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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 736/2024 promossa da:
(CF ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della;
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Rosalba Marmo del Foro di Lagonegro, domiciliato presso lo studio del difensore in Sala Consilina alla via G. Matteotti n. 174.
- OPPONENTE -
CONTRO
sede Controparte_2 di IN, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'IL MA;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste
Manzi ed elettivamente domiciliato in IN, via Macanno n. 25 presso l'Avvocatura della sede dell'Ente
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione n. OI-002637896 emessa dalla Sede di IN (notificata in CP_2 data 28\05\2024) con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 3.417,00 a titolo di sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 12/9/1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/1983 dalla Legge n. 638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D.Lvo n. 8 del 15\01\2016 novellato dall'art. 23 del DL 4\03\2023 n. 48 convertito con modificazioni nella Legge n.85 del 3\07\2023 a titolo di mancato versamento di contributi previdenziali del periodo 12\2020-11\2021 , è risultata fondata e meritevole di accoglimento .
Risulta infatti avverata l'eccepita estinzione della obbligazione per non essere stati gli estremi della violazione notificati dall' nel termine − nel caso di CP_2 specie di 90 giorni − prescritto dall'art. 14 L. 689\81 il quale recita testualmente :
“
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2.Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3.Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione...6.L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. ”
Nel caso di specie è infatti pacifico che la sanzione amministrativa irrogata con l'Ordinanza Ingiunzione opposta sia relativa a omissioni contributive commesse nell'anno 2021 mentre l'atto di accertamento\diffida dell' nr. CP_2
3201.03/04/2023.0077523 è stata emesso in data 03/04/2023 e notificato il successivo 18/04/2023 e quindi ben oltre il termine di 90 previsto dalla legge .
Dovendosi a tale riguardo considerare quanto al dies a quo del termine di cui all'art. 14 che i modelli DM10/UNIEMENS, a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono CP_2 registrati negli archivi dell'Ente che quindi può accertare nella immediatezza la sussistenza di eventuali omissioni contributive e rilevarle automaticamente .
L'attività di accertamento dell'illecito peraltro non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere correttamente intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Se così è, il dies a quo di decorrenza del termine dei 90 giorni di cui all'art 14 della Legge 689/81, può collocarsi esattamente allo scadere dell'anno di riferimento , sicché , nel caso che ci occupa , trattandosi di omissioni tutte relative all'anno 2021 , l' avrebbe dovuto provvedere alla contestazione CP_2 della violazione entro i primi 90 giorni dell'anno 2022 : ciò che non è pacificamente avvenuto .
Va ulteriormente rilevato come la violazione contestata al ricorrente attenga ad omissioni poste in essere in epoca successiva alla depenalizzazione dell'originaria fattispecie criminosa, disposta con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016 , motivo per il quale non è applicabile la disposizione di cui all'art. 9 del testo normativo da ultimo citato che − pur avendo ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 della legge n. 689/81 (disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”) − non ha previsto, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Ne consegue che la violazione ascritta al ricorrente, non rientrando nel novero di quelle originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il D.Lvo n. 8/2016, rimane assoggettata alla disciplina delineata dalla legge n. 689/81, anche in relazione allo specifico profilo della tempestività della contestazione, ai sensi del richiamato art. 14.
Consegue dunque la dichiarazione di annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta .
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IM in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 24\06\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_2
1) Accoglie l'opposizione e , per l'effetto , annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002637896 emessa dalla Sede di IN . CP_2 2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_2 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad € 43,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in IN, all'udienza pubblica del giorno 30\01\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'