con cui i coniugi avevano consensualmente chiesto la separazione, che ivi si riportano: “1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Villaurbana rimane assegnata al Sig. , mentre la Sig.ra si trasferirà ad Oristano con i Parte_1 CP_1
figli in una casa in locazione quasi integralmente ammobiliata, presumibilmente disponibile da settembre 2022; 3) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
4) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta trai genitori che tengano conto del preminente interesse dei figlie
e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative dello , trascorrerà con questi Pt_1
ultimi due giorni infrasettimanali, dalle ore 15 alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore
13,30 del sabato alle 20 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in date da concordarsi tra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno;
per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
4) il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Parte_1
verserà all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente n°
IT 27 S010 1517 4000000 7079 4873, la somma di € 300,00 (trecento/00 Euro) ovvero €
150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludiche-sportive adeguatamente documentate e concordate. Le parti concordano che l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riscosso dalla Sig.ra unica legittimata a presentare la domanda;
5) I CP_1
coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) l'autovettura tipo Touran targata FM868LE, già di proprietà di entrambi i coniugi è stata riconsegnata alla concessionaria per la vendita dallo ed il ricavato di € 4.609,70, già, detratte le rate Pt_1 versate in modo esclusivo dallo e l'IVA, sarà diviso in parti uguali e, dunque, € Pt_1 2.304,85 per ciascuno. Tal importo sarà versato alla da entro il CP_1 Parte_1
31.7.2022; 7) I presenti accordi avranno validità già dal deposito del presente ricorso, eccezion fatta per il versamento dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della prole, di cui al punto 4), che avrà efficacia dal trasferimento della in Oristano”. CP_1
Il ricorrente ha dato atto che in esecuzione dell'accordo la moglie si era trasferita coi figli in
Oristano, mentre egli ha continuato a vivere in Villaurbana e, titolare della ditta individuale
“Non solo gas”, dopo le importanti perdite subite durante la pandemia, non era ancora riuscito a riavviare l'attività, ma solo a coprire le perdite.
Egli, inoltre, ha dedotto di pagare una rata mensile di € 670,00 per il rimborso del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale oltre alla polizza assicurativa di €
31,37 e di continuare a rimborsare le rate di € 320,78 relative al finanziamento post-Covid, concesso a “tasso zero”, per consentire la ripresa delle attività lavorativa.
Lo ha quindi richiesto, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma dell'affidamento Pt_1
condiviso dei minori e del collocamento degli stessi presso la madre, le modalità di visita come stabilite in sede di separazione e il proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella medesima misura e modalità concordata nel precedente giudizio.
Si è costituita la resistente, la quale ha allegato il progressivo disinteresse del coniuge per le condizioni dei figli e l'inadeguatezza del contributo al mantenimento da egli versato.
Inoltre, ha eccepito che il tenore di vita della controparte è superiore a quello deducibile dalla situazione patrimoniale descritta in ricorso e che i propri sforzi per sostenere il marito nell'attività o nella cura dei parenti non sono state in seguito ripagate.
La resistente ha contestato l'esistenza di perdite in capo allo e ha affermato che le Pt_1
spese da egli riferite erano già esistenti o previste ai tempi della separazione.
La ha quindi concluso senza opporsi al divorzio, alla previsione dell'affidamento CP_1
condiviso e alla conferma del diritto di visita come già previsto, ma ha domandato che venisse stabilito un contributo al mantenimento in capo alla controparte pari a euro 500,00 (250,00 per figlio) oltre spese straordinarie al 50%.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 28.10.2024; le parti, in tale sede, hanno manifestato di essere addivenute a un accordo alle condizioni riportate in premessa.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dall'omologa di separazione disposta dal
Tribunale di Oristano in data 21.11.2022 alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 20.05.2024 ), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Si dà atto, invero, che nonostante le parti abbiano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il matrimonio risulta trascritto quale matrimonio civile.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi ai rispettivi interessi di entrambi i coniugi nonché a quelli della prole.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
Dagli atti depositati e dai documenti allegati non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere che tale modalità di affidamento sia pregiudizievole per i minori, a maggior ragione considerato che le stesse parti avevano concordato in tal senso al tempo della separazione.
Anche la conferma del diritto di visita come in quella sede previsto è condivisibile, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'aver previsto un lieve aumento dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, risulti coerente con la necessità di contribuire alle nuove esigenze di vita dei minori, cresciuti rispetto all'epoca della separazione.
Tale misura è peraltro congrua con le attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in atti: ciò a maggior ragione se si considera che sono state documentate le spese da cui è gravato il ricorrente, le quali al momento non consentono un aumento ulteriore.
Inoltre, deve anche tenersi conto dell'accordo per cui l'intera misura dell'assegno unico sarà percepita dalla madre dei minori.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a VILLAURBANA il 01/04/2006 tra , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nata VILLAURBANA (OR) il 04/01/1982, mandando al competente Ufficio dello
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto iscritto alla Parte I, Serie 2, dell'anno 2006 -Comune di VILLAURBANA ).
Sull'accordo delle parti:
- Dispone che i figli minori siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
- dispone che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figlie e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative dello trascorra con questi ultimi due giorni infrasettimanali, dalle Pt_1
ore 15 alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore 13,30 del sabato alle 20 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in date da concordarsi tra i genitori entro il
30 Maggio di ogni anno;
per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- dispone che il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli versi all'altro Parte_1
genitore entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente n° IT 27 S010 1517
4000000 7079 4873, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) ossia € 175,00 (Euro centosettantacinque/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludiche-sportive adeguatamente documentate e concordate.
- prende atto che l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riscosso per intero dalla
Sig.ra unica legittimata a presentare la domanda. CP_1 - prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno reciproco, essendo entrambi economicamente indipendenti;
- prende atto dell'impegno da parte del sig. alla corresponsione in favore della sig.ra Pt_1 dell'importo di euro 20.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile di sua esclusiva CP_1
proprietà sito in Via Manno 20, distinto in catasto fabbricati al Foglio 16, Particella 62739,
Subalterno 1, categoria A3, classe 2; tale importo sarà dovuto nella diversa misura di euro
25.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile ad un prezzo pari o superiore ad euro
110.000,00 euro;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data
29.1.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 417 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024 promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 42 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv.
ATZORI SIMONA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
04/01/1982, elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI, 21 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. SOGOS ANTONIETTA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “1) pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Comune di Villaurbana in data 01.04.2006, iscritto alla Parte I, serie 2, CP_1
dell'anno 2006 degli atti di matrimonio ed ordinare al competente ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre
3) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figlie e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative dello , trascorrerà con questi ultimi due giorni infrasettimanali, dalle ore 15 Pt_1
alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore 13,30 del sabato alle 20 della domenica;
per
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in date da concordarsi tra i genitori entro il 30
Maggio di ogni anno;
per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà all'altro genitore Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente n° IT 27 S010 1517 4000000
7079 4873, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) ovvero € 175,00 (Euro centosettantacinque/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludiche-sportive adeguatamente documentate e concordate. Le parti concordano che l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riscosso per intero dalla Sig.ra unica legittimata a presentare la CP_1
domanda.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno reciproco, essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) Impegno da parte del sig. alla corresponsione in favore della sig.ra Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 20.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Via Manno 20, distinto in catasto fabbricati al Foglio 16, Particella 62739, Subalterno
1, categoria A3, classe 2; tale importo sarà dovuto nella diversa misura di euro 25.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile ad un prezzo pari o superiore ad euro 110.000,00 euro;
7) Spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da
e ”. Parte_1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato da in data 20/05/2024 è stato instaurato il giudizio per Parte_1
il divorzio tra lo stesso e . CP_1
I coniugi hanno contratto matrimonio in VILLAURBANA il 01/04/2006 (atto iscritto alla
Parte I, Serie 2, dell'anno 2006).
Dall'unione coniugale sono nati in Oristano i figli , il 30.10.2008, ed , il Per_1 Per_2
12.07.2014.
Con decreto del 22.11.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni con cui i coniugi avevano consensualmente chiesto la separazione, che ivi si riportano: “1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Villaurbana rimane assegnata al Sig. , mentre la Sig.ra si trasferirà ad Oristano con i Parte_1 CP_1
figli in una casa in locazione quasi integralmente ammobiliata, presumibilmente disponibile da settembre 2022; 3) i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
4) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta trai genitori che tengano conto del preminente interesse dei figlie
e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative dello , trascorrerà con questi Pt_1
ultimi due giorni infrasettimanali, dalle ore 15 alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore
13,30 del sabato alle 20 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in date da concordarsi tra i genitori entro il 30 Maggio di ogni anno;
per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o quello di Pasquetta;
4) il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Parte_1
verserà all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente n°
IT 27 S010 1517 4000000 7079 4873, la somma di € 300,00 (trecento/00 Euro) ovvero €
150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludiche-sportive adeguatamente documentate e concordate. Le parti concordano che l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riscosso dalla Sig.ra unica legittimata a presentare la domanda;
5) I CP_1
coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
6) l'autovettura tipo Touran targata FM868LE, già di proprietà di entrambi i coniugi è stata riconsegnata alla concessionaria per la vendita dallo ed il ricavato di € 4.609,70, già, detratte le rate Pt_1 versate in modo esclusivo dallo e l'IVA, sarà diviso in parti uguali e, dunque, € Pt_1 2.304,85 per ciascuno. Tal importo sarà versato alla da entro il CP_1 Parte_1
31.7.2022; 7) I presenti accordi avranno validità già dal deposito del presente ricorso, eccezion fatta per il versamento dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della prole, di cui al punto 4), che avrà efficacia dal trasferimento della in Oristano”. CP_1
Il ricorrente ha dato atto che in esecuzione dell'accordo la moglie si era trasferita coi figli in
Oristano, mentre egli ha continuato a vivere in Villaurbana e, titolare della ditta individuale
“Non solo gas”, dopo le importanti perdite subite durante la pandemia, non era ancora riuscito a riavviare l'attività, ma solo a coprire le perdite.
Egli, inoltre, ha dedotto di pagare una rata mensile di € 670,00 per il rimborso del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale oltre alla polizza assicurativa di €
31,37 e di continuare a rimborsare le rate di € 320,78 relative al finanziamento post-Covid, concesso a “tasso zero”, per consentire la ripresa delle attività lavorativa.
Lo ha quindi richiesto, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma dell'affidamento Pt_1
condiviso dei minori e del collocamento degli stessi presso la madre, le modalità di visita come stabilite in sede di separazione e il proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella medesima misura e modalità concordata nel precedente giudizio.
Si è costituita la resistente, la quale ha allegato il progressivo disinteresse del coniuge per le condizioni dei figli e l'inadeguatezza del contributo al mantenimento da egli versato.
Inoltre, ha eccepito che il tenore di vita della controparte è superiore a quello deducibile dalla situazione patrimoniale descritta in ricorso e che i propri sforzi per sostenere il marito nell'attività o nella cura dei parenti non sono state in seguito ripagate.
La resistente ha contestato l'esistenza di perdite in capo allo e ha affermato che le Pt_1
spese da egli riferite erano già esistenti o previste ai tempi della separazione.
La ha quindi concluso senza opporsi al divorzio, alla previsione dell'affidamento CP_1
condiviso e alla conferma del diritto di visita come già previsto, ma ha domandato che venisse stabilito un contributo al mantenimento in capo alla controparte pari a euro 500,00 (250,00 per figlio) oltre spese straordinarie al 50%.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 28.10.2024; le parti, in tale sede, hanno manifestato di essere addivenute a un accordo alle condizioni riportate in premessa.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dall'omologa di separazione disposta dal
Tribunale di Oristano in data 21.11.2022 alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 20.05.2024 ), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
e .
[...] CP_1
Si dà atto, invero, che nonostante le parti abbiano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il matrimonio risulta trascritto quale matrimonio civile.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi ai rispettivi interessi di entrambi i coniugi nonché a quelli della prole.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
Dagli atti depositati e dai documenti allegati non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere che tale modalità di affidamento sia pregiudizievole per i minori, a maggior ragione considerato che le stesse parti avevano concordato in tal senso al tempo della separazione.
Anche la conferma del diritto di visita come in quella sede previsto è condivisibile, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza ai figli minori.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'aver previsto un lieve aumento dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, risulti coerente con la necessità di contribuire alle nuove esigenze di vita dei minori, cresciuti rispetto all'epoca della separazione.
Tale misura è peraltro congrua con le attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in atti: ciò a maggior ragione se si considera che sono state documentate le spese da cui è gravato il ricorrente, le quali al momento non consentono un aumento ulteriore.
Inoltre, deve anche tenersi conto dell'accordo per cui l'intera misura dell'assegno unico sarà percepita dalla madre dei minori.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a VILLAURBANA il 01/04/2006 tra , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nata VILLAURBANA (OR) il 04/01/1982, mandando al competente Ufficio dello
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto iscritto alla Parte I, Serie 2, dell'anno 2006 -Comune di VILLAURBANA ).
Sull'accordo delle parti:
- Dispone che i figli minori siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
- dispone che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figlie e, comunque, compatibilmente con le esigenze lavorative dello trascorra con questi ultimi due giorni infrasettimanali, dalle Pt_1
ore 15 alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore 13,30 del sabato alle 20 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in date da concordarsi tra i genitori entro il
30 Maggio di ogni anno;
per 10 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- dispone che il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli versi all'altro Parte_1
genitore entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente n° IT 27 S010 1517
4000000 7079 4873, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) ossia € 175,00 (Euro centosettantacinque/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludiche-sportive adeguatamente documentate e concordate.
- prende atto che l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà riscosso per intero dalla
Sig.ra unica legittimata a presentare la domanda. CP_1 - prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno reciproco, essendo entrambi economicamente indipendenti;
- prende atto dell'impegno da parte del sig. alla corresponsione in favore della sig.ra Pt_1 dell'importo di euro 20.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile di sua esclusiva CP_1
proprietà sito in Via Manno 20, distinto in catasto fabbricati al Foglio 16, Particella 62739,
Subalterno 1, categoria A3, classe 2; tale importo sarà dovuto nella diversa misura di euro
25.000,00 in ipotesi di vendita dell'immobile ad un prezzo pari o superiore ad euro
110.000,00 euro;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data
29.1.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela