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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4232/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4109/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 39 e pubblicata il 24/06/2020
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4027/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: Agenzia delle entrate riscossione non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, a seguito della Ordinanza n. 18389/2025 depositata in data 6.7.2025 della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stata cassata la sentenza n. 2005/2022 del 30.3.2022, depositata in data 3.5.2022 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio), così disponendo: “..va, pertanto, cassata ed essendo necessari accertamenti di fatto, volti ad apprezzare l'attività difensiva svolta in relazione alla controversia in oggetto, al fine di graduare il compenso ritenuto dovuto, con il predetto limite del minimo tariffario, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione –che provvederà a liquidare anche le spese del presente grado di giudizio..”.
La difesa di parte contribuente ha depositato note contenenti la quantificazione delle spese per ciascun grado di giudizio.
Agenzia delle entrate riscossione, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di liquidazione e quantificazione delle spese legali il Collegio evidenzia come sussista una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte informata ai seguenti principi:
1) il giudice non può procedere ad una liquidazione unica, forfettaria ed onnicomprensiva per i vari gradi di giudizio, dovendo invece operare distintamente per ciascuna fase e distinguendo tra onorari e spese (cfr. da ultimo Corte di cass. sez. trib. ordinanza n. 2365/2024);
2) in presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non possa limitarsi ad una determinazione globale dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, avendo l'onere di fornire un'adeguata motivazione, sia pur succinta e concisa (cfr. Cass., Sez. II, 27 luglio 2023, n. 22762).
Dovranno pertanto applicarsi i parametri generali in materia di compensi, quantificando l'importo tra il minimo ed il massimo previsti dalle tariffe e dunque consentendo di accertare se la liquidazione disposta sia o meno conforme alle risultanze degli atti processuali e ai parametri di legge;
3) la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività
a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023,
n. 8561). Inoltre, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n. 37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021,
n. 14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21743; Cass. 31559/2019 non massimate). La Suprema corte, nell'ordinanza di rinvio di cui al presente giudizio, ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto in materia di liquidazione delle spese legali come segue: "...E' consolidato il principio (Cass.
n. 23873/2021) per cui le spese processuali si liquidano alla luce delle tabelle vigenti al momento della conclusione dell'attività giudiziale, ragion per cui i nuovi parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che li prevede, e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, quantunque tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (cfr. Cass. n. 13145/2025 e Cass. n. 13446/2025); ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali
- sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 27871/2017; Cass. n. 536/2011); sempre ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è, quindi, pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. . 35195/2022 e da ultimo, tra le tante, Cass. 13145/2025 cit.); in presenza, poi, di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di offrire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi, tenuto conto del valore della controversa e potendo ridurre le voci e le misure proposte dal difensore ove ritenute non coerenti con i citati 2 parametri, quantificando il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe;
il tutto in termini tali da consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge (cfr., su tali principi, Cass. n. 22762/2023, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell'obbligo motivazionale e Cass. n2365/2024 cit. e Cass. n. 29677/2024 cit., nonché Cass. n. 7293/2011; Cass. n. 18890/2012)...".
Tanto premesso, il Collegio in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte, presa visione della nota spese depositata in atti dalla difesa di parte contribuente, non contestata nella quantificazione dall'Ufficio rimasto contumace, accoglie in sede di rinvio l'appello proposto da parte contribuente e, pertanto, condanna
ADER al pagamento di euro 2.070 euro per il primo grado, oltre RGS, IVA e CPA, euro 2.345 per il secondo grado, oltre RGS, IVA e CPA, euro 2.335 per il giudizio di cassazione, oltre RGS, IVA e CPA ed euro 2.345 per il giudizio di rinvio oltre RGS, IVA e CPA, il tutto in favore del difensore avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Da tali somme deve, ovviamente, essere sottratta la liquidazione forfettaria di euro mille, di cui alla sentenza n. 2005/2022 del 30.3.2022 della Commissione Regionale del Lazio, ove liquidata/percepita dal procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e liquida le spese come in motivazione da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4232/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4109/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 39 e pubblicata il 24/06/2020
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4027/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: Agenzia delle entrate riscossione non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente sig. Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, a seguito della Ordinanza n. 18389/2025 depositata in data 6.7.2025 della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stata cassata la sentenza n. 2005/2022 del 30.3.2022, depositata in data 3.5.2022 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio), così disponendo: “..va, pertanto, cassata ed essendo necessari accertamenti di fatto, volti ad apprezzare l'attività difensiva svolta in relazione alla controversia in oggetto, al fine di graduare il compenso ritenuto dovuto, con il predetto limite del minimo tariffario, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione –che provvederà a liquidare anche le spese del presente grado di giudizio..”.
La difesa di parte contribuente ha depositato note contenenti la quantificazione delle spese per ciascun grado di giudizio.
Agenzia delle entrate riscossione, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di liquidazione e quantificazione delle spese legali il Collegio evidenzia come sussista una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte informata ai seguenti principi:
1) il giudice non può procedere ad una liquidazione unica, forfettaria ed onnicomprensiva per i vari gradi di giudizio, dovendo invece operare distintamente per ciascuna fase e distinguendo tra onorari e spese (cfr. da ultimo Corte di cass. sez. trib. ordinanza n. 2365/2024);
2) in presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non possa limitarsi ad una determinazione globale dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, avendo l'onere di fornire un'adeguata motivazione, sia pur succinta e concisa (cfr. Cass., Sez. II, 27 luglio 2023, n. 22762).
Dovranno pertanto applicarsi i parametri generali in materia di compensi, quantificando l'importo tra il minimo ed il massimo previsti dalle tariffe e dunque consentendo di accertare se la liquidazione disposta sia o meno conforme alle risultanze degli atti processuali e ai parametri di legge;
3) la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività
a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023,
n. 8561). Inoltre, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n. 37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021,
n. 14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n. 21743; Cass. 31559/2019 non massimate). La Suprema corte, nell'ordinanza di rinvio di cui al presente giudizio, ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto in materia di liquidazione delle spese legali come segue: "...E' consolidato il principio (Cass.
n. 23873/2021) per cui le spese processuali si liquidano alla luce delle tabelle vigenti al momento della conclusione dell'attività giudiziale, ragion per cui i nuovi parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che li prevede, e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, quantunque tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (cfr. Cass. n. 13145/2025 e Cass. n. 13446/2025); ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali
- sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 27871/2017; Cass. n. 536/2011); sempre ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è, quindi, pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. . 35195/2022 e da ultimo, tra le tante, Cass. 13145/2025 cit.); in presenza, poi, di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di offrire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi, tenuto conto del valore della controversa e potendo ridurre le voci e le misure proposte dal difensore ove ritenute non coerenti con i citati 2 parametri, quantificando il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe;
il tutto in termini tali da consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge (cfr., su tali principi, Cass. n. 22762/2023, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell'obbligo motivazionale e Cass. n2365/2024 cit. e Cass. n. 29677/2024 cit., nonché Cass. n. 7293/2011; Cass. n. 18890/2012)...".
Tanto premesso, il Collegio in applicazione dei principi dettati dalla Suprema Corte, presa visione della nota spese depositata in atti dalla difesa di parte contribuente, non contestata nella quantificazione dall'Ufficio rimasto contumace, accoglie in sede di rinvio l'appello proposto da parte contribuente e, pertanto, condanna
ADER al pagamento di euro 2.070 euro per il primo grado, oltre RGS, IVA e CPA, euro 2.345 per il secondo grado, oltre RGS, IVA e CPA, euro 2.335 per il giudizio di cassazione, oltre RGS, IVA e CPA ed euro 2.345 per il giudizio di rinvio oltre RGS, IVA e CPA, il tutto in favore del difensore avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Da tali somme deve, ovviamente, essere sottratta la liquidazione forfettaria di euro mille, di cui alla sentenza n. 2005/2022 del 30.3.2022 della Commissione Regionale del Lazio, ove liquidata/percepita dal procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello e liquida le spese come in motivazione da distrarsi in favore del procuratore antistatario