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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 1224.
(Imbarco eccessivo di passeggeri).
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e' punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.
Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda fino a lire duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.
(Imbarco eccessivo di passeggeri).
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e' punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.
Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda fino a lire duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.
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- 1. Azione in solido - Pagina 3https://www.brocardi.it/ · 1
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8371 del 20 giugno 2000 «L'azione di rivalsa presuppone che l'obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è pertanto...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6770 del 26 luglio 1996 «Per poter considerare esistente una società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1036 del 16 gennaio 2009 «Nelle …
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Giurisprudenza • 114
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- conflitto negativo proposto da un pretore nei suoi confronti·
- comandante di porto·
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