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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 2825/2016, riunita con il procedimento iscritto al n. r. g.
1366/2017, promossi da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mastroianni e Parte_1
Giovanni Romano e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Maria Laura Del Sorbo e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Francesco Saverio De Angelis e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con un primo ricorso ex art. 414 c.p.c., recante n. r.g. 2825/2016 e depositato in data
22.03.2016, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della
– società operante nel settore dell'igiene ambientale – nel periodo indicato in atti, CP_1 presso il cantiere del Comune di con mansioni di autista e inquadramento nel CP_2
livello 4A del CCNL Igiene ambientale;
specificava che, a seguito di revoca ad nutum dell'appalto da parte del di veniva risolto il contratto e che gli veniva CP_2 CP_2
versata solo una parte delle retribuzioni, tra cui l'indennità sostitutiva di preavviso.
Lamentava, infatti, di non aver percepito differenze retributive come dedotte in ricorso, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e
TFR per un importo complessivo di euro 12.628,10.
Il ricorrente, infine, deduceva la sussistenza di una responsabilità solidale della CP_1
e del ai sensi dell'art. 1676 c.c., e dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. Controparte_2
n. 276/2003.
Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio la ed il di CP_1 CP_2 CP_2
e chiedeva, previo accertamento delle mansioni effettuate, con il relativo adeguamento retributivo e previdenziale per tutto il periodo di lavoro, di condannare le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spettanze retributive rivendicate, con vittoria di spese e con attribuzione.
Successivamente, con ricorso depositato in data 15.02.2017 e recante n. r.g. 1366/2017, il ricorrente, premettendo di prestare attualmente servizio alle dipendenze della società
– appaltatrice del per la raccolta e lo smaltimento dei CP_1 CP_2 CP_2
rifiuti – dal 01.07.2013 con la qualifica di operatore ecologico e con inquadramento contrattuale secondo il livello 3A del CCNL Federambienti, esponeva di aver sempre svolto l'attività di autista-conduttore dei camion compattatori ed altri automezzi pesanti ed articolati della società, assumendo che tali mansioni sarebbero, in realtà, riconducibili al livello 4 del CCNL;
ritenendo sussistente una responsabilità solidale della e del CP_1
ai sensi dell'art. 1676 c.c., e dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. Controparte_2
276/2003, conveniva entrambe in giudizio chiedendo, previo accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili secondo il livello 4 Area Conduzione CCNL
Federambiente, di dichiararsi il diritto ad essere inquadrato in base a tale livello e, per l'effetto, di condannarsi le resistenti, in , al pagamento di euro 9.100,00, o di altra CP_3 somma maggiore o minore, come emerso in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, nonché la sua infondatezza e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento di mansioni superiori, deduceva, infatti,
l'assenza di una puntuale descrizione ed individuazione delle mansioni in concreto svolte onde verificare la corrispondenza di quelle di fatto esercitate in uno o nell'altro livello retributivo;
con riguardo alla domanda avente ad oggetto le spettanze a vario titolo azionate, affermava, in ogni caso, di aver corrisposto al lavoratore il saldo della retribuzione del mese di settembre 2015, la retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2015, nonché le altre indennità (tra cui le ferie e le indennità sostitutive) e di aver, pertanto, provveduto ad estinguere i debiti vantati dal lavoratore.
Si costituiva altresì il eccependo l'inapplicabilità nei propri Controparte_2 confronti dell'art. 1676 c.c. e l'infondatezza del richiamo all'art. 29 d.lgs. n. 276/03, attesa la sua inapplicabilità alle Pubbliche Amministrazioni, concludendo per il rigetto della domanda nei propri confronti, contestando, infine, l'esistenza di un credito della CP_1 nei propri confronti. Deduceva, inoltre, l'assenza di prova che l'istante avesse lavorato presso il predetto appalto.
Rilevata la sussistenza di un'ipotesi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, veniva disposta la riunione dei due procedimenti, con riassegnazione del procedimento recante r.g. n. 2825/2016 sul ruolo di questo Giudice;
acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto diverse domande, che devono essere partitamente analizzate.
In via preliminare, va, tuttavia, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente.
Ed, invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Venendo al merito della controversia, va rilevato che i diritti azionati nel presente giudizio dal ricorrente riguardano, in primo luogo, la domanda volta al riconoscimento di differenze a vario titolo azionate.
Al riguardo, tale domanda è divenuta, in parte, priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata cessata materia del contendere con riguardo alla richiesta di pagamento del saldo della retribuzione del mese di settembre 2015 e delle mensilità di ottobre e novembre 2015, nonché a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute relative ai predetti mesi, avendo la società eccepito e CP_1
documentato di aver corrisposto tali spettanze al ricorrente.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. 99/5097, Cass. 95/3265).
In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalla unitamente alla CP_1
memoria difensiva, risulta l'intervenuto pagamento delle seguenti spettanze negli importi netti di cui alle buste paga: saldo della retribuzione del mese di settembre 2015 (avvenuto con bonifico del 05.07.2016), retribuzione dei mesi di ottobre 2015 (pagamento effettuato con bonifico del 11.07.2016), comprensivo dei ratei a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, e di novembre 2015 (cfr. copia delle buste paga e distinte dei bonifici bancari disposti in favore del ricorrente allegate al fascicolo telematico della parte resistente). Al contrario, non risulta documentato il pagamento dei restanti emolumenti rivendicati a titolo di TFR, pari ad euro 4.462,76 (euro 3.441,53 netti) come da busta paga versata in atti dalla (cfr. prod. . CP_1 CP_1
Infatti, una volta provato o, come nel caso in esame, pacifica tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione (cfr. SS.UU n. 13533 del 2001; Cass 3373/2010) e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del
TFR (che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo, in buona sostanza, una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro): nella fattispecie, il datore, processualmente onerato, non ha fornito la prova di aver corrisposto al ricorrente il TFR e, pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti pari ad euro
4.462,76 lordi, importo riportato nella busta paga depositata dalla (cfr. prod. CP_1
. CP_1
Ciò premesso e considerata sia l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro avvenuta in data 07.11.2015 – come risultante dalle buste paga versate in atti dalla resistente CP_1
- che la mancata prova dell'avvenuto versamento delle imposte da parte della società resistente, al dipendente spettano gli importi dovuti, a titolo di TFR, liquidati al lordo delle ritenute di legge.
Come è noto, il giudice, in sede di cognizione, è dispensato dalla determinazione dell'importo delle retribuzioni al netto della ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito, atteso che l'obbligo di effettuarla, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro che spontaneamente adempia l'obbligazione o esegua la sentenza oppure sul lavoratore che proceda ad esecuzione forzata, salva la sua obbligazione con il fisco (cfr. Cass.
4129/86). Anche la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza (cfr. Cass.
5363/01; Cass. 4534/96).
Quanto ad altre eventuali spettanze, va precisato che parte ricorrente nulla deduce specificamente in merito alla voce “differenze retributive” riportata nello scarno conteggio allegato all'atto introduttivo, risultando omessa in ricorso qualsivoglia puntuale indicazione del titolo in virtù del quale richiede il pagamento che consenta di vagliare, con esattezza, i fatti costitutivi di tale specifica domanda.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso – conseguendo la nullità dello stesso, ex art. 156, comma 2, c.p.c., per violazione del dettato di cui al n. 4) dell'art. 414 c.p.c., alla sola ipotesi in cui non sia possibile individuare la causa petendi (cfr.
Cass. 10048/2001), che, viceversa, nella specie risulta ben identificabile, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
È appena il caso di sottolineare come le suddette lacune non possano essere colmate dalle risultanze della documentazione versata in atti in uno al ricorso, che assolve alla diversa ed esclusiva funzione di provare quanto già oggetto di specifica e puntuale allegazione.
Quanto alla invocata responsabilità solidale del per il pagamento Controparte_2
delle differenze retributive, come è noto, l'art. 1676 c. c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Ebbene, nella previsione dell'art. 1676 c.c., il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11753 del 20/11/1998), purché concorrano le seguenti condizioni: a) l'esistenza di un rapporto di appalto;
b) la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società appaltatrice e la prestazione lavorativa avvenuta in ragione dell'appalto stesso;
c) l'esistenza di crediti di lavoro in favore del ricorrente;
d)
l'esistenza, nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda, di un debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione dell'appalto (di modo che la responsabilità solidale diretta dell'appaltante opera sino a concorrenza di tale debito). Dalla natura eccezionale dell'art. 1676 c.c. e dalla formulazione letterale (nei limiti del debito che sussiste al momento della domanda), si evince con chiarezza che è onere del lavoratore provare la consistenza del debito della committente nei confronti dell'appaltatore.
Nella specie, non vi è prova documentale della consistenza della debitoria del nei CP_2
confronti della alla data del deposito del ricorso non essendo stati prodotti atti CP_1
formali dell'Amministrazione che comprovino la circostanza;
né essa appare desumersi dal richiamo, effettuato nell'ordinanza sindacale n. 42 del 06.11.2015, all'ordinanza sindacale n.
38 del 01.10.2015, da cui si desume che il dà solo atto dell'impossibilità di CP_2 provvedere altrimenti al servizio di raccolta rifiuti ordinando alla la CP_1
prosecuzione del servizio sino al 31.03.2016.
Ne consegue che, in assenza di prova documentale dell'elemento costitutivo rappresentato dalla esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento del servizio commissionatogli attestante una persistenza debitoria del CP_2
nei confronti dell'appaltatore del servizio al momento del deposito del ricorso, la domanda di condanna in solido dell'amministrazione convenuta non può trovare accoglimento tenuto peraltro conto che, pur a fronte della puntuale contestazione sollevata dal CP_2 il ricorrente non ha provato (né ha articolato prova testi su tale specifica circostanza) di essere stato impiegato stabilmente nell'appalto in questione in favore del committente requisito imprescindibile per attivare la responsabilità solidale di Controparte_2 cui alla citata norma.
Infine, l'invocata responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto, per espressa previsione normativa, non opera in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001.
Residua, infine, la questione relativa alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento di mansioni superiori per il periodo indicato in atti, evidenziando, in ogni caso, che parte ricorrente, nel ricorso avente r.g. n. 2825/2015, deduceva l'appartenenza al livello di inquadramento per il cui riconoscimento effettivamente agiva con il successivo ricorso recante r.g. 1366/2017, evidentemente incorrendo in un errore materiale.
Ebbene, con riguardo alla domanda in esame, il thema decidendum, come innanzi delineato, impone di partire dalle declaratorie in quanto oggetto del presente giudizio, così come indicato nelle conclusioni del ricorso, è l'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, delle superiori mansioni rientranti nel livello 4A del CCNL di settore per tutto il corso dell'attività lavorativa.
Orbene, la società costituendosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente ha CP_1
svolto sempre le mansioni rientranti nel livello di inquadramento di cui al contratto, negando, pertanto, che l'istante avesse svolto le dedotte mansioni superiori.
Al fine di verificare la fondatezza di inquadramento superiore occorre, dunque, che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. n. 20272/2010).
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008, conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05).
Occorre, insomma, accertare quali sono state – in relazione al periodo dedotto in giudizio – le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali e, in esito, valutare la riconduzione delle stesse alle declaratorie innanzi indicate, comunque desumibili dalla produzione in atti.
Ciò posto, poiché il ricorrente era inquadrato nel livello 3A del CCNL Federambiente ed agisce per il riconoscimento del livello 4A del medesimo CCNL, giova preliminarmente verificare quale sia il tratto distintivo tra i livelli.
Ebbene, in base al CCNL di categoria, con riferimento al livello 3A, è previsto quanto segue:
“[…] Tali aree funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni di cui alla declaratoria del 2° livello, anche di quelle relative alter guida e utilizzo di tutti i mezzi conducibili con la patente B a disposizione dell'Azienda, al rifornimento del carburante con le relative annotazioni scritte, al lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi, all'espurgo dei pozzetti stradali e dei pozzi neri, alla pulizia e alla piccola manutenzione di fontane e a ogni altro servizio affidato”.
Con riguardo alle mansioni relative al profilo ascrivibile al livello 4A, invece, il CCNL invocato dispone che vi rientrino i “[…] lavoratori in possesso delle previste certificazioni amministrative e professionali, acquisite, se necessario, con appositi corsi professionali, che siano in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto, raccolta, spazzamento ecc. del parco, mezzi aziendali per
i quali sarà necessario il possesso della patente di grado superiore”.
Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel caso de quo, tuttavia, il ricorrente non ha adeguatamente assolto tale onere, essendosi limitato a descrivere le mansioni dallo stesso svolte e ad invocare il riconoscimento del livello superiore, senza, cioè, sufficientemente ed analiticamente indicare le differenti mansioni in concreto svolte in rapporto alle declaratorie di riferimento ed, ancora, senza neppure puntualmente specificare l'esatto periodo in cui avrebbe svolto tali mansioni né allegare il calcolo in base al quale veniva richiesta la somma azionata, genericamente ed in via forfettaria quantificata in euro 9.100,00, pur in assenza di analitici conteggi.
Si tratta, a ben vedere, di omissioni che rendevano impossibile la corretta disamina delle richieste attoree;
a fronte di tale quadro allegatorio e dell'assoluta genericità delle deduzioni di parte ricorrente, le richieste istruttorie spiegate risultano essere meramente assertive e, dunque, inammissibili, non essendo, del resto, possibile in questo modo colmare le gravi carenze in cui la parte ricorrente è incorsa.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e la società sono compensate nella misura CP_1
di 1/3, avendo, da un lato, quest'ultima provveduto al pagamento di parte delle spettanze all'atto di instaurazione del giudizio e considerato, dall'altro, il rigetto del ricorso avente ad oggetto il riconoscimento del livello di inquadramento superiore. La restante parte è posta a carico della resistente e si liquida come da dispositivo CP_1
con distrazione.
Sono, invece, compensate le spese di lite nei confronti del tenuto Controparte_2 conto della complessità della questione esaminata e della oggettiva difficoltà in capo al lavoratore di provare la sussistenza della posizione debitoria del nei riguardi della CP_2
società appaltante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme rivendicate a titolo di saldo della retribuzione del mese di settembre 2015, retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2015, comprensiva dei ratei a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità nonché di indennità sostitutiva per ferie non godute relative ai predetti mesi;
2) condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
somma di euro 4.462,76 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
3) rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
4) previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte, che liquida in euro 850,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in favore degli avv. Francesco
Mastroianni e Giovanni Romano, dichiaratisi anticipatari;
5) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e il Controparte_2
S. Maria C.V., 20.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 2825/2016, riunita con il procedimento iscritto al n. r. g.
1366/2017, promossi da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mastroianni e Parte_1
Giovanni Romano e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Maria Laura Del Sorbo e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Francesco Saverio De Angelis e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con un primo ricorso ex art. 414 c.p.c., recante n. r.g. 2825/2016 e depositato in data
22.03.2016, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della
– società operante nel settore dell'igiene ambientale – nel periodo indicato in atti, CP_1 presso il cantiere del Comune di con mansioni di autista e inquadramento nel CP_2
livello 4A del CCNL Igiene ambientale;
specificava che, a seguito di revoca ad nutum dell'appalto da parte del di veniva risolto il contratto e che gli veniva CP_2 CP_2
versata solo una parte delle retribuzioni, tra cui l'indennità sostitutiva di preavviso.
Lamentava, infatti, di non aver percepito differenze retributive come dedotte in ricorso, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e
TFR per un importo complessivo di euro 12.628,10.
Il ricorrente, infine, deduceva la sussistenza di una responsabilità solidale della CP_1
e del ai sensi dell'art. 1676 c.c., e dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. Controparte_2
n. 276/2003.
Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio la ed il di CP_1 CP_2 CP_2
e chiedeva, previo accertamento delle mansioni effettuate, con il relativo adeguamento retributivo e previdenziale per tutto il periodo di lavoro, di condannare le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spettanze retributive rivendicate, con vittoria di spese e con attribuzione.
Successivamente, con ricorso depositato in data 15.02.2017 e recante n. r.g. 1366/2017, il ricorrente, premettendo di prestare attualmente servizio alle dipendenze della società
– appaltatrice del per la raccolta e lo smaltimento dei CP_1 CP_2 CP_2
rifiuti – dal 01.07.2013 con la qualifica di operatore ecologico e con inquadramento contrattuale secondo il livello 3A del CCNL Federambienti, esponeva di aver sempre svolto l'attività di autista-conduttore dei camion compattatori ed altri automezzi pesanti ed articolati della società, assumendo che tali mansioni sarebbero, in realtà, riconducibili al livello 4 del CCNL;
ritenendo sussistente una responsabilità solidale della e del CP_1
ai sensi dell'art. 1676 c.c., e dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. Controparte_2
276/2003, conveniva entrambe in giudizio chiedendo, previo accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili secondo il livello 4 Area Conduzione CCNL
Federambiente, di dichiararsi il diritto ad essere inquadrato in base a tale livello e, per l'effetto, di condannarsi le resistenti, in , al pagamento di euro 9.100,00, o di altra CP_3 somma maggiore o minore, come emerso in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, nonché la sua infondatezza e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento di mansioni superiori, deduceva, infatti,
l'assenza di una puntuale descrizione ed individuazione delle mansioni in concreto svolte onde verificare la corrispondenza di quelle di fatto esercitate in uno o nell'altro livello retributivo;
con riguardo alla domanda avente ad oggetto le spettanze a vario titolo azionate, affermava, in ogni caso, di aver corrisposto al lavoratore il saldo della retribuzione del mese di settembre 2015, la retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2015, nonché le altre indennità (tra cui le ferie e le indennità sostitutive) e di aver, pertanto, provveduto ad estinguere i debiti vantati dal lavoratore.
Si costituiva altresì il eccependo l'inapplicabilità nei propri Controparte_2 confronti dell'art. 1676 c.c. e l'infondatezza del richiamo all'art. 29 d.lgs. n. 276/03, attesa la sua inapplicabilità alle Pubbliche Amministrazioni, concludendo per il rigetto della domanda nei propri confronti, contestando, infine, l'esistenza di un credito della CP_1 nei propri confronti. Deduceva, inoltre, l'assenza di prova che l'istante avesse lavorato presso il predetto appalto.
Rilevata la sussistenza di un'ipotesi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, veniva disposta la riunione dei due procedimenti, con riassegnazione del procedimento recante r.g. n. 2825/2016 sul ruolo di questo Giudice;
acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto diverse domande, che devono essere partitamente analizzate.
In via preliminare, va, tuttavia, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente.
Ed, invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Venendo al merito della controversia, va rilevato che i diritti azionati nel presente giudizio dal ricorrente riguardano, in primo luogo, la domanda volta al riconoscimento di differenze a vario titolo azionate.
Al riguardo, tale domanda è divenuta, in parte, priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata cessata materia del contendere con riguardo alla richiesta di pagamento del saldo della retribuzione del mese di settembre 2015 e delle mensilità di ottobre e novembre 2015, nonché a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute relative ai predetti mesi, avendo la società eccepito e CP_1
documentato di aver corrisposto tali spettanze al ricorrente.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. 99/5097, Cass. 95/3265).
In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalla unitamente alla CP_1
memoria difensiva, risulta l'intervenuto pagamento delle seguenti spettanze negli importi netti di cui alle buste paga: saldo della retribuzione del mese di settembre 2015 (avvenuto con bonifico del 05.07.2016), retribuzione dei mesi di ottobre 2015 (pagamento effettuato con bonifico del 11.07.2016), comprensivo dei ratei a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, e di novembre 2015 (cfr. copia delle buste paga e distinte dei bonifici bancari disposti in favore del ricorrente allegate al fascicolo telematico della parte resistente). Al contrario, non risulta documentato il pagamento dei restanti emolumenti rivendicati a titolo di TFR, pari ad euro 4.462,76 (euro 3.441,53 netti) come da busta paga versata in atti dalla (cfr. prod. . CP_1 CP_1
Infatti, una volta provato o, come nel caso in esame, pacifica tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione (cfr. SS.UU n. 13533 del 2001; Cass 3373/2010) e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del
TFR (che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo, in buona sostanza, una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro): nella fattispecie, il datore, processualmente onerato, non ha fornito la prova di aver corrisposto al ricorrente il TFR e, pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti pari ad euro
4.462,76 lordi, importo riportato nella busta paga depositata dalla (cfr. prod. CP_1
. CP_1
Ciò premesso e considerata sia l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro avvenuta in data 07.11.2015 – come risultante dalle buste paga versate in atti dalla resistente CP_1
- che la mancata prova dell'avvenuto versamento delle imposte da parte della società resistente, al dipendente spettano gli importi dovuti, a titolo di TFR, liquidati al lordo delle ritenute di legge.
Come è noto, il giudice, in sede di cognizione, è dispensato dalla determinazione dell'importo delle retribuzioni al netto della ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito, atteso che l'obbligo di effettuarla, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro che spontaneamente adempia l'obbligazione o esegua la sentenza oppure sul lavoratore che proceda ad esecuzione forzata, salva la sua obbligazione con il fisco (cfr. Cass.
4129/86). Anche la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza (cfr. Cass.
5363/01; Cass. 4534/96).
Quanto ad altre eventuali spettanze, va precisato che parte ricorrente nulla deduce specificamente in merito alla voce “differenze retributive” riportata nello scarno conteggio allegato all'atto introduttivo, risultando omessa in ricorso qualsivoglia puntuale indicazione del titolo in virtù del quale richiede il pagamento che consenta di vagliare, con esattezza, i fatti costitutivi di tale specifica domanda.
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso – conseguendo la nullità dello stesso, ex art. 156, comma 2, c.p.c., per violazione del dettato di cui al n. 4) dell'art. 414 c.p.c., alla sola ipotesi in cui non sia possibile individuare la causa petendi (cfr.
Cass. 10048/2001), che, viceversa, nella specie risulta ben identificabile, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
È appena il caso di sottolineare come le suddette lacune non possano essere colmate dalle risultanze della documentazione versata in atti in uno al ricorso, che assolve alla diversa ed esclusiva funzione di provare quanto già oggetto di specifica e puntuale allegazione.
Quanto alla invocata responsabilità solidale del per il pagamento Controparte_2
delle differenze retributive, come è noto, l'art. 1676 c. c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Ebbene, nella previsione dell'art. 1676 c.c., il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una legittimazione sostitutiva eccezionalmente concessa agli ausiliari dell'appaltatore
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11753 del 20/11/1998), purché concorrano le seguenti condizioni: a) l'esistenza di un rapporto di appalto;
b) la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società appaltatrice e la prestazione lavorativa avvenuta in ragione dell'appalto stesso;
c) l'esistenza di crediti di lavoro in favore del ricorrente;
d)
l'esistenza, nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda, di un debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in esecuzione dell'appalto (di modo che la responsabilità solidale diretta dell'appaltante opera sino a concorrenza di tale debito). Dalla natura eccezionale dell'art. 1676 c.c. e dalla formulazione letterale (nei limiti del debito che sussiste al momento della domanda), si evince con chiarezza che è onere del lavoratore provare la consistenza del debito della committente nei confronti dell'appaltatore.
Nella specie, non vi è prova documentale della consistenza della debitoria del nei CP_2
confronti della alla data del deposito del ricorso non essendo stati prodotti atti CP_1
formali dell'Amministrazione che comprovino la circostanza;
né essa appare desumersi dal richiamo, effettuato nell'ordinanza sindacale n. 42 del 06.11.2015, all'ordinanza sindacale n.
38 del 01.10.2015, da cui si desume che il dà solo atto dell'impossibilità di CP_2 provvedere altrimenti al servizio di raccolta rifiuti ordinando alla la CP_1
prosecuzione del servizio sino al 31.03.2016.
Ne consegue che, in assenza di prova documentale dell'elemento costitutivo rappresentato dalla esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento del servizio commissionatogli attestante una persistenza debitoria del CP_2
nei confronti dell'appaltatore del servizio al momento del deposito del ricorso, la domanda di condanna in solido dell'amministrazione convenuta non può trovare accoglimento tenuto peraltro conto che, pur a fronte della puntuale contestazione sollevata dal CP_2 il ricorrente non ha provato (né ha articolato prova testi su tale specifica circostanza) di essere stato impiegato stabilmente nell'appalto in questione in favore del committente requisito imprescindibile per attivare la responsabilità solidale di Controparte_2 cui alla citata norma.
Infine, l'invocata responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto, per espressa previsione normativa, non opera in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001.
Residua, infine, la questione relativa alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore sul presupposto dello svolgimento di mansioni superiori per il periodo indicato in atti, evidenziando, in ogni caso, che parte ricorrente, nel ricorso avente r.g. n. 2825/2015, deduceva l'appartenenza al livello di inquadramento per il cui riconoscimento effettivamente agiva con il successivo ricorso recante r.g. 1366/2017, evidentemente incorrendo in un errore materiale.
Ebbene, con riguardo alla domanda in esame, il thema decidendum, come innanzi delineato, impone di partire dalle declaratorie in quanto oggetto del presente giudizio, così come indicato nelle conclusioni del ricorso, è l'accertamento dello svolgimento, da parte del ricorrente, delle superiori mansioni rientranti nel livello 4A del CCNL di settore per tutto il corso dell'attività lavorativa.
Orbene, la società costituendosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente ha CP_1
svolto sempre le mansioni rientranti nel livello di inquadramento di cui al contratto, negando, pertanto, che l'istante avesse svolto le dedotte mansioni superiori.
Al fine di verificare la fondatezza di inquadramento superiore occorre, dunque, che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. n. 20272/2010).
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis e di recente Cass Sez. L n. 26234 del 30/10/2008, conformi Cass. 26233/08; Cass. 17896/07; 3069/05).
Occorre, insomma, accertare quali sono state – in relazione al periodo dedotto in giudizio – le mansioni in concreto svolte sulla scorta delle emergenze processuali e, in esito, valutare la riconduzione delle stesse alle declaratorie innanzi indicate, comunque desumibili dalla produzione in atti.
Ciò posto, poiché il ricorrente era inquadrato nel livello 3A del CCNL Federambiente ed agisce per il riconoscimento del livello 4A del medesimo CCNL, giova preliminarmente verificare quale sia il tratto distintivo tra i livelli.
Ebbene, in base al CCNL di categoria, con riferimento al livello 3A, è previsto quanto segue:
“[…] Tali aree funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni di cui alla declaratoria del 2° livello, anche di quelle relative alter guida e utilizzo di tutti i mezzi conducibili con la patente B a disposizione dell'Azienda, al rifornimento del carburante con le relative annotazioni scritte, al lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi, all'espurgo dei pozzetti stradali e dei pozzi neri, alla pulizia e alla piccola manutenzione di fontane e a ogni altro servizio affidato”.
Con riguardo alle mansioni relative al profilo ascrivibile al livello 4A, invece, il CCNL invocato dispone che vi rientrino i “[…] lavoratori in possesso delle previste certificazioni amministrative e professionali, acquisite, se necessario, con appositi corsi professionali, che siano in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto, raccolta, spazzamento ecc. del parco, mezzi aziendali per
i quali sarà necessario il possesso della patente di grado superiore”.
Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel caso de quo, tuttavia, il ricorrente non ha adeguatamente assolto tale onere, essendosi limitato a descrivere le mansioni dallo stesso svolte e ad invocare il riconoscimento del livello superiore, senza, cioè, sufficientemente ed analiticamente indicare le differenti mansioni in concreto svolte in rapporto alle declaratorie di riferimento ed, ancora, senza neppure puntualmente specificare l'esatto periodo in cui avrebbe svolto tali mansioni né allegare il calcolo in base al quale veniva richiesta la somma azionata, genericamente ed in via forfettaria quantificata in euro 9.100,00, pur in assenza di analitici conteggi.
Si tratta, a ben vedere, di omissioni che rendevano impossibile la corretta disamina delle richieste attoree;
a fronte di tale quadro allegatorio e dell'assoluta genericità delle deduzioni di parte ricorrente, le richieste istruttorie spiegate risultano essere meramente assertive e, dunque, inammissibili, non essendo, del resto, possibile in questo modo colmare le gravi carenze in cui la parte ricorrente è incorsa.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e la società sono compensate nella misura CP_1
di 1/3, avendo, da un lato, quest'ultima provveduto al pagamento di parte delle spettanze all'atto di instaurazione del giudizio e considerato, dall'altro, il rigetto del ricorso avente ad oggetto il riconoscimento del livello di inquadramento superiore. La restante parte è posta a carico della resistente e si liquida come da dispositivo CP_1
con distrazione.
Sono, invece, compensate le spese di lite nei confronti del tenuto Controparte_2 conto della complessità della questione esaminata e della oggettiva difficoltà in capo al lavoratore di provare la sussistenza della posizione debitoria del nei riguardi della CP_2
società appaltante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme rivendicate a titolo di saldo della retribuzione del mese di settembre 2015, retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2015, comprensiva dei ratei a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità nonché di indennità sostitutiva per ferie non godute relative ai predetti mesi;
2) condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
somma di euro 4.462,76 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
3) rigetta la domanda nei confronti del Controparte_2
4) previa compensazione per 1/3 delle spese di lite, condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento della restante parte, che liquida in euro 850,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in favore degli avv. Francesco
Mastroianni e Giovanni Romano, dichiaratisi anticipatari;
5) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e il Controparte_2
S. Maria C.V., 20.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico