CASS
Ordinanza 16 maggio 2022
Ordinanza 16 maggio 2022
Massime • 1
Sussiste la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ogni volta in cui oggetto della domanda principale sia l'accertamento della demanialità civica del bene, e le altre domande connesse siano conseguenza di tale accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione commissariale in relazione a una domanda di accertamento della qualità demaniale e collettiva di un bene, e della conseguente invalidità di un contratto di locazione dello stesso bene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2022, n. 15530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15530 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 11206-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE CINGHIALARI SQUADRA SAN MARTINO, in persona del Presidente. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PEZZALI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE GUERRIERO;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 15530 Anno 2022 Presidente: MANNA NI Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 16/05/2022 UNIVERSITA' AGRARIA DI GRAFFIGNANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato MARIO OCCHIPINTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LUISA ACCIARI;
•
- controricorrente -
nonchè contro EG NA, LB IO, TA NO, EG UD, D'IO DO, AU NI, CA GI, ER VE, TA IO;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9/2021 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RO 'PEPE, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria. RITENUTO IN FATTO Con ricorso notificato il 10 maggio 2019 l'Associazione Cinghialari "Squadra San Martino" proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto dall'Università Agraria di Graffignand e da nove naturali (Norma Gregori, Silvio Alberico, NT AN, OS RI, DO D'Amadio, TO RE, SE AL, IO AN e VE DI) dinanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toseana, nel quale si chiedeva che fosse accertata, previa adozione della misura cautelare del sequestro giudiziario ex art. 74 Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- 7\ R.D. n. 332/1928, la "qualitas soli" di un terreno sito nel Comune di Graffignano al foglio 9 particella 5, bene denominato 'Casettuccia', con conseguente verifica della occupazione abusiva del medesimo da parte dell'Associazione Cinghialari, ritenendo che - diversamente da quanto assunto dall'Università - non era in contestazione la demanialità collettanea dell'area, in quanto il godimento del bene da parte della stessa ricorrente derivava da contratto di locazione, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.03.2009, anche se poi con nota n. 68 del 08.08.2020 l'Ente le aveva intimato l'immediata restituzione dell'immobile deducendo la violazione dell'art. 7 del contratto e comunque per nullità della convenzione. L'Università Agraria di Graffignano ha resistito con controricorso rilevando preliminarmente la mancata evocazione di Squadra di Caccia San Martino n. 154, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo e, comunque, per la infondatezza per essersi l'Associazione rivolta al Tar Lazio deducendo la ascrivibilità del bene al patrimonio disponibile. Il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. CONSIDERATO IN DIRITTO Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso rispettando l'atto il requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., essendo indicati seppure in maniera sommaria, i fatti e le domande proposte, per cui l'eccezione della resistente non può trovare accoglimento. Né può trovare ingresso l'eccezione di difetto di contraddittorio non avendo la parte neanche chiarito che l'Associazione Squadra di Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -3- Caccia San Martino n. 154 sia affatto diversa dall'Associazione Cinghialari. Nel merito, la tesi del difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, sostenuta dall'Associazione Cinghialari "San Martino") si basa sul rilievo che la questione controversa fra le parti non tende ad accertare la natura dei suoli in suo possesso, i quali pacificamente sarebbero di natura demaniale, ma la validità e l'efficacia del contratto di locazione intercorso fra le parti di cui alla delibera n. 3 del 2009 dello stesso Ente. L'assunto non può essere condiviso. Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi dell'art. 29 legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione (Cass, Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass, Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass, Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass, Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass, Sez. Un., n. 11255 del 1994). Con la conseguenza, per quanto qui di interesse, che in ipotesi di impugnazione di atto amministrativo la giurisdizione del g.a. deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate siano relative sì a vizi dell'atto, ma attengano direttamente alla valutazione della qualitas soli o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualitas;
diversamente sussisterà la giurisdizione del g.a. adito tutte le volte che le questioni dedotte siano dirette a censure l'inter procedimentale dell'atto Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- impugnato, ponendosi a monte di ogni indagine sulla predetta qualitas. Tanto chiarito, passando all'esame del contenuto del ricorso proposto dinanzi al Commissario dall'Università Agraria, osserva il Collegio che con siffatto atto l'Università chiede al Commissario che "accerti e dichiari la natura demaniale e collettiva del bene denominato Casettuccia", e conseguentemente "accerti e dichiari che l'Associazione Cinghialari Squadra di S. Martino e/o la Squadra di caccia S. Martino n. 154 occupano abusivamente il bene denominato Casettuccia", e "conseguentemente reintegri la collettività di Graffignano nel possesso del bene" predetto. Nella sostanza, la ricorrente Università compendia una pluralità di temi e tra essi quelli diretti alla individuazione dei presupposti per poter procedere alla revoca o all'annullamento di ufficio di un atto tss, amministrativo;
segnatamente v richiedono un'indagine del provvedimento scaturito dall'iniziativa dell'Università Agraria, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.03.2009, per cui finiscono per sindacare la qualitas dei fondi in possesso della ricorrente. Dunque, in concordanza con le conclusioni del P.G., deve ritenersi che l'accertamento della natura demaniale del bene costituisce l'oggetto della domanda principale e tutte le altre domande sono un precipitato di tale domanda principale, ossia una conseguenza dell'accertamento a monte, così come la eventuale declaratoria di nullità o di risoluzione del contratto di concessione del bene. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione, anche per quanto attiene alle domande connesse. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -5- In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, avanti al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 15530 Anno 2022 Presidente: MANNA NI Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 16/05/2022 UNIVERSITA' AGRARIA DI GRAFFIGNANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato MARIO OCCHIPINTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LUISA ACCIARI;
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- controricorrente -
nonchè contro EG NA, LB IO, TA NO, EG UD, D'IO DO, AU NI, CA GI, ER VE, TA IO;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9/2021 del COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RO 'PEPE, il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana ed Umbria. RITENUTO IN FATTO Con ricorso notificato il 10 maggio 2019 l'Associazione Cinghialari "Squadra San Martino" proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto dall'Università Agraria di Graffignand e da nove naturali (Norma Gregori, Silvio Alberico, NT AN, OS RI, DO D'Amadio, TO RE, SE AL, IO AN e VE DI) dinanzi al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toseana, nel quale si chiedeva che fosse accertata, previa adozione della misura cautelare del sequestro giudiziario ex art. 74 Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- 7\ R.D. n. 332/1928, la "qualitas soli" di un terreno sito nel Comune di Graffignano al foglio 9 particella 5, bene denominato 'Casettuccia', con conseguente verifica della occupazione abusiva del medesimo da parte dell'Associazione Cinghialari, ritenendo che - diversamente da quanto assunto dall'Università - non era in contestazione la demanialità collettanea dell'area, in quanto il godimento del bene da parte della stessa ricorrente derivava da contratto di locazione, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.03.2009, anche se poi con nota n. 68 del 08.08.2020 l'Ente le aveva intimato l'immediata restituzione dell'immobile deducendo la violazione dell'art. 7 del contratto e comunque per nullità della convenzione. L'Università Agraria di Graffignano ha resistito con controricorso rilevando preliminarmente la mancata evocazione di Squadra di Caccia San Martino n. 154, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo e, comunque, per la infondatezza per essersi l'Associazione rivolta al Tar Lazio deducendo la ascrivibilità del bene al patrimonio disponibile. Il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. CONSIDERATO IN DIRITTO Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso rispettando l'atto il requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., essendo indicati seppure in maniera sommaria, i fatti e le domande proposte, per cui l'eccezione della resistente non può trovare accoglimento. Né può trovare ingresso l'eccezione di difetto di contraddittorio non avendo la parte neanche chiarito che l'Associazione Squadra di Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -3- Caccia San Martino n. 154 sia affatto diversa dall'Associazione Cinghialari. Nel merito, la tesi del difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, sostenuta dall'Associazione Cinghialari "San Martino") si basa sul rilievo che la questione controversa fra le parti non tende ad accertare la natura dei suoli in suo possesso, i quali pacificamente sarebbero di natura demaniale, ma la validità e l'efficacia del contratto di locazione intercorso fra le parti di cui alla delibera n. 3 del 2009 dello stesso Ente. L'assunto non può essere condiviso. Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi dell'art. 29 legge n. 1766 del 1927, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo incidenter tantum, dovendosi altresì porre la questione relativa alla qualitas del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione (Cass, Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass, Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass, Sez. Un., n. 16268 del 2002; Cass, Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass, Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass, Sez. Un., n. 11255 del 1994). Con la conseguenza, per quanto qui di interesse, che in ipotesi di impugnazione di atto amministrativo la giurisdizione del g.a. deve essere esclusa ogni qualvolta le questioni prospettate siano relative sì a vizi dell'atto, ma attengano direttamente alla valutazione della qualitas soli o comunque richiedano un previo accertamento di detta qualitas;
diversamente sussisterà la giurisdizione del g.a. adito tutte le volte che le questioni dedotte siano dirette a censure l'inter procedimentale dell'atto Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- impugnato, ponendosi a monte di ogni indagine sulla predetta qualitas. Tanto chiarito, passando all'esame del contenuto del ricorso proposto dinanzi al Commissario dall'Università Agraria, osserva il Collegio che con siffatto atto l'Università chiede al Commissario che "accerti e dichiari la natura demaniale e collettiva del bene denominato Casettuccia", e conseguentemente "accerti e dichiari che l'Associazione Cinghialari Squadra di S. Martino e/o la Squadra di caccia S. Martino n. 154 occupano abusivamente il bene denominato Casettuccia", e "conseguentemente reintegri la collettività di Graffignano nel possesso del bene" predetto. Nella sostanza, la ricorrente Università compendia una pluralità di temi e tra essi quelli diretti alla individuazione dei presupposti per poter procedere alla revoca o all'annullamento di ufficio di un atto tss, amministrativo;
segnatamente v richiedono un'indagine del provvedimento scaturito dall'iniziativa dell'Università Agraria, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.03.2009, per cui finiscono per sindacare la qualitas dei fondi in possesso della ricorrente. Dunque, in concordanza con le conclusioni del P.G., deve ritenersi che l'accertamento della natura demaniale del bene costituisce l'oggetto della domanda principale e tutte le altre domande sono un precipitato di tale domanda principale, ossia una conseguenza dell'accertamento a monte, così come la eventuale declaratoria di nullità o di risoluzione del contratto di concessione del bene. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione, anche per quanto attiene alle domande connesse. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. Ric. 2021 n. 11206 sez. SU - ud. 07-12-2021 -5- In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, avanti al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di Cassazione.