Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 07/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15103/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15103 del 2018, proposto da
NR ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento negativo del 25 settembre 2018, relativo al prot. 11190, emesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 il dott. Vittorio Carchedi; presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è il sig. NR ES, il quale premette in fatto che
- a seguito di propria istanza, il Comune di Castel Gandolfo richiedeva parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, in relazione ad interventi edilizi abusivi realizzati su una struttura alberghiera denominata Hotel VE (pratica n. 4037/2017, prot. n. 8226 del 2 maggio 2017);
- con nota del 13 luglio 2018 (notificata in data 20 luglio 2018), la Soprintendenza comunicava preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in relazione al richiesto parere di compatibilità paesaggistica;
- quindi, in data 14 agosto 2018, dopo aver chiesto una proroga dei termini, presentava le proprie osservazioni alla Soprintendenza;
- infine, in data 25 settembre 2018, la Soprintendenza notificava l’impugnato provvedimento negativo.
2. Il parere negativo della Soprintendenza veniva, dunque, impugnato, con il ricorso meglio specificato in epigrafe, per i seguenti motivi.
3. Con il primo motivo (“ DIFETTO E ILLOGICITA’ MANIFESTA DI MOTIVAZIONE ”), il ricorrente evidenzia, innanzitutto, che, rispetto al medesimo intervento edilizio, si erano già espressi positivamente sia il Comune di Castel Gandolfo, che l’Ente Parco dei Castelli Romani, valutandone la compatibilità con l’assetto generale del territorio circostante.
Si sostiene, inoltre, che, nel rilasciare il proprio parere negativo, la Soprintendenza si sia basata su mere supposizioni, non considerando l’intera documentazione progettuale allegata (relazione tecnica, relazione paesaggistica, documentazione fotografica).
In particolare, il ricorrente lamenta la contraddittorietà del parere, laddove, da un lato, afferma la carenza documentale con riferimento a talune opere (cambio di destinazione d’uso di alcuni ambienti, piscina, modifica delle aperture, realizzazione di nuove superfici all’interno del corpo di fabbrica), dall’altro, poi, conclude che esse non dovrebbero incidere negativamente nella valutazione paesaggistica.
4. Con il secondo motivo (“ ERRORE DI FATTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DI LEGGE. TOTALE MANCANZA DELLA DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E LA MANCANZA DELLA COMPARAZIONE TRA L’EDIFICIO OGGETTO DI PARERE E IL PAESAGGIO ”), il ricorrente sostiene, con riferimento al profilo di incompatibilità maggiormente evidenziato dalla Soprintendenza, che non si tratterebbe della realizzazione di “ due livelli destinati a ristorante in aggiunta degli altri sette livelli esistenti ”, bensì, della “ realizzazione di due superfici utili poste su due livelli differenti e già destinate a terrazze coperte, collegate direttamente fra di loro ”.
Oltre l’errata valutazione della consistenza dell’opera, il ricorrente lamenta la mancanza della descrizione del contesto paesaggistico e, più in particolare, la mancanza della comparazione tra l’edificio oggetto di parere e il paesaggio circostante.
5. Con memoria depositata in data 27 settembre 2024, parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa, essendo in corso tra le parti interlocuzioni di carattere tecnico per l’individuazione di una soluzione condivisa e legittima.
6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato dell’11 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Innanzitutto, va respinta la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente, trattandosi di una causa risalente al 2018 e non rinvenendo, nel caso di specie, alcuno dei “casi eccezionali”, che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., consentirebbero il rinvio.
Tale, infatti, non può essere il dedotto avvio di interlocuzioni con l’amministrazione (circostanza della quale, peraltro, non è stata fornita alcuna prova), poiché “ “situazioni eccezionali” […] possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2024, n. 3557).
8. Quanto al ricorso, le cui specifiche censure possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro evidente connessione, il Collegio lo ritiene infondato, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che la località interessata dall’intervento di cui si tratta ricade in area tutelata, ai sensi del D.M. del 12 dicembre 1953 e ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettere b), f), m) del d.lgs. n. 42/2004.
Orbene, secondo giurisprudenza consolidata, il giudizio dell’amministrazione circa l’incidenza dell’intervento edilizio sulla visuale e sul paesaggio, peraltro, in un’area vincolata sotto più profili, “ è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione nonché sotto il profilo dell’adeguata motivazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’amministrazione (delegata o subdelegata) attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile ”. (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha svolto una congrua analisi del caso concreto, individuando dapprima i valori paesaggistici tutelati e verificando, poi, la compatibilità in concreto tra l’intervento edilizio e l’interesse paesaggistico tutelato.
Tale giudizio è stato reso con riferimento ai contenuti specifici del vincolo gravante sull’area (quattro vincoli paesaggistici quali il DM del 12/12/1953 e i tre vincoli ope legis , ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettere b), f), m) del del citato d.lgs. n. 42/2004) e all’incidenza degli interventi edilizi realizzati su paesaggio circostante.
In particolare, la Soprintendenza si è soffermata sulla “ realizzazione di ben due livelli destinati a ristorante in aggiunta degli altri sette livelli esistenti di un edificio che si è già parzialmente costituito, nel corso degli anni, attraverso interventi abusivi e successive concessioni in sanatoria ”, descrivendone le caratteristiche costruttive (due livelli “ realizzati in struttura metallica e pannelli sandwich [che] presentano una copertura che, dalla documentazione fotografica inoltrata, sembrerebbe essere in lamiera ”) ed evidenziando, a tale riguardo, “ la compromissione percettiva che un’opera di questo genere arreca, già solo per essere collocata in quel punto e a quell’altezza, […] che in un sito così sensibile, come la conca del lago, non può essere permesso ”.
Inoltre, nel motivare la propria valutazione negativa, l’amministrazione ha anche osservato che tale “superfetazione” edilizia “ oltre ad aggiungere nuova cubatura inserisce nel quadro visivo elementi tipologici e formali estranei all’edificio originario quali lamiere, enormi aperture vetrate, alluminio e altri elementi architettonici nonché materiali totalmente incoerenti sia rispetto all’edificio stesso sia rispetto al contesto dei luoghi compromettendo l’assetto scenico, percettivo e panoramico dell’ambito paesaggistico vincolato con la sua immagine degradata e fatiscente irrispettosa delle peculiarità paesaggistiche e ambientali presenti sul sito provocando una deconnotazione con conseguente perdita di identità paesaggistica non sostenibile ”.
Né tali valutazioni risultano inficiate dalle precisazioni di parte ricorrente, secondo la quale l’opera sarebbe “ stata eseguita con materiali prefabbricati di grande pregio e precisamente con infissi esterni con scatolari metallici a vetri e copertura con pannelli isolanti, e non in lamiera come erroneamente affermato nel provvedimento di diniego ”, in quanto non dimostrano l’illogicità del parere negativo di compatibilità paesaggistica, non essendo idonee a ridimensionare in alcun modo l’impatto sul paesaggio circostante, evidenziato dalla Soprintendenza.
Il Collegio non ritiene neanche corretta l'impostazione atomistica seguita da parte ricorrente, che sembra considerare le opere accertate come indipendenti l’una dall’altra, occorrendo, invece, recuperare una visione di insieme delle stesse che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere.
Allo stesso modo, non rilevano le valutazioni positive espresse sia dal Comune di Castel Gandolfo, che dall’Ente Parco dei Castelli Romani, poiché, come rilevato nel parere impugnato, attengono a profili diversi (che non riguardano l’impatto che un intervento abusivo di notevole dimensioni ha sul paesaggio).
9. In conclusione, non rilevandosi nel caso di specie alcuna violazione dei criteri di logicità, coerenza e completezza della valutazione espressa dalla Soprintendenza, il ricorso non può che essere rigettato.
10. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dalla Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, delle spese di lite, da liquidarsi nella somma forfettaria di euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente
Luca Iera, Referendario
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO