Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 43782 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(parziale di separazione) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 09/12/2024 e vertente
TRA
( ) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDERLONI ALESSANDRO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
9/1/2025
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della L. 1/12/1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
Assegnare la casa coniugale sita in Milano, Via Ovada 3 alla Sig.ra insieme ai mobili e Parte_1
agli arredi che la compongono;
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre spese generali, CA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento a favore del sottoscritto, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115 del 2012, sia eseguito dalla Stato, essendo la Sig.ra stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/12/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario a Ruvo di Puglia in data 12/1/1984 (trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia- A. 1984 -N 3- P II – S A), con Controparte_1
dalla cui unione sono nati figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi e, decorso il termine di legge, il divorzio.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 9/1/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 14/4/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 16/04/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
che hanno contratto matrimonio con rito con rito Parte_2
concordatario a Ruvo di Puglia in data 12/1/1984 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia- A. 1984 -N 3- P II – S A)
2) RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza
3) SPESE AL DEFINITIVO
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/04/2025 IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato