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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8671 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa MA
US, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8971 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello, lesione personale”, riservata per la decisione in data 23.9.25
TRA
, CF , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF , quali genitori esercenti la potestà sulla
[...] C.F._2
minore CF , ed elett.te dom.ti in Persona_1 C.F._3
Caivano (NA), alla via Monteverdi n. 26, presso lo studio dell'avv. Teresa Fusco del foro di Napoli Nord, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
N.Q. F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_1
Di Palma Caccioppoli, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte, Pt_1
e , in qualità di genitori esercenti la potestà sulla
[...] Parte_2
minore impugnavano la sentenza n. 1014/24, emessa dal Persona_1
Giudice di Pace di Barra, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti dell'odierna appellata (nella q. FGVS), con condanna degli istanti al pagamento delle spese di lite.
Il gravame, in particolare, era fondato sui seguenti motivi:
1) erronea attribuzione di rilievo al lasso temporale intercorso tra l'evento
(avvenuto il 29-30.4.2) e l'accesso al pronto soccorso (02.05.2022). Tale ritardo, infatti, era dipeso esclusivamente dal fatto che i genitori, inizialmente, avevano sottovalutato l'evento e deciso di utilizzare solo in modo prolungato del ghiaccio, al fine di evitare ulteriore agitazione nella bambina;
2) erronea valutazione dell'inattendibilità del teste , fondata sulla Testimone_1
mancata indicazione dello stesso nella denuncia querela. Tale omissione, infatti, era avvenuta in buona fede, poiché gli appellanti, erano presenti sul luogo e, pertanto, ritenevano di potere essi stessi riferire in merito alla dinamica del sinistro;
3) l'impugnata pronuncia era, inoltre, contraddittoria nella parte in cui dava peso alla mancata annotazione, da parte dei genitori, della targa del veicolo investitore, circostanza dispesa dal fatto che gli stessi si erano concentrati sulla minore, accasciata al suolo;
4) la sentenza erroneamente dava rilievo alla mancata indicazione, nel referto del
Pronto Soccorso, dell'omissione di soccorso.
Gli appellanti, pertanto, concludevano chiedendo: in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, ai sensi degli artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c..; di dichiarare la sentenza n. 1014/2024 nulla per
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazioni, e per l'effetto di riformarla in toto, con contestuale accoglimento della domanda;
in riforma della sentenza, di accogliere la domanda proposta e condannare l'appellata
[...]
al pagamento della somma di € 5.164,57 o della somma maggiore o CP_1
minore ritenuta equa, rientrante nel valore complessivo della domanda di € 5.200,00; in estremo subordine, nel caso di mancato accoglimento del proposto appello, di ridurre al minimo la condanna alle spese del giudizio di primo grado e e/o di compensare integralmente quelle relative al doppio grado di giudizio.
Si costituiva la società in qualità di Impresa designata per il Controparte_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.), che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., non contenendo l'atto di appello una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. Nel merito, evidenziava la logicità e la coerenza dell'impugnata sentenza, non avendo gli istanti provato i fatti posti a fondamento della domanda, stante la contraddittorietà del materiale probatorio, chiaramente evidenziata dal primo
Giudice. Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare l'avanzata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
di dichiarare l'appello improponibile, improcedibile ed inammissibile con ogni provvedimento consequenziale di giustizia e, nel merito, di rigettare lo stesso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 20.9.24, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 cpc e, successivamente, all'udienza del 23.9.25, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, risultando dallo stesso sufficientemente chiari i motivi di impugnazione e le parti della pronuncia di cui si chiedeva la riforma.
Tanto premesso, l'appello è infondato e non trova accoglimento.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Ritiene, infatti, il Tribunale pienamente logica e correttamente motivata la sentenza di primo grado. Invero, la parte istante, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito una piena e convincente prova del verificarsi del sinistro.
La dichiarazione resa dall'unico teste escusso, invero, risulta inattendibile poiché quanto dichiarato non coincide con ciò che veniva allegato in citazione. Infatti, il teste non riferiva che sul luogo teatro del sinistro erano presenti anche i genitori della minore, circostanza che avrebbe dovuto vedere, essendo egli affacciato al balcone prospiciente la strada dove l'evento si sarebbe verificato.
Come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, inoltre, agli atti sono emersi elementi ulteriori tali da far dubitare della verità dei fatti descritti in citazione. Tra tali elementi, in particolare, in primo luogo, vi è la circostanza che la minore veniva accompagnata al pronto soccorso solo nei giorni successivi (in data 2.5.22). Sul punto, in particolare, ritiene il Tribunale che, a fronte di una forte contusione sia inverosimile la ricostruzione di cui all'atto di appello (per cui i genitori decidevano, in un primo momento, di curare solo con il ghiaccio la minore). Si evidenzia, inoltre, che, nel verbale di Pronto Soccorso, non veniva fatto riferimento all'omissione di soccorso.
Secondo di tali elementi, poi, è la mancata indicazione del nome teste nella querela.
Il materiale probatorio in atti risulta, pertanto, particolarmente lacunoso e, conseguentemente, tutti i motivi di appello, fondati sull'erronea valutazione dello stesso, non trovano accoglimento.
L'impugnata sentenza viene, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
MA US, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
1014/2024, emessa dal Giudice di Pace di Barra;
2) condanna gli appellanti e , n.q, Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata , Controparte_1
n.q.. FGVS, che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al
15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli in data 26/09/2025
Il Giudice dott.ssa MA US
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