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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. GAVIANO SANDRA (c.f. ) C.F._2 con studio in Indirizzo Telematico
(c.f. Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. CAREDDA VALENTINA (c.f.
), con studio in Indirizzo Telematico C.F._4
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 1649/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e hanno due figlie: Parte_1 Parte_2 Persona_1
(24 ottobre 2006) e (31 gennaio 2012). La famiglia viveva a Per_2
Oristano in via Toscanini 5, in abitazione di proprietà comune.
Hanno divorziato il 24 settembre 2020 a queste condizioni:
1) affidamento condiviso delle figlie, con collocazione preva- lente presso la madre;
2) frequentazioni ristrette e calendarizzate col padre;
3) obbligo per il padre di provvedere al mantenimento delle fi- glie, versando 450 €, oltre metà spese straordinarie. Essendo che successivamente il sig. originario della Sici- Pt_2 lia, è tornato a vivere a Fiumefreddo, sempre in abitazione comune dei genitori, il 15 maggio 2024 essi hanno presentato ricorso per recepire queste nuove condizioni:
1) frequentazioni libere tra il padre e in Sicilia e frequen- Per_2 tazioni concordate con la madre in Sardegna;
2) aumento del mantenimento a 600 € al mese;
3) obbligo di trasferimento delle abitazioni comuni, con accollo e conguaglio, per sciogliere la relativa comunione. Comparsi all'udienza del 21 novembre 2024, i genitori hanno confermato di voler modificare le condizioni nel senso sopra indicato. Le nuove condizioni sono eque e rispondono maggiormente all'interesse della minore, tenuto conto che la sua età più avanzata con- sente una frequentazione più flessibile col padre, nonostante egli risieda in Sicilia.
Non vi è più luogo a dare disposizioni in ordine a , Persona_1 divenuta maggiorenne nel corso del procedimento.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. rimane in affidamento condiviso, con residenza ana- Per_2 grafica e collocazione prevalente presso la madre.
— 2 — 2. Compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascola- stici, la minore concorderà direttamente con il padre le modalità e i tempi degli incontri in Sardegna, previo preavviso alla madre di almeno
1 mese e potrà recarsi ogni volta che lo desidera in Sicilia, dove il Pt_2 attualmente risiede. 3. La casa familiare sita in Oristano nella via Toscanini n. 5, con quanto la arreda e il relativo posto auto, ubicato nella adiacente via Ge- sualdo da Venosa, continua ad essere assegnata alla signora Parte_1 affinché vi risieda con le figlie.
[...]
4. Il corrisponderà alla quale contributo per il mante- Pt_2 Pt_1 nimento delle figlie la somma complessiva di € 600,00/mese (€ 300,00 per ciascuna figlia), da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense. Prende atto che l'asse- gno unico universale per i figli a carico sarà diviso al 50% tra le parti.
5. Prende atto che i signori e a definizione dei rap- Pt_1 Pt_2 porti patrimoniali derivanti dallo scioglimento del matrimonio, si impe- gnano a recarsi, entro sessanta giorni, presso un notaio di loro fiducia al fine della formalizzazione del trasferimento delle quote degli immo- bili in comproprietà. In particolare, l'immobile ad uso civile abitazione sito in Fiumefreddo di Sicilia (CT) alla via San Vincenzo n. 65, distinto al catasto fabbricati al foglio 3, particella 313, piano terra, cat. A/3, classe 4, vani 5, rendita € 206,58 sarà attribuito in proprietà esclusiva al signor mentre l'immobile ad uso civile abi- Parte_2 tazione sito in Oristano alla via Artuto Toscanini n.5, piani 1° e 2°, di- stinto in catasto fabbricati al foglio 21, particella 2889, sub 4 e sub 6, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita € 738,53 con relativa pertinenza sita in Oristano nella via Gesualdo da
Venosa, piano S1, sita in catasto fabbricati al foglio 21, particella 2889, sub 8, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 3, consistenza mq 19, rendita €
39,25 sarà attribuito in proprietà esclusiva alla signora , Parte_1 con accollo alla stessa della quota di mutuo ancora gravante, rilascio di liberatoria dell'ex marito da parte della banca mutuante e correspon- sione al medesimo della somma di € 19.000,00 a compensazione della differenza di valore tra i due anzidetti cespiti. 6. Compensa le spese.
Si comunichi.
— 3 — Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —